17.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/61


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2010

che modifica la direttiva 92/34/CEE del Consiglio per prorogare la deroga relativa alle condizioni di importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2010) 9015]

(2010/781/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/34 del Consiglio del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/34/CEE la Commissione stabilisce se i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto prodotti nell’Unione e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva.

(2)

La Commissione non dispone tuttora di informazioni sulle condizioni in vigore nei paesi terzi sufficienti a consentire di prendere siffatte decisioni nei confronti di tali paesi.

(3)

Allo scopo di evitare l’interruzione del flusso di scambi occorre autorizzare gli Stati membri che importano materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e piante da frutto da paesi terzi a continuare ad applicare condizioni equivalenti a quelle applicabili a prodotti simili ottenuti nell’Unione, secondo quanto disposto nell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 92/34/CEE.

(4)

Il periodo di applicazione della deroga prevista per tali importazioni dalla direttiva 92/34/CEE dovrebbe quindi essere prorogato fino al 29 settembre 2012.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 92/34/CEE.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/34/CEE la data «31 dicembre 2010» è sostituita da «29 settembre 2012».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10.