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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/2856 |
8.5.2024 |
P9_TA(2023)0394
Omologazione di veicoli a motore e motori per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7)
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 9 novembre 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 (COM(2022)0586 – C9-0375/2022 – 2022/0365(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(C/2024/2856)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando -1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 2 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 26
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il presente regolamento stabilisce le regole per l'omologazione iniziale in relazione alle emissioni, la conformità della produzione, la conformità in servizio, la vigilanza del mercato, la durabilità dei sistemi antinquinamento e delle batterie di trazione, i sistemi di monitoraggio di bordo, le disposizioni di sicurezza per la limitazione delle manomissioni e le misure di cibersicurezza, nonché la determinazione accurata delle emissioni di CO2, dell'autonomia elettrica, del consumo di carburante e di energia e dell'efficienza energetica. |
2. Il presente regolamento stabilisce altresì le regole per l'omologazione iniziale in relazione alle emissioni, la conformità della produzione, la conformità in servizio, la vigilanza del mercato, la durabilità dei sistemi antinquinamento e delle batterie di trazione, i sistemi di monitoraggio di bordo, le disposizioni di sicurezza per la limitazione delle manomissioni e le misure di cibersicurezza, nonché la determinazione accurata delle emissioni di CO2 e di inquinanti , dell'autonomia elettrica, del consumo di carburante e di energia e dell'efficienza energetica. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il presente regolamento stabilisce inoltre le prescrizioni tecniche comuni e le disposizioni amministrative per l'omologazione in relazione alle emissioni prodotte dall'abrasione e la vigilanza del mercato degli pneumatici di nuova fabbricazione. Tali prescrizioni sono da considerarsi complementari alle prescrizioni tecniche e alle disposizioni amministrative relative agli pneumatici di cui al regolamento (UE) 2019/2144. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3, nonché ai rimorchi delle categorie O3 e O4 di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 2018/858, compresi quelli progettati e costruiti in una o più fasi, così come ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli. |
Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3, nonché ai rimorchi delle categorie O3 e O4 di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 2018/858, compresi quelli progettati e costruiti in una o più fasi, così come ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli , e agli pneumatici di classe C1, C2 e C3 come specificato nel regolamento ONU n. 117, ad eccezione degli pneumatici con aderenza sul ghiaccio . |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 24 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 34
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 44
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 47 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 63
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 65
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 65 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 67
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 71
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 72
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 77
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 78
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – punto 78 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I costruttori garantiscono che i veicoli nuovi da loro prodotti, venduti, immatricolati o messi in servizio nell'Unione siano omologati in conformità al presente regolamento. I costruttori garantiscono che i nuovi componenti o entità tecniche indipendenti, fra cui motori, batterie di trazione, sistemi di frenatura e sistemi antinquinamento di ricambio, che necessitano di omologazione, da essi prodotti e venduti o messi in servizio nell'Unione, siano omologati in conformità al presente regolamento. |
1. I costruttori garantiscono che i veicoli nuovi da loro prodotti, venduti, immatricolati o messi in servizio nell'Unione siano omologati in conformità al presente regolamento. A decorrere dalle date di applicazione specifiche di cui al presente regolamento, i costruttori garantiscono che i nuovi componenti o entità tecniche indipendenti, fra cui motori, batterie di trazione, sistemi di frenatura , pneumatici e sistemi antinquinamento di ricambio, che necessitano di omologazione, da essi prodotti e venduti o messi in servizio nell'Unione, siano omologati in conformità al presente regolamento. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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In sede di verifica della conformità ai limiti di emissione dallo scarico, se la prova viene eseguita in condizioni di marcia estese , le emissioni vengono divise per il divisore per condizioni di marcia estese di cui all'allegato III. |
In sede di verifica della conformità ai limiti di emissione dallo scarico, se la prova viene eseguita in una condizione di marcia estesa alla volta , le emissioni vengono divise per il divisore per condizioni di marcia estese di cui all'allegato III. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le emissioni durante la rigenerazione dei sistemi antinquinamento saranno incluse come media ponderata in base alla frequenza e alla durata degli eventi di rigenerazione. |
Le emissioni durante la rigenerazione dei sistemi antinquinamento sono incluse come media ponderata in base alla frequenza e alla durata degli eventi di rigenerazione. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. I costruttori progettano e producono i componenti o le entità tecniche indipendenti, fra cui motori, batterie di trazione, sistemi di frenatura e sistemi antinquinamento di ricambio, in modo da rispettare il presente regolamento, compresi i limiti di emissione di cui all'allegato I. |
4. I costruttori progettano e producono i componenti o le entità tecniche indipendenti, fra cui motori, batterie di trazione, sistemi di frenatura e sistemi antinquinamento di ricambio, in modo da rispettare il presente regolamento, compresi i limiti di emissione di cui all'allegato I alle condizioni di prova stabilite all'allegato III . |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – lettera e ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8. Il costruttore previene le possibilità di sfruttamento delle vulnerabilità di cui al paragrafo 7. Quando viene individuata una tale vulnerabilità, il costruttore la elimina , mediante un aggiornamento del software o qualsiasi altro mezzo adeguato. |
8. Il costruttore previene le possibilità di sfruttamento delle vulnerabilità di cui al paragrafo 7 nella massima misura possibile, sulla base delle migliori conoscenze disponibili al momento dell'omologazione . Quando viene individuata una tale vulnerabilità, il costruttore adotta tutte le misure possibili, tenuto conto dello stato della tecnologia, per eliminarla , mediante un aggiornamento del software o qualsiasi altro mezzo adeguato. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. I costruttori garantiscono agli operatori indipendenti l'accesso alle informazioni, agli strumenti e ai processi necessari per sviluppare ricambi compatibili che soddisfino i requisiti tecnici del costruttore nonché la possibilità di installare sul veicolo e attivare tali ricambi, compresi i componenti relativi all'OBM, nel rispetto delle misure antimanomissione attuate dal costruttore. |
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Quando valutano la possibilità di non fornire informazioni, strumenti e processi essenziali per gli operatori indipendenti per motivi legati al contrasto delle manomissioni, i costruttori di veicoli dimostrano se il rifiuto di fornire le informazioni, gli strumenti e i processi in questione costituisca un mezzo proporzionato per rispondere ai pertinenti timori di manomissione. A tale riguardo, esaminano in particolare se siano sufficienti misure meno restrittive. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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10. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, regole dettagliate per le procedure, le prove e le metodologie di verifica della conformità alle prescrizioni dei paragrafi da 1 a 9. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I costruttori possono designare i veicoli da loro prodotti come "veicoli Euro 7+" conformemente a quanto segue: |
soppresso |
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La conformità di tali veicoli alle prescrizioni del paragrafo 1 è verificata rispetto ai valori dichiarati. |
soppresso |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. I costruttori possono designare i veicoli come "veicoli Euro 7A" quando tali veicoli sono dotati di funzioni di controllo adattativo. L'uso delle funzioni di controllo adattativo è dimostrato alle autorità di omologazione durante l'omologazione e verificato nel corso della durata di vita del veicolo come indicato nella tabella 1 dell'allegato IV. |
soppresso |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. I costruttori possono designare i veicoli come "veicoli Euro 7G" quando tali veicoli sono dotati di motori a combustione interna con tecnologie di geofencing. Il costruttore installa un sistema di avvertimento del conducente a bordo di tali veicoli per informare l'utente quando la carica delle batterie di trazione è quasi esaurita e per arrestare il veicolo se non viene ricaricato entro 5 km dal primo avvertimento mentre è in modalità a emissioni zero. L'applicazione di tali tecnologie di geofencing può essere verificata nel corso della durata di vita del veicolo. |
soppresso |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5. I costruttori possono produrre veicoli che combinano due o più delle caratteristiche di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e designarli utilizzando una combinazione di simboli e lettere quali "Euro 7+A", "Euro 7+G", "Euro 7+AG" o "Euro 7AG". |
soppresso |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Su richiesta del costruttore, per i veicoli N2 di massa massima compresa tra 3,5 e 4,0 tonnellate provenienti da un tipo di veicolo N1, l'autorità di omologazione può rilasciare un'omologazione in relazione alle emissioni per il tipo di veicolo N1. Tali veicoli sono designati come "veicoli Euro 7ext". |
soppresso |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, regole dettagliate per le procedure, le prove e le metodologie di verifica della conformità alle prescrizioni dei paragrafi da 1 a 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. I costruttori garantiscono che i dispositivi OBFCM, OBD e OBM e le misure antimanomissione di cui dispongono tali veicoli sono conformi alle disposizioni del presente regolamento per tutto il tempo in cui il veicolo è in uso. |
3. I costruttori garantiscono che la progettazione e la funzionalità dei dispositivi OBFCM, OBD e OBM e le misure antimanomissione di cui dispongono tali veicoli sono conformi alle disposizioni del presente regolamento e che tali misure non sono disattivate per tutto il tempo in cui il veicolo è in uso. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Le prescrizioni di cui ai punti da 1 a 3 si applicano ai veicoli per tutti i tipi di carburanti o di fonti energetiche con cui sono alimentati. Le stesse prescrizioni si applicano anche a tutte le entità tecniche indipendenti e a tutti i componenti destinati a tali veicoli. |
4. Le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 si applicano ai veicoli per tutti i tipi di carburanti o di fonti energetiche con cui sono alimentati. Le stesse prescrizioni si applicano anche a tutte le entità tecniche indipendenti e a tutti i componenti destinati a tali veicoli. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. I sistemi OBM installati dal costruttore su tali veicoli sono in grado di effettuare quanto segue : |
6. I sistemi OBM installati dal costruttore su tali veicoli sono in grado di: |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. I dispositivi OBFCM installati dal costruttore a bordo di tali veicoli sono in grado di comunicare i dati del veicolo che registrano attraverso la porta OBD e via etere. |
7. I dispositivi OBFCM installati dal costruttore a bordo di tali veicoli sono in grado di comunicare tutti i dati pertinenti del veicolo imposti per legge che registrano , attraverso la porta OBD e via etere , conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 . |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8. Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che presentano un rischio grave o una grave non conformità alle prescrizioni del presente regolamento, i costruttori adottano immediatamente le misure correttive necessarie, comprese le riparazioni o le modifiche di tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, a seconda dei casi, al fine di garantirne la conformità al presente regolamento. I costruttori o qualsiasi altro operatore economico ritirano il veicolo dal mercato o lo richiamano, a seconda dei casi. Il costruttore informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione in merito alla non conformità fornendo dettagli adeguati. |
8. Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che presentano un rischio grave o una grave non conformità alle prescrizioni del presente regolamento, i costruttori adottano le misure correttive necessarie, comprese le riparazioni o le modifiche di tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, a seconda dei casi, al fine di garantirne la conformità al presente regolamento. I costruttori o qualsiasi altro operatore economico ritirano il veicolo dal mercato o lo richiamano, a seconda dei casi. Il costruttore informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione e la Commissione in merito alla non conformità fornendo dettagli adeguati. |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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9. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, regole dettagliate per le prescrizioni, le prove, i metodi e le misure correttive riguardanti gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il costruttore fornisce all'autorità di omologazione una dichiarazione di conformità firmata per quanto riguarda le emissioni in condizioni di marcia reali, la correzione della temperatura ambiente del CO2, l'OBD, l'OBM, le emissioni e la durabilità della batteria, la rigenerazione continua o periodica, il contrasto delle manomissioni e le prescrizioni relative al basamento, come indicato nell'allegato V. Il costruttore fornisce all'autorità di omologazione una dichiarazione di conformità firmata in merito all'impiego di controlli adattivi e opzioni di geofencing, qualora il costruttore selezioni tali opzioni. |
2. Il costruttore fornisce all'autorità di omologazione una dichiarazione di conformità firmata per quanto riguarda le emissioni in condizioni di marcia reali, la correzione della temperatura ambiente del CO2, l'OBD, l'OBM, le emissioni e la durabilità della batteria, la rigenerazione continua o periodica, il contrasto delle manomissioni e le prescrizioni relative al basamento, come indicato nell'allegato V. |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. I costruttori emettono il passaporto ambientale del veicolo (EVP) per ogni veicolo e lo consegnano all'acquirente del veicolo insieme al veicolo stesso , estraendo i dati necessari da fonti quali il certificato di conformità e la documentazione di omologazione. Il costruttore garantisce che i dati EVP siano disponibili per la visualizzazione nei sistemi elettronici del veicolo e possano essere trasmessi da dispositivi situati a bordo del veicolo a dispositivi esterni. |
4. I costruttori emettono il passaporto ambientale del veicolo (EVP) per ogni veicolo , che deve essere comunicato al punto vendita insieme al veicolo stesso, e lo consegnano all'acquirente del veicolo, estraendo i dati necessari da fonti quali il certificato di conformità e la documentazione di omologazione. Il costruttore garantisce che i dati EVP siano disponibili per la visualizzazione nei sistemi elettronici del veicolo e possano essere trasmessi da dispositivi situati a bordo del veicolo a dispositivi esterni. |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prove e le verifiche di conformità, oltre alle procedure riguardanti l'omologazione in relazione alle emissioni, la conformità della produzione, la conformità in servizio , la dichiarazione di conformità e l'EVP ai sensi dei paragrafi da 1 a 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2 . |
5. I costruttori rilasciano un EVP aggiornato dopo i controlli di conformità in servizio , indicando i valori aggiornati delle informazioni di cui all'articolo 3, punto 71), del presente regolamento. In conformità al regolamento 2018/858 e alla direttiva 2014/45/UE, i costruttori consentono alle autorità competenti e ai centri di prova di aggiornare l'EVP con dati accurati provenienti dalla porta OBD e dal dispositivo OBFCM del veicolo . |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 bis |
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Disposizioni specifiche relative all'abrasione degli pneumatici dei veicoli |
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A seguito della pubblicazione delle pertinenti disposizioni uniformi nel WP29 delle Nazioni Unite, la Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 16, che integrano il presente regolamento stabilendo i metodi di misurazione delle emissioni prodotte dall'abrasione e i limiti per categoria di pneumatici ai fini dell'omologazione, in linea con le disposizioni uniformi e le deroghe che saranno stabilite nel WP29 delle Nazioni Unite per l'omologazione degli pneumatici con riguardo all'omologazione in relazione alle emissioni prodotte dalla loro abrasione. |
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Nel caso in cui non siano state stabilite disposizioni uniformi nel WP29 delle Nazioni Unite entro il 30 giugno 2026 per gli pneumatici di classe C1 ed entro il 31 dicembre 2035 per gli pneumatici di classe C2 e C3, la Commissione effettua un riesame e, se del caso, elabora un metodo per misurare l'abrasione degli pneumatici e definisce i limiti di abrasione per gli pneumatici sulla base di altri metodi all'avanguardia esistenti. A seguito di tale riesame e se opportuno, la Commissione adotta, entro il 30 ottobre 2026, atti delegati conformemente all'articolo 16 in cui specifica tali metodi e definisce i limiti di emissioni prodotte dall'abrasione per categoria di pneumatici. |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Regole speciali per i costruttori di piccole serie |
Regole speciali per i costruttori di piccole e piccolissime serie |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Per quanto concerne le emissioni inquinanti, i costruttori di piccole serie possono sostituire le prove di cui alle tabelle 1, 3, 5, 7 e 9 dell'allegato V con dichiarazioni di conformità. La conformità dei veicoli prodotti e immessi sul mercato da costruttori di piccole serie può essere sottoposta a prove di conformità in servizio e di vigilanza del mercato conformemente alle tabelle 2, 4, 6, 8 e 10 dell'allegato V. Non sono necessarie prove di conformità della produzione di cui all'allegato V. L'articolo 4, paragrafo 4 , lettera b), non si applica ai costruttori di piccole serie. |
1. Per quanto concerne le emissioni inquinanti, i costruttori di piccole e piccolissime serie possono sostituire le prove di cui alle tabelle 1, 3, 5, 7 e 9 dell'allegato V con dichiarazioni di conformità. La conformità dei veicoli prodotti e immessi sul mercato da costruttori di piccole serie può essere sottoposta a prove di conformità in servizio e di vigilanza del mercato conformemente alle tabelle 2, 4, 6, 8 e 10 dell'allegato V. Non sono necessarie prove di conformità della produzione di cui all'allegato V. L'articolo 4, paragrafo 6 , lettera b), non si applica ai costruttori di piccole e piccolissime serie. |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I costruttori di piccolissime serie rispettano i limiti di emissione di cui all'allegato I nel contesto di prove di laboratorio basate su cicli casuali di guida in condizioni reali ai fini della conformità in servizio e della vigilanza del mercato. |
2. I costruttori di piccolissime serie rispettano i limiti di emissione di cui all'allegato I nel contesto di prove di laboratorio basate su cicli di guida in condizioni reali statisticamente rilevanti ai fini della conformità in servizio e della vigilanza del mercato. |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Regole speciali per i veicoli omologati in più fasi |
Regole speciali per l'omologazione di veicoli in più fasi |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Nell'ambito delle omologazioni in più fasi , i costruttori della seconda fase o di fasi successive sono responsabili dell'omologazione in relazione alle emissioni qualora modifichino qualsiasi parte del veicolo che , in base ai dati forniti dai costruttori della fase precedente, potrebbe influire sulle emissioni o sulla durabilità della batteria . |
1. Le disposizioni specifiche di cui all'allegato V — tabelle 3 , 4 e 5 si applicano ai veicoli omologati in più fasi. |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni amministrative e i dati che i costruttori della fase precedente devono fornire ai sensi del paragrafo 1 e le procedure per la determinazione delle emissioni di CO2 di tali veicoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le autorità nazionali di omologazione mettono in atto misure per il rilascio di omologazioni in relazione alle emissioni per tipi di veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti e per l'esecuzione di prove, controlli e verifiche al fine di verificare se i costruttori soddisfano le prescrizioni di conformità della produzione e di conformità in servizio ai sensi dell'allegato V. |
1. Le autorità nazionali di omologazione mettono in atto misure per il rilascio di omologazioni in relazione alle emissioni per tipi di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti e per l'esecuzione di prove, controlli e verifiche al fine di verificare se i costruttori soddisfano le prescrizioni di conformità della produzione e di conformità in servizio ai sensi dell'allegato V. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. A seguito di prove e controlli, le autorità nazionali e i centri di prova aggiornano il passaporto ambientale del veicolo (EVP) con i valori aggiornati delle informazioni di cui all'articolo 3, punto 71. |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. A decorrere da 24 mesi dall'entrata in vigore di tutta la legislazione derivata pertinente e in base alle disposizioni specifiche per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti, le autorità nazionali di omologazione, per motivi connessi alle emissioni di CO2 e di inquinanti, al consumo di carburante e di energia elettrica o alla durabilità della batteria, nel caso di nuovi tipi di veicoli M1 e N1, si rifiutano di rilasciare l'omologazione UE o nazionale in relazione alle emissioni in caso di non conformità al presente regolamento. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. A decorrere dal 1° luglio 2025 , nel caso dei veicoli nuovi M1 e N1 non conformi al presente regolamento, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'immatricolazione e vietano l'immatricolazione, la vendita o la messa in servizio di tali veicoli per motivi connessi alle emissioni di CO2 e di inquinanti, al consumo di carburante e di energia o alla durabilità della batteria. |
4. A decorrere da 36 mesi dall'entrata in vigore di tutta la legislazione derivata pertinente e in base alle disposizioni specifiche per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti , nel caso dei veicoli nuovi M1 e N1 non conformi al presente regolamento, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'immatricolazione e vietano l'immatricolazione, la vendita o la messa in servizio di tali veicoli per motivi connessi alle emissioni di CO2 e di inquinanti, al consumo di carburante e di energia o alla durabilità della batteria. |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. A decorrere da 48 mesi dall'entrata in vigore di tutta la legislazione derivata pertinente e in base alle disposizioni specifiche per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti, le autorità nazionali di omologazione, per motivi connessi alle emissioni di CO2 e di inquinanti, al consumo di carburante e di energia elettrica, all'efficienza energetica o alla durabilità della batteria, nel caso di nuovi tipi di veicoli M2, M3, N2 e N3 e di nuovi rimorchi O3 e O4, si rifiutano di rilasciare l'omologazione UE o nazionale in relazione alle emissioni in caso di non conformità al presente regolamento. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. A decorrere dal 1° luglio 2027 , nel caso dei veicoli nuovi M2, M3, N2 e N3 e dei rimorchi nuovi O3 e O4 non conformi al presente regolamento, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'immatricolazione e vietano l'immatricolazione, la vendita o la messa in servizio di tali veicoli per motivi connessi alle emissioni di CO2 e di inquinanti, al consumo di carburante e di energia, all'efficienza energetica o alla durabilità della batteria. |
5. A decorrere da 60 mesi dall'entrata in vigore di tutta la legislazione derivata pertinente e in base alle disposizioni specifiche per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti , nel caso dei veicoli nuovi M2, M3, N2 e N3 e dei rimorchi nuovi O3 e O4 non conformi al presente regolamento, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'immatricolazione e vietano l'immatricolazione, la vendita o la messa in servizio di tali motori, veicoli o rimorchi per motivi connessi alle emissioni di CO2 e di inquinanti, al consumo di carburante e di energia, all'efficienza energetica o alla durabilità della batteria. |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono gli elementi amministrativi e tecnici necessari per l'esecuzione di prove, controlli e ispezioni ai fini della verifica della conformità al paragrafo 1, nonché gli elementi tecnici necessari per i controlli di vigilanza del mercato di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. A decorrere dal 1° luglio 2025 , la vendita o l'installazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica indipendente destinata a essere installata su un veicolo M1 o N1 omologato ai sensi del presente regolamento è vietata se il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente in questione non è di tipo omologato in conformità al presente regolamento. |
1. A decorrere da 24 mesi dall'entrata in vigore di tutta la legislazione derivata pertinente , la vendita o l'installazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica indipendente destinata a essere installata su un veicolo M1 o N1 omologato ai sensi del presente regolamento è vietata se il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente in questione non è di tipo omologato in conformità al presente regolamento. |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. A decorrere dal 1° luglio 2027 , la vendita o l'installazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica indipendente destinata a essere installata su un veicolo M2, M3, N2 o N3 omologato ai sensi del presente regolamento è vietata se il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente in questione non è di tipo omologato in conformità al presente regolamento. |
2. A decorrere da 48 mesi dall'entrata in vigore di tutta la legislazione derivata pertinente , la vendita o l'installazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica indipendente destinata a essere installata su un veicolo M2, M3, N2 o N3 e su rimorchi O3 e O4 omologati ai sensi del presente regolamento è vietata se il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente in questione non è di tipo omologato in conformità al presente regolamento. |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. A decorrere da 12 mesi dall'adozione dell'atto delegato relativo all'omologazione degli pneumatici C1 per quanto riguarda i limiti delle emissioni prodotte dall'abrasione a norma dell'articolo 7 bis, le autorità nazionali rilasciano l'omologazione UE di componenti o entità tecniche indipendenti solo per i nuovi tipi di pneumatici conformi al presente regolamento e rifiutano di rilasciare l'omologazione UE per i nuovi tipi di pneumatici non conformi al presente regolamento. |
|
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A decorrere da 36 mesi dall'adozione dell'atto delegato concernente l'omologazione degli pneumatici C1 in relazione all'allineamento delle emissioni prodotte dall'abrasione a norma dell'articolo 7 bis, le autorità nazionali si rifiutano di rilasciare l'omologazione per gli pneumatici C1 di nuova costruzione non conformi al presente regolamento. Gli pneumatici C1 costruiti prima della data di entrata in vigore indicata nel presente comma e non conformi alle prescrizioni del presente regolamento e alle relative misure di esecuzione possono essere venduti per un periodo non superiore a 30 mesi. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La manomissione che provoca emissioni superiori ai limiti stabiliti nell'allegato 1 rende il veicolo non più conforme al presente regolamento. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La non conformità derivante da manomissioni dà luogo all'adozione di opportune misure correttive, compresi richiami, e sanzioni finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive da parte delle autorità nazionali competenti. |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. In sede di controlli di conformità in servizio o di vigilanza del mercato, le autorità nazionali verificano se i costruttori dei veicoli hanno installato correttamente i sistemi di avvertimento del conducente per le emissioni eccessive e per il livello basso del reagente e se i veicoli possono essere manomessi. |
2. In sede di controlli di conformità in servizio o di vigilanza del mercato, le autorità nazionali verificano la qualità del reagente utilizzato, se i costruttori dei veicoli hanno installato correttamente i sistemi di avvertimento del conducente per le emissioni eccessive e per il livello basso del reagente e se i veicoli possono essere manomessi. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. A norma dell'articolo 9 e dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2018/858, la Commissione o terzi possono eseguire i controlli di conformità in servizio e di vigilanza del mercato di cui alle tabelle 2, 4, 6, 8 e 10 dell'allegato V, al fine di verificare la conformità di veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti al presente regolamento. |
1. A norma dell'articolo 9 e dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2018/858, la Commissione o terzi eseguono i controlli di conformità in servizio e di vigilanza del mercato di cui alle tabelle 2, 4, 6, 8 e 10 dell'allegato V, al fine di verificare la conformità di veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti al presente regolamento. |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione sorveglia costantemente la situazione a livello dell'Unione al fine di individuare pratiche di elusione e non conformità. Qualora si riscontrino violazioni della conformità, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e fa seguito con una proposta legislativa, se del caso, per affrontare ed eliminare i rischi di tale non conformità. |
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Le prove per la dimostrazione della conformità alle prescrizioni dell'articolo 4 sono applicate dai costruttori e dalle autorità nazionali come specificato nell'allegato V. Le prove per la dimostrazione della conformità alle prescrizioni dell'articolo 4 possono essere applicate dalla Commissione e da terzi anche come specificato nell'allegato V. |
2. Le prove per la dimostrazione della conformità alle prescrizioni del presente regolamento sono applicate dai costruttori e dalle autorità nazionali come specificato nell'allegato V. Le prove per la dimostrazione della conformità alle prescrizioni del presente regolamento possono essere applicate dalla Commissione e da terzi anche come specificato nell'allegato V. |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La Commissione adotta atti di esecuzione per tutte le fasi dell'omologazione in relazione alle emissioni, fra cui la verifica della conformità della produzione e della conformità in servizio e la vigilanza del mercato, riguardanti le procedure e le prove per l'omologazione in relazione alle emissioni, le metodologie di prova, le disposizioni amministrative, la modifica e l'estensione delle omologazioni in relazione alle emissioni, l'accesso ai dati, le prescrizioni in materia di documentazione e i modelli per tutti i seguenti aspetti: |
3. La Commissione adotta atti di esecuzione per tutte le fasi dell'omologazione in relazione alle emissioni, fra cui la verifica della conformità della produzione e della conformità in servizio e la vigilanza del mercato, riguardanti le disposizioni amministrative, la modifica e l'estensione delle omologazioni in relazione alle emissioni, l'accesso ai dati, le prescrizioni in materia di documentazione e i modelli per tutti i seguenti aspetti: |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per quanto riguarda le procedure e le prove per l'omologazione in relazione alle emissioni e le metodologie di prova per tutte le fasi dell'omologazione in relazione alle emissioni, fra cui la verifica della conformità in servizio e della conformità della produzione e la vigilanza del mercato, con l'obiettivo di stabilire quanto segue: |
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Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per tutte le fasi dell'omologazione in relazione alle emissioni, fra cui la verifica della conformità in servizio e della conformità della produzione e la vigilanza del mercato, con l'obiettivo di stabilire quanto segue: |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per tutte le fasi dell'omologazione in relazione alle emissioni, fra cui la verifica della conformità in servizio e della conformità della produzione e la vigilanza del mercato, con l'obiettivo di stabilire quanto segue: |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera j
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera l
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera o
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera p
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera s
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera t
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera v
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera w
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. |
5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. |
|
|
Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3, lettere da a) a f) e da i) a k), e gli atti delegati di cui al paragrafo 3 bis, lettere da a) a f) e da i) a k), e al paragrafo 4, lettere da a) a f) e da j) a w), sono adottati entro ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
|
|
Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3, lettere da g) a h), e gli atti delegati di cui al paragrafo 3 bis, lettere da g) a h), e al paragrafo 4, lettere da g) a i), sono adottati senza indebito ritardo dopo la pubblicazione delle pertinenti disposizioni uniformi del WP29 delle Nazioni Unite. |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di tenere conto del progresso tecnico per modificare quanto segue: |
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di tenere conto del progresso tecnico per modificare il presente regolamento come segue: |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
La Commissione adotta gli atti delegati di cui alle lettere da a) a c) senza indebito ritardo in seguito alla pubblicazione delle pertinenti disposizioni uniformi del WP29 delle Nazioni Unite. Qualora tali disposizioni uniformi non siano definite nel WP29 delle Nazioni Unite entro il 30 giugno 2026 per gli pneumatici di classe C1 ed entro il 31 dicembre 2035 per gli pneumatici di classe C2 e C3, si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento. |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [OP inserire la data = data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafi 3 bis e 4, e all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [OP inserire la data = data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. La delega di potere di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafi 3 bis e 4, e all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 3 bis e 4, e all'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 242
Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 16 bis |
|
|
Reclami motivati di persone fisiche o giuridiche |
|
|
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione, reclami motivati alle autorità nazionali di vigilanza del mercato se ha motivo di ritenere che uno o più fabbricanti, operatori economici od operatori autonomi non rispettino il presente regolamento. |
|
|
2. Ove lo richiedano le persone che presentano reclami motivati, le autorità di vigilanza del mercato adottano le misure necessarie per garantire un'idonea tutela dell'identità delle citale persone e delle loro informazioni personali che, se divulgate, nuocerebbero alle persone in questione. |
|
|
3. Le autorità nazionali di vigilanza del mercato procedono senza indebito ritardo a una valutazione diligente e imparziale dei reclami motivati, tra cui la fondatezza dei reclami stessi, e adottano i provvedimenti necessari, inclusa l'esecuzione di controlli e valutazioni a norma degli articoli 8 e 51 del regolamento (CE) 2018/858, allo scopo di individuare la potenziale inosservanza del presente regolamento e, se del caso, l'obbligo di misure correttive o l'adozione di idonee misure restrittive di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) 2018/858. |
|
|
4. Entro tre mesi l'autorità nazionale di vigilanza del mercato informa le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 della sua decisione di accogliere o respingere la richiesta di intervento e delle eventuali misure che intende adottare per rispondere alle preoccupazioni sollevate nel reclamo motivato, giustificando la decisione adottata e le misure proposte. |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Entro il 1° settembre 2031, sulla scorta delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione in merito all'applicazione del presente regolamento. |
2. Entro il 1° settembre 2031, sulla scorta delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione in merito all'applicazione del presente regolamento , compresa una valutazione delle riduzioni delle emissioni dallo scarico e da altre fonti ottenute e una valutazione del suo contributo al conseguimento delle norme in materia di inquinamento atmosferico di cui alla [proposta di rifusione XXX della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente] . |
Emendamenti 181 e 192
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
2 bis. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui sono valutate le prestazioni di durabilità dei veicoli pesanti per quanto riguarda le emissioni. |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il regolamento (CE) n. 715/2007 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2025 . |
Il regolamento (CE) n. 715/2007 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2030 . |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il regolamento (CE) n. 595/2009 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2027 . |
Il regolamento (CE) n. 595/2009 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2031 . |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Si applica a decorrere dal 1° luglio 2025 ai veicoli M1 e N1 e alle entità tecniche indipendenti e ai componenti destinati a tali veicoli, e a decorrere dal 1° luglio 2027 ai veicoli M2, M3, N2 e N3 e alle entità tecniche indipendenti e ai componenti destinati a tali veicoli, nonché ai rimorchi O3 e O4. |
Si applica a decorrere da 24 mesi dopo l'entrata in vigore di tutto il diritto derivato pertinente ai nuovi tipi di veicoli M1 e N1 e alle entità tecniche indipendenti e ai componenti destinati a tali veicoli, e a decorrere da 36 mesi dopo l'entrata in vigore di tutto il diritto derivato pertinente ai nuovi veicoli M1 e N1 alle entità tecniche indipendenti e ai componenti destinati a tali veicoli. |
|
|
Si applica a decorrere da 48 mesi dopo l'entrata in vigore di tutto il diritto derivato pertinente ai veicoli M2, M3, N2 e N3 e alle entità tecniche indipendenti e ai componenti destinati a tali veicoli, nonché ai rimorchi O3 e O4, e a decorrere da 60 mesi dopo l'entrata in vigore di tutto il diritto derivato pertinente ai nuovi veicoli M2, M3, N2 e N3 e alle entità tecniche indipendenti e ai componenti destinati a tali veicoli, nonché ai rimorchi O3 e O4. |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Si applica a decorrere dal 1° luglio 2030 ai veicoli M1 e N1 prodotti da costruttori di piccole serie. |
Si applica a decorrere dal 1° luglio 2030 ai veicoli M1 e N1 prodotti da costruttori di piccole serie e dal 1o luglio 2031 ai veicoli M2, M3, N2 e N3 prodotti da costruttori di piccole serie . |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1
|
Testo della Commissione |
||||
|
Tabella 1: limiti di emissione dallo scarico Euro 7 per veicoli M1 e N1 con motore a combustione interna |
||||
|
Emissioni inquinanti |
Veicoli M1 e N1 |
Solo per i veicoli N1 con rapporto potenza/massa (2) inferiore a 35 kW/t |
Bilancio delle emissioni per tutti i viaggi inferiori a 10 km per i veicoli M1 e N1 |
Bilancio delle emissioni per tutti i viaggi inferiori a 10 km solo per i veicoli N1 con rapporto potenza/massa inferiore a 35 kW/t |
|
per km |
per km |
per viaggio |
per viaggio |
|
|
NOx in mg |
60 |
75 |
600 |
750 |
|
PM in mg |
4,5 |
4,5 |
45 |
45 |
|
PN10 in # |
6×1011 |
6×1011 |
6×1012 |
6×1012 |
|
CO in mg |
500 |
630 |
5 000 |
6 300 |
|
THC in mg |
100 |
130 |
1 000 |
1 300 |
|
NMHC in mg |
68 |
90 |
680 |
900 |
|
NH3 in mg |
20 |
20 |
200 |
200 |
|
|
|
|
Emendamento |
|
||||
|
Tabella 1: limiti di emissione dallo scarico Euro 7 per veicoli M1 e N1 con motore a combustione interna |
||||||||
|
|
Veicoli M1 |
Veicoli N1 (classe I) |
Veicoli N1 (classe II) |
Veicoli N1 (classe III) |
Bilancio delle emissioni per tutti i viaggi inferiori a 10 km per i veicoli M1 e N1 |
Bilancio delle emissioni per tutti i viaggi inferiori a 10 km per i veicoli N1 (classe I) |
Bilancio delle emissioni per tutti i viaggi inferiori a 10 km solo per i veicoli N1 (classe II) |
Bilancio delle emissioni per tutti i viaggi inferiori a 10 km solo per i veicoli N1 (classe III) |
|
Massa in ordine di marcia (MRO), in kg |
- |
Per i veicoli N1 con MRO ≤ 1 280 |
Per i veicoli N1 con 1 280 < MRO ≤ 1 735 |
Per i veicoli N1 con 1 735 < MRO |
- |
Per i veicoli N1 con MRO ≤ 1 280 |
Per i veicoli N1 con 1 280 < MRO ≤ 1 735 |
Per i veicoli N1 con 1735 < MRO |
|
Emissioni inquinanti |
per km |
per km |
per km |
per km |
per viaggio |
per viaggio |
per viaggio |
per viaggio |
|
NOx in mg |
60 |
60 |
75 |
82 |
600 |
600 |
750 |
820 |
|
PM in mg |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
PN10 in # |
6×1011 |
6×1011 |
6×1011 |
6×1011 |
6×1012 |
6×1012 |
6×1012 |
6×1012 |
|
CO in mg |
500 |
500 |
630 |
740 |
5 000 |
5 000 |
6 300 |
7 400 |
|
THC in mg |
100 |
100 |
130 |
160 |
1 000 |
1 000 |
1 300 |
1 600 |
|
NMHC in mg |
68 |
68 |
90 |
108 |
680 |
680 |
900 |
1 080 |
|
NH3 in mg |
20 |
20 |
20 |
20 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 2
|
Testo della Commissione |
||||
|
Tabella 2: limiti di emissione dallo scarico Euro 7 per i veicoli M2, M3, N2 e N3 con motore a combustione interna e per i motori a combustione interna utilizzati in tali veicoli |
||||
|
Emissioni inquinanti |
Emissioni a freddo (3) |
Emissioni a caldo (4) |
Bilancio delle emissioni per tutti i viaggi di durata inferiore a 3*WHTC |
Limiti di emissione al minimo facoltativi (5) |
|
per kWh |
per kWh |
per kWh |
per ora |
|
|
NOx in mg |
350 |
90 |
150 |
5 000 |
|
PM in mg |
12 |
8 |
10 |
|
|
PN10 in # |
5x1011 |
2x1011 |
3x1011 |
|
|
CO in mg |
3 500 |
200 |
2 700 |
|
|
NMOG in mg |
200 |
50 |
75 |
|
|
NH3 in mg |
65 |
65 |
70 |
|
|
CH4 in mg |
500 |
350 |
500 |
|
|
N2O in mg |
160 |
100 |
140 |
|
|
HCHO in mg |
30 |
30 |
|
|
|
Emendamento |
||
|
Tabella 2: limiti di emissione dallo scarico Euro 7 per i veicoli M2, M3, N2 e N3 con motore a combustione interna e per i motori a combustione interna utilizzati in tali veicoli |
||
|
Emissioni inquinanti |
WHSC (CI) e WHTC (CI e PI) |
Emissioni di guida reali (RDE) |
|
per kWh |
per kWh |
|
|
NOx in mg |
200 |
260 |
|
PM in mg |
8 |
10 |
|
PN10 in # |
6x1011 |
7,8x1011 |
|
CO in mg |
1500 |
1950 |
|
NMOG in mg |
75 |
98 |
|
NH3 in mg |
60 |
78 |
|
CH4 in mg |
500 |
650 |
|
N2O in mg |
160 |
208 |
|
HCHO in mg |
30 |
39 |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 4 – titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
limiti di emissione di particelle dai freni Euro 7 nel ciclo di guida standard applicabili fino al 31.12.2034 |
limiti di emissione di particelle dai freni Euro 7 nel ciclo di guida standard per i veicoli con motore a combustione interna applicabili fino al 31.12.2034 |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 4 bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
|
|
|
Emendamento |
|||
|
Tabella 4 bis: limiti di emissione di particelle dai freni Euro 7 nel ciclo di guida standard per i veicoli elettrici puri, i veicoli a celle a combustibile e i veicoli ibridi elettrici applicabili fino al 31.12.2029 |
|||
|
Limiti di emissione in mg/km per veicolo |
Veicoli M1 e N1 |
Veicoli M2 e M3 |
Veicoli N2 e N3 |
|
Emissioni di particelle dai freni (PM10) |
3 |
|
|
|
Emissioni di particelle dai freni (PN) |
|
|
|
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 4 ter (nuova)
|
Testo della Commissione |
|
|
|
Emendamento |
|||
|
Tabella 4 ter: limiti di emissione di particelle dai freni Euro 7 nel ciclo di guida standard per i veicoli elettrici puri, i veicoli a celle a combustibile e i veicoli ibridi elettrici applicabili dal 1.1.2030 |
|||
|
Limiti di emissione in mg/km per veicolo |
Veicoli M1 e N1 |
Veicoli M2 e M3 |
Veicoli N2 e N3 |
|
Emissioni di particelle dai freni (PM10) |
|
|
|
|
Emissioni di particelle dai freni (PN) |
|
|
|
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 5
|
Testo della Commissione |
|||
|
Tabella 5: limiti di emissione di particelle dai freni Euro 7 applicabili dal 1.1.2035 |
|||
|
Limiti di emissione in mg/km per veicolo |
Veicoli M1 e N1 |
Veicoli M2 e M3 |
Veicoli N2 e N3 |
|
Emissioni di particelle dai freni (PM10) |
3 |
|
|
|
Emissioni di particelle dai freni (PN) |
|
|
|
|
Emendamento |
|||
|
Tabella 5: limiti di emissione di particelle dai freni Euro 7 nel ciclo di guida standard applicabili dal 1.1.2035 |
|||
|
Limiti di emissione in mg/km per veicolo |
Veicoli M1 e N1 |
Veicoli M2 e M3 |
Veicoli N2 e N3 |
|
Emissioni di particelle dai freni (PM10) |
|
|
|
|
Emissioni di particelle dai freni (PN) |
|
|
|
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 6
|
Testo della Commissione |
|||
|
Tabella 6: limiti del tasso di abrasione degli pneumatici Euro 7 |
|||
|
Massa di pneumatico persa in g/1 000 km |
Pneumatici di classe C1 |
Pneumatici di classe C2 |
Pneumatici di classe C3 |
|
Pneumatici normali |
|
|
|
|
Pneumatici invernali |
|
|
|
|
Pneumatici per uso speciale |
|
|
|
|
Emendamento |
||||
|
Tabella 6: metodo di prova dell'abrasione degli pneumatici Euro 7 , limiti e calendario di attuazione |
||||
|
Numero di regolamento delle Nazioni Unite |
Oggetto |
Serie di emendamenti pubblicata nella GU |
Riferimento GU |
Campo di applicazione disciplinato dai regolamenti WP29 delle Nazioni Unite attuali e futuri |
|
[1xx] |
Pneumatici in relazione all'abrasione |
Serie 00 di emendamenti |
GU L xxx del xx.x.20XX, pag. x |
|
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Allegato II – tabella 1
|
Testo della Commissione |
|||
|
Tabella 1: prescrizioni prestazionali minime Euro 7 per la durabilità della batteria per i veicoli M1 |
|||
|
Prescrizioni prestazionali minime basate sull'energia della batteria |
Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli con più di 5 anni o 100 000 km e fino a 8 anni o 160 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli fino a una durata di vita supplementare* |
|
OVC-HEV |
80 % |
70 % |
|
|
PEV |
80 % |
70 % |
|
|
Prescrizioni prestazionali minime basate sull'autonomia |
Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli con più di 5 anni o 100 000 km e fino a 8 anni o 160 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli fino a una durata di vita supplementare* |
|
OVC-HEV |
|
|
|
|
PEV |
|
|
|
|
Emendamento |
|||
|
Tabella 1: prescrizioni prestazionali minime Euro 7 per la durabilità della batteria per i veicoli M1 |
|||
|
Prescrizioni prestazionali minime basate sull'energia della batteria |
Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli con più di 5 anni o 100 000 km e fino a 10 anni o 200 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli fino a una durata di vita supplementare* |
|
OVC-HEV |
85 % |
75 % |
|
|
PEV |
85 % |
75 % |
|
|
Prescrizioni prestazionali minime basate sull'autonomia |
Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli con più di 5 anni o 100 000 km e fino a 10 anni o 200 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli fino a una durata di vita supplementare* |
|
OVC-HEV |
|
|
|
|
PEV |
|
|
|
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Allegato II – tabella 2
|
Testo della Commissione |
|||
|
Tabella 2: prescrizioni prestazionali minime Euro 7 per la durabilità della batteria per i veicoli N1 |
|||
|
Prescrizioni prestazionali minime basate sull'energia della batteria |
Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli con più di 5 anni o 100 000 km e fino a 8 anni o 160 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli fino a una durata di vita supplementare* |
|
OVC-HEV |
75 % |
65 % |
|
|
PEV |
75 % |
65 % |
|
|
Prescrizioni prestazionali minime basate sull'autonomia |
Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli con più di 5 anni o 100 000 km e fino a 8 anni o 160 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli fino a una durata di vita supplementare* |
|
OVC-HEV |
|
|
|
|
PEV |
|
|
|
|
Emendamento |
|||
|
Tabella 2: prescrizioni prestazionali minime Euro 7 per la durabilità della batteria per i veicoli N1 |
|||
|
Prescrizioni prestazionali minime basate sull'energia della batteria |
Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli con più di 5 anni o 100 000 km e fino a 10 anni o 200 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli fino a una durata di vita supplementare* |
|
OVC-HEV |
80% |
70% |
|
|
PEV |
80% |
70% |
|
|
Prescrizioni prestazionali minime basate sull'autonomia |
Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli con più di 5 anni o 100 000 km e fino a 10 anni o 200 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli fino a una durata di vita supplementare* |
|
OVC-HEV |
|
|
|
|
PEV |
|
|
|
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Allegato III – tabella 1
|
Testo della Commissione |
||
|
Tabella 1: condizioni per la verifica della conformità dei veicoli M1 e N1 rispetto ai limiti di emissione dallo scarico con qualsiasi carburante e lubrificante in commercio, nel rispetto delle specifiche rilasciate dal costruttore del veicolo |
||
|
Parametro |
Condizioni normali di marcia |
Condizioni di marcia estese (*2) |
|
Divisore per condizioni di marcia estese |
- |
1,6 (si applica alle emissioni misurate soltanto durante il periodo in cui si applica una delle condizioni indicate nella presente colonna) |
|
Temperatura ambiente |
Da 0 °C a 35 °C |
Da -10 °C a 0 °C o da 35 °C a 45 °C |
|
Altitudine massima |
700 m |
Superiore a 700 m e inferiore a 1 800 m |
|
Velocità massima |
Fino a 145 km/h |
Tra 145 km/h e 160 km/h |
|
Modifiche per il traino/aerodinamiche |
Non consentite |
Consentite in base alle specifiche del costruttore fino alla velocità regolamentata |
|
Dispositivi ausiliari |
Possibili come da uso normale |
- |
|
Potenza media massima alle ruote nei primi 2 km dopo l'avviamento a freddo |
Inferiore al 20 % della potenza massima alle ruote |
Superiore al 20 % della potenza massima alle ruote |
|
Composizione del percorso |
Qualsiasi |
- |
|
Chilometraggio minimo |
10 000 km |
Tra 3 000 km e 10 000 km |
|
Emendamento |
||
|
Tabella 1: condizioni per la verifica della conformità dei veicoli M1 e N1 rispetto ai limiti di emissione dallo scarico con qualsiasi carburante e lubrificante in commercio, nel rispetto delle specifiche rilasciate dal costruttore del veicolo |
||
|
Parametro |
Condizioni normali di marcia |
Condizioni di marcia estese (6) |
|
Divisore per condizioni di marcia estese |
- |
1,6 (si applica alle emissioni misurate soltanto durante il periodo in cui si applica una delle condizioni indicate nella presente colonna) ; i dati ottenuti quando si applica più di una delle condizioni indicate in questa colonna sono esclusi dalla prova |
|
Temperatura ambiente |
Da 0 °C a 35 °C |
Da -7 °C a 0 °C o da 35 °C a 38 °C |
|
Altitudine massima |
700 m |
Superiore a 700 m e inferiore a 1 300 m |
|
Velocità massima |
Fino a 145 km/h |
Tra 145 km/h e 160 km/h |
|
Modifiche per il traino/aerodinamiche |
Non consentite |
Consentite in base alle specifiche del costruttore fino alla velocità regolamentata |
|
Dispositivi ausiliari |
Possibili come da uso normale |
- |
|
Potenza media massima alle ruote nei primi 2 km dopo l'avviamento a freddo |
Inferiore al 20 % della potenza massima alle ruote |
Tra il 20 % e il 30 % della potenza massima alle ruote |
|
Composizione del percorso |
Qualsiasi , come da uso normale (7) e ad esclusione delle condizioni di guida falsate |
Qualsiasi, come da uso normale (7) e ad esclusione delle condizioni di guida falsate |
|
Chilometraggio minimo |
10 000 km |
Tra 3 000 km e 10 000 km |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Allegato III – tabella 2
|
Testo della Commissione |
||
|
Tabella 2: condizioni per la verifica della conformità dei veicoli M2, M3, N2 e N3 rispetto ai limiti di emissione dallo scarico con qualsiasi carburante e lubrificante in commercio, nel rispetto delle specifiche rilasciate dal costruttore del veicolo |
||
|
Parametro |
Condizioni normali di marcia |
Condizioni di marcia estese* |
|
Divisore per condizioni di marcia estese |
- |
2 (si applica alle emissioni misurate soltanto durante il periodo in cui si applica una delle condizioni indicate nella presente colonna) |
|
Temperatura ambiente |
Da -7 °C a 35 °C |
Da -10 °C a -7 °C o da 35 °C a 45 °C |
|
Altitudine massima |
1 600 m |
Da 1 600 m a 1 800 m |
|
Modifiche per il traino/aerodinamiche |
Non consentite |
Consentite in base alle specifiche del costruttore fino alla velocità regolamentata |
|
Carico utile del veicolo |
Superiore o pari al 10 % |
Inferiore al 10 % |
|
Dispositivi ausiliari |
Possibili come da uso normale |
- |
|
Carico sul motore a combustione interna all'avviamento a freddo |
Qualsiasi |
- |
|
Composizione del percorso |
Come da uso abituale |
- |
|
Chilometraggio minimo |
5 000 km per <16 t di massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile 10 000 km per > 16 t di massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile |
Tra 3 000 km e 5 000 km per <16 t di massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile Tra 3 000 km e 10 000 km per > 16 t di massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile |
|
Emendamento |
|||||
|
Tabella 2: condizioni per la verifica della conformità dei veicoli M2, M3, N2 e N3 rispetto ai limiti di emissione dallo scarico con qualsiasi carburante e lubrificante in commercio, nel rispetto delle specifiche rilasciate dal costruttore del veicolo |
|||||
|
Misurazione delle emissioni dallo scarico in laboratorio |
Misurazione delle emissioni di guida reali (RDE) |
||||
|
Per tutte le prove delle emissioni dallo scarico effettuate utilizzando i cicli WHTC/WHSC su banco di prova per motori, si applicano le disposizioni del regolamento ONU n. 49 (8) , allegato 4. |
Si applicano le disposizioni del regolamento ONU n. 49 (9) , allegato 8, con le seguenti eccezioni:
|
||||
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Allegato III – tabella 5
|
Testo della Commissione |
||
|
Tabella 5: condizioni per le prove relative alla conformità rispetto ai limiti di abrasione degli pneumatici |
||
|
|
Veicoli M1 e N1 |
Veicoli M2, M3, N2 e N3 |
|
Prova relativa ai limiti di abrasione degli pneumatici |
Sulla base delle metodologie di prova sviluppate dalle Nazioni Unite per sottoporre a prova l'abrasione degli pneumatici in condizioni reali |
Sulla base delle metodologie di prova sviluppate dalle Nazioni Unite per sottoporre a prova l'abrasione degli pneumatici in condizioni reali |
|
Emendamento |
||
|
Tabella 5: condizioni per le prove relative alla conformità rispetto ai limiti di abrasione degli pneumatici |
||
|
|
Veicoli M1 e N1 |
Veicoli M2, M3, N2 e N3 |
|
Prova relativa ai limiti di abrasione degli pneumatici |
Sulla base delle metodologie di prova sviluppate dalle Nazioni Unite per sottoporre a prova l'abrasione degli pneumatici in condizioni reali conformemente all'articolo 7 bis (nuovo) |
Sulla base delle metodologie di prova sviluppate dalle Nazioni Unite per sottoporre a prova l'abrasione degli pneumatici in condizioni reali conformemente all'articolo 7 bis (nuovo) |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Allegato IV – tabella 1
|
Testo della Commissione |
|||
|
Tabella 1: durata di vita dei veicoli, dei motori e dei sistemi antinquinamento |
|||
|
Durata di vita dei veicoli, dei motori e dei dispositivi di ricambio antinquinamento |
M1, N1 e M2 |
N2, N3<16 t , M3<7,5 t : |
N3>16 t, M3>7,5t |
|
Durata di vita principale |
Fino a 160 000 km o 8 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
300 000 km o 8 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
700 000 km o 15 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
|
Durata di vita supplementare |
Dopo la durata della vita principale e fino a 200 000 km o 10 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Dopo la durata di vita principale e fino a 375 000 km |
Dopo la durata di vita principale e fino a 875 000 km |
|
Emendamento |
|||
|
Tabella 1: durata di vita dei veicoli, dei motori e dei sistemi antinquinamento |
|||
|
Durata di vita dei veicoli, dei motori e dei dispositivi di ricambio antinquinamento |
M1, N1 e M2 |
N2, N3<16 t , M3<7,5 t : |
N3>16 t, M3>7,5t |
|
Durata di vita principale |
Fino a 200 000 km o 10 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
340 000 km o 10 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
750 000 km o 15 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
|
Durata di vita supplementare |
Dopo la durata della vita principale e fino a 240 000 km o 12 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Dopo la durata della vita principale e fino a 400 000 km o 12 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Dopo la durata di vita principale e fino a 900 000 km o 17 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Allegato V – tabella 3
|
Testo della Commissione |
|||
|
Tabella 3: applicazione di prove, dichiarazioni e altre prescrizioni per l'omologazione e le estensioni per i veicoli M2, M3, N2 e N3 per i costruttori |
|||
|
Prescrizioni per le prove |
Prove e prescrizioni per l'omologazione iniziale in relazione alle emissioni |
Prove di conformità della produzione |
Prove di conformità in servizio |
|
Gas inquinanti , PM e PN per le prove su strada (RDE) per ogni carburante e per le categorie di veicoli applicabili (M2, M3, N2 e N3) e prova a basso carico (se del caso) |
Prove dimostrative obbligatorie per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione per ciascun tipo di veicolo e dichiarazione di conformità per tutti i carburanti, tutti i carichi utili e tutti i tipi di veicoli applicabili |
Conformità della produzione eseguita solo a livello di motore |
Prova obbligatoria su un veicolo con qualsiasi carburante e su qualsiasi categoria di veicolo e qualsiasi carico utile per tutti i tipi di motore ogni due anni |
|
CO2 e consumo di carburante/energia, determinazione dell'autonomia a emissioni zero/dell'autonomia elettrica di un veicolo |
Certificato VECTO |
Per i componenti |
Non obbligatorie |
|
Efficienza energetica dei rimorchi |
Certificato VECTO |
Per i componenti |
Non obbligatorie |
|
Procedura di prova di verifica |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
Emissioni dal basamento del motore |
Verificare l'installazione del sistema a basamento chiuso o l'instradamento verso il tubo di scappamento |
Non obbligatorie |
Facoltative6 |
|
Durabilità delle emissioni |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
Durabilità della batteria |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
Diagnostica di bordo (livello della famiglia OBD) |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Facoltative6 |
|
Monitoraggio a bordo (livello della famiglia OBM) |
Dimostrazione e dichiarazione |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
|
Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza |
Dichiarazione e documentazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
Controlli adattivi (se del caso) |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
Tecnologie di geofencing (se del caso) |
Dichiarazione e dimostrazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
Emendamento |
|||
|
Tabella 3: applicazione di prescrizioni per le prove, dichiarazioni e altre prescrizioni per l'omologazione e le estensioni per i veicoli M2, M3, N2 e N3 per i costruttori |
|||
|
Prescrizioni per le prove |
Prove e prescrizioni per l'omologazione in relazione alle emissioni |
Prove di conformità della produzione |
Prove di conformità in servizio |
|
Gas inquinanti, PM e PN ed emissioni di CO2, consumo di carburante su ciclo transitorio (WHTC a freddo e a caldo) |
Obbligatorie sul motore capostipite della famiglia di emissioni e dichiarazione per tutti i membri della famiglia (*3) |
Obbligatorie su un motore non appartenente alla famiglia |
|
|
Gas inquinanti e PN per le prove su strada (RDE) per ogni carburante e per le categorie di veicoli applicabili (M2, M3, N2 e N3) |
Prove dimostrative obbligatorie per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione per ciascun tipo di veicolo e dichiarazione di conformità per tutti i carburanti, tutti i carichi utili e tutte le categorie di veicoli applicabili |
Non obbligatorie |
Prova obbligatoria su un veicolo con qualsiasi carburante e su qualsiasi categoria di veicolo e qualsiasi carico utile per tutti i tipi di motore ogni due anni |
|
Efficienza energetica dei rimorchi |
Certificato VECTO |
Per i componenti |
Non obbligatorie |
|
Procedura di prova di verifica |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
Emissioni dal basamento del motore |
Verificare l'installazione del sistema a basamento chiuso o l'instradamento verso il tubo di scappamento |
Non obbligatorie |
Facoltative28 |
|
Durabilità delle emissioni |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
Corretto funzionamento dei sistemi che utilizzano un reagente di consumo e dei sistemi antinquinamento |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Facoltative |
|
Durabilità della batteria |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
Determinazione della potenza |
Obbligatorie |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
Diagnostica di bordo (livello della famiglia OBD) |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Facoltative28 |
|
Monitoraggio a bordo (livello della famiglia OBM) |
Dimostrazione e dichiarazione |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
|
Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza |
Dichiarazione e documentazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Allegato V – tabella 4
|
Testo della Commissione |
||||||
|
Tabella 4: applicazione delle prescrizioni per le prove e dichiarazioni per l'omologazione e le estensioni per i veicoli M2, M3, N2 e N3 per gli Stati membri e i terzi riconosciuti/la Commissione |
||||||
|
Prescrizioni per le prove |
Prove e prescrizioni per l'omologazione iniziale in relazione alle emissioni |
Prove di conformità della produzione |
Prove di conformità in servizio |
Prove per la vigilanza del mercato |
||
|
Soggetto competente |
Autorità di omologazione competente per il rilascio dell'omologazione |
Autorità di omologazione |
Autorità di omologazione |
Terzi e Commissione |
Autorità di vigilanza del mercato |
Terzi e Commissione |
|
Gas inquinanti, PM e PN per le prove su strada (RDE) per ogni carburante e per le categorie di veicoli applicabili (M2, M3, N2 e N3) e prova a basso carico (se del caso) |
Prove dimostrative obbligatorie per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione per ciascun tipo di veicolo e dichiarazione di conformità per tutti i carburanti, tutti i carichi utili e tutti i tipi di veicoli applicabili |
(cfr. prescrizioni relative ai motori) |
Obbligatorie annualmente per un numero adeguato di tipi di veicoli con qualsiasi carburante e per qualsiasi categoria di veicoli oggetto dell'omologazione in relazione alle emissioni |
Facoltative |
Obbligatorie/Facoltative |
Facoltative |
|
Emissioni di CO2, consumo di carburante/energia, determinazione dell'autonomia a emissioni zero/dell'autonomia elettrica di un veicolo |
Rilascio del certificato VECTO |
Per i componenti |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
|
Efficienza energetica dei rimorchi |
Rilascio del certificato VECTO |
Per i componenti |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
|
Procedura di prova di verifica |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
|
Emissioni dal basamento del motore |
Verificare l'installazione del sistema a basamento chiuso o l'instradamento verso il tubo di scappamento |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
|
Durabilità delle emissioni |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Durabilità della batteria |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
|
Diagnostica di bordo (livello della famiglia OBD) |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Monitoraggio a bordo (livello della famiglia OBM) |
Dichiarazione e dimostrazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza |
Dichiarazione e documentazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Controlli adattivi (se del caso) |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
|
Tecnologie di geofencing (se del caso) |
Dichiarazione e dimostrazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Emendamento |
||||||
|
Tabella 4: applicazione delle prescrizioni per le prove e dichiarazioni per l'omologazione e le estensioni per i veicoli M2, M3, N2 e N3 per gli Stati membri e i terzi riconosciuti/la Commissione |
||||||
|
Prescrizioni per le prove |
Prove e prescrizioni per l'omologazione in relazione alle emissioni |
Prove di conformità della produzione |
Prove di conformità in servizio |
Prove per la vigilanza del mercato |
||
|
Soggetto competente |
Autorità di rilascio dell'omologazione |
Autorità di rilascio dell'omologazione |
Autorità di rilascio dell'omologazione |
Terzi e Commissione |
Autorità di vigilanza del mercato |
Terzi e Commissione |
|
Gas inquinanti, PM e PN per le prove su strada (RDE) per ogni carburante e per le categorie di veicoli applicabili (M2, M3, N2 e N3) |
Prove dimostrative obbligatorie per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione per ciascun tipo di veicolo e dichiarazione di conformità per tutti i carburanti, tutti i carichi utili e tutte le categorie di veicoli applicabili |
(cfr. prescrizioni relative ai motori) |
Obbligatorie annualmente per un numero adeguato di tipi di veicoli con qualsiasi carburante e per qualsiasi categoria di veicoli oggetto dell'omologazione in relazione alle emissioni |
Facoltative |
Obbligatorie/Facoltative |
Facoltative |
|
Emissioni di CO2, consumo di carburante/energia, determinazione dell'autonomia a emissioni zero/dell'autonomia elettrica di un veicolo |
Rilascio del certificato VECTO |
Per i componenti |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
|
Efficienza energetica dei rimorchi |
Rilascio del certificato VECTO |
Per i componenti |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
|
Procedura di prova di verifica |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
|
Emissioni dal basamento del motore |
Verificare l'installazione del sistema a basamento chiuso o l'instradamento verso il tubo di scappamento |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
|
Durabilità delle emissioni |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Corretto funzionamento dei sistemi che utilizzano un reagente di consumo e dei sistemi antinquinamento |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
Obbligatorie |
Corretto funzionamento dei sistemi che utilizzano un reagente di consumo e dei sistemi antinquinamento |
|
Durabilità della batteria |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
|
Determinazione della potenza |
Obbligatorie |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
|
Diagnostica di bordo (livello della famiglia OBD) |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Monitoraggio a bordo (livello della famiglia OBM) |
Dichiarazione e dimostrazione |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza |
Dichiarazione e documentazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Allegato V – tabella 5
|
Testo della Commissione |
|||
|
Tabella 5: applicazione delle prescrizioni per le prove e dichiarazioni per l'omologazione e le estensioni dei motori destinati ai veicoli M2, M3, N2 e N3 per i costruttori |
|||
|
Prescrizioni per le prove per ciascun carburante |
Prove e prescrizioni per l'omologazione iniziale in relazione alle emissioni |
Prove di conformità della produzione |
Prove di conformità in servizio |
|
Gas inquinanti, PM e PN ed emissioni di CO2, consumo di carburante su ciclo transitorio (WHTC a freddo e a caldo) |
Obbligatorie sul motore capostipite della famiglia di emissioni e dichiarazione per tutti i membri della famiglia (*6) |
Obbligatorie su un motore non appartenente alla famiglia |
Eseguite soltanto con il veicolo completo, come da tabelle 3 e 4 |
|
Prove sui motori per verificare i dati necessari per la determinazione delle emissioni di CO2 |
Obbligatorie |
Obbligatorie |
|
|
Rigenerazione continua/periodica |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
|
|
Emissioni dal basamento del motore |
Verificare l'installazione del sistema a basamento chiuso o l'instradamento verso il tubo di scappamento |
Non obbligatorie |
|
|
Durabilità delle emissioni |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
|
|
Diagnostica di bordo (livello della famiglia OBD) |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
|
|
Monitoraggio a bordo (livello della famiglia OBM) |
Eseguite soltanto con il veicolo completo, come da tabelle 3 e 4 |
Non obbligatorie |
|
|
Potenza del motore |
Obbligatorie |
||
|
Emendamento |
|||
|
Tabella 5: applicazione delle prescrizioni per le prove e dichiarazioni per l'omologazione e le estensioni dei motori destinati ai veicoli M2, M3, N2 e N3 per i costruttori |
|||
|
Prescrizioni per le prove per ciascun carburante |
Prove e prescrizioni per l'omologazione in relazione alle emissioni |
Prove di conformità della produzione |
Prove di conformità in servizio |
|
Gas inquinanti, PM e PN ed emissioni di CO2, consumo di carburante su ciclo transitorio (WHTC a freddo e a caldo) |
Obbligatorie sul motore capostipite della famiglia di emissioni e dichiarazione per tutti i membri della famiglia (**) |
Obbligatorie su un motore non appartenente alla famiglia |
Eseguite soltanto con il veicolo completo, come da tabelle 3 e 4 |
|
Gas inquinanti e PN per le prove su strada (RDE) per ogni carburante e per le categorie di veicoli applicabili (M2, M3, N2 e N3) |
Prove dimostrative obbligatorie per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione per ciascun tipo di veicolo e dichiarazione di conformità per tutti i carburanti, tutti i carichi utili e tutte le categorie di veicoli applicabili |
Non obbligatorie |
|
|
Prove sui motori per verificare i dati necessari per la determinazione delle emissioni di CO2 |
Obbligatorie |
Obbligatorie |
|
|
Rigenerazione continua/periodica |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
|
|
Emissioni dal basamento del motore |
Verificare l'installazione del sistema a basamento chiuso o l'instradamento verso il tubo di scappamento |
Non obbligatorie |
|
|
Durabilità delle emissioni |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
|
|
Determinazione della potenza |
Obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
|
Diagnostica di bordo (livello della famiglia OBD) |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
|
|
Monitoraggio a bordo (livello della famiglia OBM) |
Eseguite soltanto con il veicolo completo, come da tabelle 3 e 4 |
Non obbligatorie |
|
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0298/2023).
(1) Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22) .
(1 bis) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo; COM(2019) 640 final.
(1 ter) https://undocs.org/A/RES/70/1 .
(1 quater) https://sdgs.un.org/goals .
(1 quinquies) COM(2020) 789 final .
(1 sexies) COM(2021) 400 final .
(1 septies) Direttiva 2008/50/CE .
(1 octies) COM(2020) 102 final e COM(2021) 350 final .
(1 nonies) COM/2021/556 .
(1 decies) 1 decies COM(2023) 88 final .
(43) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
(43) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
(44) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).
(44) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).
(45) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).
(45) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).
(1a) Associazione dei costruttori europei di automobili (ACEA), "Vehicles in Use, Europe 2022" (Veicoli in uso in Europa, 2022).
(47) Regolamento tecnico globale delle Nazioni Unite sulla durabilità delle batterie di bordo per i veicoli elettrificati (UN GTR 22).
(47) Regolamento tecnico globale delle Nazioni Unite sulla durabilità delle batterie di bordo per i veicoli elettrificati (UN GTR 22).
(55) Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134).
(55) Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134).
(56) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 129).
(56) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 129).
(2) Misurato in conformità al punto 5.3.2 del regolamento UNECE n. 85 nel caso dei veicoli ICE ed elettrici puri o, in tutti gli altri casi, a una delle procedure di prova di cui al punto 6 del regolamento tecnico globale delle Nazioni Unite n. 21.
(3) Le emissioni a freddo si riferiscono al 100° percentile delle finestre mobili (MW) di 1 WHTC per i veicoli, o 1 WHTCfreddo per i motori.
(4) Le emissioni a caldo si riferiscono al 90° percentile delle finestre mobili (MW) di 1 WHTC per i veicoli, o 1 WHTCcaldo per i motori.
(5) Applicabili soltanto in assenza di un sistema che faccia spegnere automaticamente il motore dopo 300 secondi di funzionamento continuo al minimo
(*1) In futuro, le Nazioni Unite amplieranno lo sviluppo di un metodo di prova adeguato e di limiti per la valutazione delle prestazioni connesse all'abrasione delle classi di pneumatici C2 e C3.
(*2) La stessa strategia di emissione deve essere utilizzata quando il veicolo viene utilizzato al di fuori di tali condizioni, a meno che non vi sia una ragione tecnica approvata dall'autorità di omologazione.
(6) È ammessa solo la combinazione di due condizioni estese di temperatura e altitudine.
(7) "Come da uso normale" si riferisce alle dinamiche del percorso di cui all'allegato 9 del regolamento n. 168 delle Nazioni Unite.
(8) Serie 07 di emendamenti (GU L 14 del 16.1.2023, pag. 1).
(9) Serie 07 di emendamenti (GU L 14 del 16.1.2023, pag. 1).
(*3) Con il supporto dei dati delle prove svolte sui motori di tutte le potenze.
(*4) Nel caso di un veicolo munito di sistema motore omologato relativamente alle emissioni, il costruttore del motore è responsabile dell'esecuzione della prova.
(**) Nel caso di un veicolo munito di sistema motore omologato relativamente alle emissioni, il costruttore del motore è responsabile dell'esecuzione della prova.
(*5) L'autorità di omologazione può richiedere l'esecuzione di una prova in occasione dell'omologazione iniziale.
(*6) Con il supporto dei dati delle prove svolte sui motori di tutte le potenze.
(**) Con il supporto dei dati delle prove svolte sui motori di tutte le potenze.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2856/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)