<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1980ITA.0300112501.case.xml"><NO.CASE>100/79</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61979C0100</NO.CELEX><NO.SEQ>0019.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST>1132</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>1136</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>5</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DEL SIG. MAYRAS — CAUSA 100/79</LEFT><RIGHT>HAUPTZOLLAMT ESSEN / INTERATALANTA</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale Henri Mayras</HT></P><P><HT TYPE="UC">del <DATE ISO="19800124">24 gennaio 1980</DATE></HT><NOTE NOTE.ID="E0001"><P>Traduzione dal francese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><P><HT TYPE="ITALIC">Signor Presidente,</HT></P><P><HT TYPE="ITALIC">signori Giudici,</HT></P><GR.SEQ LEVEL="1"><NO.GR.SEQ>I —</NO.GR.SEQ><P>La presente causa riguarda il campo di applicazione <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>ratione temporis<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> degli importi compensativi monetari, in particolare la data di riferimento per la loro applicazione. Il problema si pone poiché la contesa è sorta in un momento in cui la normativa comunitaria in proposito non aveva ancora raggiunto l'attuale grado di precisione.</P><P>Fra il <DATE ISO="19710820">20 agosto</DATE> ed il <DATE ISO="19710924">24 settembre 1971</DATE>, la società Interatalanta di Francoforte sul Meno, ricorrente nel procedimento di merito, espletava le formalità prescritte per l'ammissione di partite di carni bovine congelate provenienti dall'America del Sud al regime di deposito doganale. Al momento del ritiro delle merci dal deposito l'ufficio doganale competente riscuoteva importi compensativi monetari, a norma del regolamento del Consiglio <DATE ISO="19710512">12 maggio 1971</DATE>, n. 974, nell'aliquota in vigore <HT TYPE="ITALIC">il giorno dell'uscita dal deposito.</HT></P><P>La ricorrente, ritenendo ci si dovesse riferire invece all'aliquota in vigore <HT TYPE="ITALIC">al momento dell'entrata in deposito,</HT> proponeva ricorso amministrativo all'Ufficio doganale principale di Essen. In seguito al rigetto di questo ricorso essa adiva il Finanzgericht competente, che le dava ragione. L'Ufficio doganale principale impugnava allora la sentenza in <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>revisione<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> dinanzi al Bundesfinanzhof. Conformemente all'art. 177, commi 1 e 3, del Trattato, il Bundesfinanzhof vi sottopone la seguente questione d'interpretazione:</P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>Se fosse vietato al legislatore nazionale, nell'ambito della propria competenza a<?PAGE NO="1133"?> riscuotere importi compensativi all'importazione, a norma dell'art. 1 del regolamento n. 97A/7 \y stabilire, per merci ammesse a deposito doganale in magazzino di proprietà privata non munito di doppia serratura (<QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="201C"/>offenes Zollager<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="201D"/>), come momento determinante l'aliquota degli importi compensativi il giorno dell'uscita dal deposito<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><NO.GR.SEQ>II —</NO.GR.SEQ><P>All'epoca dei fatti le disposizioni d'esecuzione del regolamento n. 974/71, contenute nel regolamento della Commissione <DATE ISO="19710517">17 maggio 1971</DATE>, n. 1013, non determinavano la data da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo compensativo monetario: tale precisazione verrà poi apportata dai regolamenti della Commissione <DATE ISO="19730301">1<HT TYPE="SUP">o</HT> marzo 1973</DATE>, n. 648, e <DATE ISO="19750529">29 maggio 1975</DATE>, n. 1380, tuttora in vigore.</P><P>Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 648/73 <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>negli scambi con i paesi terzi sono applicabili agli importi compensativi monetari le disposizioni in materia di concessione di restituzioni all'esportazione, di riscossione di dazi doganali o di prelievi<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>. Ora, è pacifico che in materia di dazi doganali, di restituzioni e di prelievi, l'aliquota applicabile è quella del giorno dell'importazione.</P><P>Negli scambi fra Stati membri, ai termini espressi dell'art. 8, § 1, dello stesso regolamento, <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>l'aliquota dell'importo compensativo da riscuotere è quella applicabile il giorno dell'importazione<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</P><P>Gli artt. 6 e 8, n. 1, del regolamento n. 1380/75, che sostituiscono rispettivamente l'art. 7, n. 1 e l'art. 8, n. 1, hanno Io stesso contenuto.</P><P>Oggi quindi la soluzione della questione posta si avrebbe dalla semplice lettura dei testi.</P><P>Tuttavia, nella vostra sentenza <DATE ISO="19780131">31 gennaio 1978</DATE> (causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="94/77" YEAR="1978" PAGE.ECR="119">94/77, Zerbone e/Amministrazione delle finanze dello Stato, Race. pag. 119</REF.DOC.ECR>), relativa ad importazioni effettuate prima dell'entrata in vigore dei regolamenti succitati, avete dichiarato:</P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>volendo accertare se esistono le condizioni per l'applicazione degli importi compensativi monetari, occorre riferirsi per ciascuna singola transazione commerciale (importazione o esportazione), al giorno dell'importazione o dell'esportazione<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S><P>La questione sottoposta dal giudice tedesco va quindi risolta nel senso che per stabilire se si debba applicare un importo compensativo monetario e, in caso affermativo, quale debba esserne l'importo, ci si deve riferire al giorno dell'importazione e non per esempio al giorno della conclusione del contratto, della consegna della merce, o del pagamento del prezzo.</P><P>Tale soluzione era già implicitamente contenuta nella vostra importante sentenza <DATE ISO="19731024">24 ottobre 1973</DATE> (causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="5/73" YEAR="1973" PAGE.ECR="1091">5/73, Balkan Import-Export c/Hauptzollamt Ber-lin-Packhof, Race. pag. 1091</REF.DOC.ECR>). In quella fattispecie era stato applicato l'importo compensativo del giorno dell'importazione, effettuata il <DATE ISO="19720324">24 marzo 1972</DATE>, e non quello della conclusione del contratto, che risaliva all'autunno 1971. Benché la nozione d'importazione non fosse espressamente in causa, dagli enunciati di detta sentenza risulta chiaramente che avete trovato corretto il calcolo dell'importo compensativo e quindi avete approvato la presa in considerazione della data dell'importazione.</P><P>Le ragioni di questa scelta sono state chiaramente esposte dall'avvocato generale Warner nelle conclusioni in causa Frecassetti (<DATE ISO="19760615">15 giugno 1976</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="113/75" YEAR="1976" PAGE.ECR="999">113/75, Race. 1976, pag. 999</REF.DOC.ECR>), da lui richiamate<?PAGE NO="1134"?> nelle conclusioni in causa Zerbone (succitata, Race. 1978, pag. 124).</P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>Si trattava dei seguenti principi:</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>il giorno di cui trattasi deve essere facilmente determinabile;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>esso dev'essere tale in tutti i casi e in tutti gli Stati membri;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>esso deve rendere possibile la determinazione del prelievo da applicare prima che il prelievo stesso diventi esigibile.</TXT></NP></ITEM></LIST><P>Mi sembra che tali considerazioni siano rilevanti anche per il presente caso, nel quale esse giocano a favore del giorno dell'importazione.<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><NO.GR.SEQ>III —</NO.GR.SEQ><P>Resta quindi da definire che cosa si debba intendere per <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>giorno dell'importazione<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/> nel caso particolare in cui le merci siano ammesse al deposito doganale.</P><P>La Commissione ritiene che nella fattispecie si possa utilmente richiamare l'art. 10 della direttiva del Consiglio <DATE ISO="19690304">4 marzo 1969</DATE>, n. 74. Detto articolo dispone che:</P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>quando le merci introdotte nei depositi sono immesse in consumo, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente e i prelievi agricoli esigibili all'importazione sono riscossi in funzione delle aliquote o degli ammontari in vigore <HT TYPE="ITALIC">alla data della loro uscita dal deposito,</HT> in base alla specificazione doganale, al valore in dogana e alla quantità constatati o ammessi a tal fine dall'ufficio di dogana<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S><P>Questo testo non riguarda però espressamente gli importi compensativi monetari: non lo poteva fare, essendo anteriore alla loro istituzione.</P><P>Inoltre, avanziamo qualche riserva a proposito delle affermazioni della Commissione, secondo cui <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>sebbene, tenuto conto della loro particolare funzione, gli importi compensativi monetari non possano essere, in ogni rispetto, assimilati a <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="201C"/>tasse di effetto equivalente<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="201D"/>, essi debbono nondimeno essere ricollegati a detta nozione per quanto riguarda il campo di applicazione della normativa doganale ed in particolare della direttiva in questione<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>.</P><P>Risulta in effetti chiaramente dalla vostra giurisprudenza — in particolare, per il periodo più recente, dalle sentenze <DATE ISO="19780420">20 aprile 1978</DATE> (Commissionnaires réunis c/Esattore della dogana; les Fils de Henri Hamel c/Esattore della dogana, cause <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="80/77+81/77" YEAR="1978" PAGE.ECR="947">80 e 81/77, Race. pag. 947</REF.DOC.ECR>), <DATE ISO="19780525">25 maggio 1978</DATE> (Racke e/Hauptzollamt Mainz, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="136/77" YEAR="1978" PAGE.ECR="1257">136/77, Race. pag. 1257</REF.DOC.ECR>) e <DATE ISO="19790125">25 gennaio 1979</DATE> (Racke e/Hauptzollamt Mainz, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="136/77" YEAR="1979" PAGE.ECR="1257">136/77, Race. pag. 1257</REF.DOC.ECR>) del <DATE ISO="19790125">25 gennaio 1979</DATE> (Racke e/Hauptzollamt Mainz, causa 98/78, Race, pag. 82 e 83) — che gli importi compensativi monetari, lungi dal costituire ostacoli agli scambi di prodotti agricoli, hanno per contro lo scopo di evitare perturbazioni che potrebbero verificarsi in proposito, in seguito a variazioni dei tassi di cambio delle monete degli Stati membri. Per tale motivo avete espressamente indicato che gli importi compensativi monetari non sono oneri istituiti unilateralmente dagli Stati membri, bensì provvedimenti comunitari adottati onde ovviare alle difficoltà derivanti, per la politica agricola comune, dalla instabilità monetaria; essi <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>non possono quindi ricadere sotto i divieti relativi alla riscossione di tasse di effetto equivalente a dazi doganali<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/> (causa 136/77, punto 7 della motivazione).</P><P>La Commissione ha invece senza dubbio ragione allorché sostiene che gli importi compensativi monetari sono connessi ai prelievi in modo tale che, se la data dell'importazione<?PAGE NO="1135"?> non fosse fissata uniformemente per gli uni e per gli altri, ne risulterebbero distorsioni. Opportunamente la Commissione ricorda che le distorsioni potrebbero essere particolarmente gravi per il fatto che, in determinati casi limite, possono trascorrere cinque anni fra l'introduzione in deposito e l'uscita dal deposito.</P><P>Ritengo pertanto che si possono applicare per analogia agli importi compensativi monetari i principi da voi stabiliti per i prelievi nella sentenza <DATE ISO="19711215">15 dicembre 1971</DATE> (causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="35/71" YEAR="1971" PAGE.ECR="1083">35/71, Schleswig-Holsteinische Hauptgenossenschaft c/Hauptzollamt Itzhoe, Race. pag. 1083</REF.DOC.ECR>). Come rammenta il giudice proponente, avete dichiarato <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>che il giorno dell'importazione è quello in cui le merci destinate all'importazione definitiva e poi ammesse al regime del deposito con sola sospensione del prelievo, escono dal deposito e vengono <HT TYPE="ITALIC">definitivamente nazionalizzate</HT><QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>.</P><P>Il Bundesfinanzhof esita tuttavia ad estendere l'applicazione di detti principi agli importi compensativi monetari, a motivo dell'oggetto specifico di questi. Esso rileva che <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>per quanto riguarda la riscossione dei prelievi, si tratta di impedire che le oscillazioni dei prezzi sul mercato mondiale per i prodotti soggetti ad organizzazione comune di mercato si ripercuotano all'interno della Comunità, mentre con la riscossione o la concessione di importi compensativi a norma del regolamento n. 974/71 si persegue lo scopo di compensare variazioni dei tassi di cambio tali da mettere in pericolo il funzionamento del mercato comune<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>.</P><P>Per mezzo tanto degli importi compensativi all'importazione quanto dei prelievi si tratta però di proteggere il livello dei prezzi del paese importatore da importazioni a prezzi soggetti a considerevoli e durevoli variazioni.</P><P>Tale parziale identità di oggetto permette, a mio avviso, di assimilare, per quanto riguarda la determinazione del giorno dell'importazione, gli importi compensativi monetari ai prelievi.</P><P>Tanto più giustificata mi pare detta assimilazione per il fatto di essere stata attuata non appena un testo comunitario, il regolamento n. 648/73, ha risolto espressamente il problema. Come ho già indicato, l'art. 7, n. 1, di questo regolamento rinvia in modo generale, per quanto riguarda gli importi compensativi monetari applicabili negli scambi con i paesi terzi, alle disposizioni relative ai diritti di dogana, alle restituzioni ed ai prelievi. Per il punto che ci concerne, la disposizione applicabile in materia di prelievi e di restituzioni è evidentemente l'art. 10 della direttiva n. 69/74. Per gli importi compensativi monetari applicabili negli scambi intracomunitari l'art. 8, n. 3, del regolamento, è ancora più preciso, giacché dispone che <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>per la determinazione dell'aliquota dell'importo compensativo da riscuotere, il giorno dell'importazione è identico a quello considerato in materia di dazi doganali e di prelievi<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/>. Il regolamento n. 1380/75 ha confermato tali soluzioni nei suoi artt. 6 ed 8, n. 5.</P><P>Così stando le cose, concludiamo per la seguente soluzione della questione proposta dal Bundesfinanzhof:</P><P>Per quanto riguarda importazioni nella Comunità di merci provenienti da un paese terzo, introdotte in deposito doganale nella Repubblica federale di<?PAGE NO="1136"?> Germania nel periodo agosto-settembre 1971, uscite dal deposito nel periodo settembre-novembre 1971 ed immesse in seguito in libera pratica, data determinante per l'applicazione dell'aliquota degli importi compensativi, a norma del regolamento del Consiglio <DATE ISO="19710512">12 maggio 1971</DATE>, n. 974, è il giorno dell'uscita dal deposito.</P></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>