32000D0282

2000/282/CE: Decisione della Commissione, del 12 aprile 2000, recante misure tecniche per assistere il Giappone e la Corea del Sud durante un'epidemia di afta epizootica [notificata con il numero C(2000) 1031] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 13/04/2000 pag. 0028 - 0028


Decisione della Commissione

del 12 aprile 2000

recante misure tecniche per assistere il Giappone e la Corea del Sud durante un'epidemia di afta epizootica

[notificata con il numero C(2000) 1031]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/282/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999(2), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) L'afta epizootica è una malattia virale estremamente contagiosa che colpisce i bovini, gli ovini, i caprini, i suini e numerosi animali selvatici.

(2) Tale malattia può provocare notevoli perdite economiche per gli allevatori di bestiame.

(3) Il 24 marzo 2000 il Giappone ha comunicato di aver accertato la presenza nei bovini dell'afta epizootica, malattia assente dal territorio giapponese fin dal 1908.

(4) Il 2 aprile 2000, la Corea del Sud ha segnalato alcuni focolai di afta epizootica.

(5) La malattia riscontrata in Giappone e nella Corea del Sud è provocata dall'afta epizootica di tipo 0.

(6) I vaccini costituiscono un importante strumento nel controllo di tale malattia, in particolare nelle situazioni di emergenza.

(7) Il Giappone e la Corea del Sud hanno chiesto alla Commissione europea di ricevere in prestito, per una utilizzazione d'emergenza, l'antigene del virus dell'afta epizootica da convertire in vaccino.

(8) L'Unione europea, a norma della decisione 93/590/CE della Commissione, del 5 novembre 1993, relativa all'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nel quadro dell'azione comunitaria volta a costituire riserve di vaccini antiaftosi(3), ha acquistato antigeni del virus dell'afta epizootica, compresi 5 milioni di dosi del tipo 01 ceppo europeo e 5 milioni di dosi del tipo 01 ceppo mediorientale.

(9) Le riserve comunitarie di antigene (vaccino) acquistate a norma della decisione 93/590/CE sono conservate per motivi di sicurezza in diverse località della Francia, dell'Italia e del Regno Unito.

(10) L'Unione europea, mettendo a disposizione del Giappone e della Corea del Sud determinati quantitativi di antigene del virus dell'afta epizootica per un limitato periodo di tempo, aumenta le possibilità di prevenire una grande catastrofe e diminuisce nel contempo i rischi per la Comunità.

(11) L'antigene messo a disposizione del Giappone e della Corea del Sud sarà sostituito entro un periodo di sei mesi da un equivalente quantitativo della stessa qualità.

(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità adotta disposizioni concernenti una temporanea assistenza tecnica a favore del Giappone e della Corea del Sud, per far fronte relazione all'insorgenza di un'epidemia di afta epizootica.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

- la temporanea cessione di parte dell'antigene del virus dell'afta epizootica acquistato e conservato conformemente alle disposizioni della decisione 93/590/CE della Commissione;

- un limite al quantitativo di antigene oggetto della cessione, che non può superare il 50 % dell'antigene del virus di un dato ceppo presente nelle scorte;

- l'impegno da parte del Giappone e della Corea del Sud a restituire alla Comunità antigene equivalente per quantitativo e per qualità all'antigene ricevuto, entro un periodo di 6 mesi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(3) GU L 280 del 13.11.1993, pag. 33.