Proposta regolamento del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche /* COM/2003/0175 def. - CNS 2003/0062 */
Proposta REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Nell'adottare un nuovo regime di gestione delle capacità delle flotte comunitarie nel dicembre 2002, il Consiglio e la Commissione hanno ritenuto che le flotte pescherecce delle regioni ultraperiferiche (RUP) [1] meritassero un trattamento particolare [2]. Tale trattamento, più favorevole di quello riservato alle flotte continentali, è giustificato dalla situazione strutturale, sociale ed economica delle RUP. [1] Cfr. articolo 299, paragrafo 2, del trattato. [2] Dichiarazioni comuni del Consiglio e della Commissione n. 180/02 e n. 181/02 allegate ai verbali del Consiglio pesca del 16/20 dicembre 2002. Il regime in questione dovrebbe consentire uno sviluppo misurato delle flotte delle RUP con il sostegno di aiuti pubblici nel quadro dei fondi strutturali (IFOP), nella misura in cui lo stato delle risorse alieutiche lo consenta. A tale scopo è necessario derogare alle disposizioni dell'articolo 13 sul regime di entrata/uscita dalla flotta, di cui al regolamento (CE) n. 2371/2002 [3] del Consiglio e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sugli aiuti all'ammodernamento della flotta, di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999 [4] del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) 2369/2002 [5] del Consiglio. [3] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. [4] GU L 337 del 31.12.1999, pag. 10. [5] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49. Fondandosi su tale deroga, la proposta della Commissione prevede: - di fissare livelli di riferimento per segmento di flotta delle RUP conformi agli obiettivi dei programmi d'orientamento pluriennale (POP IV) e alle reali possibilità di pesca, in particolare laddove detti obiettivi non erano stati fissati (Isole Canarie), - di consentire, con aiuti pubblici a favore della costruzione e dell'ammodernamento della flotta, lo sviluppo, nei limiti del livello di riferimento, delle capacità di ciascun segmento così determinato, sapendo che, una volta raggiunto il livello di riferimento, le disposizioni generali del diritto comunitario si applicheranno anche alle flotte in questione, - di fissare al 31 dicembre 2006 il termine della deroga in questione per gli ultimi pagamenti degli aiuti con riferimento alla soppressione, alla fine del 2004, del regime generale degli aiuti al rinnovo della flotta, - di prevenire ogni trasferimento di imbarcazioni, da o verso le zone continentali, in deroga alle norme che si applicano alle flotte di quest'ultime, - di adeguare a tale misura gli strumenti di gestione e controllo della flotta, - di adottare, se del caso, un regolamento della Commissione per dare attuazione a tale misura. 2003/0062 (CNS) Proposta REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione [6], [6] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Parlamento europeo [7], [7] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio [8], del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, in particolare il capitolo III, istituisce un regime per adeguare la capacità delle flotte pescherecce, Stato membro per Stato membro, a un livello globalmente compatibile con le possibilità di pesca. [8] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. (2) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio [9], del 17 dicembre 1999, in particolare all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sull'ammodernamento dei pescherecci grazie agli aiuti pubblici, definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca. [9] GU L 337 del 31.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2369/2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49). (3) È giustificato tenere conto della situazione particolare, a livello strutturale, sociale ed economico, delle regioni ultraperiferiche della Comunità per quanto riguarda la gestione delle flotte pescherecce, data l'importanza del settore della pesca in tali regioni. A tal fine è necessario adeguare le disposizioni sulla gestione dei piani di entrata/uscita e sul ritiro obbligatorio di capacità, come previsto dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, alle esigenze delle regioni in questione, come pure le condizioni di accesso agli aiuti pubblici per l'ammodernamento delle flotte pescherecce. (4) È inoltre necessario limitare ogni aumento di capacità delle flotte registrate nei porti delle regioni ultraperiferiche ai livelli giustificati dalle possibilità di pesca locali e di mantenere le dimensioni di tali flotte in equilibrio con le possibilità di pesca. A questo fine gli obiettivi fissati dai programmi d'orientamento pluriennali (POP IV), quali definiti nell'allegato alla decisione 2002/652/CE [10] del 29 luglio 2002, che modifica le decisioni da 98/119/CE a 98/131/CE al fine di prorogare i programmi d'orientamento pluriennali per le flotte pescherecce degli Stati membri fino al 31 dicembre 2002, devono essere considerati i livelli di riferimento per o i limiti massimi all'espansione delle flotte registrate nei territori francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera. [10] GU L 215 del 10.08.2002, pag. 23. (5) È necessario fissare livelli specifici di riferimento per segmenti di flotta registrati nelle isole Canarie, per i quali non sono stati fissati obiettivi specifici nel quadro dei POP IV. I livelli di riferimento in questione devono tener conto della capacità della flotta locale e delle sue possibilità di pesca nelle acque che circondano l'arcipelago. (6) È necessario fare in modo che le imbarcazioni registrate nelle regioni ultraperiferiche non siano trasferite e utilizzate nelle zone continentali dopo aver beneficiato di un trattamento più favorevole in materia di concessione di aiuti pubblici e/o condizioni di entrata nella flotta. (7) È giustificato applicare alle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche le stesse norme sulla gestione della capacità della flotta e sui regimi di aiuti pubblici applicate alle imbarcazioni registrate nel resto della Comunità non appena siano stati raggiunti i livelli di riferimento fissati nel presente regolamento e in ogni caso a partire del primo gennaio 2007. (8) Gli Stati membri devono raccogliere e gestire informazioni sulle imbarcazioni registrate nelle regioni ultraperiferiche al fine di agevolare l'applicazione del presente regolamento. La Commissione deve ricevere le informazioni in questione nonché relazioni sulle stesse per garantire la trasparenza delle misure applicate. (9) Poiché i regimi generali relativi alla gestione della capacità delle flotte e agli aiuti pubblici sono stati recentemente introdotti nei regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 2792/1999 con decorrenza al 1° gennaio 2003, è opportuno applicare da tale data anche i regimi specifici per le regioni ultraperiferiche. (10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11]. [11] GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Livelli specifici di riferimento per le flotte delle regioni ultraperiferiche 1. Per i segmenti di flotta registrati nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, si applicano i seguenti livelli specifici di riferimento per le capacità di pesca: a) per i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre e Madera: la somma dei rispettivi obiettivi dei programmi d'orientamento pluriennale (POP IV) espressi in kW e GT per regione ultraperiferica alla fine del 2002; b) per le Isole Canarie: i livelli di riferimento che assumono come base di partenza le capacità in kW e GT dei pertinenti segmenti per le imbarcazioni registrate nei porti delle Isole Canarie al 1° gennaio 2003 e che possono essere aumentati sulla base delle possibilità di pesca per i segmenti interessati. Questi incrementi possono essere giustificati fino agli obiettivi che sarebbero stati adottati se si fossero applicate a questi segmenti specifici le procedure dei POP IV e devono essere conformi ai pareri scientifici più recenti convalidati dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca istituito dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 2371/2002. 2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 5. Articolo 2 Rinnovo e ammodernamento delle flotte nelle regioni ultraperiferiche Per i segmenti delle flotte di cui all'articolo 1, paragrafo 1: 1. In deroga all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, a) una nuova capacità può entrare nella flotta con o senza aiuti pubblici entro i limiti dei livelli di riferimento di cui all'articolo 1, b) l'obbligo di conseguire una riduzione della capacità globale della flotta pari al 3% in relazione ai livelli di riferimento non si applica alle regioni ultraperiferiche. 2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto i) del regolamento (CE) n. 2792/1999, possono essere accordati aiuti pubblici all'equipaggiamento e all'ammodernamento riguardanti la capacità in termini di stazza o di potenza. 3. Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere applicate una volta raggiunti i livelli di riferimento e, in ogni caso, al 31 dicembre 2006. Articolo 3 Trasferimento di imbarcazioni verso il territorio continentale In applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, in caso di trasferimento di imbarcazioni dalle regioni ultraperiferiche alle zone continentali, gli Stati membri si assicurano che tali imbarcazioni siano radiate dal registro della regione ultraperiferica in questione e che venga dichiarata la loro entrata nella flotta metropolitana. Il trasferimento in questione sarà considerato una radiazione del peschereccio dallo schedario delle navi da pesca della Comunità ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2792/1999. Articolo 4 Gestione delle capacità registrate nelle regioni ultraperiferiche 1. Gli Stati membri gestiscono le flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche in modo da soddisfare le disposizioni del presente regolamento. 3 Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni sui pescherecci registrati nelle loro regioni ultraperiferiche. 2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 5. Articolo 5 Comitato 1. La Commissione è assistita da un Comitato per la pesca e l'acquacoltura (in appresso denominato "il comitato"). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a [20 giorni lavorativi]. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 6 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è applicabile dal 1° gennaio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente