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17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/61 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2010
che modifica la direttiva 92/34/CEE del Consiglio per prorogare la deroga relativa alle condizioni di importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi
[notificata con il numero C(2010) 9015]
(2010/781/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/34 del Consiglio del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/34/CEE la Commissione stabilisce se i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto prodotti nell’Unione e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva. |
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(2) |
La Commissione non dispone tuttora di informazioni sulle condizioni in vigore nei paesi terzi sufficienti a consentire di prendere siffatte decisioni nei confronti di tali paesi. |
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(3) |
Allo scopo di evitare l’interruzione del flusso di scambi occorre autorizzare gli Stati membri che importano materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e piante da frutto da paesi terzi a continuare ad applicare condizioni equivalenti a quelle applicabili a prodotti simili ottenuti nell’Unione, secondo quanto disposto nell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 92/34/CEE. |
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(4) |
Il periodo di applicazione della deroga prevista per tali importazioni dalla direttiva 92/34/CEE dovrebbe quindi essere prorogato fino al 29 settembre 2012. |
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(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 92/34/CEE. |
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(6) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/34/CEE la data «31 dicembre 2010» è sostituita da «29 settembre 2012».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione