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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/883 |
22.3.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/883 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2024
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 per quanto riguarda l’alloggiamento della seconda targa di immatricolazione posteriore per i rimorchi e la massa dei sistemi di stoccaggio dell’energia e che rettifica tale regolamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 7, e l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione (2) stabilisce norme relative alle procedure e alle specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli e di determinati sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti per quanto riguarda la loro sicurezza generale. In tale contesto, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 introduce una prescrizione tecnica per l’alloggiamento di una seconda targa di immatricolazione posteriore per i rimorchi. I costruttori necessitano tuttavia di più tempo per adeguarsi alla nuova prescrizione per quanto concerne l’alloggiamento per il montaggio e il fissaggio della seconda targa di immatricolazione posteriore per i veicoli delle categorie O3 e O4. È pertanto necessario modificare le disposizioni transitorie del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 per garantire che tali prescrizioni si applichino in primo luogo ai nuovi tipi di veicoli. I veicoli della categoria O2 dovrebbero inoltre essere esentati da tale prescrizione a causa delle limitazioni di progettazione e della mancanza di spazio. |
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(2) |
È opportuno stabilire norme per l’apposizione del numero di identificazione del veicolo (VIN) sul veicolo stesso e per garantire che quest’ultimo sia tracciabile mediante il VIN. |
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(3) |
È inoltre opportuno prevedere una certa flessibilità nel posizionamento della targa di immatricolazione anteriore al fine di tenere conto di eventuali vincoli tecnici e di progettazione per quanto riguarda i sensori, i radar e le telecamere da installare nella parte anteriore dei veicoli per i sistemi di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2019/2144. |
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(4) |
È necessario integrare le prescrizioni tecniche per i lavacristalli, per tenere conto dei casi in cui tali sistemi comprendono una funzione di attenuazione delle pressioni eccessive quando gli ugelli sono ostruiti. |
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(5) |
È inoltre opportuno ottimizzare le procedure di prova per i sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza, prevedendo una sequenza più efficiente delle attività nella camera di prova e maggiore flessibilità nella scelta dello sgrassatore, garantendo nel contempo migliori condizioni di salute e di lavoro per le persone che eseguono le prove. |
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(6) |
È necessario stabilire norme sulla capacità dei veicoli a motore bloccati di essere trainati, affinché possano essere rimossi dalla strada in sicurezza quando ostacolano il traffico stradale. Occorre inoltre prevedere disposizioni transitorie per far sì che le nuove prescrizioni relative alla capacità di essere trainati si applichino in primo luogo ai nuovi tipi di veicoli. |
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(7) |
La massa aggiuntiva degli specifici sistemi di stoccaggio dell’energia utilizzati nei veicoli a zero emissioni può far sì che la massa di riferimento di tali veicoli sia maggiore rispetto a quella di veicoli convenzionali simili. Occorre tenere conto della massa di riferimento eccedente per consentire ai veicoli a zero emissioni della categoria N, che altrimenti non rientrerebbero nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), di essere considerati per il calcolo delle emissioni specifiche medie dei veicoli N1, per i costruttori interessati, a decorrere dal 1o gennaio 2025. È pertanto opportuno stabilire una prescrizione affinché la massa del sistema di stoccaggio dell’energia sia registrata ufficialmente nel certificato di conformità; questo dato deve essere reso disponibile nell’ambito dei dati di monitoraggio delle emissioni di CO2. |
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(8) |
Successivamente alla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 sono stati rilevati alcuni errori sotto forma di riferimenti errati. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535. |
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(10) |
Al fine di consentire ai costruttori e alle autorità di omologazione degli Stati membri di effettuare gli adeguamenti necessari e di prepararsi all’applicazione delle prescrizioni relative alla massa dei sistemi di stoccaggio dell’energia dei veicoli a zero emissioni, la data di applicazione delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento dovrebbe essere rinviata e allineata alla data di cui al regolamento (UE) 2019/631. |
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(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del «Comitato tecnico - Veicoli a motore», |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 è così modificato:
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1. |
l’articolo 12 è così modificato:
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2. |
gli allegati II, III, IV, VI, VII e XIII sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 è così rettificato:
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1. |
all’articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/858, può essere rilasciata un’omologazione UE per i veicoli che superano le dimensioni massime autorizzate di cui all’allegato XIII, parte 2, sezioni C, D ed E, punto 1.1, del presente regolamento, nel qual caso al punto 52 del certificato di omologazione e del certificato di conformità è inserita l’annotazione “deroga relativa alle dimensioni massime autorizzate”. 4. Può essere rilasciata un’omologazione UE per i veicoli destinati al trasporto di carichi indivisibili le cui dimensioni superano quelle massime autorizzate di cui all’allegato XIII, parte 2, sezioni C, D ed E, punto 1.1, del presente regolamento, nel qual caso il certificato di omologazione e il certificato di conformità devono indicare chiaramente che il veicolo è destinato esclusivamente al trasporto di carichi indivisibili.» |
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2. |
gli allegati II, VIII, XIII e XIV sono rettificati in conformità all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 6 dell’allegato I si applica dal 1 o gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza (GU L 117 del 6.4.2021, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).
ALLEGATO I
Gli allegati II, III, IV, VI, VII e XIII sono così modificati:
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1) |
nell’allegato II, parte 2, sezione A, prima del punto 2.1 sono inseriti i seguenti punti:
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2) |
l’allegato III è così modificato:
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3) |
nell’allegato IV, la parte 2 è così modificata:
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4) |
nell’allegato VI, la parte 2 è così modificata:
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5) |
nell’allegato VII, parte 2, sono inseriti i punti 1.3 e 1.3.1 seguenti:
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6) |
nell’allegato XIII, la parte 2 è così modificata:
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(*1) Nel caso dei veicoli ibridi a pile a combustibile (FCHV) o dei veicoli a motore esclusivamente elettrici, deve essere indicato il valore aggiuntivo per la massa. Tale valore deriva dalla massa totale del pacco o dei pacchi batterie ad alta tensione meno la massa del serbatoio del carburante di riferimento (riempito al 90 %). Il valore deve essere arrotondato ai chilogrammi interi, senza decimali. Nel caso dei veicoli a motore che consentono la sostituzione delle batterie (battery swapping), deve essere indicata la massa al momento della produzione del veicolo a motore. Se in produzione non esiste un veicolo di riferimento con motore a combustione interna, questo campo non è applicabile.»;
(*2) Nel caso dei veicoli ibridi a pile a combustibile (FCHV) o dei veicoli a motore esclusivamente elettrici, deve essere indicata la massa aggiuntiva. Tale valore deriva dalla massa totale del pacco o dei pacchi batterie ad alta tensione meno la massa del serbatoio del carburante di riferimento (riempito al 90 %). Il valore deve essere arrotondato ai chilogrammi interi, senza decimali. Nel caso dei veicoli a motore che consentono la sostituzione delle batterie (battery swapping), deve essere indicata la massa al momento della produzione del veicolo a motore. Se in produzione non esiste un veicolo di riferimento con motore a combustione interna, questo campo non è applicabile.».»
ALLEGATO II
Gli allegati II, VIII, XIII e XIV sono così rettificati:
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1) |
nell’allegato II, parte 2, sezione C, punto 1.4, la riga relativa alla cifra di controllo 7 nella tabella è sostituita dalla seguente:
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2) |
nell’allegato VIII, parte 2, il punto 1.9 è sostituito dal seguente:
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3) |
l’allegato XIII è così rettificato:
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4) |
nell’allegato XIV, parte 1, le sezioni A e B sono sostituite dalle seguenti: « Sezione A Scheda informativa relativa all’omologazione UE di un veicolo per quanto riguarda l’impianto a idrogeno MODELLO Scheda informativa n. ... relativa all’omologazione UE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l’impianto a idrogeno. Le seguenti informazioni devono essere fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni o le immagini devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Le eventuali fotografie devono mostrare sufficienti dettagli. 0. 0.1. 0.2. 0.2.1. 0.3. 0.3.1. 0.4. 0.5. 0.8. 0.9. 3.9. 3.9.1. 3.9.1.1. 3.9.1.2. 3.9.1.3. 3.9.1.11. 3.9.1.11.1. 3.9.1.11.2. 3.9.1.17. 3.9.1.17.1. 3.9.1.17.2. 3.9.2.6. Nota esplicativa: Il presente documento informativo, che è basato sul modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683, è da compilarsi inserendo le informazioni del caso, di cui ai punti numerati indicati sopra, secondo le modalità previste dal modello. Sezione B Scheda informativa relativa all’omologazione UE di componenti a idrogeno MODELLO Scheda informativa n. ... relativa all’omologazione UE di un componente a idrogeno. Le seguenti informazioni devono essere fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni o le immagini devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Le eventuali fotografie devono mostrare sufficienti dettagli. 0. 0.1. 0.2. 0.2.1. 0.5. 0.8. 0.9. 3.9. 3.9.1. 3.9.1.1. 3.9.1.2. 3.9.1.3. 3.9.1.4. 3.9.1.4.1. 3.9.1.4.2. 3.9.1.4.3. 3.9.1.4.4. 3.9.1.4.5. 3.9.1.4.6. 3.9.1.4.7. 3.9.1.4.8. 3.9.1.4.9. 3.9.1.4.10. 3.9.1.5. 3.9.1.5.1. 3.9.1.5.2. 3.9.1.5.3. 3.9.1.5.4. 3.9.1.5.5. 3.9.1.5.6. 3.9.1.5.7. 3.9.1.5.8. 3.9.1.5.9. 3.9.1.5.10. 3.9.1.6. 3.9.1.6.1. 3.9.1.6.2. 3.9.1.6.3. 3.9.1.6.4. 3.9.1.6.5. 3.9.1.6.6. 3.9.1.6.7. 3.9.1.6.8. 3.9.1.6.9. 3.9.1.6.10. 3.9.1.6.11. 3.9.1.15. 3.9.1.15.1. 3.9.1.15.2. 3.9.1.15.3. 3.9.1.15.4. 3.9.1.15.5. 3.9.1.15.6. 3.9.1.15.7. 3.9.1.15.8. 3.9.1.15.9. 3.9.1.15.10. 3.9.1.15.11. Nota esplicativa: Il presente documento informativo, che è basato sul modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, è da compilarsi inserendo le informazioni del caso, di cui ai punti numerati indicati sopra, secondo le modalità previste dal modello.» |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/883/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)