Bruxelles, 8.7.2021

COM(2021) 377 final

2021/0188(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco 1 istituisce un quadro per la governance giuridica, ambientale, economica e sociale delle attività di pesca svolte dalle navi dell'Unione nella zona di pesca definita all'articolo 1, lettera h), dell'accordo. Il protocollo di attuazione dell'accordo prevede possibilità di pesca per navi dell'Unione in sei categorie.

Il regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio 2 , che ripartisce le possibilità di pesca a norma dell'accordo tra gli Stati membri dell'UE, comprende ancora il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (UK). In tale regolamento il Regno Unito dispone di possibilità di pesca nella categoria sei.

Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea sulla base dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Nell'accordo di recesso 3 è stato deciso un periodo di transizione che si è concluso il 31 dicembre 2020. Il diritto dell'Unione non è pertanto applicabile al Regno Unito dal 1º gennaio 2021.

Le possibilità di pesca assegnate al Regno Unito dovrebbero pertanto essere soppresse dal regolamento (UE) 2019/440 e riassegnate a decorrere dal 1º gennaio 2021. La presente proposta modifica il regolamento in modo da ridistribuire le possibilità di pesca del Regno Unito tra gli Stati membri che beneficiano di possibilità di pesca nella stessa categoria in proporzione alle ripartizioni degli Stati membri, senza pregiudicare future assegnazioni nell'ambito del prossimo protocollo.

La Commissione propone che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata che modifica il regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio.

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La modifica non pregiudica la coerenza del regolamento con la legislazione vigente in materia di pesca.

•Coerenza con le altre normative dell'Unione

La modifica non pregiudica la coerenza del regolamento con altra legislazione dell'UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, le misure relative alla ripartizione delle possibilità di pesca.

La modifica riguarda la legislazione esistente e rispetta gli stessi principi giuridici del regolamento in questione.

•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il settore di intervento è di competenza esclusiva dell'Unione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La modifica non incide sulle condizioni di pesca stabilite nell'accordo e nel protocollo di attuazione. Pertanto non sono necessarie una valutazione ex post, una consultazione dei portatori di interessi o una valutazione d'impatto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il progetto di regolamento non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

La modifica non incide sulle condizioni stabilite nell'accordo e nel protocollo di attuazione.

2021/0188 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 4 marzo 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/441 relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco ("accordo di pesca") e del relativo protocollo di attuazione ("protocollo") 4 .

(2)Il 29 novembre 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2019/440 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di pesca (di seguito "regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio") 5 .

(3)L'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio assegna possibilità di pesca, tra le altre, nella categoria 6 - Pesca pelagica industriale, agli Stati membri, compreso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(4)A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione dal 1º febbraio 2020 e il periodo di transizione previsto da tale accordo si è concluso il 31 dicembre 2020. È pertanto opportuno riassegnare agli Stati membri le possibilità di pesca assegnate al Regno Unito a decorrere dal 1º gennaio 2021.

(5)Tale riassegnazione dovrebbe essere trasparente e proporzionale alla ripartizione originaria del contingente.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio.

(7)Dato il suo impatto sulle attività di pesca nel 2021, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2021.

(8)Tenuto conto dell'urgenza legata alla sua applicazione retroattiva, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio è sostituito dal seguente:

"1.   Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco ("accordo di pesca") sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

Categoria di pesca

Tipo di nave

Stato membro

Licenze o contingente

1) Pesca artigianale a nord, specie pelagiche

Pescherecci con sciabiche < 150 tonnellaggio lordo (GT)

Spagna

22

2) Pesca artigianale a nord

Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT

Spagna

25

Portogallo

7

Pescherecci con palangari di fondo ≥ 40 GT < 150 GT

Portogallo

3

3) Pesca artigianale a
sud

Pescherecci con lenze e canne < 150 GT per nave

Totale ≤ 800 GT

Spagna

10

4) Pesca demersale

Pescherecci con palangari di fondo ≤ 150 GT

Spagna

7

Portogallo

4

Pescherecci da traino ≤ 750 GT

Totale ≤ 3 000 GT

Spagna

5

Italia

0

5) Pesca del tonno

Pescherecci con lenze e canne

Spagna

23

Francia

4

6) Pesca pelagica industriale

85 000 tonnellate (t) nel 2019

90 000 t nel 2020

100 000 t ogni anno nel 2021 e nel 2022

Ripartizione delle navi autorizzate a pescare:

 

10 navi ≥ 3 000 GT e < 7 765 GT

 

4 navi ≥ 150 e < 3 000 GT

 

4 navi < 150 GT

2019: 85 000 t

 

Germania

6 871,2 t

Lituania

21 986,3 t

Lettonia

12 367,5 t

Paesi Bassi

26 102,4 t

Irlanda

3 099,3 t

Polonia

4 807,8 t

Regno Unito

4 807,8 t

Spagna

496,2 t

Portogallo

1 652,2 t

Francia

2 809,3 t

2020: 90 000 t

 

Germania

7 275,4 t

Lituania

23 279,6 t

Lettonia

13 095,0 t

Paesi Bassi

27 637,9 t

Irlanda

3 281,6 t

Polonia

5 090,6 t

Regno Unito

5 090,6 t

Spagna

525,4 t

Portogallo

1 749,4 t

Francia

2 974,5 t

2021 e 2022: 100 000 t ogni anno

 

Germania

8 568,4 t

Lituania

27 417 t

Lettonia

15 422,3 t

Paesi Bassi

32 549,8 t

Irlanda

3 864,9 t

Polonia

5 995,4 t

Spagna

618,8 t

Portogallo

2 060,3 t

Francia

3 503,1 t"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 8).
(2)    Regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 1).
(3)    Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).
(4)    Decisione (UE) 2019/441 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo, GU L 77 del 20.3.2019, pag. 4.
(5)    Regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione, GU L 77 del 20.3.2019, pag. 1.