COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 8.7.2021
COM(2021) 377 final
2021/0188(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco istituisce un quadro per la governance giuridica, ambientale, economica e sociale delle attività di pesca svolte dalle navi dell'Unione nella zona di pesca definita all'articolo 1, lettera h), dell'accordo. Il protocollo di attuazione dell'accordo prevede possibilità di pesca per navi dell'Unione in sei categorie.
Il regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio, che ripartisce le possibilità di pesca a norma dell'accordo tra gli Stati membri dell'UE, comprende ancora il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (UK). In tale regolamento il Regno Unito dispone di possibilità di pesca nella categoria sei.
Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea sulla base dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Nell'accordo di recesso è stato deciso un periodo di transizione che si è concluso il 31 dicembre 2020. Il diritto dell'Unione non è pertanto applicabile al Regno Unito dal 1º gennaio 2021.
Le possibilità di pesca assegnate al Regno Unito dovrebbero pertanto essere soppresse dal regolamento (UE) 2019/440 e riassegnate a decorrere dal 1º gennaio 2021. La presente proposta modifica il regolamento in modo da ridistribuire le possibilità di pesca del Regno Unito tra gli Stati membri che beneficiano di possibilità di pesca nella stessa categoria in proporzione alle ripartizioni degli Stati membri, senza pregiudicare future assegnazioni nell'ambito del prossimo protocollo.
La Commissione propone che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata che modifica il regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La modifica non pregiudica la coerenza del regolamento con la legislazione vigente in materia di pesca.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La modifica non pregiudica la coerenza del regolamento con altra legislazione dell'UE.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, le misure relative alla ripartizione delle possibilità di pesca.
La modifica riguarda la legislazione esistente e rispetta gli stessi principi giuridici del regolamento in questione.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il settore di intervento è di competenza esclusiva dell'Unione.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La modifica non incide sulle condizioni di pesca stabilite nell'accordo e nel protocollo di attuazione. Pertanto non sono necessarie una valutazione ex post, una consultazione dei portatori di interessi o una valutazione d'impatto.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Il progetto di regolamento non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.
5.ALTRI ELEMENTI
La modifica non incide sulle condizioni stabilite nell'accordo e nel protocollo di attuazione.
2021/0188 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 4 marzo 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/441 relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco ("accordo di pesca") e del relativo protocollo di attuazione ("protocollo").
(2)Il 29 novembre 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2019/440 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di pesca (di seguito "regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio").
(3)L'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio assegna possibilità di pesca, tra le altre, nella categoria 6 - Pesca pelagica industriale, agli Stati membri, compreso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
(4)A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione dal 1º febbraio 2020 e il periodo di transizione previsto da tale accordo si è concluso il 31 dicembre 2020. È pertanto opportuno riassegnare agli Stati membri le possibilità di pesca assegnate al Regno Unito a decorrere dal 1º gennaio 2021.
(5)Tale riassegnazione dovrebbe essere trasparente e proporzionale alla ripartizione originaria del contingente.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio.
(7)Dato il suo impatto sulle attività di pesca nel 2021, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2021.
(8)Tenuto conto dell'urgenza legata alla sua applicazione retroattiva, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio è sostituito dal seguente:
"1. Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco ("accordo di pesca") sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
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Categoria di pesca
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Tipo di nave
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Stato membro
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Licenze o contingente
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1) Pesca artigianale a nord, specie pelagiche
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Pescherecci con sciabiche < 150 tonnellaggio lordo (GT)
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Spagna
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22
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2) Pesca artigianale a nord
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Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT
|
Spagna
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25
|
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Portogallo
|
7
|
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Pescherecci con palangari di fondo ≥ 40 GT < 150 GT
|
Portogallo
|
3
|
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3) Pesca artigianale a
sud
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Pescherecci con lenze e canne < 150 GT per nave
Totale ≤ 800 GT
|
Spagna
|
10
|
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4) Pesca demersale
|
Pescherecci con palangari di fondo ≤ 150 GT
|
Spagna
|
7
|
|
|
|
Portogallo
|
4
|
|
|
Pescherecci da traino ≤ 750 GT
Totale ≤ 3 000 GT
|
Spagna
|
5
|
|
|
|
Italia
|
0
|
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5) Pesca del tonno
|
Pescherecci con lenze e canne
|
Spagna
|
23
|
|
|
|
Francia
|
4
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6) Pesca pelagica industriale
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85 000 tonnellate (t) nel 2019
90 000 t nel 2020
100 000 t ogni anno nel 2021 e nel 2022
Ripartizione delle navi autorizzate a pescare:
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10 navi ≥ 3 000 GT e < 7 765 GT
|
|
|
4 navi ≥ 150 e < 3 000 GT
|
|
|
4 navi < 150 GT
|
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2019: 85 000 t
|
|
|
|
|
Germania
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6 871,2 t
|
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|
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Lituania
|
21 986,3 t
|
|
|
|
Lettonia
|
12 367,5 t
|
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|
|
Paesi Bassi
|
26 102,4 t
|
|
|
|
Irlanda
|
3 099,3 t
|
|
|
|
Polonia
|
4 807,8 t
|
|
|
|
Regno Unito
|
4 807,8 t
|
|
|
|
Spagna
|
496,2 t
|
|
|
|
Portogallo
|
1 652,2 t
|
|
|
|
Francia
|
2 809,3 t
|
|
|
|
2020: 90 000 t
|
|
|
|
|
Germania
|
7 275,4 t
|
|
|
|
Lituania
|
23 279,6 t
|
|
|
|
Lettonia
|
13 095,0 t
|
|
|
|
Paesi Bassi
|
27 637,9 t
|
|
|
|
Irlanda
|
3 281,6 t
|
|
|
|
Polonia
|
5 090,6 t
|
|
|
|
Regno Unito
|
5 090,6 t
|
|
|
|
Spagna
|
525,4 t
|
|
|
|
Portogallo
|
1 749,4 t
|
|
|
|
Francia
|
2 974,5 t
|
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|
2021 e 2022: 100 000 t ogni anno
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|
Germania
|
8 568,4 t
|
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|
|
Lituania
|
27 417 t
|
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|
|
Lettonia
|
15 422,3 t
|
|
|
|
Paesi Bassi
|
32 549,8 t
|
|
|
|
Irlanda
|
3 864,9 t
|
|
|
|
Polonia
|
5 995,4 t
|
|
|
|
Spagna
|
618,8 t
|
|
|
|
Portogallo
|
2 060,3 t
|
|
|
|
Francia
|
3 503,1 t"
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente