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15.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2327 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2017
che approva il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 26 novembre 2009 la Polonia ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per l'iscrizione del principio attivo 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one nell'allegato I di tale direttiva ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 6 «Preservanti per prodotti in scatola», quale descritto nell'allegato V di tale direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 6 descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(2) |
Il 24 marzo 2016 la Polonia ha presentato la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(3) |
Il 27 giugno 2017 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
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(4) |
In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 6 contenenti 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. |
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(5) |
È pertanto opportuno approvare il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. |
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(6) |
Poiché il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one soddisfa i criteri di classificazione come sensibilizzante della pelle della sottocategoria 1 A (sensibilizzanti forti), come definito al punto 3.4.2.2.1.2. dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli articoli trattati con 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one o contenenti tale prodotto dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato. |
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(7) |
Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
ALLEGATO
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Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
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2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one (MBIT) |
Denominazione IUPAC: 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one N. CE: non disponibile N. CAS: 2527-66-4 |
≥ 997 g/kg |
1o luglio 2018 |
30 giugno 2028 |
6 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione: la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one o contenente tale prodotto è tenuta ad assicurare che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.