REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3810/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 19 DICEMBRE 1990, CHE STABILISCE GLI IMPORTI COMPENSATIVI " ADESIONE " APPLICABILI AL PORTOGALLO NEL SETTORE DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA 1990/1991 NONCHE IL COEFFICIENTE VALIDO PER IL CALCOLO DEGLI IMPORTI APPLICABILI AI PRODOTTI TRASFORMATI
Gazzetta ufficiale n. L 366 del 29/12/1990 pag. 0011 - 0012
REGOLAMENTO (CEE) N. 3810/90 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1990 che stabilisce gli importi compensativi «adesione» applicabili al Portogallo nel settore dei cereali per la campagna 1990/91 nonché il coefficiente valido per il calcolo degli importi applicabili ai prodotti trasformati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 3654/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali relative al regime degli importi compensativi «adesione» nel settore dei cereali e del riso durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo (1), in particolare l'articolo 5, considerando che, in vista dell'allineamento dei prezzi portoghesi sui prezzi comunitari, a decorrere dal 1° gennaio 1991, per tutti i cereali eccetto il frumento tenero, è necessario stabilire gli importi compensativi «adesione» soltanto per quest'ultimo cereale ed i suoi derivati; considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 3654/90, gli importi compensativi «adesione» applicabili ai prodotti trasformati sono desunti dagli importi applicabili alle materie prime da cui sono ricavati, mediante coefficienti da determinarsi; che detti coefficienti devono essere stabiliti tenendo conto del fatto che gli importi compensativi «adesione» si applicano nel contempo alle importazioni, alle esportazioni e agli scambi fra il Portogallo e gli altri Stati membri; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli importi compensativi «adesione» applicabili per la campagna di commercializzazione 1990/91 al frumento tenero ed ai suoi derivati di cui è menzione all'articolo 1, lettere a), c) e d) del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (2), sono stabiliti in allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro del Commissione (1) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 31. (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. ALLEGATO (in ECU/t)>SPAZIO PER TABELLA>