15.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2327 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

che approva il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 novembre 2009 la Polonia ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per l'iscrizione del principio attivo 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one nell'allegato I di tale direttiva ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 6 «Preservanti per prodotti in scatola», quale descritto nell'allegato V di tale direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 6 descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Il 24 marzo 2016 la Polonia ha presentato la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 27 giugno 2017 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(4)

In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 6 contenenti 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(5)

È pertanto opportuno approvare il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(6)

Poiché il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one soddisfa i criteri di classificazione come sensibilizzante della pelle della sottocategoria 1 A (sensibilizzanti forti), come definito al punto 3.4.2.2.1.2. dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli articoli trattati con 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one o contenenti tale prodotto dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.

(7)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri d'identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one

(MBIT)

Denominazione IUPAC:

2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

N. CE: non disponibile

N. CAS: 2527-66-4

≥ 997 g/kg

1o luglio 2018

30 giugno 2028

6

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori professionali;

b)

alle acque di superficie e sotterranee per uso all'esterno di pitture e intonaci contenenti il preservante e l'uso di fluidi contenenti il preservante utilizzati nella produzione di carta, tessuti e cuoio.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one o contenente tale prodotto è tenuta ad assicurare che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.