8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/73


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2010

che esenta l’Estonia da determinati obblighi di applicare le direttive del Consiglio 66/402/CEE e 2002/57/CE per quanto concerne Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch e Helianthus annuus L.

[notificata con il numero C(2010) 4526]

(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/377/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l’articolo 23 bis,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (2), in particolare l’articolo 28,

vista la domanda dell’Estonia,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE stabiliscono determinate disposizioni per la commercializzazione delle sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra. Le suddette direttive prevedono anche che, rispettando determinate condizioni, gli Stati membri possano essere interamente o parzialmente esentati dall’obbligo di applicare le prescrizioni delle direttive stesse in relazione a determinate specie.

(2)

L’Estonia ha presentato una domanda di esenzione dai propri obblighi in relazione ad Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch e Helianthus annuus L.

(3)

Le sementi di Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch ed Helianthus annuus L., di norma, non vengono riprodotte, né commercializzate in Estonia. Inoltre l’importanza economica di tali sementi non è significativa in tale Stato membro.

(4)

Finché permangono tali condizioni, lo Stato membro interessato deve essere esentato dall’obbligo di applicare quanto disposto dalle direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE alle specie in questione.

(5)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Estonia è esentata dall’obbligo di applicare la direttiva 66/402/CEE, ad eccezione dell’articolo 14, paragrafo 1, per quanto riguarda la specie Avena strigosa Schreb.

Articolo 2

L’Estonia è esentata dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/57/CE, ad eccezione dell’articolo 17, per quanto riguarda le specie Brassica nigra (L.) Koch e Helianthus annuus L.

Articolo 3

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66.

(2)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.