95/532/CE: Parere della Commissione, del 30 novembre 1995, destinato al governo belga, concernente tre progetti di decreto ministeriale relativi alle modalità di noleggio nel settore dei trasporti di merci per via navigabile
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/12/1995 pag. 0039 - 0041
PARERE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1995 destinato al governo belga, concernente tre progetti di decreto ministeriale relativi alle modalità di noleggio nel settore dei trasporti di merci per via navigabile (95/532/CE) In conformità dell'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per talune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (1), modificata dalla decisione 73/402/CEE (2), il governo belga ha comunicato alla Commissione, con lettera del 28 marzo 1995, tre progetti di decreto ministeriale relativi al trasporto di merci sotto forma di carico secco per via navigabile. Il primo progetto di decreto riguarda i trasporti interni e stabilisce le modalità di intervento dell'Ufficio regolatore della navigazione interna nell'elaborazione dei contratti di noleggio, nonché le condizioni dei prezzi che tali contratti devono soddisfare; il secondo progetto di decreto ministeriale regola i trasporti fluviali del Belgio verso la Francia e i Paesi Bassi e il terzo progetto mira a stabilire le condizioni alle quali le imbarcazioni che effettuano trasporti di merci per conto proprio sono esentate dall'intervento dell'Ufficio regolatore della navigazione interna. La lettera del governo belga è pervenuta alla Commissione il 3 aprile 1995. Con lettera del 21 aprile 1995, la Commissione ha richiesto alle autorità belghe ulteriori informazioni. La risposta è giunta l'8 giugno 1995 e il 30 giugno 1995 si è tenuta una riunione con i rappresentanti del governo belga. Ai sensi dell'articolo 2 della suddetta decisione del Consiglio, la Commissione formula il seguente parere: 1) La Commissione ha in primo luogo esaminato il progetto di decreto ministeriale relativo ai trasporti interni e quello relativo ai trasporti dal Belgio verso la Francia e i Paesi Bassi. Essa constata che il progetto di decreto ministeriale relativo ai trasporti effettuati fra due porti belgi, pur mantenendo in vigore il regime attuale di ripartizione del nolo, modifica alcuni elementi delle sue modalità di funzionamento allo scopo di accrescerne lievemente la flessibilità dal punto di vista commerciale. Così lo spedizioniere potrà ora rifiutare un'imbarcazione non conforme dal punto di vista tecnico o un trasportatore che in passato non lo abbia soddisfatto. Alcuni trasporti potranno essere liberamente dati a nolo previo visto dell'Ufficio regolatore della navigazione interna. Tali esenzioni potranno essere estese dal commissario dell'Ufficio ad altre categorie di prodotti e ad altri tipi di nolo. Mentre l'attuale sistema di nolo a turno ammette, in linea di principio, solo il nolo per viaggi singoli, il progetto di decreto ministeriale relativo ai trasporti interni prevede la possibilità, nell'ambito di tale sistema, di effettuare noleggi per cinque viaggi consecutivi al massimo e contratti a tempo fino a due mesi. Il governo belga stabilirà, dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale in questione, le modalità generali da applicare ai trasporti effettuati con più di cinque viaggi consecutivi, ai contratti a tempo di durata superiore ai due mesi e ai contratti a tonnellaggio. Per quanto riguarda questi ultimi, il progetto di decreto ministeriale precisa che questi potranno venire conclusi in tutto o in parte al di fuori del sistema di nolo a turno e che, in caso di una parziale liberalizzazione, almeno il 30 % del carico complessivo dovrà essere noleggiato liberamente. Per quanto riguarda il prezzo e le condizioni di trasporto, il progetto di decreto ministeriale prevede l'adozione di un sistema generale di tariffe dette di riferimento, in base alle cui modalità il comitato dei noli, composto da rappresentanti del governo e degli ambienti interessati, esprimerà il proprio parere mantenendo carattere consultivo. Sarà il ministro a decidere in ultima istanza sui prezzi e le condizioni di trasporto. È prevista la possibilità di discostarsi dalle tariffe di riferimento a determinate condizioni, che saranno successivamente stabilite dalle autorità pubbliche. Il progetto di decreto ministeriale che regola i trasporti fluviali verso la Francia e i Paesi Bassi auspica, per quanto riguarda i trasporti effettuati nell'ambito di tali relazioni, il mantenimento o l'instaurazione di un sistema di ripartizione del nolo secondo modalità identiche a quelle previste dal decreto ministeriale sui trasporti interni. Di conseguenza, il sistema di nolo a turno gestito dalla categoria, relativamente al traffico dal Belgio verso i Paesi Bassi, scomparirà. 2) Da un punto di vista economico, la Commissione ritiene che l'introduzione di un nuovo sistema di ripartizione del nolo obbligatorio, relativo ai trasporti dal Belgio verso i Paesi Bassi, non debba ostacolare la liberalizzazione del mercato fluviale auspicata nella proposta di direttiva del Consiglio, del 23 maggio 1995, concernente le modalità di noleggio e la formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali e internazionali di merci per via navigabile nella Comunità (3). Essa ha inoltre già sottolineato tale aspetto nel parere del 12 giugno 1995, destinato al governo olandese, concernente un disegno di legge transitorio relativo alla ripartizione del carico nell'ambito dei trasporti nord-sud per via navigabile (4). Un tale sistema di ripartizione del carico dovrebbe essere previsto solo in presenza di una garanzia certa della transizione del settore di mercato interessato ad un regime definitivo di libera concorrenza entro un lasso di tempo ben definito. Considerando la prevista estensione del sistema di nolo a turno a nuove relazioni di traffico, la Commissione accoglie con interesse gli elementi di liberalizzazione e di rafforzamento della competitività della battelleria fluviale privata, tra cui figura il regime di ripartizione del nolo secondo le modalità previste per i trasporti effettuati in Belgio e per quelli verso la Francia e i Paesi Bassi e rileva anche il carattere transitorio del decreto previsto, relativamente ai trasporti verso i due suddetti Stati membri. La definitiva cessazione del sistema di ripartizione del nolo, prevista da tale progetto per il 1° gennaio 2000, sarebbe compatibile con gli obiettivi della liberalizzazione del mercato fluviale auspicati dalla Commissione nella summenzionata proposta di direttiva e potrebbe risultare compatibile con le scadenze di liberalizzazione del mercato in questione previste da altri due Stati membri. 3) La Commissione rileva che, per quanto riguarda le relazioni di traffico verso la Francia e i Paesi Bassi, la cui modifica rientra nelle competenze del ministro dei Trasporti, il progetto di decreto ministeriale in questione prevede l'obbligo di applicare il sistema di nolo a turno come regola generale e presenta elementi di liberalizzazione solo sotto forma di deroghe. Allo scopo di assicurare in maniera più corretta la transizione di questo settore di mercato fino alla data prevista per la cessazione del regime di ripartizione del nolo, la Commissione raccomanda al governo belga di modificare il progetto di decreto ministeriale affinché questo preveda, in primo luogo, come principio generale, la liberalizzazione del mercato fluviale interessato e stabilisca, in secondo luogo, con una deroga a tale principio valida per un periodo limitato al 1° gennaio 2000, le modalità del previsto sistema di ripartizione del nolo. 4) Allo scopo di assicurare in maniera più corretta un'effettiva transizione ad un regime di libera concorrenza entro i termini previsti, la Commissione chiede al governo belga di apportare le seguenti modifiche ai progetti di decreto ministeriale relativi ai trasporti interni e a quelli verso la Francia e i Paesi Bassi: - l'articolo 23 del progetto di decreto ministeriale relativo ai trasporti interni prevede che i contratti a tonnellaggio possano essere del tutto o in parte esentati dall'applicazione del regime di ripartizione del nolo, in conformità con le modalità generali di noleggio che le autorità belghe stabiliranno per tali contratti entro l'anno successivo all'entrata in vigore del decreto. La Commissione rammenta che, nella proposta di direttiva del Consiglio del 23 maggio 1995 sulla liberalizzazione progressiva del mercato fluviale, essa auspicava, come prima tappa del processo di liberalizzazione, l'applicazione, per i contratti a tonnellaggio, di noli al di fuori del sistema di nolo a turno. La Commissione chiede al governo belga di tenerne conto quando dovrà elaborare le suddette modalità generali e di comunicarle anticipatamente il contenuto delle norme previste in materia; - lo stesso progetto di decreto ministeriale prevede, all'articolo 22, che le modalità generali di nolo per i contratti a tempo di durata superiore ai 2 mesi vengano definite in un secondo tempo. La Commissione chiede al governo belga di tenere conto, in sede di elaborazione delle suddette modalità generali, degli obiettivi previsti dalla proposta di direttiva e di essere messa anticipatamente a conoscenza del testo delle norme previste per il nolo, applicabili ai contratti a tempo; - il progetto di decreto ministeriale ai trasporti verso la Francia e i Paesi Bassi prevede l'abrogazione del decreto per il 1° gennaio 2000. Nella motivazione, il progetto sottolinea il carattere provvisorio del decreto e specifica che esso resterà in vigore solo fino a quando non sarà attuata una normativa comunitaria in materia di liberalizzazione del mercato fluviale. Poiché il Consiglio è già stato chiamato ad esprimersi in materia attraverso la proposta ufficiale della Commissione, quest'ultima chiede al governo belga di completare il testo del suddetto articolo come segue: « Articolo 7 Il presente decreto entra in vigore il . . . . . . . . . . . . . . e decade il 1° gennaio 2000 o ad una data antecedente, stabilita con decreto ministeriale, qualora ciò sia richiesto da un atto legislativo dell'Unione europeo ». 5) Il progetto di decreto ministeriale relativo ai trasporti per conto proprio stabilisce le condizioni alle quali le unità adibite a tale tipo di trasporto possono essere impiegate al di fuori del sistema di nolo a turno. Il progetto non solleva alcuna questione specifica per quanto riguarda il diritto comunitario; esso stabilisce il principio del non intervento dell'Ufficio regolatore della navigazione interna in materia di nolo, a condizione, tuttavia, che l'imbarcazione disponga di un certificato di trasporto per conto proprio rilasciato dall'autorità pubblica sulla base di criteri che consentano di distinguere tra trasporto per conto proprio e trasporto per conto terzi. 6) Tenuto conto degli elementi e delle condizioni di cui sopra, la Commissione ritiene che i tre progetti di decreto ministeriale non siano incompatibili con la politica generale dei trasporti. 7) La Commissione informa gli Stati membri del presente parere motivato. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1995. Per la Commissione Neil KINNOCK Membro della Commissione (1) GU n. 23 del 3. 4. 1962, pag. 720/62. (2) GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 48. (3) COM(95) 199 del 23. 5. 1995. (4) GU n. L 134 del 20. 6. 1995.