COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.7.2017
COM(2017) 395 final
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
ACCORDO
tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
IL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS, in seguito denominato "le Bahamas",
dall'altra,
in seguito congiuntamente denominate "parti contraenti",
VISTO l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (in seguito denominato "accordo"), entrato in vigore il 1º aprile 2010;
RIBADENDO l'importanza di agevolare i contatti diretti tra le persone;
PRENDENDO ATTO che l'accordo opera a vantaggio dei cittadini delle parti contraenti;
TENUTO CONTO che la nozione di soggiorno di breve durata figurante nell'accordo (tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso) non è sufficientemente precisa e che, in particolare, l'espressione "data del loro primo ingresso" può sollevare incertezze e interrogativi;
CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 610/2013, del 26 giugno 2013, ha apportato modifiche orizzontali all'acquis "interno" dell'UE in materia di visti e frontiere e ha fissato il soggiorno di breve durata a "90 giorni su un periodo di 180 giorni";
TENENDO CONTO che il sistema di ingressi/uscite che l'Unione europea dovrà istituire richiede l'uso di una nozione chiara e uniforme di "soggiorno di breve durata", applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi;
DESIDERANDO assicurare un flusso scorrevole dei viaggiatori ai valichi di frontiera delle parti contraenti;
RIBADENDO che l'accordo riguarda i cittadini di tutti gli Stati Membri dell'Unione europea ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
TENUTO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'accordo è modificato conformemente alle disposizioni del presente articolo:
(1)Nel titolo e all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 7, il termine "Comunità" è sostituito dal termine "Unione" e il termine "comunitario" è sostituito dall'espressione "dell'Unione".
(2)All'articolo 1, l'espressione "tre mesi su sei" è sostituita dall'espressione "90 giorni su un periodo di 180 giorni".
(3)All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"I cittadini dell'Unione europea possono soggiornare nel territorio delle Bahamas per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni."
(4)All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"I cittadini delle Bahamas possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen.
I cittadini delle Bahamas possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen."
(5)All'articolo 4, paragrafo 3, l'espressione "tre mesi" è sostituita dall'espressione "90 giorni" e il termine "comunitario" è sostituito dall'espressione "dell'Unione".
(6)All'articolo 8, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
"Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione."
Articolo 2
Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento di tali procedure.
Fatto a […], addì [giorno e mese per esteso] duemiladiciassette, in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Per l'Unione europea
Per il Commonwealth delle Bahamas
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
È auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità delle Bahamas, dall'altro, modifichino senza indugio gli accordi bilaterali vigenti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata in conformità con i termini del presente accordo.
Dichiarazione comune sull'interpretazione del periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni
Le parti contraenti convengono che per "periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni", di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento "mobile" di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
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