31999D0785

1999/785/CE: Decisione del Consiglio, del 25 novembre 1999, che autorizza la Repubblica di Finlandia ad introdurre o a mantenere riduzioni o esenzioni di accise su taluni oli minerali usati per scopi specifici secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 03/12/1999 pag. 0033 - 0034


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 1999

che autorizza la Repubblica di Finlandia ad introdurre o a mantenere riduzioni o esenzioni di accise su taluni oli minerali usati per scopi specifici secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

(1999/785/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni di accise sugli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche;

(2) le autorità finlandesi hanno notificato alla Commissione l'intenzione di applicare al gas naturale un'esenzione dall'accisa allo scopo di promuoverne l'uso come carburante sopratutto da parte degli autoveicoli industriali nelle zone urbane; secondo la Repubblica di Finlandia, questa richiesta è conforme all'obiettivo di cercare di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli; essendo il gas naturale paragonabile al GPL per quanto concerne l'impatto sull'ambiente, esso dovrebbe godere, se usato come carburante, dello stesso trattamento fiscale e sarebbe giustificato estendere al gas naturale la stessa esenzione fiscale già autorizzata per il GPL e il metano; un altro motivo per concedere l'esenzione dall'accisa è che il gas naturale presenta quasi la stessa struttura chimica del metano; un trattamento fiscale differenziato per questi due gas comporterebbe notevoli difficoltà di controllo;

(3) gli altri Stati membri sono stati informati della notifica;

(4) la Commissione e tutti gli Stati membri accettano il fatto che la concessione di un'esenzione dall'accisa sul gas naturale è giustificata da motivi di politica ambientale e non causerà distorsioni di concorrenza, né ostacolerà il funzionamento del mercato interno;

(5) la Commissione esamina regolarmente le riduzioni e le esenzioni per verificare se siano compatibili con il funzionamento del mercato interno o con la politica comunitaria in materia di protezione dell'ambiente;

(6) la Repubblica di Finlandia ha chiesto di essere autorizzata ad applicare il più presto possibile un'esenzione dall'accisa sul gas naturale; il Consiglio riesaminerà la richiesta sulla base di una relazione della Commissione entro il 31 dicembre 1999, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE e fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali(2), in particolare le aliquote minime stabilite all'articolo 7 di detta direttiva, la Repubblica di Finlandia è autorizzata ad applicare un'esenzione dall'accisa sul gas naturale utilizzato per l'autotrazione fino al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. SIIMES

(1) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

(2) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19.