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8.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/73 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2010
che esenta l’Estonia da determinati obblighi di applicare le direttive del Consiglio 66/402/CEE e 2002/57/CE per quanto concerne Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch e Helianthus annuus L.
[notificata con il numero C(2010) 4526]
(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/377/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l’articolo 23 bis,
vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (2), in particolare l’articolo 28,
vista la domanda dell’Estonia,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE stabiliscono determinate disposizioni per la commercializzazione delle sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra. Le suddette direttive prevedono anche che, rispettando determinate condizioni, gli Stati membri possano essere interamente o parzialmente esentati dall’obbligo di applicare le prescrizioni delle direttive stesse in relazione a determinate specie. |
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(2) |
L’Estonia ha presentato una domanda di esenzione dai propri obblighi in relazione ad Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch e Helianthus annuus L. |
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(3) |
Le sementi di Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch ed Helianthus annuus L., di norma, non vengono riprodotte, né commercializzate in Estonia. Inoltre l’importanza economica di tali sementi non è significativa in tale Stato membro. |
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(4) |
Finché permangono tali condizioni, lo Stato membro interessato deve essere esentato dall’obbligo di applicare quanto disposto dalle direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE alle specie in questione. |
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(5) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’Estonia è esentata dall’obbligo di applicare la direttiva 66/402/CEE, ad eccezione dell’articolo 14, paragrafo 1, per quanto riguarda la specie Avena strigosa Schreb.
Articolo 2
L’Estonia è esentata dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/57/CE, ad eccezione dell’articolo 17, per quanto riguarda le specie Brassica nigra (L.) Koch e Helianthus annuus L.
Articolo 3
La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione