9.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 2010

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e dell’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America

(2010/314/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 aprile 2001 e il 30 aprile 2001 la Commissione ha raggiunto intese rispettivamente con l’Ecuador e con gli Stati Uniti d’America («le intese»), con le quali sono stati stabiliti i mezzi di soluzione delle controversie sollevate da tali paesi in seno all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in merito al trattamento tariffario delle banane importate nell’Unione. Tali intese prevedevano l’introduzione di un regime esclusivamente tariffario per l’importazione di banane. A tal fine, il 12 luglio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare la modifica del dazio consolidato al fine di introdurre un regime esclusivamente tariffario per le banane nell’elenco della UE per le banane a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994»).

(2)

Il 22 marzo 2004 e il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 nel quadro del processo di adesione all’Unione europea rispettivamente della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, nonché della Bulgaria e della Romania.

(3)

I negoziati si sono positivamente conclusi il 15 dicembre 2009 con la sigla dell’accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela («l’accordo di Ginevra») e dell’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America («l’accordo UE/USA»).

(4)

Gli accordi negoziati dalla Commissione soddisfano i reclami dei paesi interessati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994. Inoltre, essi attuano le intese rendendo vincolante il «regime esclusivamente tariffario» ed offrono una soluzione adeguata a tutte le controversie pendenti relative al trattamento tariffario delle banane, che dovrebbero quindi essere formalmente composte.

(5)

È opportuno firmare tali due accordi a nome dell’Unione, con riserva della loro conclusione in una data successiva.

(6)

Tenendo conto della necessità di applicare prontamente le prime riduzioni dei dazi, di evitare la prosecuzione delle controversie pendenti e di assicurare che gli impegni definitivi dell’Unione in materia di accesso al mercato per le banane nell’ambito dei prossimi negoziati multilaterali dell’OMC sull’accesso al mercato per i prodotti agricoli conclusi con successo, non superino quelli previsti ai punti 3, 6 e 7 dell’accordo di Ginevra nonché al punto 2 e al punto 3, lettere a) e b), dell’accordo UE/USA, entrambi gli accordi dovrebbero essere applicati in via provvisoria, a norma rispettivamente del punto 8, lettera b), dell’accordo di Ginevra e del punto 6 dell’accordo UE/USA, a decorrere dalla data della firma dei rispettivi accordi, in attesa della loro entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare i seguenti accordi a nome dell’Unione:

a)

l’accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela («l’accordo di Ginevra»);

b)

l’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America («l’accordo UE/USA»).

I testi di tali accordi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1.   I punti 3, 6 e 7 dell’accordo di Ginevra si applicano in via provvisoria, a norma del punto 8, lettera b), dello stesso, a decorrere dalla data della firma di detto accordo, in attesa della sua entrata in vigore.

2.   Il punto 2 e il punto 3, lettere a) e b), dell’accordo UE/USA si applicano in via provvisoria, a norma del punto 6 dello stesso, a decorrere dalla data della firma di detto accordo, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON