51994PC0056

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l' uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro /* COM/94/56DEF - SYN 94/0077 */

Gazzetta ufficiale n. C 104 del 12/04/1994 pag. 0004


Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (94/C 104/03) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 56 def. - 94/0077(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 14 marzo 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

considerando che occorre quindi che gli Stati membri prendano misure per facilitare l'attuazione da parte delle imprese, ed in particolare delle piccole e medie imprese, delle disposizioni della presente direttiva e che tali misure possano comprendere azioni di formazione e di informazione nonché la definizione di piani di verifica standard adattati alle specificità dei diversi settori economici;

considerando che le disposizioni adottate in base all'articolo summenzionato non ostano a che ciascuno Stato membro mentenga e stabilisca misure, compatibili con detto trattato, per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 89/655/CEE (1) prevede l'aggiunta all'allegato di prescrizioni minime supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro di cui al punto 3 dell'allegato in base alla procedura di cui all'articolo 118 A del trattato; che la direttiva 92/57/CEE (2) prevede che taluni punti del suo allegato IV, parte B, sezione II saranno precisati in questa occasione;

considerando che è necessario completare la direttiva 89/655/CEE mediante prescrizioni minime concernenti le verifiche di talune attrezzature di lavoro in servizio e concernenti le regole d'uso al fine di promuovere la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

considerando che la presente direttiva deve limitarsi a definire gli obiettivi da raggiungere e i principi da rispettare in modo tale da lasciare agli Stati membri la scelta delle modalità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/655/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 4 è modificato come segue:

- al paragrafo 1, punto a), ii) dopo i termini «l'allegato» si inserisce il testo seguente: «I, punti 1 e 2»;

- al paragrafo 1, punto b) si aggiunge il testo seguente: «I, punti 1 e 2, e al più tardi il 31 dicembre 2000 alle prescrizioni minime di cui al punto 3 dell'allegato I»;

- si aggiungono i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché, durante l'uso delle attrezzature di lavoro, siano rispettate le prescrizioni minime di cui all'allegato II.

4. Qualora determinate condizioni d'uso delle attrezzature non consentano l'applicazione delle prescrizioni minime di cui al paragrafo 3 gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, fissano le modalità per l'autorizzazione di misure alternative di protezione e/o di organizzazione del lavoro, a condizione di assicurare un livello di sicurezza equivalente.»

2) Si inserisce il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

Verifiche delle attrezzature di lavoro

1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di istallazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'istallazione e prima di metterle in esercizio) e dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere, al fine di assicurarne l'istallazione corretta e il buon funzionamento.

2. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, al fine di rivelare e rimediare per tempo a tali deterioramenti, siano sottoposte

- a verifiche periodiche e

- a verifiche eccezionali ogni qualvolta intervengano eventi eccezionali suscettibili di avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, forti tempeste, periodi prolungati di inattività.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 89/391/CEE il datore di lavoro stabilisce o fa stabilire un piano di verifiche delle attrezzature di lavoro in funzione delle condizioni d'uso previste e tenendo conto delle eventuali indicazioni del fabbricante.

Tale piano definisce la natura, la metodologia e la frequenza delle verifiche, eventualmente gli eventi che impongono una verifica eccezionale, le competenze specifiche richieste per la loro esecuzione nonché i criteri per la loro valutazione e le conclusioni che se ne devono trarre.

Il piano indica inoltre le condizioni d'uso effettive cui esso si applica.

4. Il piano di verifiche di cui al paragrafo 3 deve comprendere almeno le attrezzature di lavoro menzionate nell'allegato IV, punto 1. Le verifiche di cui al paragrafo 1 devono essere applicate almeno nei casi menzionati al punto 2 dell'allegato IV.

5. Gli Stati membri fissano i criteri di competenza richiesti per stabilire i piani di verifiche di cui al paragrafo 3 e per l'esecuzione delle verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 basandosi sui criteri minimi indicati nell'allegato V.

6. Gli Stati membri prendono misure per facilitare l'attuazione delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti da parte delle imprese ed in particolare delle piccole e medie imprese. Tali misure possono comprendere azioni di formazione e di informazione ad esse indirizzate nonché la definizione di piani di verifica standard adattati alle specificità dei diversi settori economici.

7. I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato. Qualora le attrezzature di lavoro in questione siano usate al di fuori dell'impresa esse devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica.»

3) L'articolo 8 è modificato come segue:

I termini «l'allegato» sono rimpiazzati da «gli allegati».

4) L'articolo 9 è modificato come segue:

- al paragrafo 1 dopo i termini «l'allegato» (2 volte) si inserisce «I»;

- al paragrafo 2, i termini «l'allegato» sono rimpiazzati da «gli allegati».

5) L'allegato diventa l'allegato I.

I punti 2.6, 2.12 e 2.13, secondo trattino sono soppressi.

Al punto 2.16 i termini «di carico, di scarico» sono inseriti dopo: «operazioni di produzione,».

Alla fine dell'allegato sono soppressi i termini seguenti: «di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva».

Il testo di cui all'allegato I della presente direttiva completa l'allegato I.

6) Sono aggiunti gli allegati II, III, IV e V della presente direttiva.

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste ultime fanno espresso riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 13.

(2) GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 6.

ALLEGATO I

3.1. Prescrizioni minime applicabili alle macchine per la lavorazione del legno e di materie consimili e alle presse le cui condizioni d'uso richiedono un intervento manuale regolare dell'operatore nella zona pericolosa

3.1.1. Allorché queste attrezzature di lavoro, a motivo delle loro modalità operative, non possono essere dotate di dispositivi di protezione che impediscano del tutto l'accesso alle zone pericolose o che arrestino il movimento di elementi mobili prima dell'accesso alle zone pericolose, i rischi per i lavoratori durante le operazioni di lavoro nelle zone pericolose devono essere ridotti al minimo.

3.1.2. Le attrezzature di lavoro suscettibili di essere usate in condizioni che comportino un rischio di proiezione o di trascinamento dei materiali in lavoro devono essere attrezzate o sistemate in modo da (di dispositivi di protezione appropriati che permettano di) ridurre tali rischi e di limitarne gli effetti.

3.1.3. Se un operatore deve intervenire manualmente su un'attrezzatura di lavoro la cui energia residua immagazzinata costituisce un pericolo per lui, l'attrezzatura in questione deve essere sistemata in modo tale da precludere tale pericolo. Se del caso, la dissipazione dell'energia residua deve poter essere effettuata agevolmente senza compromettere la sicurezza dei lavoratori.

3.2. Prescrizioni minime applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no

3.2.1. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo tale che i lavoratori possano trovarvisi in piena sicurezza durante lo spostamento.

I posti in piedi devono essere concepiti in modo che durante lo spostamento entrambi i piedi dei lavoratori possano poggiare interamente su una superficie antisdrucciolo, se del caso del tipo a graticcio, e che i lavoratori dispongano per tutto il tempo dello spostamento di dispositivi di sostegno e questo anche durante gli spostamenti dei lavoratori stessi a bordo dell'attrezzatura. Si devono ridurre al minimo i rischi di un contatto accidentale del lavoratore o dei lavoratori trasportati a bordo con le ruote o i cingoli oppure di intrappolamento.

3.2.2. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia di un'attrezzatura di lavoro mobile possa provocare rischi, questa attrezzatura deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio o da evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori qualora non si possa impedire un tale bloccaggio.

3.2.3. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.

3.2.4. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono essere tali da limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

- mediante una struttura di protezione che impedisce all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro;

- ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro.

Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro. Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo rimanga schiacciato tra la struttura di protezione e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.

Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, escluse le manovre di avvicinamento e di allontanamento dell'attrezzatura, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

L'allegato III riporta un elenco non esaustivo delle condizioni d'uso in cui determinate attrezzature di lavoro mobili devono essere protette contro i rischi legati al ribaltamento.

3.2.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;

b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;

c) esse devono essere dotate di un dispositivo che consenta la frenatura e l'arresto; qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili deve consentire la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo principale;

d) esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per il miglioramento della visibilità se il campo di visione del conducente è insufficiente;

e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere;

f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro traini e/o carichi, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di dispositivi appropriati di lotta contro l'incendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;

g) le attrezzature di lavoro telecomandate devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;

h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali, possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi.

3.3. Prescrizioni minime applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi

3.3.1. Se queste attrezzature di lavoro sono installate stabilmente se ne deve assicurare la solidità e la stabilità durante l'uso tenendo in considerazione innanzitutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.

3.3.2. Queste attrezzature di lavoro devono recare un'indicazione chiaramente visibile della loro capacità massima d'uso. Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura. Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.

3.3.3. Quando i carichi sollevati da un'attrezzatura di lavoro passano al di sopra o in prossimità di vie di circolazione, devono essere installati dispositivi di protezione onde impedire:

a) che le persone siano urtate dal carico;

b) che, in caso di interruzione parziale o totale dell'energia oppure quando cessa l'azione dell'operatore i carichi possano derivare pericolosamente o precipitare in caduta libera,

c) che i carichi possano essere sganciati involontariamente.

3.3.4. Le attrezzature di lavoro destinate al sollevamento di persone devono essere di natura tale:

a) da evitare i rischi di caduta dall'abitacolo per mezzo di dispositivi appropriati,

b) da evitare, per l'utilizzatore, qualsiasi rischio di caduta fuori dell'abitacolo,

c) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti alla mancanza della porta interna della cabina,

d) che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.

Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello da superare, i rischi di cui alla precedente lettera a) non possano essere evitati per mezzo di un dispositivo particolare, dovrà essere installato un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo buono stato dovrà essere verificato ad ogni giornata di lavoro alle condizioni specificate nell'articolo 4 bis.

3.4. Prescrizioni minime applicabili alle impalcature e alle attrezzature di lavoro consimili che agevolano l'accesso e la permanenza in posti di lavoro siti in posizione elevata

Le attrezzature di lavoro devono essere tali da prevenire i rischi di caduta di persone e/o di oggetti. A tal fine:

a) le attrezzature devono poter sostenere i carichi prevedibili durante il loro uso, in particolare quelli dovuti ai materiali e agli utensili che vi devono essere depositati e/o utilizzati per l'esecuzione dei lavori,

b) devono essere esclusi, in caso di uso conforme alle prescrizioni, qualsiasi flessione eccessiva e qualsiasi movimento eccessivo di tipo oscillatorio o di torsione,

c) l'attrezzatura di lavoro non deve scivolare, ribaltarsi, spostarsi o cadere quando è posizionata per l'impiego,

d) le operazioni di montaggio e smontaggio e le modifiche eventuali di attrezzature di lavoro smontabili devono poter essere eseguite in modo sicuro,

e) le attrezzature di lavoro devono disporre di dispositivi di sicurezza solidali con la loro struttura o facilmente montabili,

f) le attrezzature di lavoro devono presentare uno spazio sufficiente per eseguire i lavori e per sistemarvi i materiali e gli utensili necessari.

3.5. Prescrizioni minime applicabili alle attrezzature di lavoro usate per la rilevazione di rischi non manifesti

Queste attrezzature di lavoro devono essere appropriate per evitare, considerate le loro condizioni d'uso, i rischi legati a errori di misura oppure ad una visualizzazione o interpretazione erronee del segnale di misura. Se del caso, deve essere possibile verificare in qualsiasi momento il buon funzionamento delll'attrezzatura di lavoro.

3.6. Prescrizioni minime applicabili alle pistole sparachiodi e alle pistole per mattatoi e attrezzature di lavoro consimili

Le pistole sparachiodi, le pistole per i mattatoi e le attrezzature di lavoro consimili non devono poter sparare il colpo con facilità o senza l'applicazione di una certa forza. Se non è possibile rispettare questa condizione, ad ogni sparo l'otturatore deve essere azionato individualmente.

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI MINIME CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

0. Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti nel presente allegato si applicano nel rispetto delle disposizioni della direttiva e allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

1. Prescrizioni minime generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

1.1. Le attrezzature di lavoro e i loro elementi devono, se necessario per la sicurezza o la salute dei lavoratori, essere stabilizzate mediante fissaggio o con altri mezzi.

1.2. Le attrezzature di lavoro devono essere installate e disposte in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.

1.3. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.

1.4. Le attrezzature di lavoro installate o montate all'aria aperta devono essere protette contro i rischi legati alla folgore mediante dispositivi o altre misure adeguate.

1.5. All'atto dell'installazione e dell'utilizzazione di attrezzature di lavoro azionate dall'energia elettrica occorre vigilare affinché i componenti elettrici, compresi i cavi di raccordo, siano protetti contro gli influssi esterni nefasti. Gli elementi conduttori devono essere sufficientemente isolati. Tutte le attrezzature di lavoro e i circuiti elettrici devono essere messi a terra oppure si devono prendere altre misure di protezione volte a evitare i rischi di incidenti che possono essere causati da contratti diretti o indiretti.

1.6. Nel caso di attrezzature di lavoro istallate, montate o utilizzate al di sotto o in prossimità di linee elettriche aeree si devono adottare misure appropriate per evitare qualsiasi contatto dei lavoratori e/o delle loro attrezzature di lavoro con le stesse o qualsiasi elettrocuzione dei lavoratori a causa delle stesse.

1.7. Le attrezzature di lavoro messe definitivamente fuori servizio devono conservare imperativamente i protettori e i dispositivi di protezione e di sicurezza prescritti. Altrimenti tali attrezzature devono essere smantellate, rese inaccessibili ovvero rese inutilizzabili togliendo e allontanando elementi essenziali al funzionamento.

1.8. Un'attrezzatura di lavoro non può essere usata per operazioni o in condizioni per cui non è appropriata.

Ogni qualvolta ciò sia necessario ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro, le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate con i dispositivi e gli accessori di sicurezza previsti per i diversi modi d'uso.

1.9. Prima di modificare un'attrezzatura di lavoro o di variarne le condizioni d'uso in un modo non previsto dal fabbricante devono essere prese le misure di cui all'articolo 6 della direttiva 89/391/CEE.

1.10. Se più attrezzature di lavoro devono essere combinate, se ne deve accertare la compatibilità e se ne deve eventualmente limitare l'uso congiunto sulla base delle indicazioni dei fabbricanti e/o di restrizioni complementari.

1.11. Non si deve eseguire nessun lavoro su un'attrezzatura o un'installazione elettrica se non sono state prese precauzioni tali da garantire la sicurezza di tutti i lavoratori interessati o che potrebbero esserlo.

1.12. I lavori fuori tensione possono essere effettuati solo se le seguenti precauzioni, nella misura in cui sono necessarie a prevenire il pericolo di elettrocuzione, sono state previamente prese:

- si è individuata con sicurezza l'installazione o l'attrezzatura elettrica su cui si devono effettuare i lavori,

- l'installazione o l'attrezzatura elettrica è stata isolata da qualsiasi fonte di alimentazione elettrica,

- sono state prese misure per escludere la ripresa dell'alimentazione da qualsiasi sorgente di alimentazione elettrica,

- l'assenza di tensione sull'installazione o l'attrezzatura elettrica è stata verificata mediante mezzi appropriati,

- se necessario l'installazione o l'attrezzatura elettrica è stata messa a terra e in corto circuito mediante dispositivi appropriati,

- sono state prescritte o prese misure al fine di impedire l'avvicinamento o il contatto da parte dei lavoratori con gli elementi sotto tensione nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro che rappresentano un pericolo di elettrocuzione.

1.13. I lavori su un'installazione elettrica sotto tensione devono essere effettuati solo dopo aver accertato che:

- non è ragionevole mettere fuori tensione detta installazione elettrica,

- è ragionevole effettuare i lavori quando l'installazione elettrica è sotto tensione,

- sono prese precauzioni particolari per evitare danni fisici compresa, se necessario, la dotazione di materiale di sicurezza elettrica adattato.

1.14. Nel caso in cui uno o più lavoratori debbano accedere a parti di attrezzature di lavoro che presentano rischi legati ad una mancanza di ossigeno, alla temperatura, alla presenza di gas, polveri, liquidi, vapori o altre sostanze, deve essere stabilita una procedura d'intervento e di salvataggio. L'accesso dei lavoratori deve essere reso sicuro in particolare ventilando o svuotando previamente le parti in questione o mediante qualsiasi altra misura adeguata; è necessario verificare se tale risultato sia stato raggiunto. Le misure di protezione devono essere mantenute per tutto il tempo dell'intervento. Durante l'intervento deve essere presente all'esterno dell'attrezzatura di lavoro almeno una persona con la quale sussista una comunicazione sicura onde assicurare l'eventuale salvataggio del lavoratore o dei lavoratori. Le necessarie attrezzature di salvataggio devono essere disponibili sul posto.

1.15. Nel caso di attrezzature di lavoro contenenti materiali che defluiscono o sono aspirati, i lavoratori devono essere mantenuti, con mezzi appropriati, a una distanza sufficiente per evitare di essere trascinati o aspirati.

1.16. Le attrezzature di lavoro mobili o portatili, munite di utensili o accessori che non possono essere del tutto protetti, devono essere usate soltanto se oltre all'operatore, nessun altro lavoratore si trova nella zona di pericolo diretto dei suddetti utensili o accessori.

1.17. Le attrezzature di lavoro azionate meccanicamente, compresi tutti gli elementi mobili fonti di pericolo, devono essere messe in posizione di arresto per riparare avarie, sbloccare elementi mobili inceppati e per effettuare lavori di aggiustaggio, di manutenzione ordinaria e straordinaria o di pulitura.

Se tali lavori, o una parte di essi, devono essere obbligatoriamente effettuati su elementi in movimento è necessario prendere misure supplementari per evitare qualsiasi rischio, compresi quelli che possono verificarsi durante i collaudi.

1.18. I lavoratori devono disporre di utensili appropriati per rimuovere in modo sicuro corpi estranei o pezzi di materiale in prossimità di elementi in movimento delle attrezzature di lavoro, altrimenti tali elementi dovranno essere messi in posizione di arresto.

1.19. Se un'attrezzatura di lavoro dispone di un registro di manutenzione occorre che quest'ultimo sia costantemente aggiornato.

1.20. In caso di modifiche ai programmi di sistemi di comando riprogrammabili, le funzioni di sicurezza devono essere mantenute, adattate o completate a seconda delle necessità. Le modifiche devono essere documentate.

2. Prescrizioni minime specifiche per l'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no

2.1. La conduzione di attrezzature di lavoro semoventi è riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto una formazione specifica per la guida sicura di tali attrezzature di lavoro. I lavoratori in formazione devono essere costantemente sorvegliati durante gli esercizi di guida.

2.2. Se più attrezzature di lavoro manovrano in una zona comune devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.

2.3. Si devono prendere misure organizzative atte a evitare che lavoratori a piedi si trovino in prossimità di attrezzature di lavoro semoventi che manovrano in uno spazio circoscritto. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi rimangano schiacciati.

2.4. L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo spostamento la velocità dell'attrezzatura deve, all'occorrenza, essere adeguata.

2.5. Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate in locali chiusi o in gallerie soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria pulita.

2.6. La guida di un'attrezzatura di lavoro mobile telecomandata deve essere effettuata in modo che essa non esca dal campo di telecontrollo né, se del caso, dal campo di visibilità dell'operatore.

2.7. Le attrezzature di lavoro mobili non devono essere caricate in modo de mettere in pericolo i lavoratori durante il trasporto. In particolare, le masse libere dei carichi non devono generare forze dinamiche suscettibili di comprometterne la stabilità.

2.8. Dopo il disinserimento, gli elementi di trasmissione di energia fra attrezzature di lavoro mobili devono essere fissati in modo da non strisciare al suolo.

2.9. Nel caso dell'utilizzazione di attrezzatura di lavoro mobili che proiettano, per la loro stessa concezione, oggetti o materiali, si devono prendere misure appropriate affinché nessun lavoratore sia messo in pericolo nella zona di proiezione degli oggetti o materiali.

3. Prescrizioni minime concernenti l'uso di attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi

3.1. Prescrizioni minime concernenti l'uso di attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi guidati o non guidati

3.1.1. Le attrezzature di lavoro smontabili mobili che servono a sollevare carichi possono essere utilizzate soltanto su una superficie d'appoggio sufficientemente resistente per garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego.

3.1.2. Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. A titolo eccezionale e in singoli casi le autorità competenti possono autorizzare che si usino per sollevare persone attrezzature di lavoro non specificatamente previste a tal fine a condizione che si usino accessori appositamente concepiti.

Durante il sollevamento di persone il posto di comando deve essere occupato in permanenza. Le persone sollevate devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

3.1.3. È vietata la sosta dei lavoratori sotto i carichi sospesi. Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. Tuttavia, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.

3.1.4. Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.

3.1.5. Gli accessori di sollevamento devono essere depositati al riparo da condizioni atmosferiche nocive e dai roditori.

3.2. Prescrizioni minime applicabili durante l'uso di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati

3.2.1. Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.

3.2.2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati si devono prendere misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure.

3.2.3. Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e misure organizzative devono essere prese per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.

3.2.4. Durante il tempo in cui un lavoratore aggancia o sgancia a mano un carico, le operazioni dell'attrezzatura di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati devono essere sottoposte alla sua autorità.

3.2.5. Quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso onde evitare tutti i rischi risultanti da un cattivo coordinamento degli operatori. Tali operazioni possono essere svolte soltanto in presenza di un responsabile diverso dagli operatori delle attrezzature di lavoro interessate.

3.2.6. Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.

I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza, salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso.

3.2.7. Le attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, compresi i loro mezzi di presa, i loro accessori e la struttura di sostegno, devono essere sorvegliate dall'operatore durante il funzionamento onde rilevarne eventuali difetti. Qualora i difetti accertati mettano in causa la sicurezza di funzionamento, se ne deve sospendere immediatamente l'utilizzazione e si devono prendere le misure necessarie per assicurare che l'attrezzatura non presenti alcun rischio.

3.2.8. L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradino ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare misure di protezione addizionali per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.

4. Prescrizioni minime specifiche concernenti l'uso di altre attrezzature di lavoro

4.1. Le attrezzature di lavoro destinate a contenere e a distribuire liquidi, vapori o gas sotto pressione o liquefatti devono essere usate in modo da evitare di superare le pressioni e le temperature di esercizio ammissibili nonché, se del caso, i livelli limite della fase liquida. I loro allacciamenti devono essere protetti dai rischi di danneggiamento di origine meccanica, chimica o biologica.

4.2. Gli apparecchi a pressione sottoposti a trasferimenti di calore ad alta temperatura e/o sottoposti direttamente alla fiamma devono essere utilizzati sotto sorveglianza, salvo il caso che siano autoregolati e a sicurezza positiva («fail safe»).

4.3. Durante il riempimento di sistemi sotto pressione gli operatori devono disporre di mezzi adeguati che permettano di sorvegliare e rispettare le condizioni di riempimento.

4.4. Prima di metterli definitivamente fuori esercizio i sistemi sotto pressione che abbiano contenuto sostanze infiammabili, corrosive o tossiche devono essere depressurizzati e svuotati senza mettere in pericolo i lavoratori.

4.5. Le caratteristiche pertinenti dei materiali su cui è prevista l'utilizzazione di una pistola sparachiodi o di un'attrezzatura di lavoro consimile devono essere identificate prima dell'utilizzazione. Se gli spari rischiano di mettere in pericolo altri lavoratori, si devono prendere precauzioni supplementari.

ALLEGATO III

ELENCO NON ESAUSTIVO DI CUI ALL'ALLEGATO I, PUNTO 3.2.4, ULTIMO COMMA DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE IN CUI DETERMINATE ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI DEVONO ESSERE PROTETTE CONTRO I RISCHI LEGATI AL RIBALTAMENTO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

ELENCO NON ESAUSTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 4 BIS, PARAGRAFO 4, DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CHE DEVONO FAR PARTE DEL PIANO DI VERIFICA

1. a) Le camere iperbariche e ipobariche che servono da riparo per i lavoratori compresi i loro accessori;

b) le attrezzature di lavoro mobili con una velocità massima superiore ai 15 km/h;

c) le attrezzature di lavoro, compresi i loro accessori, che servono al sollevamento di carichi superiori a 300 kg e/o al sollevamento di persone che comportano un rischio di caduta da un'altezza superiore a 3 m;

d) le installazioni di trasporto movimentate mediante cavo concepite per essere montate in diversi luoghi di utilizzazione consecutivi;

e) le installazioni di stoccaggio e di travasamento di liquidi infiammabili;

f) le attrezzature di lavoro sotto pressione appartenenti ad una della categorie assoggettate dalla direttiva . . ./. . ./CE (1) a procedure di certificazione che fanno intervenire parti terze od organismi assimilati;

g) i componenti di sicurezza e le barriere di protezione non fisiche.

2. Il montaggio corretto e la stabilità degli apparecchi di sollevamento smontabili, delle attrezzature di lavoro che agevolano l'accesso e la permanenza in posti di lavoro siti in posizione sopraelevata nonché le camere iperbariche e ipobariche di cui al punto 1, lettera a) devono essere esaminati dopo ogni installazione in un nuovo cantiere prima di rimetterli in esercizio. Le camere iperbariche e ipobariche devono inoltre subire una prova di tenuta.

(1) COM(93) 319 def. - SYN 462 (GU n. C 246 del 9. 9. 1993, pag. 1).

ALLEGATO V

CRITERI MINIMI DI COMPETENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 4 BIS, PARAGRAFO 5

1. Le persone competenti, appartenenti o no all'impresa, sono persone fisiche o giuridiche.

La persona competente deve disporre dell'intera gamma di conoscenze e dell'esperienza necessaria per trattare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza di un'attrezzatura di lavoro o di un sistema di attrezzature di lavoro. A seconda della natura e della complessità delle attrezzature di lavoro in questione può rivelarsi necessario il ricorso a più persone competenti.

La stessa persona competente può intervenire a diversi stadi della procedura d'esame. Il ricorso a una persona competente indipendente è necessario ogni qualvolta all'interno dell'impresa non vi siano persone in possesso della necessaria perizia.

2. Una persona competente per fissare piani di verifica deve avere una comprensione globale che gli consenta di valutare l'influenza delle diverse condizioni d'uso sullo stato di sicurezza dell'attrezzatura di lavoro in esame. A tal fine tale persona deve disporre:

a) della qualifica professionale necessaria basata su conoscenze teoriche e pratiche e dell'esperienza reale in relazione al tipo di attrezzatura di lavoro, compreso inoltre, se del caso, il funzionamento di sistemi di attrezzature di lavoro;

b) di una conoscenza della legislazione applicabile;

c) di una conoscenza delle diverse verifiche da eseguire in modo da poter dare indicazioni precise in merito alla loro realizzazione, all'interpretazione dei risultati e alle misure da prendere all'occorrenza;

d) di una sufficiente indipendenza dagli interessi di altre funzioni, segnatamente da quella di responsabile dell'esercizio dell'attrezzatura.

3. La persona competente per eseguire le verifiche deve disporre:

a) della necessaria qualifica professionale basata su conoscenze teoriche e pratiche e di una esperienza reale in relazione all'attrezzatura in esame;

b) di una conoscenza appropriata della legislazione applicabile;

c) di una conoscenza e di un'esperienza pratica sufficiente delle verifiche da eseguire anche per quanto concerne la valutazione dei loro risultati;

d) della capacità necessaria per elaborare i certificati e/o le relazioni di collaudo;

e) di una sufficiente indipendenza dagli interessi di altre funzioni, segnatamente da quella di responsabile dell'esercizio dell'attrezzatura per quanto concerne la realizzazione e la valutazione delle verifiche.