COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 24.4.2023
COM(2023) 211 final
2023/0110(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli scambi di aeromobili civili in merito all'adesione del Brasile all'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per gli scambi di aeromobili civili ("comitato") in riferimento alla prevista adozione di una decisione di detto comitato sull'adesione del Brasile all'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili
L'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili ("accordo") è un accordo multilaterale nel quadro dell'OMC il cui scopo è eliminare i dazi all'importazione su tutti gli aeromobili diversi da quelli militari, nonché su tutti i motori di aeromobili civili, loro parti e componenti, tutte le componenti e i sottoinsiemi di aeromobili civili e tutti i simulatori di volo e loro parti e componenti. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1980.
L'Unione europea ("UE") è parte dell'accordo. Sono parti dell'accordo anche 19 Stati membri dell'UE a titolo individuale. Poiché la politica commerciale comune è una materia di competenza esclusiva dell'UE e l'adesione dell'UE all'OMC comprende i territori ai quali si applica la politica commerciale comune (ossia gli Stati membri dell'UE), la Commissione esprimerà la posizione in sede di comitato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Il 14 giugno 2022 il Brasile ha presentato al comitato la domanda di adesione all'accordo, unitamente agli impegni tariffari proposti.
Il 10 ottobre 2022 il comitato ha discusso la procedura di esame della domanda di adesione all'accordo presentata dal Brasile, la prima richiesta di adesione che i membri dell'OMC devono esaminare in seno a questo comitato.
La decisione del Consiglio prevista, oggetto della presente proposta, consente alla Commissione di esprimere in sede di comitato la posizione a nome dell'Unione europea sull'adesione del Brasile.
2.2.Il comitato per gli scambi di aeromobili civili
Il comitato ha il compito di esaminare l'applicazione dell'accordo e di procedere a consultazioni sull'andamento della costruzione aeronautica civile, per determinare se sia necessario apportare degli emendamenti allo scopo di assicurare la continuazione di scambi liberi ed esenti da distorsioni.
Le decisioni del comitato sono adottate per consenso. Se non si perviene a una decisione per consenso, la decisione sulla questione in esame è messa ai voti.
2.3.L'atto previsto del comitato
Sebbene al momento attuale non sia stata concordata una data precisa, nel prossimo futuro il comitato adotterà una decisione relativa all'adesione del Brasile all'accordo ("atto previsto").
L'atto previsto sarà adottato dal comitato sulla base dell'articolo 9.1.3 dell'accordo e del punto 5 della nota di orientamento sull'applicazione dell'articolo 9.1.3 dell'accordo. A norma di quest'ultimo punto, una volta che il comitato ha adottato una decisione che convenga le condizioni di adesione, il governo richiedente adotta tutte le misure necessarie per conformarsi alle condizioni della sua adesione e, con il consenso del comitato, il governo richiedente può depositare presso il direttore generale dell'OMC uno strumento d'accesso che stabilisca le condizioni così convenute.
La finalità dell'atto previsto è consentire al Brasile di aderire all'accordo e rafforzare scambi liberi ed esenti da distorsioni nel settore della costruzione aeronautica civile.
L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 9.3.1 dell'accordo, il quale dispone che "[p]er tutti gli altri governi, l'accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire da quello della sua accettazione o della sua adesione".
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
Note generali
L'obiettivo della presente proposta è consentire all'UE di unirsi a un eventuale consenso in sede di comitato sull'atto previsto.
Sebbene non sia ancora del tutto chiaro quando i firmatari saranno in grado di raggiungere un consenso, la posizione dell'UE deve essere stabilita in anticipo dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
La posizione dell'Unione qui proposta è di sostenere l'adesione del Brasile all'accordo. La Commissione raccomanda tale posizione per i seguenti motivi.
L'offerta del Brasile
Dazi doganali e altre imposte
Il Brasile offre al comitato impegni tariffari a norma degli obblighi di cui all'articolo 2.1 dell'accordo. Una volta che saranno concluse le discussioni in seno al comitato sugli impegni tariffari del Brasile e sarà definito l'elenco delle linee tariffarie che riflettono tali obblighi, il Brasile sarà pronto a includere a tempo debito nel suo elenco allegato all'accordo generale (GATT) l'ammissione in franchigia per i prodotti menzionati. Una volta completata la procedura di adesione del Brasile, l'accordo sarà integrato nel suo ordinamento giuridico.
Il Brasile applica già l'ammissione in franchigia a tutti i prodotti elencati negli impegni tariffari proposti, quando sono destinati a essere utilizzati negli aeromobili civili. Per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 2.1.2, l'attuale legislazione brasiliana concede già l'ammissione in franchigia ai prodotti utilizzati per le riparazioni di aeromobili. Per quanto riguarda gli impegni di cui all'articolo 2.2 dell'accordo, il Brasile dispone già di un sistema di amministrazione doganale basato sulla destinazione particolare che comporta un regime di ammissione in franchigia comparabile al regime istituito dagli altri firmatari dell'accordo, che non costituisce un ostacolo agli scambi e non è incompatibile con le disposizioni applicabili del GATT e di altri accordi multilaterali negoziati sotto gli auspici del GATT.
Ostacoli tecnici agli scambi
Per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 3, concernenti gli ostacoli tecnici agli scambi, il Brasile partecipa attivamente alle discussioni del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi nell'ambito dell'OMC e non adotta alcuna politica contraria all'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi.
Contratti conclusi su istruzioni governative, contratti obbligatori di subappalto e incentivi
Le pratiche, gli orientamenti e le procedure del Brasile in materia di appalti sono già in linea con i requisiti dell'accordo. Come principio generale, diverse disposizioni della legge nazionale brasiliana sugli appalti pubblici (legge n. 14.133/2021) vietano un trattamento differenziato tra fornitori nazionali ed esteri. Poiché l'attuale legge promuove già tale allineamento, le modifiche operative apportate dal segretariato di gestione del ministero dell'Economia attraverso l'istruzione normativa n. 10 del febbraio 2020 hanno garantito che anche le imprese estere non stabilite in Brasile possano accedere alle opportunità di appalto.
Restrizioni agli scambi
Il Brasile non applica restrizioni quantitative o prescrizioni in materia di licenze d'importazione che limiterebbero l'importazione di aeromobili civili in modo incompatibile con le disposizioni applicabili del GATT o di altri accordi multilaterali negoziati sotto gli auspici del GATT. Analogamente non vi sono restrizioni quantitative né prescrizioni in materia di licenze d'esportazione che limiterebbero, per ragioni commerciali o di concorrenza, l'esportazione di aeromobili civili a destinazione di altri firmatari, in modo incompatibile con le disposizioni applicabili del GATT e di altri accordi multilaterali negoziati sotto gli auspici del GATT.
Sovvenzioni governative, crediti all'esportazione e commercializzazione degli aeromobili
Dal 2007 il Brasile partecipa all'"intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili" (ASU), un allegato dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Pertanto i programmi brasiliani di sostegno pubblico per il credito all'esportazione seguono rigorosamente gli orientamenti dell'ASU, il che significa che non forniscono crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico a termini e condizioni più favorevoli di quelli stabiliti nell'ASU.
Enti regionali e locali
Secondo la costituzione brasiliana, il presidente della Repubblica ha il potere esclusivo di concludere trattati internazionali, ad referendum del Congresso nazionale. Inoltre, come indicato in precedenza, l'adozione da parte del governo federale del Brasile di una legislazione con le condizioni dell'accordo dopo la ratifica o l'adesione internazionale significa che l'accordo è uno strumento giuridico vincolante nel paese.
Raccomandazione
Si prevede che l'adesione del Brasile all'accordo darà un contributo positivo all'ulteriore apertura a livello internazionale dei mercati degli aeromobili civili, aumentando il numero delle parti dell'accordo e incoraggiando quindi altri paesi ad aderirvi. La Commissione raccomanda di accettare l'offerta del Brasile.
Di conseguenza si propone che la Commissione sia autorizzata a esprimere in sede di comitato per gli scambi di aeromobili civili la posizione dell'Unione a favore dell'adesione del Brasile all'accordo.
L'iniziativa è pienamente coerente con la politica vigente. Decisioni analoghe sono state adottate, ad esempio, per l'adesione dell'Australia o della Nuova Zelanda a un altro accordo specifico dell'OMC, ossia l'accordo sugli appalti pubblici.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato è un organo istituito dall'articolo 8.1 dell'accordo.
L'atto che il comitato è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 9.3.1 dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2023/0110 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli scambi di aeromobili civili in merito all'adesione del Brasile all'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 80/271/CEE del Consiglio l'Unione ha concluso l'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili ("accordo"), che è entrato in vigore il 1° gennaio 1980.
(2)Il 14 giugno 2022 il Brasile ha presentato al comitato per gli scambi di aeromobili civili ("comitato") la domanda di adesione all'accordo, unitamente agli impegni tariffari proposti.
(3)Alla luce di tali impegni, la domanda di adesione del Brasile all'accordo soddisfa i requisiti stabiliti nell'accordo.
(4)Si prevede che l'adesione del Brasile all'accordo darà un contributo positivo a scambi liberi ed esenti da distorsioni nel settore della costruzione aeronautica civile.
(5)A norma dell'articolo 9.1.3 dell'accordo e del punto 5 della nota di orientamento sull'applicazione dell'articolo 9.1.3 dell'accordo, il comitato ha il potere di adottare una decisione che convenga le condizioni di adesione.
(6)Di conseguenza, è necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato in merito all'adesione del Brasile all'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per gli scambi di aeromobili civili è di accettare l'adesione del Brasile all'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente