31995D0508

95/508/CE: Decisione della Commissione, del 1ºdicembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di segale (Secale cereale L.) che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 292 del 07/12/1995 pag. 0031 - 0032


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1° dicembre 1995 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di segale (Secale cereale L.) che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (95/508/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione di sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/6/CE (2), in particolare l'articolo 17,

viste le domande presentate dal Regno di Danimarca e dal Regno Unito,

considerando che in Danimarca e nel Regno Unito la produzione di sementi di varietà invernali di segale (Secale cereale L.) conformi ai requisiti della direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima è stata deficitaria nel 1995 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questi paesi;

considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che il Regno di Danimarca e il Regno Unito devono quindi essere autorizzati ad ammettere, fino al 31 dicembre 1995, la commercializzazione di sementi delle specie summenzionate soggette a requisiti meno rigorosi;

considerando inoltre che gli altri Stati membri in grado di fornire alla Danimarca e al Regno Unito tali sementi non conformi ai requisiti della direttiva devono essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione delle sementi in causa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Danimarca e il Regno Unito sono autorizzati ad ammettere, per un periodo che scade il 31 dicembre 1995, la commercializzazione nel loro territorio di 600 t al massimo di sementi delle varietà invernali di segale (Secale cereale L.) che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, sempreché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) la facoltà germinativa non è inferiore al 75 % del seme puro;

b) l'etichetta ufficiale reca l'indicazione: « facoltà germinativa minima: 75 % ».

Articolo 2

Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dagli Stati membri richiedenti, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione