Bruxelles, 29.11.2024

COM(2024) 561 final

2024/0311(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta è una modifica tecnica mirata della direttiva 2014/32/UE relativa agli strumenti di misura 1 . L'ambito di applicazione e i relativi requisiti essenziali oggetto di tale direttiva sono già stati stabiliti con la direttiva 2004/22/CE 2 , di cui la direttiva relativa agli strumenti di misura è una rifusione. Sono dunque rimasti invariati per più di 20 anni. Ciò significa che la direttiva relativa agli strumenti di misura non ha ad oggetto nuovi strumenti di misura necessari per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo 3 . Ciò vale in particolare per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e i distributori di gas compresso (ad esempio idrogeno e gas naturale), oltre che per i contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento. Inoltre, per quanto riguarda i contatori di energia elettrica e di gas, la direttiva relativa agli strumenti di misura non affronta la questione dell'importanza crescente della digitalizzazione (misurazione intelligente) o dell'uso di nuovi gas (come l'idrogeno o altri gas rinnovabili in alternativa a gas più tradizionali) per la fornitura domestica.

Di conseguenza, si prevede che l'assenza di requisiti armonizzati per determinate categorie di strumenti di misura porterà alla definizione di legislazioni nazionali divergenti e quindi a una frammentazione del mercato unico. Tale frammentazione comporterà costi più elevati per gli operatori economici e i consumatori. Potrebbe inoltre causare ritardi nella diffusione di tecnologie fondamentali per la duplice transizione verde e digitale dell'economia dell'Unione.

Inoltre alcuni requisiti essenziali della direttiva relativa agli strumenti di misura non sono più tecnologicamente neutri (ad esempio i requisiti di visualizzazione), il che impedisce il ricorso a soluzioni moderne e l'ottenimento di benefici in termini di convenienza per i consumatori e protezione degli stessi.

Alla luce di quanto precede e al fine di evitare un'ulteriore frammentazione del mercato unico, è necessaria una modifica tecnica mirata della direttiva relativa agli strumenti di misura.

La presente proposta prevede un aggiornamento limitato dell'ambito di applicazione della direttiva relativa agli strumenti di misura (che comprende nuovi requisiti essenziali a supporto di tale ampliamento) e un aggiornamento limitato di alcuni requisiti essenziali relativi ai contatori dell'energia elettrica e del gas.

•    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta non pregiudica l'applicabilità della normativa dell'Unione agli strumenti di misura.

•Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente iniziativa è coerente con la normativa vigente di armonizzazione dell'Unione, in particolare con il nuovo quadro legislativo, ed è ad essa complementare.

Questa proposta contribuirà ad accelerare la duplice transizione verde e digitale, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e della nuova strategia industriale per l'Europa 4 .

Contribuirà inoltre all'attuazione efficace del regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi 5 , che costituisce un prerequisito per la realizzazione di una mobilità pulita, e della direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica 6 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

In linea con il considerando 62 della direttiva relativa agli strumenti di misura, gli obiettivi di tale direttiva possono essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Regimi normativi divergenti negli Stati membri producono discrepanze nel mercato unico, generano costi e oneri amministrativi aggiuntivi e ostacolano la libera circolazione degli strumenti di misura.

L'armonizzazione dei requisiti essenziali relativi alle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, ai distributori di gas compresso, ai contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento e ai contatori intelligenti, che ne garantisce la libera circolazione, può essere ottenuta unicamente a livello di Unione.

In assenza di un intervento dell'Unione il mercato unico resterà frammentato, per cui le normative nazionali che verranno adottate presenteranno requisiti divergenti per gli strumenti di misura nell'Unione.

L'instaurazione di un quadro normativo armonizzato per tali strumenti eviterebbe pertanto la formazione di regimi normativi diversi nell'Unione, migliorando il funzionamento del mercato unico.

•    Proporzionalità

La proposta rispetta il principio della proporzionalità, in quanto si limita al necessario per il conseguimento dell'obiettivo di garantire il corretto funzionamento del mercato unico, prevedendo requisiti armonizzati per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento, oltre a requisiti più avanzati per i contatori intelligenti dell'energia elettrica e del gas.

•Scelta dell'atto giuridico

Poiché l'atto giuridico che deve essere modificato è una direttiva, l'atto modificativo dovrebbe assumere la stessa forma.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La Commissione sta effettuando una valutazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico 7 e della direttiva relativa agli strumenti di misura. Senza anticipare l'esito di tale valutazione, la presente proposta costituisce una modifica tecnica della direttiva relativa agli strumenti di misura, che intende adeguare al progresso tecnologico, non avendo questa ad oggetto determinati nuovi strumenti di misura e non essendo più tecnologicamente neutra.

•Consultazioni dei portatori di interessi

La presente proposta è stata elaborata tenendo conto dell'operato dell'Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale ("WELMEC"), che riunisce le autorità nazionali dell'UE e dell'EFTA responsabili della metrologia legale.

Gli Stati membri e altri portatori di interessi sono stati invitati a partecipare a una riunione speciale sul tema del gruppo di lavoro "Strumenti di misura" 8 svoltasi l'11 gennaio 2024 Sono stati invitati a contribuire ai lavori inviando commenti prima e dopo la riunione. Gli Stati membri e altri portatori di interessi sono stati invitati a partecipare anche a un'altra riunione speciale del gruppo di lavoro "Strumenti di misura", svoltasi il 12 settembre 2024 Sono stati invitati a contribuire alla presente proposta inviando commenti prima e dopo la riunione.

Il 20 settembre 2024 è stato pubblicato sulla piattaforma "Di' la tua" 9 un invito a presentare contributi con il quale si invitavano le parti interessate a inviare contributi entro il 18 ottobre 2024. In risposta, la Commissione ha ricevuto 53 contributi:

–5 da autorità pubbliche;

–35 da imprese e associazioni di imprese;

–13 da altri soggetti.

I contributi ricevuti hanno confermato le questioni precedentemente individuate dalla Commissione, vale a dire la necessità di aggiornare i requisiti essenziali a sostegno della diffusione dei contatori intelligenti, la necessità che l'allegato V della direttiva relativa agli strumenti di misura faccia esplicito riferimento alla corrente continua per tenere conto degli sviluppi tecnologici, la necessità di armonizzare i requisiti metrologici per le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici a livello di UE e la richiesta di integrare le applicazioni di raffreddamento nell'allegato VI della direttiva relativa agli strumenti di misura. 

•Valutazione d'impatto

La presente proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto, in quanto si tratta di una semplice modifica tecnica mirata della direttiva relativa agli strumenti di misura, che intende adeguare al progresso tecnologico.

L'articolo 47 della direttiva relativa agli strumenti di misura conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati. Tale conferimento di potere è comunque limitato a modifiche puntuali degli allegati specifici relativi agli strumenti. La direttiva relativa agli strumenti di misura non prevede pertanto per la Commissione un conferimento di poteri tale da consentire alla Commissione di modificare in modo più generale gli allegati e l'ambito di applicazione della direttiva e di adattarla al progresso tecnologico.

•Efficienza normativa e semplificazione

La presente proposta contribuirà alla riduzione dei costi di certificazione dei prodotti per i fabbricanti, comprese le PMI, che dovranno rispettare una sola legislazione armonizzata dell'UE anziché 27 diverse normative nazionali.

La riduzione dei costi di produzione andrà indirettamente a vantaggio dei consumatori.

•Diritti fondamentali

La proposta è conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non richiede lo stanziamento di ulteriori risorse dal bilancio dell'Unione europea.

5.ALTRI ELEMENTI

•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La proposta non modifica le modalità di monitoraggio, valutazione e informazione previste dalla direttiva relativa agli strumenti di misura. In quanto tali, i meccanismi esistenti saranno utilizzati anche per gli strumenti aggiuntivi.

•Documenti esplicativi (per le direttive)

La presente proposta non richiede documenti esplicativi in relazione al suo recepimento.

•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta prevede:

·adeguamenti tecnici dell'allegato I della direttiva relativa agli strumenti di misura sui requisiti essenziali applicabili a tutti gli strumenti contemplati dalla direttiva. Gli adeguamenti di tale allegato riguarderanno unicamente gli strumenti di misura oggetto della presente modifica tecnica;

·adeguamenti tecnici dell'allegato IV della direttiva relativa agli strumenti di misura sui contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, per tenere conto del maggiore utilizzo di nuovi gas e della diffusione dei contatori intelligenti;

·adeguamenti tecnici dell'allegato V della direttiva relativa agli strumenti di misura sui contatori di energia elettrica attiva, per tenere conto degli sviluppi tecnologici e della diffusione dei contatori intelligenti;

·aggiunta di un nuovo allegato, il V bis, sulle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, al fine di includere requisiti essenziali armonizzati;

·adeguamenti tecnici dell'allegato VI della direttiva relativa agli strumenti di misura sui contatori di energia termica allo scopo di includervi i contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento;

·aggiunta di un nuovo allegato, il VII bis, sui distributori di gas compresso con requisiti essenziali armonizzati.

2024/0311 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 10 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Uno degli obiettivi della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 11 relativa agli strumenti di misura è garantire il corretto funzionamento del mercato interno. L'articolo 6 della direttiva 2014/32/UE dispone che gli strumenti di misura che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva devono essere conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e all'allegato specifico relativo allo strumento.

(2)L'ambito di applicazione e i relativi requisiti essenziali oggetto della direttiva 2014/32/UE sono già stati stabiliti con la direttiva 2004/22/CE 12 , di cui la direttiva 2014/32/UE è una rifusione. Sono dunque rimasti invariati per più di 20 anni. Nel frattempo sono comparsi sul mercato nuovi strumenti di misura che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/32/UE. È il caso, in particolare, delle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e dei distributori di gas compresso, che forniscono un contributo importante per una mobilità pulita. La direttiva 2014/32/UE, inoltre, non contempla i contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento. Inoltre, per quanto riguarda i contatori dell'energia elettrica e del gas, la direttiva 2014/32/UE non contempla l'uso dell'idrogeno e di altri gas che possono essere utilizzati come alternative ai gas più tradizionali, né consente di sfruttare appieno i contatori intelligenti che svolgono un ruolo importante per il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione. È pertanto opportuno modificare l'ambito di applicazione della direttiva 2014/32/UE e i requisiti essenziali stabiliti nei relativi allegati, al fine di tenere conto del progresso tecnologico.

(3)Gli allegati I, IV, V e VI della direttiva 2014/32/UE non sono più neutri dal punto di vista tecnologico, in quanto mancano di requisiti essenziali relativi a nuove tecnologie. Dato che garantiscono una maggiore tutela dei consumatori, è opportuno modificarli.

(4)È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2014/32/UE per tenere conto della diffusione dei contatori intelligenti del gas e dell'energia elettrica e dei nuovi strumenti di misura contemplati negli allegati specifici relativi ai nuovi strumenti.

(5)È opportuno modificare l'allegato IV della direttiva 2014/32/UE per tenere conto del crescente utilizzo dell'idrogeno e di altri gas che possono essere impiegati come alternative a gas più tradizionali, nonché della diffusione dei contatori intelligenti del gas.

(6)È opportuno modificare l'allegato V della direttiva 2014/32/UE per tenere conto della diffusione dei contatori intelligenti dell'energia elettrica.

(7)È opportuno inserire nella direttiva 2014/32/UE un nuovo allegato, il V bis, per rispondere alla necessità di requisiti essenziali armonizzati per quanto riguarda i sistemi di misura delle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici.

(8)È opportuno modificare l'allegato VI della direttiva 2014/32/UE per includervi i contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento, al fine di evitare un'ulteriore certificazione di tali prodotti a livello nazionale.

(9)Il maggiore uso di gas compressi quali l'idrogeno e il gas naturale richiede l'inserimento di un nuovo allegato, il VII bis, nella direttiva 2014/32/UE, relativo ai sistemi di misura per i distributori di gas compresso.

(10)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire che gli strumenti di misura presenti sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione degli interessi oggetto della presente direttiva, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)Per consentire ai distributori di smaltire le scorte di strumenti di misura immessi sul mercato prima della data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva, è necessario prevedere disposizioni transitorie ragionevoli che consentano la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di strumenti di misura che sono già stati immessi sul mercato a norma della direttiva 2014/32/UE prima della data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva.

(12)Inoltre, al fine di concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti ai requisiti essenziali di cui agli allegati della presente direttiva, è altresì necessario prevedere disposizioni transitorie ragionevoli che consentano la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di strumenti di misura immessi sul mercato con certificati nazionali o per i quali era stato rilasciato un certificato a norma della direttiva 2014/32/UE prima della data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva, e che rientreranno nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/32/UE a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(13)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/32/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2014/32/UE è così modificata:

(1)all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva si applica agli strumenti di misura definiti negli allegati specifici relativi agli strumenti compresi tra il III e il XII ("allegati specifici degli strumenti") concernenti i contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva (MI-003), i sistemi di misura delle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (MI-003 bis), i contatori di energia termica (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), i sistemi di misura per i distributori di gas compresso (MI-005 bis), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010).";

(2)l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva;

(3)l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva;

(4)l'allegato V è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva;

(5)è inserito l'allegato V bis di cui all'allegato IV della presente direttiva;

(6)l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato V della presente direttiva;

(7)è inserito l'allegato VII bis di cui all'allegato VI della presente direttiva.

Articolo 2

1.In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/32/UE, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di strumenti di misura conformi alla direttiva 2014/32/UE nella versione in vigore al [OP: inserire la data corrispondente a 1 giorno prima dell'entrata in vigore della presente direttiva] e immessi sul mercato prima del [OP: inserire la data corrispondente a [24 mesi] dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

2.In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/32/UE, i certificati rilasciati a norma della direttiva 2014/32/UE e i certificati nazionali relativi a strumenti di misura che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/32/UE dal [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva] e che sono stati immessi sul mercato prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] rimangono validi fino alla scadenza della loro validità, e in ogni caso non oltre il [OP: inserire la data corrispondente a 12 anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Articolo 3

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [nota per l'OP: inserire la data esatta corrispondente a [12 mesi] dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [nota per l'OP: inserire la data esatta corrispondente a [24 mesi] dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/32/oj ).
(2)    Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/22/oj ).
(3)    COM(2019) 640 final.
(4)    COM(2020) 102 final e COM(2021) 350 final.
(5)    Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 1, http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1804/oj ).
(6)    Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj ).
(7)    Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/31/oj ).
(8)    Gruppo di lavoro "Strumenti di misura" (E01349): https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=it&groupID=1349 .
(9)     Strumenti di misura - aggiornamento tecnico delle norme dell'UE (europa.eu) .
(10)    GU C , , pag. .
(11)    Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/32/oj ).
(12)    Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/22/oj ).