31998D0060

98/60/CE: Decisione della Commissione del 3 dicembre 1997 concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 1997 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 21/01/1998 pag. 0037 - 0038


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1997 concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 1997 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (98/60/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che nel 1997 si sono manifestati focolai di peste suina classica in Germania; che l'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio suino della Comunità; che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità può indennizzare le perdite subite;

considerando che, una volta confermata ufficialmente la presenza della peste suina classica, le autorità tedesche hanno adottato i provvedimenti opportuni, tra cui le misure elencate nell'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE;

considerando che, in attesa che la Commissione completi la verifica del rispetto delle norme comunitarie nel settore veterinario nonché delle condizioni stabilite per una partecipazione finanziaria della Comunità, è opportuno autorizzare il versamento di una prima quota di 5 milioni di ECU;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania può ottenere una prima quota di 5 milioni di ECU quale contributo finanziario della Comunità per i focolai di peste suina classica insorti nel suo territorio. Possono essere concesse quote supplementari, purché sia provato alla Commissione che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE.

Articolo 2

1. La prima quota del contributo finanziario della Comunità viene versata previa presentazione dei documenti giustificativi prescritti.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) una relazione epidemiologica riguardante ogni azienda in cui si sono abbattuti suini. Nella relazione devono figurare informazioni sui seguenti aspetti:

i) per le aziende infette:

- ubicazione e indirizzo,

- data del sospetto della malattia e data della conferma,

- numero di suini abbattuti e distrutti nonché data dell'abbattimento e della distruzione,

- metodo utilizzato per l'abbattimento e la distruzione,

- tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento del sospetto della malattia; risultati degli esami eseguiti,

- tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento dello svuotamento sanitario dell'azienda suinicola infetta; risultati degli esami eseguiti,

- presunta fonte dell'infezione, quale risulta dall'indagine epidemiologica eseguita;

ii) per le aziende che hanno avuto contatti:

- dati di cui al punto i), primo, terzo, quarto e sesto trattino,

- azienda infetta (focolaio) con la quale si presume vi siano stati o sono stati confermati contatti; tipo di contatti;

b) una relazione finanziaria che contenga l'elenco dei beneficiari e la loro ubicazione, il numero degli animali abbattuti, la data dell'abbattimento e l'importo corrisposto.

Articolo 3

La Germania trasmette i documenti giustificativi di cui all'articolo 2 entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.