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20.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 340/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2383 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2017
che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. |
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(2) |
Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9. |
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(3) |
L'8 febbraio 2013 la Commissione ha ricevuto dalla Slovenia una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per l'utilizzo di reti a strascico di tipo «volantina» nelle acque territoriali della Slovenia a meno di 50 metri di profondità nella zona compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa. |
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(4) |
La deroga chiesta dalla Slovenia era conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 ed è stata concessa fino al 23 marzo 2017 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 della Commissione (2). |
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(5) |
Il 20 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto dalla Slovenia la richiesta di prorogare la deroga oltre il 23 marzo 2017. Alla luce delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1967/2006, la Slovenia ha trasmesso informazioni aggiornate a giustificazione della proroga. La richiesta riguarda navi che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano nell'ambito di un piano di gestione adottato dalla Slovenia il 13 febbraio 2014 (3), conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Tali navi sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(6) |
Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dalla Slovenia e il progetto di piano di gestione ad essa allegato in occasione della 52ma sessione plenaria svoltasi dal 4 all'8 luglio 2016. |
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(7) |
A seguito della valutazione dello CSTEP, la Slovenia ha presentato alla Commissione ulteriori dati scientifici e relazioni il 7 settembre 2016 e un piano di gestione aggiornato il 27 dicembre 2016. |
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(8) |
Lo CSTEP ha esaminato la deroga chiesta dalla Slovenia e i documenti aggiuntivi in occasione della 54ma sessione plenaria svoltasi dal 27 al 31 marzo 2017 e ha evidenziato la necessità di chiarimenti in merito all'attività comprovata delle navi autorizzate, agli attrezzi da pesca utilizzati e alle catture accessorie. La Slovenia ha fornito alla Commissione chiarimenti adeguati e si è impegnata a elaborare ulteriori studi scientifici sulle catture e sugli sforzi per aumentare la selettività degli attrezzi da pesca. |
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(9) |
La deroga chiesta dalla Slovenia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(10) |
In particolare, sussistono vincoli geografici specifici in quanto le acque territoriali della Slovenia non raggiungono in nessun punto una profondità di 50 metri. In assenza di una deroga, le reti a strascico di tipo «volantina» potrebbero quindi essere utilizzate solo nelle acque situate a oltre 3 miglia nautiche dalla costa, dove i fondali di pesca sono fortemente limitati da una zona riservata alle rotte marittime commerciali. |
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(11) |
Il piano di gestione stabilisce tutte le definizioni pertinenti in relazione all'attività di pesca interessata e garantisce che in futuro non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca esclusivamente a 12 pescherecci specificati che sono già autorizzati a operare dalla Slovenia. |
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(12) |
La pesca a strascico con la «volantina» non può essere praticata con altri attrezzi, non ha un impatto significativo sull'ambiente marino o sugli habitat protetti e non interferisce con attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate. |
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(13) |
La deroga chiesta dalla Slovenia riguarda un numero limitato di navi (12), i cui numeri di immatricolazione figurano nel piano di gestione. |
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(14) |
Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 che, a titolo di deroga, autorizza la pesca al di sopra di habitat protetti purché venga effettuata senza toccare le praterie marine, nel rispetto di determinate condizioni. |
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(15) |
La deroga richiesta è conforme all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 poiché si tratta di reti con maglie di dimensioni non inferiori a 40 mm. |
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(16) |
Le attività di pesca considerate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Le reti a strascico di tipo «volantina» non sono destinate alla cattura di cefalopodi. |
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(17) |
Il piano di gestione sloveno include misure di sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (4). |
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(18) |
È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta. |
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(19) |
È opportuno che la Slovenia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione. |
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(20) |
Per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere l'elaborazione di un piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della deroga. |
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(21) |
Poiché la deroga concessa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 è giunta a scadenza il 23 marzo 2017, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 24 marzo 2017. |
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(22) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroga
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Slovenia, a prescindere dalla profondità, nella zona compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, alle reti a strascico di tipo «volantina» utilizzate da navi:
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a) |
recanti il numero di immatricolazione citato nel piano di gestione adottato dalla Slovenia in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006; |
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b) |
aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; e |
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c) |
titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione. |
Articolo 2
Piano di sorveglianza e relazione
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Slovenia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1.
Articolo 3
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 24 marzo 2017 fino al 27 marzo 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 della Commissione, del 19 marzo 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 1).
(3) Decisione n. 34200-2/2014/4 del 13.2.2014.
(4) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).