9.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 766/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Prodotto liquido a base di latte fermentato addizionato di frutta e fiocchi di cereali, costituito da (% in peso):

—

yogurt (con tenore di materie grasse provenienti dal latte pari a 1,9% in peso)

78,9

—

zucchero

8,4

—

acqua

7,4

—

pesca

4,3

—

fiocchi di frumento

0,6

—

fiocchi di segale

0,3

e piccole quantità di preparazioni aromatiche (aromi), carotene (colorante) e microorganismi utilizzati in prodotti alimentari.

Il prodotto, condizionato in una bottiglia di plastica contenente 400 g, è destinato al consumo diretto come bevanda.

2202 90 95

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 2202 , 2202 90 e 2202 90 95 .

La classificazione del prodotto alla voce 0403 come yogurt liquido è esclusa poiché i fiocchi di cereali non sono sostanze che possono essere aggiunte ai prodotti del capitolo 4 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative al capitolo 4, considerazioni generali, punto I, secondo paragrafo). Inoltre, i cereali non rispondono ai criteri del testo della voce 0403 in quanto non possono essere assimilabili ad aggiunta di "frutta o cacao".

Inoltre, è esclusa la classificazione alla voce 1901 poiché il prodotto ha le caratteristiche di una bevanda di cui al capitolo 22 (cfr. le note esplicative del SA alla voce 1901 , punto (III), secondo paragrafo).

Poiché il prodotto è direttamente consumabile come bevanda, esso rientra nella voce 2202 .

Pertanto, il prodotto va classificato alla voce 2202 fra le "altre bevande non alcoliche".