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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/2856

8.5.2024

P9_TA(2023)0394

Omologazione di veicoli a motore e motori per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7)

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 9 novembre 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 (COM(2022)0586 – C9-0375/2022 – 2022/0365(COD))  (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(C/2024/2856)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)

La decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 fissa il perseguimento dell'"inquinamento zero" quale uno dei sei obiettivi tematici dell'Unione per il periodo fino al 31 dicembre 2030, anche in relazione alle sostanze chimiche nocive, al fine di conseguire un ambiente privo di sostanze tossiche, segnatamente per quanto riguarda l'aria, l'acqua e il suolo, nonché in relazione all'inquinamento luminoso e acustico, e proteggere la salute e il benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi dai rischi ambientali e dagli effetti negativi.

 

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis)

Il Green Deal europeo  (1 bis) è la proposta dell'Unione che mira ad avviare una transizione volta a conseguire, al più tardi entro il 2050, un'economia circolare, pulita e climaticamente neutra, ottimizzando la gestione delle risorse, riducendo al minimo l'inquinamento e riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche profondamente trasformative. L'Unione sostiene inoltre l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  (1 ter) e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile  (1 quater) . La strategia per una mobilità sostenibile e intelligente  (1 quinquies) , adottata nel dicembre 2020, e il piano d'azione "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo"  (1 sexies) , adottato nel maggio 2021, affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all'inquinamento generato dai trasporti. Altri interventi strategici particolarmente importanti per tale iniziativa comprendono, ad esempio, la direttiva sulla qualità dell'aria ambiente  (1 septies) , la nuova strategia industriale per l'Europa  (1 octies) , i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture e dei furgoni  (1 nonies) e gli obiettivi in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti nuovi  (1 decies).

 

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Il mercato interno è uno spazio in cui deve essere garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. A tale fine il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (43) ha introdotto un sistema completo di omologazione e vigilanza del mercato per i veicoli a motore, i rimorchi, nonché per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.

(1)

Il mercato interno è uno spazio in cui deve essere garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. A tale fine il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (43) ha introdotto un sistema completo di omologazione e vigilanza del mercato per i veicoli a motore, i rimorchi, nonché per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli , come pure per gli pneumatici di tutti i veicoli .

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

Una transizione efficace verso una mobilità a zero emissioni richiede un approccio integrato e il giusto contesto, che consenta di stimolare l'innovazione e mantenere la leadership tecnologica dell'Unione in tale settore. A tal fine sono necessari investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione, una maggiore offerta di veicoli a zero e basse emissioni, la realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento, l'integrazione nei sistemi dell'energia nonché l'approvvigionamento sostenibile di materiali e la produzione, il riutilizzo e il riciclo sostenibile di batterie in Europa. Ciò richiede un'azione coerente a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)

Al fine di sostenere la transizione verso una mobilità pulita, promuovendo nel contempo la reindustrializzazione dell'Europa e il sostegno ai cittadini, è fondamentale garantire che i prezzi dei veicoli privati e commerciali rimangano accessibili per i cittadini e le imprese. Ciò contribuirà a preservare la qualità della vita, la competitività industriale e l'innovazione e a sostenere la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo di competenze nel settore.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater)

È opportuno garantire una transizione equa e socialmente accettabile verso una mobilità a zero emissioni. Occorre pertanto tenere conto degli effetti sociali di tale transizione lungo tutta la catena del valore del settore automobilistico e affrontare in modo proattivo le conseguenze sull'occupazione. È necessario elaborare programmi mirati a livello unionale, nazionale e regionale, come i piani per una transizione giusta per le regioni che dipendono dal settore automobilistico, nel quadro del meccanismo per una transizione giusta per il reimpiego, la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, nonché iniziative di formazione e di ricerca di un lavoro nelle comunità e nelle regioni colpite, in stretta collaborazione con le parti sociali e le autorità competenti. Nell'ambito di tale transizione, l'occupazione femminile e le pari opportunità in tale settore andrebbero potenziate.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore, dei motori e dei ricambi per quanto riguarda le emissioni ("omologazione in relazione alle emissioni") sono attualmente stabilite in due regolamenti che si applicano all'omologazione in relazione alle emissioni rispettivamente per i veicoli leggeri e per quelli pesanti, il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ("Euro 6") (44) e il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ("Euro VI") (45). Il motivo per cui esistevano due regolamenti era che le emissioni dei veicoli pesanti venivano controllate sulla base di prove del motore, mentre per i veicoli leggeri la base era costituita da prove effettuate sull'intero veicolo. Da allora sono state sviluppate metodologie che consentono di sottoporre a prova su strada tanto i veicoli leggeri quanto quelli pesanti. Di conseguenza non è più necessario basare l'omologazione sulle prove del motore.

(4)

Le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore, dei motori e dei ricambi per quanto riguarda le emissioni ("omologazione in relazione alle emissioni") sono attualmente stabilite in due regolamenti che si applicano all'omologazione in relazione alle emissioni rispettivamente per i veicoli leggeri e per quelli pesanti, il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ("Euro 6") (44) e il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ("Euro VI") (45).

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

L'incorporazione in un unico regolamento delle prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 715/2007 e dal regolamento (CE) n. 595/2009 dovrebbe garantire la coerenza interna del sistema di omologazione in relazione alle emissioni per i veicoli leggeri e pesanti, pur consentendo limiti di emissione diversi per tali veicoli.

(5)

L'incorporazione in un unico regolamento delle prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 715/2007 e dal regolamento (CE) n. 595/2009 dovrebbe garantire la coerenza interna del sistema di omologazione in relazione alle emissioni per i veicoli leggeri e pesanti, pur consentendo limiti di emissione e norme e condizioni di prova diversi per tali veicoli.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

È inoltre necessario ridurre la complessità e i costi amministrativi e di attuazione per i costruttori e le autorità, oltre che garantire un'attuazione efficace ed efficiente delle norme Euro in materia di emissioni. Una semplificazione è conseguita eliminando le diverse date di applicazione dei limiti e delle prove che esistevano nel contesto delle norme Euro 6 ed Euro VI , eliminando prove delle emissioni multiple e complesse laddove tali prove non siano necessarie, facendo riferimento alle norme dei regolamenti ONU esistenti, ove applicabili, e garantendo una serie ottimizzata e coerente di procedure e prove per le varie fasi dell'omologazione in relazione alle emissioni.

(7)

È inoltre necessario ridurre la complessità e i costi amministrativi e di attuazione per i costruttori e le autorità, oltre che garantire un'attuazione efficace ed efficiente delle norme Euro in materia di emissioni. Una semplificazione è conseguita eliminando le diverse date di applicazione dei limiti e delle prove, eliminando prove delle emissioni multiple e complesse laddove tali prove non siano necessarie, facendo riferimento alle norme dei regolamenti ONU esistenti, ove applicabili, e garantendo una serie ottimizzata e coerente di procedure e prove per le varie fasi dell'omologazione in relazione alle emissioni.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Per limitare le emissioni prodotte dai veicoli leggeri e pesanti nella vita reale, è necessario sottoporre a prova i veicoli in condizioni d'uso reali con una serie minima di restrizioni, limiti e altre prescrizioni per la marcia effettiva , e non soltanto gli esami di laboratorio .

(8)

Per limitare le emissioni prodotte dai veicoli leggeri e pesanti nella vita reale, è necessario sottoporre a prova i veicoli in condizioni d'uso reali che siano statisticamente rilevanti, con una serie minima di restrizioni, limiti e altre prescrizioni per la marcia effettiva. Tali prove su strada dovrebbero basarsi su condizioni normali di marcia ed escludere condizioni di guida falsata.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

I regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 prevedono che i veicoli debbano rispettare i limiti di emissione per un determinato periodo di tempo che non corrisponde più alla durata di vita media dei veicoli. È quindi opportuno stabilire prescrizioni in materia di durabilità che rispecchino la durata di vita media prevista dei veicoli nell' Unione.

(10)

I regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 prevedono che i veicoli debbano rispettare i limiti di emissione per un determinato periodo di tempo che non corrisponde più alla durata di vita media dei veicoli. È quindi opportuno stabilire prescrizioni in materia di durabilità che rispecchino la durata di vita prevista dei veicoli (1a) e il loro utilizzo standard in tutta l' Unione , tenendo conto delle differenze da uno Stato membro all'altro. Ciò è di particolare importanza per gli acquirenti di veicoli di seconda mano, i quali si aspettano che le emissioni del veicolo siano le stesse di quando è stato immesso sul mercato.

 

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

Gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare e attuare strategie per incentivare il rinnovo del parco veicoli al fine di agevolare la graduale transizione della flotta europea verso veicoli a emissioni ridotte, contribuendo alla creazione di un ecosistema dei trasporti più pulito e sostenibile.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Attualmente sono disponibili e ampiamente utilizzate in tutto il mondo tecnologie che limitano le emissioni evaporative di composti organici volatili durante l'uso, la sosta e il rifornimento dei veicoli a benzina. Di conseguenza è opportuno fissare i limiti di emissione per tali composti organici volatili a un livello inferiore e introdurre limiti di emissione per la fase di rifornimento.

(11)

Attualmente sono disponibili e ampiamente utilizzate in tutto il mondo tecnologie che limitano le emissioni evaporative di composti organici volatili durante l'uso, la sosta e il rifornimento dei veicoli a benzina. Poiché tali tecnologie si sono già dimostrate valide e sono state attuate in modo efficace sotto il profilo dei costi in altri mercati e regioni, di conseguenza è opportuno che l'Unione si allinei agli altri mercati fissando i limiti di emissione per tali composti organici volatili a un livello inferiore e introduca limiti di emissione per la fase di rifornimento.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

Per quanto riguarda il controllo delle emissioni al rifornimento, il recupero di vapori di rifornimento a bordo viene attuato in altri mercati e regioni da oltre 15 anni con una comprovata efficacia di controllo dei vapori. Il recupero di vapori di rifornimento a bordo non richiede manutenzione o ispezioni annuali perché mantenga un livello di efficacia più elevato nel controllo dei vapori di rifornimento, pur rimanendo compatibile con le attuali stazioni di servizio di fase II.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Le emissioni diverse da quelle dallo scarico sono costituite dal particolato emesso dagli pneumatici e dai freni dei veicoli. Si stima che le emissioni dagli pneumatici costituiscano la fonte maggiore di microplastiche nell'ambiente. Come indicato nella valutazione d'impatto, si prevede che entro il 2050 le emissioni diverse da quelle dallo scarico costituiranno fino al 90 % di tutte le emissioni di particolato del trasporto su strada, poiché il particolato prodotto dallo scarico diminuirà grazie all'elettrificazione dei veicoli. Le emissioni non dovute allo scarico dovrebbero quindi essere misurate e limitate. La Commissione dovrebbe preparare una relazione sull'abrasione degli pneumatici entro la fine del 2024 al fine di esaminare i metodi di misurazione e la situazione attuale , in modo da poter proporre limiti per l'abrasione degli pneumatici.

(12)

Le emissioni diverse da quelle dallo scarico sono costituite dal particolato emesso dagli pneumatici e dai freni dei veicoli. Si stima che le emissioni dagli pneumatici costituiscano la fonte maggiore di microplastiche nell'ambiente. Come indicato nella valutazione d'impatto, si prevede che entro il 2050 le emissioni diverse da quelle dallo scarico costituiranno fino al 90 % di tutte le emissioni di particolato del trasporto su strada, poiché il particolato prodotto dallo scarico diminuirà grazie all'elettrificazione dei veicoli. Le emissioni non dovute allo scarico dovrebbero quindi essere misurate e limitate. La Commissione dovrebbe procedere a una verifica entro la fine del 2025 per quanto riguarda la misurazione dell'abrasione degli pneumatici e definire i limiti di abrasione sulla base dei metodi attuali qualora non siano state già stabilite disposizioni uniformi che facciano riferimento ai lavori sull'abrasione degli pneumatici svolti in sede di WP29 delle Nazioni Unite entro la metà del 2026. La Commissione dovrebbe garantire che il WP29 delle Nazioni Unite consegua tempestivamente i propri obiettivi, rispecchiando in tal modo un elevato livello di ambizione sulla base di solide motivazioni scientifiche e tecniche. La verifica dovrebbe essere accompagnata da una proposta legislativa per i veicoli con batterie di trazione , compresi gli ibridi plugin e i veicoli elettrici a batteria, ai fini dell'adozione di limiti per l'abrasione degli pneumatici che siano compatibili con l'obiettivo dell'Unione di ridurre del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente entro il 2030 e basati sui tassi di abrasione attuali .

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

I veicoli con batterie di trazione, compresi gli ibridi plugin e i veicoli elettrici a batteria, contribuiscono alla decarbonizzazione del settore del trasporto su strada. Al fine di conquistare e aumentare la fiducia dei consumatori nei loro confronti, questi veicoli dovrebbero essere performanti e durevoli. È quindi importante esigere che le batterie di trazione mantengano buona parte della loro capacità iniziale dopo molti anni di utilizzo. Ciò è particolarmente importante per gli acquirenti di veicoli elettrici di seconda mano, al fine di garantire che il veicolo continui a funzionare come previsto. Il monitoraggio dello stato di salute della batteria dovrebbe quindi essere prescritto per tutti i veicoli che utilizzano batterie di trazione. Dovrebbero inoltre essere introdotte prescrizioni prestazionali minime per la durabilità delle batterie delle autovetture, tenendo conto del regolamento tecnico globale delle Nazioni Unite n. 22 (47).

(14)

I veicoli con batterie di trazione, compresi gli ibridi plugin e i veicoli elettrici a batteria, contribuiscono alla decarbonizzazione del settore del trasporto su strada. Al fine di conquistare e aumentare la fiducia dei consumatori nei loro confronti, questi veicoli dovrebbero essere performanti e durevoli. È quindi importante esigere che le batterie di trazione mantengano buona parte della loro capacità iniziale dopo molti anni di utilizzo. Ciò è particolarmente importante per gli acquirenti di veicoli elettrici di seconda mano, al fine di garantire che il veicolo continui a funzionare come previsto. Il monitoraggio dello stato di salute della batteria dovrebbe quindi essere prescritto per tutti i veicoli che utilizzano batterie di trazione. Dovrebbero inoltre essere introdotte prescrizioni prestazionali minime per la durabilità delle batterie delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri , tenendo conto del regolamento tecnico globale delle Nazioni Unite n. 22 (47).

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

I dispositivi OBM, OBFCM o SOH utilizzano i dati generati dal veicolo per monitorarne la conformità al presente regolamento. Questi stessi dati dovrebbero essere condivisi, conformemente alla normativa sui dati, con gli utenti dei veicoli e con i loro fornitori di servizi, in modo che gli utenti dei veicoli possano beneficiare di consigli e raccomandazioni su come limitare le emissioni del veicolo e il suo consumo energetico e prolungare la durata di vita della batteria grazie a un migliore uso del veicolo.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

La manomissione dei veicoli per rimuovere o disattivare parti dei sistemi antinquinamento è un problema ben noto. Tale pratica, che causa emissioni incontrollate, dovrebbe essere impedita. La manomissione del contachilometri determina falsi chilometraggi e ostacola il corretto controllo in servizio dei veicoli. È quindi estremamente importante garantire la massima protezione possibile di tali sistemi, con tanto di certificati di sicurezza e un'adeguata protezione antimanomissione, per assicurare che né i sistemi antinquinamento né il contachilometri del veicolo possano essere manomessi.

(15)

La manomissione dei veicoli per rimuovere o disattivare parti dei sistemi antinquinamento è un problema ben noto. Tale pratica, che causa emissioni incontrollate, dovrebbe essere impedita anche attraverso interventi tesi a scoraggiare la pubblicità, la vendita e l'installazione di dispositivi di manomissione, nonché sanzionata . La manomissione del contachilometri determina falsi chilometraggi e ostacola il corretto controllo in servizio dei veicoli. È quindi estremamente importante garantire la massima protezione possibile di tali sistemi, con tanto di certificati di sicurezza e un'adeguata protezione antimanomissione, per assicurare che né i sistemi antinquinamento né il contachilometri del veicolo possano essere manomessi.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)

Al fine di evitare che le misure antimanomissione ostacolino indebitamente la concorrenza, il presente regolamento e il diritto da esso derivato dovrebbero mantenere la possibilità per gli operatori indipendenti di sviluppare, distribuire, installare e attivare ricambi nella post-vendita. I costruttori garantiscono pertanto agli operatori indipendenti l'accesso alle informazioni, agli strumenti e ai processi strettamente necessari per lo sviluppo e l'installazione di tali ricambi.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

I sensori installati sui veicoli sono già oggi utilizzati per rilevare anomalie relative alle emissioni e attivare le relative riparazioni attraverso il sistema diagnostico di bordo (OBD, on-board diagnostic system). Il sistema OBD attualmente in uso non rileva tuttavia con precisione o tempestività i malfunzionamenti e non impone in misura sufficiente e in modo tempestivo le riparazioni. Di conseguenza è possibile che i veicoli emettano molto più di quanto consentito. I sensori impiegati finora per l'OBD possono essere utilizzati anche per monitorare e controllare in modo continuo il comportamento dei veicoli in per quanto riguarda le emissioni attraverso un sistema di monitoraggio di bordo (OBM, on-board monitoring). L'OBM avvertirà altresì l'utente della necessità di effettuare le riparazioni del motore o dei sistemi antinquinamento quando queste si rendono necessarie. Di conseguenza è opportuno prescrivere l'installazione di tale sistema e regolamentarne le prescrizioni tecniche.

(16)

I sensori installati sui veicoli sono già oggi utilizzati per rilevare anomalie relative alle emissioni e attivare le relative riparazioni attraverso il sistema diagnostico di bordo (OBD, on-board diagnostic system). Il sistema OBD attualmente in uso non rileva tuttavia con precisione o tempestività i malfunzionamenti e non sollecita in misura sufficiente e in modo tempestivo le riparazioni. Di conseguenza è possibile che i veicoli emettano molto più di quanto consentito. I sensori impiegati finora per l'OBD possono essere utilizzati anche per monitorare e controllare in modo continuo il comportamento dei veicoli per quanto riguarda le emissioni dallo scarico attraverso un sistema di monitoraggio di bordo (OBM, on-board monitoring). L'OBM avvertirà altresì l'utente della necessità di effettuare le riparazioni del motore o dei sistemi antinquinamento quando queste si rendono necessarie. Di conseguenza è opportuno prescrivere l'installazione di tale sistema e regolamentarne le prescrizioni tecniche. Le misure di incentivazione che tali sistemi implicano non dovrebbero comportare rischi per la sicurezza stradale né limitazioni alla mobilità.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

I costruttori possono scegliere di produrre veicoli che rispettano limiti di emissione inferiori o che presentano una durabilità della batteria migliore rispetto a quella prescritta dal presente regolamento, oppure che includono opzioni avanzate quali il geofencing e i controlli adattivi. I consumatori e le autorità nazionali dovrebbero essere in grado di individuare tali veicoli attraverso una documentazione adeguata. Dovrebbe quindi essere disponibile un passaporto ambientale del veicolo (EVP, environmental vehicle passport).

(17)

Dovrebbe essere disponibile per i consumatori un passaporto ambientale del veicolo (EVP, environmental vehicle passport) aggiornato, affinché ricevano informazioni aggiornate per tutta la durata di vita del veicolo, quali il consumo di carburante, lo stato di salute delle batterie, i limiti di emissione, i risultati delle ispezioni e dei controlli tecnici periodici e altre informazioni pertinenti.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Nel caso in cui la Commissione presenti una proposta per l'immatricolazione, dopo il 2035, di nuovi veicoli leggeri alimentati esclusivamente con carburanti neutri dal punto di vista delle emissioni di CO2, non soggetti all'ambito di applicazione delle norme sulle flotte che producono CO2 e in conformità con il diritto dell'Unione e l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione, il presente regolamento dovrà essere modificato per includere la possibilità di omologare tali veicoli.

soppresso

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Le emissioni prodotte dai veicoli venduti da costruttori di piccole serie costituiscono una parte insignificante delle emissioni nell'Unione. È quindi possibile concedere a tali costruttori una certa flessibilità in relazione ad alcune delle prescrizioni. I costruttori di piccole serie dovrebbero quindi poter sostituire alcune prove in sede di omologazione con dichiarazioni di conformità, mentre i costruttori di piccolissime serie dovrebbero poter utilizzare prove di laboratorio basate su cicli casuali di guida in condizioni reali.

(19)

Le emissioni prodotte dai veicoli venduti da costruttori di piccole serie costituiscono una parte insignificante delle emissioni nell'Unione. È quindi possibile concedere a tali costruttori una certa flessibilità in relazione ad alcune delle prescrizioni. I costruttori di piccole serie dovrebbero quindi poter sostituire alcune prove in sede di omologazione con dichiarazioni di conformità, mentre i costruttori di piccolissime serie dovrebbero poter utilizzare prove di laboratorio basate su cicli di guida in condizioni reali statisticamente rilevanti .

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)

Benché la locuzione "stato di salute" sia comunemente utilizzata per riferirsi alle condizioni di una batteria in un momento specifico della sua durata di vita, non esiste una definizione comune di tale terminologia, che viene determinata da varie metodologie differenti: lo "stato dell'energia certificata" ("SOCE") e lo "stato della portata certificata" ("SOCR"). Entrambi i parametri esprimono una percentuale dell'energia certificata della batteria o dell'autonomia elettrica che rimane in un momento specifico.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento in relazione a: obblighi dei costruttori nel contesto dell'omologazione e delle procedure, delle prove e delle metodologie da applicarsi per la dichiarazione di conformità, il controllo della conformità della produzione, il controllo della conformità in servizio e il passaporto ambientale del veicolo (EVP); opzioni e designazioni dei veicoli; prescrizioni, prove, metodi e misure correttive in merito alla durabilità di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, nonché alle capacità di registrazione e comunicazione dei sistemi OBM, anche ai fini delle ispezioni e dei controlli tecnici periodici; prescrizioni e informazioni che i costruttori di veicoli omologati in più fasi devono fornire , nonché procedure per determinare il valore di CO2 per tali veicoli omologati in più fasi; elementi tecnici, prescrizioni amministrative e documentali per l'omologazione in relazione alle emissioni, i controlli e le verifiche, i controlli di vigilanza del mercato, gli obblighi di comunicazione, la conformità in servizio e i controlli della conformità della produzione; metodi e prove per: i) la misurazione delle emissioni dallo scarico in laboratorio e su strada, comprensiva dei cicli di prova delle emissioni di guida reali (RDE) casuali e nello scenario peggiore , e l'uso di sistemi portatili di misurazione delle emissioni per verificare le emissioni reali durante la guida e le emissioni al minimo; ii) la determinazione di emissioni di CO2, consumo di carburante ed energia, autonomia elettrica e potenza del motore per i veicoli a motore; iii) la messa a punto di specifiche per l'indicatore di cambio di marcia (GSI); iv) la determinazione dell'impatto dei rimorchi O3 e O4 sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante e di energia, sull'autonomia elettrica e sulla potenza del motore dei veicoli a motore; iv) la misurazione delle emissioni dal basamento, delle emissioni evaporative e delle emissioni dai freni; v) la valutazione della conformità alle prescrizioni prestazionali minime di durabilità della batteria; vi) la valutazione della conformità in servizio di motori e veicoli; soglie di conformità e prescrizioni in tema di prestazioni, nonché vii) prove e metodi per le prestazioni dei sensori (OBD e OBM); viii) metodi per l'applicazione e la valutazione delle misure di sicurezza; specifiche e caratteristiche dei sistemi di avvertimento del conducente e dei metodi di incentivazione e controllo e del relativo funzionamento corretto; ix) metodi per il controllo del funzionamento corretto, dell'efficacia, della rigenerazione e della durabilità dei sistemi antinquinamento originali e di ricambio; x) metodi per l'applicazione e la valutazione delle misure di sicurezza, comprese l'analisi della vulnerabilità e la tutela dalle manomissioni; xi) metodi per il controllo del funzionamento corretto dei tipi omologati nel contesto di designazioni specifiche EURO 7; xii) criteri per l'omologazione in relazione alle emissioni per i costruttori di piccole e piccolissime serie; xiii) controlli e procedure di prova per i veicoli omologati in più fasi; xiv) le prescrizioni prestazionali per le apparecchiature di prova; xv) specifiche dei carburanti di riferimento; e xvi) metodi per valutare l'assenza di impianti di manipolazione e di strategie di manipolazione; xvii) misurazione dell'abrasione degli pneumatici; nonché xviii) formato, dati e metodo di comunicazione dei dati EVP. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio50.

(21)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011, nonché il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e di integrarlo in relazione a: obblighi dei costruttori nel contesto dell'omologazione e delle procedure, delle prove e delle metodologie da applicarsi per la dichiarazione di conformità, il controllo della conformità della produzione, il controllo della conformità in servizio e il passaporto ambientale del veicolo (EVP); opzioni dei veicoli; prescrizioni, prove, metodi e misure correttive in merito alla durabilità di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, nonché alle capacità di registrazione e comunicazione dei sistemi OBM, anche ai fini delle ispezioni e dei controlli tecnici periodici; prescrizioni e informazioni da fornire per i veicoli omologati in più fasi, nonché procedure per determinare il valore di CO2 per tali veicoli omologati in più fasi; elementi tecnici, prescrizioni amministrative e documentali per l'omologazione in relazione alle emissioni, i controlli e le verifiche, i controlli di vigilanza del mercato, gli obblighi di comunicazione, la conformità in servizio e i controlli della conformità della produzione; metodi e prove per: i) la misurazione delle emissioni dallo scarico in laboratorio e su strada, comprensiva dei cicli di prova delle emissioni di guida reali (RDE) casuali ma statisticamente rilevanti , e l'uso di sistemi portatili di misurazione delle emissioni per verificare le emissioni reali durante la guida e le emissioni al minimo; ii) la determinazione di emissioni di CO2, consumo di carburante ed energia, autonomia elettrica e potenza del motore per i veicoli a motore; iii) la messa a punto di specifiche per l'indicatore di cambio di marcia (GSI); iv) la determinazione dell'impatto dei rimorchi O3 e O4 sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante e di energia, sull'autonomia elettrica e sulla potenza del motore dei veicoli a motore; iv) la misurazione delle emissioni dal basamento, delle emissioni evaporative e delle emissioni dai freni; v) la valutazione della conformità alle prescrizioni prestazionali minime di durabilità della batteria; vi) la valutazione della conformità in servizio di motori e veicoli; soglie di conformità e prescrizioni in tema di prestazioni, nonché vii) prove e metodi per le prestazioni dei sensori (OBD e OBM); viii) metodi per l'applicazione e la valutazione delle misure di sicurezza; specifiche e caratteristiche dei sistemi di avvertimento del conducente e dei metodi di incentivazione e controllo e del relativo funzionamento corretto; ix) metodi per il controllo del funzionamento corretto, dell'efficacia, della rigenerazione e della durabilità dei sistemi antinquinamento originali e di ricambio; x) metodi per l'applicazione e la valutazione delle misure di sicurezza, comprese l'analisi della vulnerabilità e la tutela dalle manomissioni; xii) criteri per l'omologazione in relazione alle emissioni per i costruttori di piccole e piccolissime serie; xiii) controlli e procedure di prova per i veicoli omologati in più fasi; xiv) le prescrizioni prestazionali per le apparecchiature di prova; xv) specifiche dei carburanti di riferimento; e xvi) metodi per valutare l'assenza di impianti di manipolazione e di strategie di manipolazione; xvii) misurazione dell'abrasione degli pneumatici; nonché xviii) formato, dati e metodo di comunicazione dei dati EVP.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

Al fine di modificare o integrare, se del caso, gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le condizioni di prova basate sui dati raccolti nell'ambito delle prove dei veicoli Euro 7, dei freni o degli pneumatici; prescrizioni per le prove, in particolare tenendo conto del progresso tecnico e dei dati raccolti durante le prove dei veicoli Euro 7; l'introduzione di opzioni e designazioni di veicoli basate su tecnologie innovative per i costruttori, ma anche la definizione di limiti per le emissioni di particolato dai freni e di limiti di abrasione per i tipi di pneumatici, nonché di prescrizioni prestazionali minime per le batterie e di moltiplicatori di durabilità sulla base di dati raccolti nell'ambito delle prove dei veicoli Euro 7, oltre alla determinazione di definizioni e regole speciali per i costruttori di piccole serie per veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016"Legiferare meglio"51. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(22)

Al fine di modificare o integrare, se del caso, gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le condizioni di prova basate sui dati raccolti nell'ambito delle prove dei veicoli Euro 7, dei freni o degli pneumatici; prescrizioni per le prove, in particolare tenendo conto del progresso tecnico e dei dati raccolti durante le prove dei veicoli Euro 7; la definizione di limiti per le emissioni di particolato dai freni e di limiti di abrasione per i tipi di pneumatici, nonché di prescrizioni prestazionali minime per le batterie e di moltiplicatori di durabilità sulla base di dati raccolti nell'ambito delle prove dei veicoli Euro 7, oltre alla determinazione di regole speciali per i costruttori di piccole serie per veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016"Legiferare meglio"51. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis)

L'Unione è firmataria dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), siglato il 20 marzo 1958. Tale accordo riguarda la standardizzazione di norme tecniche per i veicoli a ruote, il relativo equipaggiamento e le parti che possono essere montate su tali veicoli o ivi utilizzate. Stabilisce inoltre le condizioni per il riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali specifiche. Le prescrizioni di cui al presente regolamento dovrebbero, se del caso, allinearsi alle norme stabilite nei regolamenti UNECE o alle successive modifiche del presente regolamento, ove disponibili, in particolare per quanto riguarda i limiti relativi alle emissioni di particolato dai freni, i limiti sui tipi di pneumatici relativi all'abrasione e la definizione di criteri minimi di prestazione per le batterie.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

È importante concedere agli Stati membri, alle autorità nazionali di omologazione e agli operatori economici il tempo necessario per prepararsi all'applicazione delle nuove regole introdotte dal presente regolamento. La data di applicazione dovrebbe pertanto essere posticipata. Mentre per i veicoli leggeri la data di applicazione dovrebbe essere la più ravvicinata possibile dal punto di vista tecnico, per i veicoli pesanti e i rimorchi la data di applicazione può essere ulteriormente posticipata di due anni , dato che per i veicoli pesanti la transizione verso i veicoli a emissioni zero sarà più lunga.

(25)

È importante concedere agli Stati membri, alle autorità nazionali di omologazione e agli operatori economici il tempo necessario per prepararsi all'applicazione delle nuove regole introdotte dal presente regolamento e dal diritto da esso derivato . La data di applicazione dovrebbe pertanto essere posticipata. Mentre per i veicoli leggeri la data di applicazione dovrebbe essere la più ravvicinata possibile dal punto di vista tecnico ed economico , per i veicoli pesanti e i rimorchi la data di applicazione può essere ulteriormente posticipata, dato che per i veicoli pesanti la transizione verso i veicoli a emissioni zero sarà più lunga.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'adozione di regole armonizzate per le prescrizioni amministrative e tecniche per l'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O e dei relativi sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, e alla vigilanza del mercato di tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti in relazione alle emissioni non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono invece, a motivo della loro portata e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(26)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'adozione di regole armonizzate per le prescrizioni amministrative e tecniche per l'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O e dei relativi sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, e alla vigilanza del mercato di tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti in relazione alle emissioni , nonché il perseguimento del livello più elevato di protezione dell'ambiente e della salute, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono invece, a motivo della loro portata e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il presente regolamento stabilisce le regole per l'omologazione iniziale in relazione alle emissioni, la conformità della produzione, la conformità in servizio, la vigilanza del mercato, la durabilità dei sistemi antinquinamento e delle batterie di trazione, i sistemi di monitoraggio di bordo, le disposizioni di sicurezza per la limitazione delle manomissioni e le misure di cibersicurezza, nonché la determinazione accurata delle emissioni di CO2, dell'autonomia elettrica, del consumo di carburante e di energia e dell'efficienza energetica.

2.   Il presente regolamento stabilisce altresì le regole per l'omologazione iniziale in relazione alle emissioni, la conformità della produzione, la conformità in servizio, la vigilanza del mercato, la durabilità dei sistemi antinquinamento e delle batterie di trazione, i sistemi di monitoraggio di bordo, le disposizioni di sicurezza per la limitazione delle manomissioni e le misure di cibersicurezza, nonché la determinazione accurata delle emissioni di CO2 e di inquinanti , dell'autonomia elettrica, del consumo di carburante e di energia e dell'efficienza energetica.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Il presente regolamento stabilisce inoltre le prescrizioni tecniche comuni e le disposizioni amministrative per l'omologazione in relazione alle emissioni prodotte dall'abrasione e la vigilanza del mercato degli pneumatici di nuova fabbricazione. Tali prescrizioni sono da considerarsi complementari alle prescrizioni tecniche e alle disposizioni amministrative relative agli pneumatici di cui al regolamento (UE) 2019/2144.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3, nonché ai rimorchi delle categorie O3 e O4 di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 2018/858, compresi quelli progettati e costruiti in una o più fasi, così come ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.

Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3, nonché ai rimorchi delle categorie O3 e O4 di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 2018/858, compresi quelli progettati e costruiti in una o più fasi, così come ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli , e agli pneumatici di classe C1, C2 e C3 come specificato nel regolamento ONU n. 117, ad eccezione degli pneumatici con aderenza sul ghiaccio .

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2)

"omologazione iniziale in relazione alle emissioni": la prima fase di una procedura di omologazione in relazione alle emissioni prima che le autorità rilascino il certificato di omologazione in relazione alle emissioni e i veicoli siano messi in produzione;

2)

"omologazione iniziale in relazione alle emissioni": la prima fase di una procedura di omologazione in relazione alle emissioni prima che le autorità rilascino il certificato di omologazione in relazione alle emissioni e i veicoli , i motori, i sistemi, le entità tecniche indipendenti o i componenti siano messi in produzione;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4)

"conformità in servizio": le attività svolte sui veicoli in circolazione allo scopo di verificare le prescrizioni in materia di durabilità di cui al presente regolamento;

4)

"conformità in servizio": le attività svolte sui veicoli , i motori, i sistemi, le entità tecniche indipendenti o i componenti in circolazione allo scopo di verificare le prescrizioni in materia di durabilità di cui al presente regolamento;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5)

"motore": la fonte di propulsione di un veicolo;

5)

"motore": il motore a combustione interna di un veicolo (veicolo ICE) ;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

9)

"emissioni di CO2" o "CO2": l'emissione di biossido di carbonio dal tubo di scappamento del veicolo a motore o dal motore ;

9)

"emissioni di CO2" o "CO2": l'emissione di biossido di carbonio dal tubo di scappamento;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10)

"ossidi di azoto" o "NOx": la somma degli ossidi di azoto emessi dal tubo di scappamento;

10)

"ossidi di azoto" o "NOx": la somma di ossido nitrico (NO) e di biossido di azoto (NO2) emessi dal tubo di scappamento;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis)

"protossido di azoto" o "N2O": l'emissione di monossido di diazoto dal tubo di scappamento;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 18

Testo della Commissione

Emendamento

18)

"idrocarburi non metanici" o " NHMC " (non-methane hydrocarbons): il totale degli idrocarburi emessi dal tubo di scappamento, escluso il metano;

18)

"idrocarburi non metanici" o " NMHC " (non-methane hydrocarbons): il totale degli idrocarburi emessi dal tubo di scappamento, escluso il metano;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 24

Testo della Commissione

Emendamento

24)

"strumento di calcolo del consumo di energia del veicolo" o "VECTO": strumento di simulazione utilizzato per stabilire le emissioni di CO2, il consumo di carburante, il consumo di energia elettrica e l'autonomia elettrica dei veicoli pesanti; "consumo di energia": il consumo di energia elettrica in relazione a ciascuna fonte e da tutte le fonti di propulsione di un veicolo;

24)

"strumento di calcolo del consumo di energia del veicolo" o "VECTO": strumento di simulazione utilizzato per stabilire le emissioni di CO2, il consumo di carburante, il consumo di energia elettrica e l'autonomia elettrica dei veicoli pesanti;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

24 bis)

"consumo di energia": il consumo di energia elettrica in relazione a ciascuna fonte e da tutte le fonti di propulsione di un veicolo;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 29

Testo della Commissione

Emendamento

29)

"abrasione dello pneumatico": la massa di materiale persa dallo pneumatico in ragione del processo di abrasione e dispersa nell'ambiente;

29)

"abrasione dello pneumatico": la massa di materiale persa dallo pneumatico in ragione del processo di abrasione , con riferimento al lavoro svolto nell'ambito della task force comune GRBP/GRPE sull'abrasione degli pneumatici sotto l'egida del WP.29 delle Nazioni Unite, e dispersa nell'ambiente;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 34

Testo della Commissione

Emendamento

34)

"sistemi antinquinamento originali": sistema antinquinamento, o insieme di tali sistemi, oggetto dell'omologazione concessa per il veicolo in questione;

34)

"sistemi antinquinamento originali": sistema antinquinamento, o insieme di tali sistemi, oggetto dell'omologazione concessa per il veicolo in questione e installato nel veicolo alla prima immatricolazione ;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 36

Testo della Commissione

Emendamento

36)

"funzione di controllo adattativo": sistema che regola il motore, i sistemi antinquinamento o altri parametri del veicolo al fine di migliorare il consumo di carburante o di energia e l'efficacia del sistema antinquinamento in base all'utilizzo previsto del veicolo;

soppresso

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 38

Testo della Commissione

Emendamento

38)

"sistema di monitoraggio di bordo" o "OBM" (on-board monitoring): sistema installato a bordo di un veicolo in grado di rilevare un eccesso di emissioni o il funzionamento in modalità a emissioni zero di un veicolo, se del caso, di segnalare le emissioni in eccesso memorizzandole nel veicolo e di comunicare tali informazioni tramite la porta OBD e via etere;

38)

"sistema di monitoraggio di bordo" o "OBM" (on-board monitoring): sistema installato a bordo di un veicolo in grado di monitorare le emissioni e di rilevare un eccesso di emissioni o il funzionamento in modalità a emissioni zero di un veicolo, se del caso, di segnalare le emissioni in eccesso memorizzandole nel veicolo e di comunicare tali informazioni tramite la porta OBD e via etere;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 39

Testo della Commissione

Emendamento

39)

"dispositivo di monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia" o "dispositivo OBFCM" (on-board fuel and energy consumption monitoring): qualsiasi software o hardware che rilevi e utilizzi i parametri del veicolo, del motore, del carburante o dell'energia elettrica e del carico utile/della massa per determinare e memorizzare nel veicolo i dati relativi al consumo di carburante e di energia e altri parametri rilevanti ai fini della determinazione del consumo di carburante o di energia e dell'efficienza energetica del veicolo;

39)

"dispositivo di monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia" o "dispositivo OBFCM" (on-board fuel and energy consumption monitoring): qualsiasi software o hardware che rilevi e utilizzi i parametri del veicolo, del motore, del carburante o dell'energia elettrica e del carico utile/della massa per determinare e memorizzare nel veicolo i dati relativi al consumo di carburante e di energia e altri parametri rilevanti ai fini della determinazione del consumo di carburante o di energia e dell'efficienza energetica del veicolo , nonché ai fini dei controlli tecnici ;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 44

Testo della Commissione

Emendamento

44)

"manomissione": l'inattivazione o la modifica da parte di operatori economici o di operatori indipendenti del motore, del dispositivo e del sistema antinquinamento del veicolo, del sistema di propulsione, della batteria di trazione, del contachilometri, dell'OBFCM o dell'OBD/OBM, compreso qualsiasi software o altro elemento logico di controllo di tali sistemi e dei relativi dati;

44)

"manomissione": l'inattivazione o la modifica da parte di operatori economici o di operatori indipendenti del motore a combustione o elettrico , del dispositivo e del sistema antinquinamento del veicolo, del sistema di propulsione, della batteria di trazione, del contachilometri, dell'OBFCM o dell'OBD/OBM, compreso qualsiasi software o altro elemento logico di controllo di tali sistemi e dei relativi dati;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 47 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

47)

"costruttore di piccole serie": costruttore di meno di 10 000 veicoli a motore nuovi della categoria M1 o di 22 000 veicoli a motore nuovi della categoria N1 immatricolati nell'Unione per anno civile e che:

47)

"costruttore di piccole serie": costruttore di meno di 10 000 veicoli a motore nuovi della categoria M1 o di 22 000 veicoli a motore nuovi della categoria N1 o di 600 veicoli a motore nuovi delle categorie M2 e M3 e di 6 900 veicoli a motore nuovi delle categorie N2 e N3 in totale, immatricolati nell'Unione per anno civile e che:

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 63

Testo della Commissione

Emendamento

63)

"potenza nominale" o "Pnominale": la potenza massima netta del motore elettrico o a combustione in kW;

63)

"potenza nominale" o "Pnominale": la potenza massima netta del motore a combustione o elettrico in kW;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 65

Testo della Commissione

Emendamento

65)

"batteria di trazione": sistema di batteria che immagazzina energia con lo scopo primario di fornire propulsione al veicolo;

65)

"batteria di trazione": sistema di batteria che immagazzina energia con lo scopo primario di fornire propulsione al veicolo , compreso il relativo sistema di gestione della batteria ;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

65 bis)

"sistema di gestione delle batterie": un dispositivo elettronico che controlla o gestisce le funzioni elettriche e termiche di una batteria al fine di garantirne la sicurezza, le prestazioni e la durata di servizio, che gestisce e conserva i dati relativi ai parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2023/1542 e che comunica con il veicolo in cui è incorporata la batteria o con un'infrastruttura di ricarica pubblica o privata;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 67

Testo della Commissione

Emendamento

67)

"autonomia a zero emissioni": la distanza massima che un veicolo a emissioni zero può percorrere fino all'esaurimento della carica della batteria di trazione o del contenuto del serbatoio del carburante, che per i veicoli elettrici puri corrisponde all'autonomia elettrica;

67)

"autonomia a zero emissioni": la distanza massima che un veicolo a emissioni zero o un veicolo in modalità a emissioni zero può percorrere fino all'esaurimento della carica della batteria di trazione o del contenuto del serbatoio del carburante, che per i veicoli elettrici puri corrisponde all'autonomia elettrica;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 71

Testo della Commissione

Emendamento

71)

"passaporto ambientale del veicolo" o "EVP" (environmental vehicle passport): una registrazione in formato cartaceo e digitale contenente informazioni sulle prestazioni ambientali di un veicolo al momento dell'immatricolazione, tra cui il livello dei limiti di emissione di inquinanti, le emissioni di CO2, il consumo di carburante, il consumo di energia, l'autonomia elettrica e la potenza del motore, la durabilità della batteria e altri valori correlati ;

71)

"passaporto ambientale del veicolo" o "EVP" (environmental vehicle passport): una registrazione in formato cartaceo e digitale contenente tutte le informazioni necessarie per verificare i valori testati e quelli dichiarati dal costruttore durante l'omologazione ;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 72

Testo della Commissione

Emendamento

72)

"sistema di avvertimento del conducente per le emissioni eccessive": sistema progettato, realizzato e installato in un veicolo per fornire all'utente informazioni sulle emissioni in eccesso e imporre le riparazioni del caso;

72)

"sistema di avvertimento del conducente per le emissioni eccessive dallo scarico ": sistema progettato, realizzato e installato in un veicolo per fornire all'utente informazioni sulle emissioni in eccesso dallo scarico e imporre le riparazioni del caso;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 77

Testo della Commissione

Emendamento

77)

"pneumatico invernale" o "da neve": pneumatico il cui battistrada dispone di una scolpitura, una mescola o una struttura progettata principalmente per ottenere sul suolo innevato prestazioni migliori di quelle di uno pneumatico normale riguardo alla sua capacità di mettere o mantenere in movimento il veicolo;

soppresso

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 78

Testo della Commissione

Emendamento

78)

"pneumatico per uso speciale": pneumatico destinato a un uso misto, su strada e fuori strada, o ad altri impieghi speciali. Tali pneumatici sono progettati principalmente per mettere o mantenere in movimento il veicolo in condizioni di fuoristrada.

soppresso

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 78 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

78 bis)

"pneumatico con aderenza sul ghiaccio": pneumatico invernale di classe C1 destinato a essere usato in condizioni di neve estreme, progettato anche per essere utilizzato su superfici stradali coperte da ghiaccio e che soddisfa le prescrizioni di cui al regolamento ONU n. 117;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I costruttori garantiscono che i veicoli nuovi da loro prodotti, venduti, immatricolati o messi in servizio nell'Unione siano omologati in conformità al presente regolamento. I costruttori garantiscono che i nuovi componenti o entità tecniche indipendenti, fra cui motori, batterie di trazione, sistemi di frenatura e sistemi antinquinamento di ricambio, che necessitano di omologazione, da essi prodotti e venduti o messi in servizio nell'Unione, siano omologati in conformità al presente regolamento.

1.   I costruttori garantiscono che i veicoli nuovi da loro prodotti, venduti, immatricolati o messi in servizio nell'Unione siano omologati in conformità al presente regolamento. A decorrere dalle date di applicazione specifiche di cui al presente regolamento, i costruttori garantiscono che i nuovi componenti o entità tecniche indipendenti, fra cui motori, batterie di trazione, sistemi di frenatura , pneumatici e sistemi antinquinamento di ricambio, che necessitano di omologazione, da essi prodotti e venduti o messi in servizio nell'Unione, siano omologati in conformità al presente regolamento.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In sede di verifica della conformità ai limiti di emissione dallo scarico, se la prova viene eseguita in condizioni di marcia estese , le emissioni vengono divise per il divisore per condizioni di marcia estese di cui all'allegato III.

In sede di verifica della conformità ai limiti di emissione dallo scarico, se la prova viene eseguita in una condizione di marcia estesa alla volta , le emissioni vengono divise per il divisore per condizioni di marcia estese di cui all'allegato III.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le emissioni durante la rigenerazione dei sistemi antinquinamento saranno incluse come media ponderata in base alla frequenza e alla durata degli eventi di rigenerazione.

Le emissioni durante la rigenerazione dei sistemi antinquinamento sono incluse come media ponderata in base alla frequenza e alla durata degli eventi di rigenerazione.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I costruttori progettano e producono i componenti o le entità tecniche indipendenti, fra cui motori, batterie di trazione, sistemi di frenatura e sistemi antinquinamento di ricambio, in modo da rispettare il presente regolamento, compresi i limiti di emissione di cui all'allegato I.

4.   I costruttori progettano e producono i componenti o le entità tecniche indipendenti, fra cui motori, batterie di trazione, sistemi di frenatura e sistemi antinquinamento di ricambio, in modo da rispettare il presente regolamento, compresi i limiti di emissione di cui all'allegato I alle condizioni di prova stabilite all'allegato III .

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

sistemi OBD in grado di rilevare i malfunzionamenti che determinano il superamento dei limiti prescritti per le emissioni, al fine di facilitare le riparazioni;

a)

sistemi OBD in grado di rilevare i malfunzionamenti che determinano il superamento dei limiti prescritti per le emissioni dallo scarico o il malfunzionamento di altri componenti , al fine di facilitare le riparazioni;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

sistemi OBM in grado di rilevare le emissioni superiori ai limiti dovute a malfunzionamenti, maggiore deterioramento o altre situazioni che aumentano le emissioni;

b)

sistemi OBM in grado di rilevare le emissioni superiori ai limiti dovute a malfunzionamenti, maggiore deterioramento o altre situazioni che aumentano le emissioni entro l'intervallo di tolleranza delle misurazioni dell'OBM o della modalità a emissioni zero ;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

dispositivi di monitoraggio dello stato di salute della batteria di trazione e dei sistemi di emissione ;

d)

dispositivi di monitoraggio dello stato di salute della batteria di trazione;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

sistemi di avvertimento del conducente per le emissioni eccessive;

e)

sistemi di avvertimento del conducente per le emissioni eccessive dallo scarico ;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)

dispositivi che comunichino i dati generati dal veicolo utilizzati per la conformità al presente regolamento e i dati OBFCM, ai fini dei controlli tecnici periodici e dei controlli tecnici su strada via etere, nonché ai fini della comunicazione con le infrastrutture di ricarica e i sistemi di alimentazione stazionari in grado di consentire funzionalità di ricarica intelligente e bidirezionale.

g)

dispositivi che comunichino i dati generati dal veicolo , unitamente al numero e alla variante di omologazione, utilizzati per la conformità al presente regolamento e i dati OBFCM, ai fini dei controlli tecnici periodici e dei controlli tecnici su strada via etere, ai fini della comunicazione con le infrastrutture di ricarica e i sistemi di alimentazione stazionari in grado di consentire funzionalità di ricarica intelligente e bidirezionale , nonché ai fini dell'erogazione di servizi di terzi all'utente del veicolo, allo scopo di migliorare l'uso del veicolo, limitarne il consumo di energia e le emissioni o prolungare la vita della batteria durante l'uso .

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

contachilometri;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

motori elettrici e relative centraline;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter)

sistemi di sicurezza del veicolo.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   Il costruttore previene le possibilità di sfruttamento delle vulnerabilità di cui al paragrafo 7. Quando viene individuata una tale vulnerabilità, il costruttore la elimina , mediante un aggiornamento del software o qualsiasi altro mezzo adeguato.

8.   Il costruttore previene le possibilità di sfruttamento delle vulnerabilità di cui al paragrafo 7 nella massima misura possibile, sulla base delle migliori conoscenze disponibili al momento dell'omologazione . Quando viene individuata una tale vulnerabilità, il costruttore adotta tutte le misure possibili, tenuto conto dello stato della tecnologia, per eliminarla , mediante un aggiornamento del software o qualsiasi altro mezzo adeguato.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.     I costruttori garantiscono agli operatori indipendenti l'accesso alle informazioni, agli strumenti e ai processi necessari per sviluppare ricambi compatibili che soddisfino i requisiti tecnici del costruttore nonché la possibilità di installare sul veicolo e attivare tali ricambi, compresi i componenti relativi all'OBM, nel rispetto delle misure antimanomissione attuate dal costruttore.

 

Quando valutano la possibilità di non fornire informazioni, strumenti e processi essenziali per gli operatori indipendenti per motivi legati al contrasto delle manomissioni, i costruttori di veicoli dimostrano se il rifiuto di fornire le informazioni, gli strumenti e i processi in questione costituisca un mezzo proporzionato per rispondere ai pertinenti timori di manomissione. A tale riguardo, esaminano in particolare se siano sufficienti misure meno restrittive.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.     La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, regole dettagliate per le procedure, le prove e le metodologie di verifica della conformità alle prescrizioni dei paragrafi da 1 a 9. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.     I costruttori possono designare i veicoli da loro prodotti come "veicoli Euro 7+" conformemente a quanto segue:

soppresso

a)

nel caso dei veicoli ICE e NOVC-HEV, dichiarando la conformità a limiti di emissione inferiori di almeno il 20 % rispetto a quelli stabiliti nell'allegato I per i gas inquinanti e inferiori di un ordine di grandezza per il numero di particelle emesse;

 

b)

per gli OVC-HEV, dichiarando la conformità a limiti di emissione inferiori di almeno il 20 % rispetto a quelli stabiliti nell'allegato I per i gas inquinanti, inferiori di un ordine di grandezza per il numero di particelle emesse e con una durabilità della batteria superiore di almeno 10 punti percentuali alle prescrizioni dell'allegato II;

 

c)

per i PEV, dichiarando una durabilità della batteria superiore di almeno 10 punti percentuali alle prescrizioni dell'allegato II.

 

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     La conformità di tali veicoli alle prescrizioni del paragrafo 1 è verificata rispetto ai valori dichiarati.

soppresso

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     I costruttori possono designare i veicoli come "veicoli Euro 7A" quando tali veicoli sono dotati di funzioni di controllo adattativo. L'uso delle funzioni di controllo adattativo è dimostrato alle autorità di omologazione durante l'omologazione e verificato nel corso della durata di vita del veicolo come indicato nella tabella 1 dell'allegato IV.

soppresso

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     I costruttori possono designare i veicoli come "veicoli Euro 7G" quando tali veicoli sono dotati di motori a combustione interna con tecnologie di geofencing. Il costruttore installa un sistema di avvertimento del conducente a bordo di tali veicoli per informare l'utente quando la carica delle batterie di trazione è quasi esaurita e per arrestare il veicolo se non viene ricaricato entro 5 km dal primo avvertimento mentre è in modalità a emissioni zero. L'applicazione di tali tecnologie di geofencing può essere verificata nel corso della durata di vita del veicolo.

soppresso

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.     I costruttori possono produrre veicoli che combinano due o più delle caratteristiche di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e designarli utilizzando una combinazione di simboli e lettere quali "Euro 7+A", "Euro 7+G", "Euro 7+AG" o "Euro 7AG".

soppresso

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.     Su richiesta del costruttore, per i veicoli N2 di massa massima compresa tra 3,5 e 4,0 tonnellate provenienti da un tipo di veicolo N1, l'autorità di omologazione può rilasciare un'omologazione in relazione alle emissioni per il tipo di veicolo N1. Tali veicoli sono designati come "veicoli Euro 7ext".

soppresso

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.     La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, regole dettagliate per le procedure, le prove e le metodologie di verifica della conformità alle prescrizioni dei paragrafi da 1 a 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I costruttori garantiscono che i dispositivi OBFCM, OBD e OBM e le misure antimanomissione di cui dispongono tali veicoli sono conformi alle disposizioni del presente regolamento per tutto il tempo in cui il veicolo è in uso.

3.   I costruttori garantiscono che la progettazione e la funzionalità dei dispositivi OBFCM, OBD e OBM e le misure antimanomissione di cui dispongono tali veicoli sono conformi alle disposizioni del presente regolamento e che tali misure non sono disattivate per tutto il tempo in cui il veicolo è in uso.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Le prescrizioni di cui ai punti da 1 a 3 si applicano ai veicoli per tutti i tipi di carburanti o di fonti energetiche con cui sono alimentati. Le stesse prescrizioni si applicano anche a tutte le entità tecniche indipendenti e a tutti i componenti destinati a tali veicoli.

4.   Le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 si applicano ai veicoli per tutti i tipi di carburanti o di fonti energetiche con cui sono alimentati. Le stesse prescrizioni si applicano anche a tutte le entità tecniche indipendenti e a tutti i componenti destinati a tali veicoli.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

6.   I sistemi OBM installati dal costruttore su tali veicoli sono in grado di effettuare quanto segue :

6.   I sistemi OBM installati dal costruttore su tali veicoli sono in grado di:

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

comunicare i dati riguardanti il comportamento del veicolo in relazione alle emissioni, compresi i dati dei sensori degli inquinanti e dei flussi di scarico, tramite la porta OBD e via etere, anche ai fini dei controlli tecnici, compresi quelli su strada (55), (56) ;

b)

comunicare i dati riguardanti il comportamento del veicolo in relazione alle emissioni dallo scarico , compresi i dati dei sensori degli inquinanti e dei flussi di scarico, tramite la porta OBD e via etere, anche ai fini dei controlli tecnici, compresi quelli su strada (55), (56) , o al fine di individuare manomissioni ed erogare servizi da parte di terzi che assistano l'utente del veicolo nella riduzione delle emissioni in fase di utilizzo ;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

far scattare la riparazione del veicolo quando il sistema di avvertimento del conducente notifica emissioni significativamente eccessive.

c)

esortare la riparazione del veicolo quando il sistema di avvertimento del conducente notifica emissioni significativamente eccessive.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   I dispositivi OBFCM installati dal costruttore a bordo di tali veicoli sono in grado di comunicare i dati del veicolo che registrano attraverso la porta OBD e via etere.

7.   I dispositivi OBFCM installati dal costruttore a bordo di tali veicoli sono in grado di comunicare tutti i dati pertinenti del veicolo imposti per legge che registrano , attraverso la porta OBD e via etere , conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 .

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che presentano un rischio grave o una grave non conformità alle prescrizioni del presente regolamento, i costruttori adottano immediatamente le misure correttive necessarie, comprese le riparazioni o le modifiche di tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, a seconda dei casi, al fine di garantirne la conformità al presente regolamento. I costruttori o qualsiasi altro operatore economico ritirano il veicolo dal mercato o lo richiamano, a seconda dei casi. Il costruttore informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione in merito alla non conformità fornendo dettagli adeguati.

8.   Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che presentano un rischio grave o una grave non conformità alle prescrizioni del presente regolamento, i costruttori adottano le misure correttive necessarie, comprese le riparazioni o le modifiche di tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, a seconda dei casi, al fine di garantirne la conformità al presente regolamento. I costruttori o qualsiasi altro operatore economico ritirano il veicolo dal mercato o lo richiamano, a seconda dei casi. Il costruttore informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione e la Commissione in merito alla non conformità fornendo dettagli adeguati.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.     La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, regole dettagliate per le prescrizioni, le prove, i metodi e le misure correttive riguardanti gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il costruttore fornisce all'autorità di omologazione una dichiarazione di conformità firmata per quanto riguarda le emissioni in condizioni di marcia reali, la correzione della temperatura ambiente del CO2, l'OBD, l'OBM, le emissioni e la durabilità della batteria, la rigenerazione continua o periodica, il contrasto delle manomissioni e le prescrizioni relative al basamento, come indicato nell'allegato V. Il costruttore fornisce all'autorità di omologazione una dichiarazione di conformità firmata in merito all'impiego di controlli adattivi e opzioni di geofencing, qualora il costruttore selezioni tali opzioni.

2.   Il costruttore fornisce all'autorità di omologazione una dichiarazione di conformità firmata per quanto riguarda le emissioni in condizioni di marcia reali, la correzione della temperatura ambiente del CO2, l'OBD, l'OBM, le emissioni e la durabilità della batteria, la rigenerazione continua o periodica, il contrasto delle manomissioni e le prescrizioni relative al basamento, come indicato nell'allegato V.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I costruttori emettono il passaporto ambientale del veicolo (EVP) per ogni veicolo e lo consegnano all'acquirente del veicolo insieme al veicolo stesso , estraendo i dati necessari da fonti quali il certificato di conformità e la documentazione di omologazione. Il costruttore garantisce che i dati EVP siano disponibili per la visualizzazione nei sistemi elettronici del veicolo e possano essere trasmessi da dispositivi situati a bordo del veicolo a dispositivi esterni.

4.   I costruttori emettono il passaporto ambientale del veicolo (EVP) per ogni veicolo , che deve essere comunicato al punto vendita insieme al veicolo stesso, e lo consegnano all'acquirente del veicolo, estraendo i dati necessari da fonti quali il certificato di conformità e la documentazione di omologazione. Il costruttore garantisce che i dati EVP siano disponibili per la visualizzazione nei sistemi elettronici del veicolo e possano essere trasmessi da dispositivi situati a bordo del veicolo a dispositivi esterni.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.    La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prove e le verifiche di conformità, oltre alle procedure riguardanti l'omologazione in relazione alle emissioni, la conformità della produzione, la conformità in servizio , la dichiarazione di conformità e l'EVP ai sensi dei paragrafi da 1 a 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2 .

5.    I costruttori rilasciano un EVP aggiornato dopo i controlli di conformità in servizio , indicando i valori aggiornati delle informazioni di cui all'articolo 3, punto 71), del presente regolamento. In conformità al regolamento 2018/858 e alla direttiva 2014/45/UE, i costruttori consentono alle autorità competenti e ai centri di prova di aggiornare l'EVP con dati accurati provenienti dalla porta OBD e dal dispositivo OBFCM del veicolo .

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Disposizioni specifiche relative all'abrasione degli pneumatici dei veicoli

 

A seguito della pubblicazione delle pertinenti disposizioni uniformi nel WP29 delle Nazioni Unite, la Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 16, che integrano il presente regolamento stabilendo i metodi di misurazione delle emissioni prodotte dall'abrasione e i limiti per categoria di pneumatici ai fini dell'omologazione, in linea con le disposizioni uniformi e le deroghe che saranno stabilite nel WP29 delle Nazioni Unite per l'omologazione degli pneumatici con riguardo all'omologazione in relazione alle emissioni prodotte dalla loro abrasione.

 

Nel caso in cui non siano state stabilite disposizioni uniformi nel WP29 delle Nazioni Unite entro il 30 giugno 2026 per gli pneumatici di classe C1 ed entro il 31 dicembre 2035 per gli pneumatici di classe C2 e C3, la Commissione effettua un riesame e, se del caso, elabora un metodo per misurare l'abrasione degli pneumatici e definisce i limiti di abrasione per gli pneumatici sulla base di altri metodi all'avanguardia esistenti. A seguito di tale riesame e se opportuno, la Commissione adotta, entro il 30 ottobre 2026, atti delegati conformemente all'articolo 16 in cui specifica tali metodi e definisce i limiti di emissioni prodotte dall'abrasione per categoria di pneumatici.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Regole speciali per i costruttori di piccole serie

Regole speciali per i costruttori di piccole e piccolissime serie

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per quanto concerne le emissioni inquinanti, i costruttori di piccole serie possono sostituire le prove di cui alle tabelle 1, 3, 5, 7 e 9 dell'allegato V con dichiarazioni di conformità. La conformità dei veicoli prodotti e immessi sul mercato da costruttori di piccole serie può essere sottoposta a prove di conformità in servizio e di vigilanza del mercato conformemente alle tabelle 2, 4, 6, 8 e 10 dell'allegato V. Non sono necessarie prove di conformità della produzione di cui all'allegato V. L'articolo 4, paragrafo 4 , lettera b), non si applica ai costruttori di piccole serie.

1.   Per quanto concerne le emissioni inquinanti, i costruttori di piccole e piccolissime serie possono sostituire le prove di cui alle tabelle 1, 3, 5, 7 e 9 dell'allegato V con dichiarazioni di conformità. La conformità dei veicoli prodotti e immessi sul mercato da costruttori di piccole serie può essere sottoposta a prove di conformità in servizio e di vigilanza del mercato conformemente alle tabelle 2, 4, 6, 8 e 10 dell'allegato V. Non sono necessarie prove di conformità della produzione di cui all'allegato V. L'articolo 4, paragrafo 6 , lettera b), non si applica ai costruttori di piccole e piccolissime serie.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I costruttori di piccolissime serie rispettano i limiti di emissione di cui all'allegato I nel contesto di prove di laboratorio basate su cicli casuali di guida in condizioni reali ai fini della conformità in servizio e della vigilanza del mercato.

2.   I costruttori di piccolissime serie rispettano i limiti di emissione di cui all'allegato I nel contesto di prove di laboratorio basate su cicli di guida in condizioni reali statisticamente rilevanti ai fini della conformità in servizio e della vigilanza del mercato.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Regole speciali per i veicoli omologati in più fasi

Regole speciali per l'omologazione di veicoli in più fasi

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Nell'ambito delle omologazioni in più fasi , i costruttori della seconda fase o di fasi successive sono responsabili dell'omologazione in relazione alle emissioni qualora modifichino qualsiasi parte del veicolo che , in base ai dati forniti dai costruttori della fase precedente, potrebbe influire sulle emissioni o sulla durabilità della batteria .

1.    Le disposizioni specifiche di cui all'allegato V — tabelle 3 , 4 e 5 si applicano ai veicoli omologati in più fasi.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni amministrative e i dati che i costruttori della fase precedente devono fornire ai sensi del paragrafo 1 e le procedure per la determinazione delle emissioni di CO2 di tali veicoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le autorità nazionali di omologazione mettono in atto misure per il rilascio di omologazioni in relazione alle emissioni per tipi di veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti e per l'esecuzione di prove, controlli e verifiche al fine di verificare se i costruttori soddisfano le prescrizioni di conformità della produzione e di conformità in servizio ai sensi dell'allegato V.

1.   Le autorità nazionali di omologazione mettono in atto misure per il rilascio di omologazioni in relazione alle emissioni per tipi di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti e per l'esecuzione di prove, controlli e verifiche al fine di verificare se i costruttori soddisfano le prescrizioni di conformità della produzione e di conformità in servizio ai sensi dell'allegato V.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     A seguito di prove e controlli, le autorità nazionali e i centri di prova aggiornano il passaporto ambientale del veicolo (EVP) con i valori aggiornati delle informazioni di cui all'articolo 3, punto 71.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     A decorrere da 24 mesi dall'entrata in vigore di tutta la legislazione derivata pertinente e in base alle disposizioni specifiche per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti, le autorità nazionali di omologazione, per motivi connessi alle emissioni di CO2 e di inquinanti, al consumo di carburante e di energia elettrica o alla durabilità della batteria, nel caso di nuovi tipi di veicoli M1 e N1, si rifiutano di rilasciare l'omologazione UE o nazionale in relazione alle emissioni in caso di non conformità al presente regolamento.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   A decorrere dal 1° luglio 2025 , nel caso dei veicoli nuovi M1 e N1 non conformi al presente regolamento, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'immatricolazione e vietano l'immatricolazione, la vendita o la messa in servizio di tali veicoli per motivi connessi alle emissioni di CO2 e di inquinanti, al consumo di carburante e di energia o alla durabilità della batteria.

4.   A decorrere da 36 mesi dall'entrata in vigore di tutta la legislazione derivata pertinente e in base alle disposizioni specifiche per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti , nel caso dei veicoli nuovi M1 e N1 non conformi al presente regolamento, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'immatricolazione e vietano l'immatricolazione, la vendita o la messa in servizio di tali veicoli per motivi connessi alle emissioni di CO2 e di inquinanti, al consumo di carburante e di energia o alla durabilità della batteria.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     A decorrere da 48 mesi dall'entrata in vigore di tutta la legislazione derivata pertinente e in base alle disposizioni specifiche per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti, le autorità nazionali di omologazione, per motivi connessi alle emissioni di CO2 e di inquinanti, al consumo di carburante e di energia elettrica, all'efficienza energetica o alla durabilità della batteria, nel caso di nuovi tipi di veicoli M2, M3, N2 e N3 e di nuovi rimorchi O3 e O4, si rifiutano di rilasciare l'omologazione UE o nazionale in relazione alle emissioni in caso di non conformità al presente regolamento.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   A decorrere dal 1° luglio 2027 , nel caso dei veicoli nuovi M2, M3, N2 e N3 e dei rimorchi nuovi O3 e O4 non conformi al presente regolamento, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'immatricolazione e vietano l'immatricolazione, la vendita o la messa in servizio di tali veicoli per motivi connessi alle emissioni di CO2 e di inquinanti, al consumo di carburante e di energia, all'efficienza energetica o alla durabilità della batteria.

5.   A decorrere da 60 mesi dall'entrata in vigore di tutta la legislazione derivata pertinente e in base alle disposizioni specifiche per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti , nel caso dei veicoli nuovi M2, M3, N2 e N3 e dei rimorchi nuovi O3 e O4 non conformi al presente regolamento, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'immatricolazione e vietano l'immatricolazione, la vendita o la messa in servizio di tali motori, veicoli o rimorchi per motivi connessi alle emissioni di CO2 e di inquinanti, al consumo di carburante e di energia, all'efficienza energetica o alla durabilità della batteria.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.     La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono gli elementi amministrativi e tecnici necessari per l'esecuzione di prove, controlli e ispezioni ai fini della verifica della conformità al paragrafo 1, nonché gli elementi tecnici necessari per i controlli di vigilanza del mercato di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   A decorrere dal 1° luglio 2025 , la vendita o l'installazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica indipendente destinata a essere installata su un veicolo M1 o N1 omologato ai sensi del presente regolamento è vietata se il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente in questione non è di tipo omologato in conformità al presente regolamento.

1.   A decorrere da 24 mesi dall'entrata in vigore di tutta la legislazione derivata pertinente , la vendita o l'installazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica indipendente destinata a essere installata su un veicolo M1 o N1 omologato ai sensi del presente regolamento è vietata se il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente in questione non è di tipo omologato in conformità al presente regolamento.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   A decorrere dal 1° luglio 2027 , la vendita o l'installazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica indipendente destinata a essere installata su un veicolo M2, M3, N2 o N3 omologato ai sensi del presente regolamento è vietata se il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente in questione non è di tipo omologato in conformità al presente regolamento.

2.   A decorrere da 48 mesi dall'entrata in vigore di tutta la legislazione derivata pertinente , la vendita o l'installazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica indipendente destinata a essere installata su un veicolo M2, M3, N2 o N3 e su rimorchi O3 e O4 omologati ai sensi del presente regolamento è vietata se il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente in questione non è di tipo omologato in conformità al presente regolamento.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     A decorrere da 12 mesi dall'adozione dell'atto delegato relativo all'omologazione degli pneumatici C1 per quanto riguarda i limiti delle emissioni prodotte dall'abrasione a norma dell'articolo 7 bis, le autorità nazionali rilasciano l'omologazione UE di componenti o entità tecniche indipendenti solo per i nuovi tipi di pneumatici conformi al presente regolamento e rifiutano di rilasciare l'omologazione UE per i nuovi tipi di pneumatici non conformi al presente regolamento.

 

A decorrere da 36 mesi dall'adozione dell'atto delegato concernente l'omologazione degli pneumatici C1 in relazione all'allineamento delle emissioni prodotte dall'abrasione a norma dell'articolo 7 bis, le autorità nazionali si rifiutano di rilasciare l'omologazione per gli pneumatici C1 di nuova costruzione non conformi al presente regolamento. Gli pneumatici C1 costruiti prima della data di entrata in vigore indicata nel presente comma e non conformi alle prescrizioni del presente regolamento e alle relative misure di esecuzione possono essere venduti per un periodo non superiore a 30 mesi.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La manomissione che provoca emissioni superiori ai limiti stabiliti nell'allegato 1 rende il veicolo non più conforme al presente regolamento.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La non conformità derivante da manomissioni dà luogo all'adozione di opportune misure correttive, compresi richiami, e sanzioni finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive da parte delle autorità nazionali competenti.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   In sede di controlli di conformità in servizio o di vigilanza del mercato, le autorità nazionali verificano se i costruttori dei veicoli hanno installato correttamente i sistemi di avvertimento del conducente per le emissioni eccessive e per il livello basso del reagente e se i veicoli possono essere manomessi.

2.   In sede di controlli di conformità in servizio o di vigilanza del mercato, le autorità nazionali verificano la qualità del reagente utilizzato, se i costruttori dei veicoli hanno installato correttamente i sistemi di avvertimento del conducente per le emissioni eccessive e per il livello basso del reagente e se i veicoli possono essere manomessi.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   A norma dell'articolo 9 e dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2018/858, la Commissione o terzi possono eseguire i controlli di conformità in servizio e di vigilanza del mercato di cui alle tabelle 2, 4, 6, 8 e 10 dell'allegato V, al fine di verificare la conformità di veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti al presente regolamento.

1.   A norma dell'articolo 9 e dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2018/858, la Commissione o terzi eseguono i controlli di conformità in servizio e di vigilanza del mercato di cui alle tabelle 2, 4, 6, 8 e 10 dell'allegato V, al fine di verificare la conformità di veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti al presente regolamento.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione sorveglia costantemente la situazione a livello dell'Unione al fine di individuare pratiche di elusione e non conformità. Qualora si riscontrino violazioni della conformità, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e fa seguito con una proposta legislativa, se del caso, per affrontare ed eliminare i rischi di tale non conformità.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le prove per la dimostrazione della conformità alle prescrizioni dell'articolo 4 sono applicate dai costruttori e dalle autorità nazionali come specificato nell'allegato V. Le prove per la dimostrazione della conformità alle prescrizioni dell'articolo 4 possono essere applicate dalla Commissione e da terzi anche come specificato nell'allegato V.

2.   Le prove per la dimostrazione della conformità alle prescrizioni del presente regolamento sono applicate dai costruttori e dalle autorità nazionali come specificato nell'allegato V. Le prove per la dimostrazione della conformità alle prescrizioni del presente regolamento possono essere applicate dalla Commissione e da terzi anche come specificato nell'allegato V.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione per tutte le fasi dell'omologazione in relazione alle emissioni, fra cui la verifica della conformità della produzione e della conformità in servizio e la vigilanza del mercato, riguardanti le procedure e le prove per l'omologazione in relazione alle emissioni, le metodologie di prova, le disposizioni amministrative, la modifica e l'estensione delle omologazioni in relazione alle emissioni, l'accesso ai dati, le prescrizioni in materia di documentazione e i modelli per tutti i seguenti aspetti:

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione per tutte le fasi dell'omologazione in relazione alle emissioni, fra cui la verifica della conformità della produzione e della conformità in servizio e la vigilanza del mercato, riguardanti le disposizioni amministrative, la modifica e l'estensione delle omologazioni in relazione alle emissioni, l'accesso ai dati, le prescrizioni in materia di documentazione e i modelli per tutti i seguenti aspetti:

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

sistemi di avvertimento del conducente per le emissioni eccessive;

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter)

sistemi di avvertimento del conducente per il livello di reagente basso;

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

sistemi antimanomissione, di sicurezza e di cibersicurezza;

e)

sistemi antimanomissione, che tengano conto delle esigenze del mercato post-vendita e della fornitura a operatori indipendenti di tutte le informazioni, gli strumenti e i processi necessari per lo sviluppo e l'installazione di parti di ricambio, e sistemi di sicurezza e di cibersicurezza;

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)

tipi di impianti di frenatura e relativi ricambi;

g)

tipi di impianti di frenatura e relativi ricambi in relazione alle emissioni di particolato per tutte le categorie di veicoli, tenendo conto anche di altri sistemi a bordo del veicolo che contribuiscono a frenare i veicoli ;

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis)

tipi di impianti di frenatura e relativi ricambi da installare a posteriori sui veicoli già immessi sul mercato al fine di ridurre in misura significativa le emissioni dai freni;

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per quanto riguarda le procedure e le prove per l'omologazione in relazione alle emissioni e le metodologie di prova per tutte le fasi dell'omologazione in relazione alle emissioni, fra cui la verifica della conformità in servizio e della conformità della produzione e la vigilanza del mercato, con l'obiettivo di stabilire quanto segue:

 

a)

tipi di veicoli M1 e N1;

 

b)

tipi di veicoli M2, M3, N2 e N3;

 

c)

motori utilizzati nei tipi di veicoli M2, M3, N2 e N3;

 

d)

sistemi OBM/OBD;

 

d bis)

sistemi di avvertimento del conducente per le emissioni eccessive;

 

d ter)

sistemi di avvertimento del conducente per il livello di reagente basso;

 

e)

sistemi antimanomissione, che tengano conto delle esigenze del mercato post-vendita e della fornitura a operatori indipendenti di tutte le informazioni, gli strumenti e i processi necessari per lo sviluppo e l'installazione di parti di ricambio, e sistemi di sicurezza e di cibersicurezza;

 

f)

tipi di sistemi antinquinamento di ricambio e relative parti;

 

g)

tipi di impianti di frenatura e relativi ricambi;

 

g bis)

tipi di impianti di frenatura e relativi ricambi da installare a posteriori sui veicoli già immessi sul mercato al fine di ridurre in misura significativa le emissioni dai freni;

 

h)

tipi di pneumatici relativamente alla loro abrasione;

 

i)

tipi di veicoli M1 e N1;

 

j)

determinazione delle emissioni di CO2, del consumo di carburante e di energia, dell'autonomia elettrica e della potenza del motore per i veicoli M1 e N1 e disposizioni per l'OBFCM;

 

k)

determinazione delle emissioni di CO2, del consumo di carburante e di energia, dell'autonomia a zero emissioni, dell'autonomia elettrica e della potenza del motore per i veicoli M2, M3, N2 e N3, determinazione dell'efficienza energetica dei rimorchi O3 e O4 e disposizioni per l'OBFCM.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per tutte le fasi dell'omologazione in relazione alle emissioni, fra cui la verifica della conformità in servizio e della conformità della produzione e la vigilanza del mercato, con l'obiettivo di stabilire quanto segue:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per tutte le fasi dell'omologazione in relazione alle emissioni, fra cui la verifica della conformità in servizio e della conformità della produzione e la vigilanza del mercato, con l'obiettivo di stabilire quanto segue:

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

i metodi di omologazione applicabili alle tecnologie ibride dei veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3;

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)

i metodi per la misurazione delle emissioni di particolato dai freni, compresi i metodi per i veicoli pesanti , le emissioni effettive di particolato dai freni durante la marcia e la frenata rigenerativa;

g)

i metodi per la misurazione delle emissioni di particolato dai freni, compresi i metodi per i veicoli M2, M3, N2 e N3 , le emissioni effettive di particolato dai freni durante la marcia e la frenata rigenerativa;

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j)

i dispositivi OBFCM , i sistemi OBD e OBM, comprese le soglie di conformità, le prescrizioni prestazionali e le prove, i metodi per garantire le prestazioni dei sensori e la comunicazione via etere dei dati registrati da tali dispositivi e sistemi;

j)

le caratteristiche e prestazioni dei dispositivi OBFCM e dei sistemi OBD e OBM, comprese le soglie di conformità, le prescrizioni prestazionali e le prove, i metodi per garantire le prestazioni dei sensori e la comunicazione via etere dei dati registrati da tali dispositivi e sistemi;

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l)

i metodi per valutare il corretto funzionamento, l'efficacia, la rigenerazione e la durabilità dei sistemi antinquinamento originali e di ricambio;

l)

i metodi e le prescrizioni per valutare il corretto funzionamento, l'efficacia, la rigenerazione e la durabilità dei sistemi antinquinamento originali e di ricambio e la qualità dei reagenti ;

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

o)

i metodi per il controllo del funzionamento corretto dei tipi di veicoli omologati nel contesto delle designazioni di cui all'articolo 5 ;

o)

i metodi per il controllo del funzionamento corretto dei tipi di veicoli;

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

p)

i controlli della conformità alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, e le procedure di prova per i veicoli omologati in più fasi;

p)

i controlli della conformità alle procedure di prova per i veicoli omologati in più fasi;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera s

Testo della Commissione

Emendamento

s)

i metodi per verificare l'assenza di impianti e strategie di manipolazione;

s)

i metodi per verificare l'assenza di impianti e strategie di manipolazione e per riprendere nel presente regolamento le prescrizioni di cui all'articolo 5, articolo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 e all'articolo 5, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/1151 applicabili ai veicoli di categoria M1 e N1, e di cui al regolamento UNECE n. 49, revisione 6, allegato 10, punto 5.1.2, applicabili ai veicoli di categoria M2, M3, N2 e N3 ;

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera t

Testo della Commissione

Emendamento

t)

i metodi di misurazione dell'abrasione degli pneumatici;

soppresso

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera v

Testo della Commissione

Emendamento

v)

le prescrizioni amministrative e la documentazione per l'omologazione in relazione alle emissioni;

v)

le prescrizioni amministrative e la documentazione per l'omologazione in relazione alle emissioni e per l'esecuzione di prove, controlli e ispezioni ai fini della verifica della conformità ;

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera w

Testo della Commissione

Emendamento

w)

gli eventuali obblighi di comunicazione.

w)

gli eventuali obblighi in materia di formato e di comunicazione dei dati;

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

5.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

 

Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3, lettere da a) a f) e da i) a k), e gli atti delegati di cui al paragrafo 3 bis, lettere da a) a f) e da i) a k), e al paragrafo 4, lettere da a) a f) e da j) a w), sono adottati entro ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

 

Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3, lettere da g) a h), e gli atti delegati di cui al paragrafo 3 bis, lettere da g) a h), e al paragrafo 4, lettere da g) a i), sono adottati senza indebito ritardo dopo la pubblicazione delle pertinenti disposizioni uniformi del WP29 delle Nazioni Unite.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di tenere conto del progresso tecnico per modificare quanto segue:

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di tenere conto del progresso tecnico per modificare il presente regolamento come segue:

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

l'allegato III, per quanto concerne le condizioni di prova per i veicoli M2, M3, N2, N3, sulla base dei dati raccolti nell'ambito delle prove sui veicoli Euro 7;

a)

l'allegato III, tabella 2, per quanto concerne le condizioni di prova per i veicoli M2, M3, N2, N3, sulla base dei dati raccolti nell'ambito delle prove sui veicoli Euro 7;

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

l'allegato III, per quanto concerne le condizioni di prova, sulla base dei dati raccolti nell'ambito delle prove sui freni o sugli pneumatici Euro 7;

b)

l'allegato III, tabelle 4 e 5, per quanto concerne le condizioni di prova, sulla base dei dati raccolti nell'ambito delle prove sui freni o sugli pneumatici Euro 7;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

l'articolo 5, con l'introduzione di opzioni e designazioni basate su tecnologie innovative per i costruttori.

soppresso

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

se del caso, stabilendo limiti di abrasione per i tipi di pneumatici di cui all'allegato I qualora non siano state stabilite disposizioni uniformi nel WP29 delle Nazioni Unite prima del termine pertinente di cui all'articolo 7 bis;

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

stabilendo i moltiplicatori della durabilità di cui all'allegato IV sulla base dei dati raccolti nell'ambito delle prove dei veicoli Euro 7 M2, M3, N2 e N3 e di una relazione sulla durabilità dei veicoli pesanti presentata al Parlamento europeo e al Consiglio;

d)

stabilendo i moltiplicatori della durabilità di cui all'allegato IV sulla base dei dati raccolti nell'ambito delle prove dei veicoli Euro 7 M3, N2 e N3 e delle conclusioni di una relazione di valutazione della durabilità dei veicoli pesanti per quanto riguarda le emissioni presentata al Parlamento europeo e al Consiglio;

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

stabilendo definizioni e regole speciali per i costruttori di piccole serie per le categorie di veicoli M2, M3, N2 e N3 ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 8 del presente regolamento.

e)

stabilendo regole speciali per i costruttori di piccole serie per le categorie di veicoli M2, M3, N2 e N3 ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 8 del presente regolamento.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione adotta gli atti delegati di cui alle lettere da a) a c) senza indebito ritardo in seguito alla pubblicazione delle pertinenti disposizioni uniformi del WP29 delle Nazioni Unite. Qualora tali disposizioni uniformi non siano definite nel WP29 delle Nazioni Unite entro il 30 giugno 2026 per gli pneumatici di classe C1 ed entro il 31 dicembre 2035 per gli pneumatici di classe C2 e C3, si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [OP inserire la data = data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafi 3 bis e 4, e all'articolo  15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [OP inserire la data = data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafi 3 bis e 4, e all'articolo  15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 3 bis e 4, e all'articolo  15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 16 bis

 

Reclami motivati di persone fisiche o giuridiche

 

1.     Qualsiasi persona fisica o giuridica ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione, reclami motivati alle autorità nazionali di vigilanza del mercato se ha motivo di ritenere che uno o più fabbricanti, operatori economici od operatori autonomi non rispettino il presente regolamento.

 

2.     Ove lo richiedano le persone che presentano reclami motivati, le autorità di vigilanza del mercato adottano le misure necessarie per garantire un'idonea tutela dell'identità delle citale persone e delle loro informazioni personali che, se divulgate, nuocerebbero alle persone in questione.

 

3.     Le autorità nazionali di vigilanza del mercato procedono senza indebito ritardo a una valutazione diligente e imparziale dei reclami motivati, tra cui la fondatezza dei reclami stessi, e adottano i provvedimenti necessari, inclusa l'esecuzione di controlli e valutazioni a norma degli articoli 8 e 51 del regolamento (CE) 2018/858, allo scopo di individuare la potenziale inosservanza del presente regolamento e, se del caso, l'obbligo di misure correttive o l'adozione di idonee misure restrittive di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) 2018/858.

 

4.     Entro tre mesi l'autorità nazionale di vigilanza del mercato informa le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 della sua decisione di accogliere o respingere la richiesta di intervento e delle eventuali misure che intende adottare per rispondere alle preoccupazioni sollevate nel reclamo motivato, giustificando la decisione adottata e le misure proposte.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Entro il 1° settembre 2031, sulla scorta delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione in merito all'applicazione del presente regolamento.

2.   Entro il 1° settembre 2031, sulla scorta delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione in merito all'applicazione del presente regolamento , compresa una valutazione delle riduzioni delle emissioni dallo scarico e da altre fonti ottenute e una valutazione del suo contributo al conseguimento delle norme in materia di inquinamento atmosferico di cui alla [proposta di rifusione XXX della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente] .

Emendamenti 181 e 192

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui sono valutate le prestazioni di durabilità dei veicoli pesanti per quanto riguarda le emissioni.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il regolamento (CE) n. 715/2007 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2025 .

Il regolamento (CE) n. 715/2007 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2030 .

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 19 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il regolamento (CE) n. 595/2009 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2027 .

Il regolamento (CE) n. 595/2009 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2031 .

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 20 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Si applica a decorrere dal 1° luglio 2025 ai veicoli M1 e N1 e alle entità tecniche indipendenti e ai componenti destinati a tali veicoli, e a decorrere dal 1° luglio 2027 ai veicoli M2, M3, N2 e N3 e alle entità tecniche indipendenti e ai componenti destinati a tali veicoli, nonché ai rimorchi O3 e O4.

Si applica a decorrere da 24 mesi dopo l'entrata in vigore di tutto il diritto derivato pertinente ai nuovi tipi di veicoli M1 e N1 e alle entità tecniche indipendenti e ai componenti destinati a tali veicoli, e a decorrere da 36 mesi dopo l'entrata in vigore di tutto il diritto derivato pertinente ai nuovi veicoli M1 e N1 alle entità tecniche indipendenti e ai componenti destinati a tali veicoli.

 

Si applica a decorrere da 48 mesi dopo l'entrata in vigore di tutto il diritto derivato pertinente ai veicoli M2, M3, N2 e N3 e alle entità tecniche indipendenti e ai componenti destinati a tali veicoli, nonché ai rimorchi O3 e O4, e a decorrere da 60 mesi dopo l'entrata in vigore di tutto il diritto derivato pertinente ai nuovi veicoli M2, M3, N2 e N3 e alle entità tecniche indipendenti e ai componenti destinati a tali veicoli, nonché ai rimorchi O3 e O4.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 20 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Si applica a decorrere dal 1° luglio 2030 ai veicoli M1 e N1 prodotti da costruttori di piccole serie.

Si applica a decorrere dal 1° luglio 2030 ai veicoli M1 e N1 prodotti da costruttori di piccole serie e dal 1o luglio 2031 ai veicoli M2, M3, N2 e N3 prodotti da costruttori di piccole serie .

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Allegato I – tabella 1

Testo della Commissione

Tabella 1: limiti di emissione dallo scarico Euro 7 per veicoli M1 e N1 con motore a combustione interna

Emissioni inquinanti

Veicoli M1 e N1

Solo per i veicoli N1 con rapporto potenza/massa (2) inferiore a 35 kW/t

Bilancio delle emissioni per tutti i viaggi inferiori a 10 km per i veicoli M1 e N1

Bilancio delle emissioni per tutti i viaggi inferiori a 10 km solo per i veicoli N1 con rapporto potenza/massa inferiore a 35 kW/t

per km

per km

per viaggio

per viaggio

NOx in mg

60

75

600

750

PM in mg

4,5

4,5

45

45

PN10 in #

6×1011

6×1011

6×1012

6×1012

CO in mg

500

630

5 000

6 300

THC in mg

100

130

1 000

1 300

NMHC in mg

68

90

680

900

NH3 in mg

20

20

200

200


 

 

 

Emendamento

 

Tabella 1: limiti di emissione dallo scarico Euro 7 per veicoli M1 e N1 con motore a combustione interna

 

Veicoli M1

Veicoli N1 (classe I)

Veicoli N1 (classe II)

Veicoli N1 (classe III)

Bilancio delle emissioni per tutti i viaggi inferiori a 10 km per i veicoli M1 e N1

Bilancio delle emissioni per tutti i viaggi inferiori a 10 km per i veicoli N1 (classe I)

Bilancio delle emissioni per tutti i viaggi inferiori a 10 km solo per i veicoli N1 (classe II)

Bilancio delle emissioni per tutti i viaggi inferiori a 10 km solo per i veicoli N1 (classe III)

Massa in ordine di marcia (MRO), in kg

-

Per i veicoli N1 con MRO ≤ 1 280

Per i veicoli N1 con 1 280 < MRO ≤ 1 735

Per i veicoli N1 con 1 735 < MRO

-

Per i veicoli N1 con MRO ≤ 1 280

Per i veicoli N1 con 1 280 < MRO ≤ 1 735

Per i veicoli N1 con 1735 < MRO

Emissioni inquinanti

per km

per km

per km

per km

per viaggio

per viaggio

per viaggio

per viaggio

NOx in mg

60

60

75

82

600

600

750

820

PM in mg

4,5

4,5

4,5

4,5

45

45

45

45

PN10 in #

6×1011

6×1011

6×1011

6×1011

6×1012

6×1012

6×1012

6×1012

CO in mg

500

500

630

740

5 000

5 000

6 300

7 400

THC in mg

100

100

130

160

1 000

1 000

1 300

1 600

NMHC in mg

68

68

90

108

680

680

900

1 080

NH3 in mg

20

20

20

20

200

200

200

200

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Allegato I – tabella 2

Testo della Commissione

Tabella 2: limiti di emissione dallo scarico Euro 7 per i veicoli M2, M3, N2 e N3 con motore a combustione interna e per i motori a combustione interna utilizzati in tali veicoli

Emissioni inquinanti

Emissioni a freddo  (3)

Emissioni a caldo  (4)

Bilancio delle emissioni per tutti i viaggi di durata inferiore a 3*WHTC

Limiti di emissione al minimo facoltativi  (5)

per kWh

per kWh

per kWh

per ora

NOx in mg

350

90

150

5 000

PM in mg

12

8

10

 

PN10 in #

5x1011

2x1011

3x1011

 

CO in mg

3 500

200

2 700

 

NMOG in mg

200

50

75

 

NH3 in mg

65

65

70

 

CH4 in mg

500

350

500

 

N2O in mg

160

100

140

 

HCHO in mg

30

30

 

 


Emendamento

Tabella 2: limiti di emissione dallo scarico Euro 7 per i veicoli M2, M3, N2 e N3 con motore a combustione interna e per i motori a combustione interna utilizzati in tali veicoli

Emissioni inquinanti

WHSC (CI) e WHTC (CI e PI)

Emissioni di guida reali (RDE)

per kWh

per kWh

NOx in mg

200

260

PM in mg

8

10

PN10 in #

6x1011

7,8x1011

CO in mg

1500

1950

NMOG in mg

75

98

NH3 in mg

60

78

CH4 in mg

500

650

N2O in mg

160

208

HCHO in mg

30

39

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Allegato I – tabella 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

limiti di emissione di particelle dai freni Euro 7 nel ciclo di guida standard applicabili fino al 31.12.2034

limiti di emissione di particelle dai freni Euro 7 nel ciclo di guida standard per i veicoli con motore a combustione interna applicabili fino al 31.12.2034

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Allegato I – tabella 4 bis (nuova)

Testo della Commissione

 


Emendamento

Tabella 4 bis: limiti di emissione di particelle dai freni Euro 7 nel ciclo di guida standard per i veicoli elettrici puri, i veicoli a celle a combustibile e i veicoli ibridi elettrici applicabili fino al 31.12.2029

Limiti di emissione in mg/km per veicolo

Veicoli M1 e N1

Veicoli M2 e M3

Veicoli N2 e N3

Emissioni di particelle dai freni (PM10)

3

 

 

Emissioni di particelle dai freni (PN)

 

 

 

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Allegato I – tabella 4 ter (nuova)

Testo della Commissione

 


Emendamento

Tabella 4 ter: limiti di emissione di particelle dai freni Euro 7 nel ciclo di guida standard per i veicoli elettrici puri, i veicoli a celle a combustibile e i veicoli ibridi elettrici applicabili dal 1.1.2030

Limiti di emissione in mg/km per veicolo

Veicoli M1 e N1

Veicoli M2 e M3

Veicoli N2 e N3

Emissioni di particelle dai freni (PM10)

 

 

 

Emissioni di particelle dai freni (PN)

 

 

 

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Allegato I – tabella 5

Testo della Commissione

Tabella 5: limiti di emissione di particelle dai freni Euro 7 applicabili dal 1.1.2035

Limiti di emissione in mg/km per veicolo

Veicoli M1 e N1

Veicoli M2 e M3

Veicoli N2 e N3

Emissioni di particelle dai freni (PM10)

3

 

 

Emissioni di particelle dai freni (PN)

 

 

 


Emendamento

Tabella 5: limiti di emissione di particelle dai freni Euro 7 nel ciclo di guida standard applicabili dal 1.1.2035

Limiti di emissione in mg/km per veicolo

Veicoli M1 e N1

Veicoli M2 e M3

Veicoli N2 e N3

Emissioni di particelle dai freni (PM10)

 

 

 

Emissioni di particelle dai freni (PN)

 

 

 

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Allegato I – tabella 6

Testo della Commissione

Tabella 6: limiti del tasso di abrasione degli pneumatici Euro 7

Massa di pneumatico persa in g/1 000  km

Pneumatici di classe C1

Pneumatici di classe C2

Pneumatici di classe C3

Pneumatici normali

 

 

 

Pneumatici invernali

 

 

 

Pneumatici per uso speciale

 

 

 


Emendamento

Tabella 6: metodo di prova dell'abrasione degli pneumatici Euro 7 , limiti e calendario di attuazione

Numero di regolamento delle Nazioni Unite

Oggetto

Serie di emendamenti pubblicata nella GU

Riferimento GU

Campo di applicazione disciplinato dai regolamenti WP29 delle Nazioni Unite attuali e futuri

[1xx]

Pneumatici in relazione all'abrasione

Serie 00 di emendamenti

GU L xxx del xx.x.20XX, pag. x

C1, C2  (*1) , C3  (*1)

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Allegato II – tabella 1

Testo della Commissione

Tabella 1: prescrizioni prestazionali minime Euro 7 per la durabilità della batteria per i veicoli M1

Prescrizioni prestazionali minime basate sull'energia della batteria

Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000  km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Veicoli con più di 5 anni o 100 000  km e fino a 8 anni o 160 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Veicoli fino a una durata di vita supplementare*

OVC-HEV

80 %

70 %

 

PEV

80 %

70 %

 


Prescrizioni prestazionali minime basate sull'autonomia

Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000  km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Veicoli con più di 5 anni o 100 000  km e fino a 8 anni o 160 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Veicoli fino a una durata di vita supplementare*

OVC-HEV

 

 

 

PEV

 

 

 


Emendamento

Tabella 1: prescrizioni prestazionali minime Euro 7 per la durabilità della batteria per i veicoli M1

Prescrizioni prestazionali minime basate sull'energia della batteria

Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000  km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Veicoli con più di 5 anni o 100 000  km e fino a 10 anni o 200 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Veicoli fino a una durata di vita supplementare*

OVC-HEV

85 %

75 %

 

PEV

85 %

75 %

 


Prescrizioni prestazionali minime basate sull'autonomia

Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000  km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Veicoli con più di 5 anni o 100 000  km e fino a 10 anni o 200 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Veicoli fino a una durata di vita supplementare*

OVC-HEV

 

 

 

PEV

 

 

 

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Allegato II – tabella 2

Testo della Commissione

Tabella 2: prescrizioni prestazionali minime Euro 7 per la durabilità della batteria per i veicoli N1

Prescrizioni prestazionali minime basate sull'energia della batteria

Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000  km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Veicoli con più di 5 anni o 100 000  km e fino a 8 anni o 160 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Veicoli fino a una durata di vita supplementare*

OVC-HEV

75 %

65 %

 

PEV

75 %

65 %

 


Prescrizioni prestazionali minime basate sull'autonomia

Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000  km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Veicoli con più di 5 anni o 100 000  km e fino a 8 anni o 160 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Veicoli fino a una durata di vita supplementare*

OVC-HEV

 

 

 

PEV

 

 

 


Emendamento

Tabella 2: prescrizioni prestazionali minime Euro 7 per la durabilità della batteria per i veicoli N1

Prescrizioni prestazionali minime basate sull'energia della batteria

Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000  km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Veicoli con più di 5 anni o 100 000  km e fino a 10 anni o 200 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Veicoli fino a una durata di vita supplementare*

OVC-HEV

80%

70%

 

PEV

80%

70%

 


Prescrizioni prestazionali minime basate sull'autonomia

Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000  km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Veicoli con più di 5 anni o 100 000  km e fino a 10 anni o 200 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Veicoli fino a una durata di vita supplementare*

OVC-HEV

 

 

 

PEV

 

 

 

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Allegato III – tabella 1

Testo della Commissione

Tabella 1: condizioni per la verifica della conformità dei veicoli M1 e N1 rispetto ai limiti di emissione dallo scarico con qualsiasi carburante e lubrificante in commercio, nel rispetto delle specifiche rilasciate dal costruttore del veicolo

Parametro

Condizioni normali di marcia

Condizioni di marcia estese (*2)

Divisore per condizioni di marcia estese

-

1,6 (si applica alle emissioni misurate soltanto durante il periodo in cui si applica una delle condizioni indicate nella presente colonna)

Temperatura ambiente

Da 0 °C a 35 °C

Da -10  °C a 0 °C o da 35 °C a 45  °C

Altitudine massima

700 m

Superiore a 700 m e inferiore a 1 800  m

Velocità massima

Fino a 145 km/h

Tra 145 km/h e 160 km/h

Modifiche per il traino/aerodinamiche

Non consentite

Consentite in base alle specifiche del costruttore fino alla velocità regolamentata

Dispositivi ausiliari

Possibili come da uso normale

-

Potenza media massima alle ruote nei primi 2 km dopo l'avviamento a freddo

Inferiore al 20 % della potenza massima alle ruote

Superiore al 20 % della potenza massima alle ruote

Composizione del percorso

Qualsiasi

-

Chilometraggio minimo

10 000  km

Tra 3 000  km e 10 000  km


Emendamento

Tabella 1: condizioni per la verifica della conformità dei veicoli M1 e N1 rispetto ai limiti di emissione dallo scarico con qualsiasi carburante e lubrificante in commercio, nel rispetto delle specifiche rilasciate dal costruttore del veicolo

Parametro

Condizioni normali di marcia

Condizioni di marcia estese (6)

Divisore per condizioni di marcia estese

-

1,6 (si applica alle emissioni misurate soltanto durante il periodo in cui si applica una delle condizioni indicate nella presente colonna) ; i dati ottenuti quando si applica più di una delle condizioni indicate in questa colonna sono esclusi dalla prova

Temperatura ambiente

Da 0 °C a 35 °C

Da -7  °C a 0 °C o da 35 °C a 38  °C

Altitudine massima

700 m

Superiore a 700 m e inferiore a 1 300  m

Velocità massima

Fino a 145 km/h

Tra 145 km/h e 160 km/h

Modifiche per il traino/aerodinamiche

Non consentite

Consentite in base alle specifiche del costruttore fino alla velocità regolamentata

Dispositivi ausiliari

Possibili come da uso normale

-

Potenza media massima alle ruote nei primi 2 km dopo l'avviamento a freddo

Inferiore al 20 % della potenza massima alle ruote

Tra il 20 % e il 30 % della potenza massima alle ruote

Composizione del percorso

Qualsiasi , come da uso normale  (7) e ad esclusione delle condizioni di guida falsate

Qualsiasi, come da uso normale  (7) e ad esclusione delle condizioni di guida falsate

Chilometraggio minimo

10 000  km

Tra 3 000  km e 10 000  km

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Allegato III – tabella 2

Testo della Commissione

Tabella 2: condizioni per la verifica della conformità dei veicoli M2, M3, N2 e N3 rispetto ai limiti di emissione dallo scarico con qualsiasi carburante e lubrificante in commercio, nel rispetto delle specifiche rilasciate dal costruttore del veicolo

Parametro

Condizioni normali di marcia

Condizioni di marcia estese*

Divisore per condizioni di marcia estese

-

2 (si applica alle emissioni misurate soltanto durante il periodo in cui si applica una delle condizioni indicate nella presente colonna)

Temperatura ambiente

Da -7 °C a 35 °C

Da -10 °C a -7 °C o da 35 °C a 45 °C

Altitudine massima

1 600  m

Da 1 600  m a 1 800  m

Modifiche per il traino/aerodinamiche

Non consentite

Consentite in base alle specifiche del costruttore fino alla velocità regolamentata

Carico utile del veicolo

Superiore o pari al 10 %

Inferiore al 10 %

Dispositivi ausiliari

Possibili come da uso normale

-

Carico sul motore a combustione interna all'avviamento a freddo

Qualsiasi

-

Composizione del percorso

Come da uso abituale

-

Chilometraggio minimo

5 000  km per <16 t di massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile

10 000  km per > 16 t di massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile

Tra 3 000  km e 5 000  km per <16 t di massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile

Tra 3 000  km e 10 000  km per > 16 t di massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile


Emendamento

Tabella 2: condizioni per la verifica della conformità dei veicoli M2, M3, N2 e N3 rispetto ai limiti di emissione dallo scarico con qualsiasi carburante e lubrificante in commercio, nel rispetto delle specifiche rilasciate dal costruttore del veicolo

Misurazione delle emissioni dallo scarico in laboratorio

Misurazione delle emissioni di guida reali (RDE)

Per tutte le prove delle emissioni dallo scarico effettuate utilizzando i cicli WHTC/WHSC su banco di prova per motori, si applicano le disposizioni del regolamento ONU n. 49  (8) , allegato 4.

Si applicano le disposizioni del regolamento ONU n. 49  (9) , allegato 8, con le seguenti eccezioni:

—

la soglia di potenza di cui alla tabella 1 dell'allegato III è pari allo 0 %. Per gli intervalli in cui la potenza è inferiore al 6 %, è utilizzato il 6 % per i calcoli;

—

il fattore di conformità (FC) di cui alla tabella 2 del punto 6.3, in cui il valore = 1,0 è utilizzato per tutti gli inquinanti. I limiti applicabili sono i limiti RDE di cui all'allegato I, tabella 2.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Allegato III – tabella 5

Testo della Commissione

Tabella 5: condizioni per le prove relative alla conformità rispetto ai limiti di abrasione degli pneumatici

 

Veicoli M1 e N1

Veicoli M2, M3, N2 e N3

Prova relativa ai limiti di abrasione degli pneumatici

Sulla base delle metodologie di prova sviluppate dalle Nazioni Unite per sottoporre a prova l'abrasione degli pneumatici in condizioni reali

Sulla base delle metodologie di prova sviluppate dalle Nazioni Unite per sottoporre a prova l'abrasione degli pneumatici in condizioni reali


Emendamento

Tabella 5: condizioni per le prove relative alla conformità rispetto ai limiti di abrasione degli pneumatici

 

Veicoli M1 e N1

Veicoli M2, M3, N2 e N3

Prova relativa ai limiti di abrasione degli pneumatici

Sulla base delle metodologie di prova sviluppate dalle Nazioni Unite per sottoporre a prova l'abrasione degli pneumatici in condizioni reali conformemente all'articolo 7 bis (nuovo)

Sulla base delle metodologie di prova sviluppate dalle Nazioni Unite per sottoporre a prova l'abrasione degli pneumatici in condizioni reali conformemente all'articolo 7 bis (nuovo)

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Allegato IV – tabella 1

Testo della Commissione

Tabella 1: durata di vita dei veicoli, dei motori e dei sistemi antinquinamento

Durata di vita dei veicoli, dei motori e dei dispositivi di ricambio antinquinamento

M1, N1 e M2

N2, N3<16 t , M3<7,5 t :

N3>16 t, M3>7,5t

Durata di vita principale

Fino a 160 000 km o 8 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

300 000  km o 8 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

700 000 km o 15 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Durata di vita supplementare

Dopo la durata della vita principale e fino a 200 000  km o 10 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Dopo la durata di vita principale e fino a 375 000  km

Dopo la durata di vita principale e fino a

875 000 km


Emendamento

Tabella 1: durata di vita dei veicoli, dei motori e dei sistemi antinquinamento

Durata di vita dei veicoli, dei motori e dei dispositivi di ricambio antinquinamento

M1, N1 e M2

N2, N3<16 t , M3<7,5 t :

N3>16 t, M3>7,5t

Durata di vita principale

Fino a 200 000 km o 10 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

340 000  km o 10 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

750 000 km o 15 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Durata di vita supplementare

Dopo la durata della vita principale e fino a 240 000  km o 12 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Dopo la durata della vita principale e fino a 400 000  km o 12 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Dopo la durata di vita principale e fino a

900 000 km o 17 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Allegato V – tabella 3

Testo della Commissione

Tabella 3: applicazione di prove, dichiarazioni e altre prescrizioni per l'omologazione e le estensioni per i veicoli M2, M3, N2 e N3 per i costruttori

Prescrizioni per le prove

Prove e prescrizioni per l'omologazione iniziale in relazione alle emissioni

Prove di conformità della produzione

Prove di conformità in servizio

Gas inquinanti , PM e PN per le prove su strada (RDE) per ogni carburante e per le categorie di veicoli applicabili (M2, M3, N2 e N3) e prova a basso carico (se del caso)

Prove dimostrative obbligatorie per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione per ciascun tipo di veicolo e dichiarazione di conformità per tutti i carburanti, tutti i carichi utili e tutti i tipi di veicoli applicabili

Conformità della produzione eseguita solo a livello di motore

Prova obbligatoria su un veicolo con qualsiasi carburante e su qualsiasi categoria di veicolo e qualsiasi carico utile per tutti i tipi di motore ogni due anni

CO2 e consumo di carburante/energia, determinazione dell'autonomia a emissioni zero/dell'autonomia elettrica di un veicolo

Certificato VECTO

Per i componenti

Non obbligatorie

Efficienza energetica dei rimorchi

Certificato VECTO

Per i componenti

Non obbligatorie

Procedura di prova di verifica

Non obbligatorie

Obbligatorie

Non obbligatorie

Emissioni dal basamento del motore

Verificare l'installazione del sistema a basamento chiuso o l'instradamento verso il tubo di scappamento

Non obbligatorie

Facoltative6

Durabilità delle emissioni

Dichiarazione

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Durabilità della batteria

Dichiarazione

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Diagnostica di bordo (livello della famiglia OBD)

Dichiarazione

Non obbligatorie

Facoltative6

Monitoraggio a bordo (livello della famiglia OBM)

Dimostrazione e dichiarazione

Non obbligatorie

Obbligatorie

Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza

Dichiarazione e documentazione

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Controlli adattivi (se del caso)

Dichiarazione

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Tecnologie di geofencing (se del caso)

Dichiarazione e dimostrazione

Non obbligatorie

Non obbligatorie


Emendamento

Tabella 3: applicazione di prescrizioni per le prove, dichiarazioni e altre prescrizioni per l'omologazione e le estensioni per i veicoli M2, M3, N2 e N3 per i costruttori

Prescrizioni per le prove

Prove e prescrizioni per l'omologazione in relazione alle emissioni

Prove di conformità della produzione

Prove di conformità in servizio

Gas inquinanti, PM e PN ed emissioni di CO2, consumo di carburante su ciclo transitorio (WHTC a freddo e a caldo)

Obbligatorie sul motore capostipite della famiglia di emissioni e dichiarazione per tutti i membri della famiglia  (*3)

 (*4)

Obbligatorie su un motore non appartenente alla famiglia

 (*4)

 

Gas inquinanti e PN per le prove su strada (RDE) per ogni carburante e per le categorie di veicoli applicabili (M2, M3, N2 e N3)

Prove dimostrative obbligatorie per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione per ciascun tipo di veicolo e dichiarazione di conformità per tutti i carburanti, tutti i carichi utili e tutte le categorie di veicoli applicabili

 (*4)

Non obbligatorie

Prova obbligatoria su un veicolo con qualsiasi carburante e su qualsiasi categoria di veicolo e qualsiasi carico utile per tutti i tipi di motore ogni due anni

 (*4)

Efficienza energetica dei rimorchi

Certificato VECTO

Per i componenti

Non obbligatorie

Procedura di prova di verifica

Non obbligatorie

Obbligatorie

Non obbligatorie

Emissioni dal basamento del motore

Verificare l'installazione del sistema a basamento chiuso o l'instradamento verso il tubo di scappamento

 (*4)

Non obbligatorie

Facoltative28

Durabilità delle emissioni

Dichiarazione

 (*4)

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Corretto funzionamento dei sistemi che utilizzano un reagente di consumo e dei sistemi antinquinamento

Dichiarazione

 (*4)

Non obbligatorie

 (*4)

Facoltative

 (*4)

Durabilità della batteria

Dichiarazione

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Determinazione della potenza

Obbligatorie

 (*4)

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Diagnostica di bordo (livello della famiglia OBD)

Dichiarazione

Non obbligatorie

Facoltative28

Monitoraggio a bordo (livello della famiglia OBM)

Dimostrazione e dichiarazione

Non obbligatorie

Obbligatorie

Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza

Dichiarazione e documentazione

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Allegato V – tabella 4

Testo della Commissione

Tabella 4: applicazione delle prescrizioni per le prove e dichiarazioni per l'omologazione e le estensioni per i veicoli M2, M3, N2 e N3 per gli Stati membri e i terzi riconosciuti/la Commissione

Prescrizioni per le prove

Prove e prescrizioni per l'omologazione iniziale in relazione alle emissioni

Prove di conformità della produzione

Prove di conformità in servizio

Prove per la vigilanza del mercato

Soggetto competente

Autorità di omologazione competente per il rilascio dell'omologazione

Autorità di omologazione

Autorità di omologazione

Terzi e Commissione

Autorità di vigilanza del mercato

Terzi e Commissione

Gas inquinanti, PM e PN per le prove su strada (RDE) per ogni carburante e per le categorie di veicoli applicabili (M2, M3, N2 e N3) e prova a basso carico (se del caso)

Prove dimostrative obbligatorie per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione per ciascun tipo di veicolo e dichiarazione di conformità per tutti i carburanti, tutti i carichi utili e tutti i tipi di veicoli applicabili

(cfr. prescrizioni relative ai motori)

Obbligatorie annualmente per un numero adeguato di tipi di veicoli con qualsiasi carburante e per qualsiasi categoria di veicoli oggetto dell'omologazione in relazione alle emissioni

Facoltative

Obbligatorie/Facoltative

Facoltative

Emissioni di CO2, consumo di carburante/energia, determinazione dell'autonomia a emissioni zero/dell'autonomia elettrica di un veicolo

Rilascio del certificato VECTO

Per i componenti

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Facoltative

Facoltative

Efficienza energetica dei rimorchi

Rilascio del certificato VECTO

Per i componenti

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Facoltative

Facoltative

Procedura di prova di verifica

Non obbligatorie

Obbligatorie

Facoltative

Facoltative

Facoltative

Facoltative

Emissioni dal basamento del motore

Verificare l'installazione del sistema a basamento chiuso o l'instradamento verso il tubo di scappamento

Non obbligatorie

Facoltative

Facoltative

Facoltative

Facoltative

Durabilità delle emissioni

Dichiarazione

Non obbligatorie

Facoltative

Facoltative

Obbligatorie

Facoltative

Durabilità della batteria

Dichiarazione

Non obbligatorie

Facoltative

Facoltative

Facoltative

Facoltative

Diagnostica di bordo (livello della famiglia OBD)

Dichiarazione

Non obbligatorie

Facoltative

Facoltative

Obbligatorie

Facoltative

Monitoraggio a bordo (livello della famiglia OBM)

Dichiarazione e dimostrazione

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Obbligatorie

Facoltative

Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza

Dichiarazione e documentazione

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Obbligatorie

Facoltative

Controlli adattivi (se del caso)

Dichiarazione

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Facoltative

Facoltative

Tecnologie di geofencing (se del caso)

Dichiarazione e dimostrazione

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Obbligatorie

Facoltative


Emendamento

Tabella 4: applicazione delle prescrizioni per le prove e dichiarazioni per l'omologazione e le estensioni per i veicoli M2, M3, N2 e N3 per gli Stati membri e i terzi riconosciuti/la Commissione

Prescrizioni per le prove

Prove e prescrizioni per l'omologazione in relazione alle emissioni

Prove di conformità della produzione

Prove di conformità in servizio

Prove per la vigilanza del mercato

Soggetto competente

Autorità di rilascio dell'omologazione

Autorità di rilascio dell'omologazione

Autorità di rilascio dell'omologazione

Terzi e Commissione

Autorità di vigilanza del mercato

Terzi e Commissione

Gas inquinanti, PM e PN per le prove su strada (RDE) per ogni carburante e per le categorie di veicoli applicabili (M2, M3, N2 e N3)

Prove dimostrative obbligatorie per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione per ciascun tipo di veicolo e dichiarazione di conformità per tutti i carburanti, tutti i carichi utili e tutte le categorie di veicoli applicabili

 (**)

(cfr. prescrizioni relative ai motori)

Obbligatorie annualmente per un numero adeguato di tipi di veicoli con qualsiasi carburante e per qualsiasi categoria di veicoli oggetto dell'omologazione in relazione alle emissioni

 (**)

Facoltative

Obbligatorie/Facoltative

Facoltative

Emissioni di CO2, consumo di carburante/energia, determinazione dell'autonomia a emissioni zero/dell'autonomia elettrica di un veicolo

Rilascio del certificato VECTO

Per i componenti

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Facoltative

Facoltative

Efficienza energetica dei rimorchi

Rilascio del certificato VECTO

Per i componenti

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Facoltative

Facoltative

Procedura di prova di verifica

Non obbligatorie

Obbligatorie

Facoltative

Facoltative

Facoltative

Facoltative

Emissioni dal basamento del motore

Verificare l'installazione del sistema a basamento chiuso o l'instradamento verso il tubo di scappamento

Non obbligatorie

Facoltative

Facoltative

Facoltative

Facoltative

Durabilità delle emissioni

Dichiarazione

Non obbligatorie

Facoltative

Facoltative

Obbligatorie

Facoltative

Corretto funzionamento dei sistemi che utilizzano un reagente di consumo e dei sistemi antinquinamento

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Obbligatorie

Facoltative

Obbligatorie

Corretto funzionamento dei sistemi che utilizzano un reagente di consumo e dei sistemi antinquinamento

Durabilità della batteria

Dichiarazione

Non obbligatorie

Facoltative

Facoltative

Facoltative

Facoltative

Determinazione della potenza

Obbligatorie

 (**)

Non obbligatorie

Facoltative

Facoltative

Facoltative

Facoltative

Diagnostica di bordo (livello della famiglia OBD)

Dichiarazione

Non obbligatorie

Facoltative

Facoltative

Obbligatorie

Facoltative

Monitoraggio a bordo (livello della famiglia OBM)

Dichiarazione e dimostrazione

Non obbligatorie

Obbligatorie

Non obbligatorie

Obbligatorie

Facoltative

Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza

Dichiarazione e documentazione

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Obbligatorie

Facoltative

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Allegato V – tabella 5

Testo della Commissione

Tabella 5: applicazione delle prescrizioni per le prove e dichiarazioni per l'omologazione e le estensioni dei motori destinati ai veicoli M2, M3, N2 e N3 per i costruttori

Prescrizioni per le prove per ciascun carburante

Prove e prescrizioni per l'omologazione iniziale in relazione alle emissioni

Prove di conformità della produzione

Prove di conformità in servizio

Gas inquinanti, PM e PN ed emissioni di CO2, consumo di carburante su ciclo transitorio (WHTC a freddo e a caldo)

Obbligatorie sul motore capostipite della famiglia di emissioni e dichiarazione per tutti i membri della famiglia (*6)

Obbligatorie su un motore non appartenente alla famiglia

Eseguite soltanto con il veicolo completo, come da tabelle 3 e 4

Prove sui motori per verificare i dati necessari per la determinazione delle emissioni di CO2

Obbligatorie

Obbligatorie

Rigenerazione continua/periodica

Dichiarazione

Non obbligatorie

Emissioni dal basamento del motore

Verificare l'installazione del sistema a basamento chiuso o l'instradamento verso il tubo di scappamento

Non obbligatorie

Durabilità delle emissioni

Dichiarazione

Non obbligatorie

Diagnostica di bordo (livello della famiglia OBD)

Dichiarazione

Non obbligatorie

Monitoraggio a bordo (livello della famiglia OBM)

Eseguite soltanto con il veicolo completo, come da tabelle 3 e 4

Non obbligatorie

Potenza del motore

Obbligatorie


Emendamento

Tabella 5: applicazione delle prescrizioni per le prove e dichiarazioni per l'omologazione e le estensioni dei motori destinati ai veicoli M2, M3, N2 e N3 per i costruttori

Prescrizioni per le prove per ciascun carburante

Prove e prescrizioni per l'omologazione in relazione alle emissioni

Prove di conformità della produzione

Prove di conformità in servizio

Gas inquinanti, PM e PN ed emissioni di CO2, consumo di carburante su ciclo transitorio (WHTC a freddo e a caldo)

Obbligatorie sul motore capostipite della famiglia di emissioni e dichiarazione per tutti i membri della famiglia (**)

Obbligatorie su un motore non appartenente alla famiglia

Eseguite soltanto con il veicolo completo, come da tabelle 3 e 4

Gas inquinanti e PN per le prove su strada (RDE) per ogni carburante e per le categorie di veicoli applicabili (M2, M3, N2 e N3)

Prove dimostrative obbligatorie per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione per ciascun tipo di veicolo e dichiarazione di conformità per tutti i carburanti, tutti i carichi utili e tutte le categorie di veicoli applicabili

Non obbligatorie

Prove sui motori per verificare i dati necessari per la determinazione delle emissioni di CO2

Obbligatorie

Obbligatorie

Rigenerazione continua/periodica

Dichiarazione

Non obbligatorie

Emissioni dal basamento del motore

Verificare l'installazione del sistema a basamento chiuso o l'instradamento verso il tubo di scappamento

Non obbligatorie

Durabilità delle emissioni

Dichiarazione

Non obbligatorie

Determinazione della potenza

Obbligatorie

Non obbligatorie

Diagnostica di bordo (livello della famiglia OBD)

Dichiarazione

Non obbligatorie

Monitoraggio a bordo (livello della famiglia OBM)

Eseguite soltanto con il veicolo completo, come da tabelle 3 e 4

Non obbligatorie


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0298/2023).

(1)   Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22) .

(1 bis)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo; COM(2019) 640 final.

(1 ter)   https://undocs.org/A/RES/70/1 .

(1 quater)   https://sdgs.un.org/goals .

(1 quinquies)   COM(2020) 789 final .

(1 sexies)   COM(2021) 400 final .

(1 septies)   Direttiva 2008/50/CE .

(1 octies)   COM(2020) 102 final e COM(2021) 350 final .

(1 nonies)   COM/2021/556 .

(1 decies)   1 decies COM(2023) 88 final .

(43)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

(43)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

(44)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

(44)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

(45)  Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).

(45)  Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).

(1a)   Associazione dei costruttori europei di automobili (ACEA), "Vehicles in Use, Europe 2022" (Veicoli in uso in Europa, 2022).

(47)  Regolamento tecnico globale delle Nazioni Unite sulla durabilità delle batterie di bordo per i veicoli elettrificati (UN GTR 22).

(47)  Regolamento tecnico globale delle Nazioni Unite sulla durabilità delle batterie di bordo per i veicoli elettrificati (UN GTR 22).

(55)  Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134).

(55)  Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134).

(56)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 129).

(56)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 129).

(2)   Misurato in conformità al punto 5.3.2 del regolamento UNECE n. 85 nel caso dei veicoli ICE ed elettrici puri o, in tutti gli altri casi, a una delle procedure di prova di cui al punto 6 del regolamento tecnico globale delle Nazioni Unite n. 21.

(3)   Le emissioni a freddo si riferiscono al 100° percentile delle finestre mobili (MW) di 1 WHTC per i veicoli, o 1 WHTCfreddo per i motori.

(4)   Le emissioni a caldo si riferiscono al 90° percentile delle finestre mobili (MW) di 1 WHTC per i veicoli, o 1 WHTCcaldo per i motori.

(5)   Applicabili soltanto in assenza di un sistema che faccia spegnere automaticamente il motore dopo 300 secondi di funzionamento continuo al minimo

(*1)   In futuro, le Nazioni Unite amplieranno lo sviluppo di un metodo di prova adeguato e di limiti per la valutazione delle prestazioni connesse all'abrasione delle classi di pneumatici C2 e C3.

(*2)   La stessa strategia di emissione deve essere utilizzata quando il veicolo viene utilizzato al di fuori di tali condizioni, a meno che non vi sia una ragione tecnica approvata dall'autorità di omologazione.

(6)   È ammessa solo la combinazione di due condizioni estese di temperatura e altitudine.

(7)   "Come da uso normale" si riferisce alle dinamiche del percorso di cui all'allegato 9 del regolamento n. 168 delle Nazioni Unite.

(8)   Serie 07 di emendamenti (GU L 14 del 16.1.2023, pag. 1).

(9)   Serie 07 di emendamenti (GU L 14 del 16.1.2023, pag. 1).

(*3)   Con il supporto dei dati delle prove svolte sui motori di tutte le potenze.

(*4)   Nel caso di un veicolo munito di sistema motore omologato relativamente alle emissioni, il costruttore del motore è responsabile dell'esecuzione della prova.

(**)   Nel caso di un veicolo munito di sistema motore omologato relativamente alle emissioni, il costruttore del motore è responsabile dell'esecuzione della prova.

(*5)  L'autorità di omologazione può richiedere l'esecuzione di una prova in occasione dell'omologazione iniziale.

(*6)  Con il supporto dei dati delle prove svolte sui motori di tutte le potenze.

(**)   Con il supporto dei dati delle prove svolte sui motori di tutte le potenze.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2856/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)