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19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/29 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2010
che esenta la Banque de France dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito
[notificata con il numero C(2010) 3853]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/342/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,
vista la domanda presentata dalla Francia,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 27 novembre 2009, la Francia ha presentato alla Commissione una domanda a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativa all’esenzione dei rating del credito emessi dalla Banque de France dall’applicazione del medesimo regolamento. |
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(2) |
In Francia, la normativa di riferimento della Banque de France è il «Code monétaire et financier», quale modificato dalla legge n. 2008-776 del 4 agosto 2008 (2). L’articolo L. 141-6 del «Code monétaire et financier» autorizza la Banque de France a farsi trasmettere dai partecipanti al mercato tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni principali. Il «Contrat de service public entre l’État et la Banque de France» (3) (di seguito: «il contratto»), rinnovato ogni tre anni, cita espressamente l’emissione di rating del credito come una delle attività che la Banque de France è tenuta a svolgere. |
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(3) |
La Banque de France ha stabilito il proprio codice di condotta (4) (di seguito: «il codice») essenzialmente sulla base del «Code of Conduct Fundamentals for credit rating agencies» (Codice di condotta — Principi basilari per le agenzie di rating del credito) pubblicato dalla IOSCO (International Organisation of Securities Commissions — Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari). |
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(4) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1060/2009, quattro condizioni devono essere soddisfatte perché i rating del credito emessi dalla Banque de France possano essere esentati dall’applicazione del suddetto regolamento. |
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(5) |
In primo luogo, i rating del credito non devono essere pagati dall’entità valutata. Il punto 1.3 del codice prevede che la Banque de France non percepisca alcuna remunerazione dalle entità valutate in contropartita della valutazione ad esse attribuita, della quale essa le informa. Il punto 2.2 del codice specifica che spetta agli utilizzatori del rating (nella fattispecie gli istituti di credito clienti del FIBEN — «Fichier Bancaire des Entreprises») pagare il servizio in base a una tariffa pubblicata. |
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(6) |
In secondo luogo, i rating del credito non devono essere comunicati al pubblico. Il punto 1.5 del codice prevede che i rating emessi dalla Banque de France non siano resi pubblici. L’accesso è riservato per legge a determinate categorie di operatori il cui elenco figura nel codice e che devono essere identificati dalla Banque de France prima di poter accedere al rating. |
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(7) |
In terzo luogo, i rating del credito devono essere emessi nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure che garantiscono l’integrità e l’indipendenza adeguate dell’attività di rating secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1060/2009. Secondo le disposizioni del «Code monétaire et financier», in particolare gli articoli L.142-9 e L.164-2, gli analisti e gli agenti impiegati alla Banque de France sono vincolati dal principio del segreto professionale e dalle norme in materia di conflitto di interessi, sancite dai codici di deontologia professionale e dal codice di deontologia finanziaria della Banque de France approvato dal ministero francese dell’Economia, delle finanze e dell’industria. Inoltre, lo statuto del personale della Banque de France contiene disposizioni che vietano espressamente agli agenti di trovarsi o rimanere in situazioni di conflitto di interessi. La Banque de France è soggetta a meccanismi di controllo interno, applicati da un delegato alla deontologia indipendente e dai suoi collaboratori che provvedono a verificare la corretta applicazione del codice di deontologia, o tramite la struttura collegiale pienamente integrata al sistema di gestione della Banque de France; tali meccanismi costituiscono un mezzo efficace per garantire il rispetto delle norme in materia di integrità e indipendenza. Poiché tali requisiti sono previsti per legge, le eventuali inosservanze sono passibili di sanzione. Il codice stabilisce inoltre le necessarie norme procedurali e fissa standard adeguati per garantire: i) l’integrità e la qualità del processo di rating del credito (inclusa la formalizzazione dell’iter decisionale, la tracciabilità delle decisioni e il processo di controllo della qualità); ii) le pertinenti procedure in materia di trasparenza e comunicazione (incluse le norme sull’accesso ai rating del credito, sulla pubblicazione dei metodi e sull’evoluzione delle attività di rating); nonché iii) le misure volte a prevenire i conflitti di interessi (incluso l’obbligo di diligenza da parte degli analisti e il funzionamento dei comitati nazionali e regionali di rating). |
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(8) |
In quarto luogo, i rating del credito non devono riguardare strumenti finanziari emessi dalle banche centrali dei rispettivi Stati membri. Il punto 1.1 del codice prevede che i rating del credito elaborati dalla Banque de France riguardino società non finanziarie. Essi riguardano società con sede nel territorio della Francia metropolitana e nei dipartimenti francesi d’oltremare in relazione ai quali opera l’«Institut d’émission des départements d’outre-mer» (IEDOM). Il contratto prevede che i rating del credito elaborati dalla Banque de France riguardino società. La Banque de France non fornisce pertanto valutazioni connesse all’offerta pubblica di strumenti finanziari emessi dallo Stato francese o da altri Stati membri. |
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(9) |
Tenuto conto dei fattori esaminati dal considerando 2 al considerando 8, è possibile concludere che la Banque de France soddisfa le condizioni previste all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1060/2009 con riguardo all’emissione di rating del credito. |
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(10) |
Il regolamento (CE) n. 1060/2009 non deve essere pertanto applicato ai rating del credito emessi dalla Banque de France. |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Banque de France rientra nel campo di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Il regolamento (CE) n. 1060/2009 non si applica ai rating del credito emessi dalla Banque de France.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.
Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.
(2) Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 5 agosto 2008.
(3) http://www.banque-de-france.NET/fr/instit/telechar/histoire/contrat_sp.pdf
(4) Code de conduite de l’activité de cotation des entreprises à la Banque de France: http://www.banque-france.fr/fr/instit/telechar/services/code_conduite_cotation_bdf.pdf