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27.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/48 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 521/2011 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 620/2009 recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Allo scopo di evitare domande a fini speculativi per la concessione di titoli d’importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione (2) e di garantire che i titoli d’importazione siano rilasciati ai veri importatori, è opportuno fissare ad un livello adeguato un quantitativo di riferimento storico delle carni bovine importate come condizione per la domanda di titoli d’importazione. |
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(2) |
Onde evitare un’interpretazione erronea è necessario chiarire le prescrizioni relative alle carni bovine di alta qualità figuranti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 620/2009; è necessario, in special modo, stabilire con maggior precisione che il contenuto minimo di energia è applicabile a tutte le razioni alimentari e che le giovenche e i manzi si riferiscono, rispettivamente, alle categorie E e C definite nell’allegato V, parte A, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 620/2009 deve pertanto essere modificato in tal senso. |
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(4) |
Poiché il prossimo anno contingentale ha inizio il 1o luglio 2011, il presente regolamento si applica a decorrere da tale data ed alle domande di titolo presentate per tale periodo. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 620/2009 è modificato come segue:
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(1) |
All’articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, all’atto della prima domanda di titolo d’importazione per un determinato periodo contingentale, il richiedente di un titolo d’importazione fornisce la prova di avere importato, in ciascuno dei due periodi di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, almeno 100 tonnellate di prodotti figuranti nell’allegato I, parte XV, del regolamento (CE) n. 1234/2007.» |
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(2) |
L’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’anno contingentale che ha inizio il 1o luglio 2011 e alle domande di titolo presentate per tale periodo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 620/2009, il paragrafo 1 è sostitutito dal testo seguente:
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«1. |
I tagli di carne bovina sono ottenuti da carcasse di giovenche e manzi (*1) di età inferiore a 30 mesi alimentati esclusivamente, almeno nei 100 giorni precedenti la macellazione, con razioni alimentari costituite per almeno il 62 % da concentrati e/o coprodotti ricavati da cereali da foraggio, per quanto attiene alla componente di materia secca della razione alimentare, con un contenuto di energia metabolizzabile uguale o superiore a 12,26 megajoule per chilogrammo di materia secca. |
(*1) Ai fini di tali prescrizioni, le giovenche e i manzi si riferiscono, rispettivamente, alle categorie E e C definite nell’allegato V, parte A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.» »