95/508/CE: Decisione della Commissione, del 1ºdicembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di segale (Secale cereale L.) che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 292 del 07/12/1995 pag. 0031 - 0032
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1° dicembre 1995 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di segale (Secale cereale L.) che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (95/508/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione di sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/6/CE (2), in particolare l'articolo 17, viste le domande presentate dal Regno di Danimarca e dal Regno Unito, considerando che in Danimarca e nel Regno Unito la produzione di sementi di varietà invernali di segale (Secale cereale L.) conformi ai requisiti della direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima è stata deficitaria nel 1995 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questi paesi; considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva; considerando che il Regno di Danimarca e il Regno Unito devono quindi essere autorizzati ad ammettere, fino al 31 dicembre 1995, la commercializzazione di sementi delle specie summenzionate soggette a requisiti meno rigorosi; considerando inoltre che gli altri Stati membri in grado di fornire alla Danimarca e al Regno Unito tali sementi non conformi ai requisiti della direttiva devono essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione delle sementi in causa; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Regno di Danimarca e il Regno Unito sono autorizzati ad ammettere, per un periodo che scade il 31 dicembre 1995, la commercializzazione nel loro territorio di 600 t al massimo di sementi delle varietà invernali di segale (Secale cereale L.) che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, sempreché siano soddisfatti i seguenti requisiti: a) la facoltà germinativa non è inferiore al 75 % del seme puro; b) l'etichetta ufficiale reca l'indicazione: « facoltà germinativa minima: 75 % ». Articolo 2 Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dagli Stati membri richiedenti, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione. Articolo 3 Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione