52010PC0784

/* COM/2010/0784 def. - CNS 2010/0387 */ Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 4.1.2011

COM(2010) 784 definitivo

2010/0387 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

(rifusione)

RELAZIONE

1. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

2. La Commissione ha avviato la codificazione della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi[2] ed è stata presentata una proposta pertinente all'autorità legislativa[3]. La nuova direttiva doveva sostituire le varie direttive in essa incorporate[4].

3. Nel corso della procedura legislativa, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno osservato che la formulazione dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 90/435/CEE, quale appariva all'articolo 4, paragrafo 5, della proposta di testo codificato, poteva essere letta come l'introduzione di una base giuridica supplementare. In ragione della sentenza della Corte di giustizia del 6 maggio 2008 in merito alla causa C-133/06, e allo scopo di evitare dubbi e salvaguardare la certezza del diritto, le due istituzioni hanno chiesto la riformulazione della suddetta disposizione nella proposta di testo codificato. Poiché tale riformulazione rappresenta una modificazione sostanziale e va pertanto oltre la mera codificazione, occorre applicare il punto 8 [5] dell'Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, alla luce della dichiarazione congiunta su detto punto [6].

4. La modifica da effettuare all'articolo 4, paragrafo 5, della proposta di testo codificato riguarda l'inserimento di alcuni termini destinati a chiarire che le regole di cui a dette disposizioni sono adottate dal Consiglio conformemente alla procedura prevista dal trattato.

5. È pertanto opportuno convertire la codificazione della direttiva 90/435/CEE in una rifusione per introdurre la modifica necessaria.

ê 90/435/CEE (adattato)

2010/0387 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

(rifusione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo Ö 115, Õ

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[7],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[8],

deliberando conformemente alla procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

ò nuovo

(1) La direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi[9], è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese[10]. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di razionalità e chiarezza, alla sua rifusione.

ê 2003/123/CE considerando (2) (adattato)

(2) La Ö presente Õ direttiva intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi ed altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre.

ê 90/435/CEE considerando (1) (adattato)

(3) I raggruppamenti di società di Stati membri diversi possono essere necessari per creare Ö nell'Unione Õ condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per assicurare così il buon funzionamento del mercato Ö interno Õ. Queste operazioni non debbono essere intralciate da particolari restrizioni, svantaggi e distorsioni derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri. Occorre quindi Ö prevedere Õ per questi raggruppamenti norme fiscali che siano neutre nei riguardi della concorrenza al fine di permettere alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato Ö interno Õ, di accrescere la loro produttività e di rafforzare la loro posizione concorrenziale sul piano internazionale.

ê 90/435/CEE considerando (2)

(4) I raggruppamenti in questione possono risolversi nella creazione di gruppi di società madri e figlie.

ê 90/435/CEE considerando (3) (adattato)

(5) Ö Prima dell'entrata in vigore della direttiva 90/435/CEE, Õ le disposizioni fiscali che Ö disciplinavano Õ le relazioni tra società madri e società figlie di Stati membri diversi Ö variavano Õ sensibilmente da uno Stato membro all'altro ed Ö erano Õ, in generale, meno favorevoli di quelle applicabili alle relazioni tra società madri e società figlie di uno stesso Stato membro. La cooperazione tra società di Stati membri diversi Ö veniva Õ perciò penalizzata rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro. Ö Occorreva Õ eliminare questa penalizzazione instaurando un regime comune e facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello Ö dell'Unione Õ.

ê 90/435/CEE considerando (4)

(6) Quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti, lo Stato della società deve astenersi dal sottoporre tali utili a imposizione, oppure sottoporli a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta pagata dalla società figlia a fronte di detti utili.

ê 90/435/CEE considerando (5)

(7) Per garantire la neutralità fiscale, è inoltre opportuno esentare da ritenuta alla fonte, salvo in taluni casi particolari, gli utili conferiti da una società figlia alla propria società madre.

ê 2003/123/CE considerando (8)

(8) La corresponsione degli utili a una stabile organizzazione della società madre come pure la percezione degli utili da parte della stessa dovrebbe dar luogo al medesimo trattamento applicabile tra una società figlia e la società madre. Dovrebbe essere contemplato il caso in cui una società madre e la propria società figlia sono nel medesimo Stato membro e la stabile organizzazione è in un altro Stato membro. D'altro canto, pare che le situazioni in cui una stabile organizzazione e una società figlia sono situate nel medesimo Stato membro possono, salva l'applicazione dei principi del trattato, essere trattate sulla base del diritto interno dello Stato membro interessato.

ê 2003/123/CE considerando (9)

(9) In relazione al trattamento delle stabili organizzazioni, gli Stati membri possono avere necessità di determinare le condizioni e gli strumenti giuridici atti a tutelare il gettito tributario nazionale ed evitare che siano aggirate le norme di diritto interno, in conformità dei principi del trattato e tenendo conto delle regole tributarie internazionalmente accettate.

ê 2003/123/CE considerando (10)

(10) Quando gruppi societari sono organizzati in catene di società e gli utili sono distribuiti attraverso la catena di affiliate alla società madre, la doppia imposizione dovrebbe essere eliminata per mezzo di esenzione o di credito d'imposta. Nel caso di credito d'imposta, la società madre dovrebbe poter dedurre le imposte pagate da qualsiasi società affiliata della catena, a condizione che siano rispettati i requisiti della presente direttiva.

ò nuovo

(11) In ragione della sentenza della Corte di giustizia del 6 maggio 2008 in merito alla causa C-133/06[11], occorre riformulare l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 90/435/CEE, chiarendo che le regole di cui a dette disposizioni sono adottate dal Consiglio conformemente alla procedura prevista dal trattato.

ê

(12) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell'allegato II, parte B,

ê 90/435/CEE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ogni Stato membro applica la presente direttiva:

a) alla distribuzione degli utili percepiti da società di questo Stato membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati membri;

b) alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali;

ê 2003/123/CE art. 1, punto 1

c) alla distribuzione degli utili percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la stabile organizzazione;

d) alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato membro di cui sono società figlie.

ê 90/435/CEE (adattato)

2. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva Ö si intende per: Õ

a) «società di uno Stato membro» qualsiasi società:

i) che abbia una delle forme enumerate nell'allegato I, parte A;

ii) che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato e, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori Ö dell'Unione Õ;

iii) che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate;

ê 2003/123/CE art. 1, punto 2, seconda parte

b) «stabile organizzazione» una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività, per quanto gli utili di quella sede di affari siano soggetti a imposta nello Stato membro nel quale essa è situata ai sensi del pertinente trattato fiscale bilaterale o, in assenza di un siffatto trattato, ai sensi del diritto interno;

ê 2003/123/CE art. 1, punto 3 (adattato)

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva:

a) la qualità di società madre è riconosciuta:

i) almeno a ogni società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2 e che detenga una partecipazione minima del Ö 10 Õ% nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni;

ii) alle stesse condizioni, a una società di uno Stato membro che detenga nel capitale di una società dello stesso Stato membro una partecipazione minima del Ö 10 Õ%, parzialmente o totalmente attraverso una stabile organizzazione della prima società situata in un altro Stato membro.

b) «società figlia» la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione indicata alla lettera a).

ê 90/435/CEE

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà:

a) di sostituire, mediante accordo bilaterale, il criterio di partecipazione al capitale con quello dei diritti di voto;

b) di non applicare la presente direttiva a quelle società di tale Stato membro che non conservino, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, una partecipazione che dia diritto alla qualità di società madre o alle società nelle quali una società di un altro Stato membro non conservi, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, siffatta partecipazione.

Articolo 4

ê 2003/123/CE art. 1, punto 4, lettera a) (adattato)

1. Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione:

a) si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione, o

b) li sottopongono a imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata Ö ricadano nelle definizioni di cui all’articolo 2 e Õ soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3 entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.

ê 2003/123/CE art. 1, punto 4, lettera b) (adattato)

2. La presente direttiva non impedisce in alcun modo allo Stato della società madre di considerare una società figlia trasparente ai fini fiscali, in base alla valutazione da parte di detto Stato delle caratteristiche giuridiche di tale società figlia, derivanti dalla legislazione in base alla quale la stessa è costituita e di sottoporre pertanto ad imposizione la quota della società madre degli utili della società figlia se e quando tali utili sussistono. In questo caso lo Stato della società madre si astiene dal sottoporre a imposizione gli utili distribuiti della società figlia.

Quando verifica la quota detenuta dalla società madre degli utili prodotti dalla sua società figlia, lo Stato della società madre esenta detti utili oppure autorizza la società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa alla quota degli utili detenuta dalla società madre e pagata dalla propria società figlia o da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata Ö ricadano nelle definizioni di cui all’articolo 2 e Õ soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3, entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.

ê 90/435/CEE

è1 2003/123/CE art. 1, punto 4, lettera c)

3. Ogni Stato membro ha la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall'utile imponibile della società madre.

In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfetariamente, l'importo forfetario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia.

4. è1 I paragrafi 1 e 2 si applicano fino alla data dell'effettiva entrata in vigore di un sistema comune d'imposta sulle società. ç

ê 90/435/CEE (adattato)

ð nuovo

5. Il Consiglio ð , deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, ï adotta a tempo debito le disposizioni applicabili a decorrere Ö dall’entrata in vigore di un sistema comune d’imposta sulle società Õ.

Articolo 5

ê 2003/123/CE art. 1, punto 5, lettera (a)

Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte.

ê 90/435/CEE

Articolo 6

Lo Stato membro da cui dipende la società madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa società riceve dalla sua società figlia.

Articolo 7

1. L'espressione «ritenuta alla fonte» utilizzata nella presente direttiva non comprende il pagamento anticipato o preliminare (ritenuta) dell'imposta sulle società allo Stato membro in cui ha sede la società figlia, effettuato in concomitanza con la distribuzione degli utili alla società madre.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni relative al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari dei dividendi.

ê 90/435/CEE (adattato)

Articolo 8

Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto Ö nazionale Õ che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

ê

Articolo 9

La direttiva 90/435/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ê 90/435/CEE art. 9

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a […]

Per il Consiglio

Il presidente

ê 2006/98/CE art. 1 e allegato, punto (7)(b) (adattato)

ALLEGATO I

Ö Parte A Õ

ê 2006/98/CE art. 1 e allegato, punto (7)(b)

ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2, LETTERA A), PUNTO i)

a) le società registrate a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE)[12] e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori[13] e le società cooperative registrate a norma del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)[14] e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori[15],

b) le società di diritto belga denominate “société anonyme”/“naamloze vennootschap”, “société en commandite par actions”/“commanditaire vennootschap op aandelen”, “société privée à responsabilité limitée”/“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité limitée”/“coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité illimitée”/“coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, “société en nom collectif”/“vennootschap onder firma”, “société en commandite simple”/“gewone commanditaire vennootschap”, le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche summenzionate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all'imposta belga sulle società,

c) le società di diritto bulgaro denominate „събирателно дружество“, „командитно дружество“, „дружество с ограничена отговорност“, „акционерно дружество“, „командитно дружество с акции“, „неперсонифицирано дружество“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“, „държавни предприятия“ costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali,

d) le società di diritto ceco denominate: “akciová společnost”, “společnost s ručením omezeným”,

e) le società di diritto danese denominate “aktieselskab” e “anpartsselskab”. Altre società soggette ad imposizione ai sensi della legge sull'imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle “aktieselskaber”,

f) le società di diritto tedesco denominate “Aktiengesellschaft”, “Kommanditgesellschaft auf Aktien”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, “Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts”, e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all'imposta tedesca sulle società,

g) le società di diritto estone denominate: “täisühing”, “usaldusühing”, “osaühing”, “aktsiaselts”, “tulundusühistu”,

h) le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell'“Industrial and Provident Societies Act”, le “building societies” registrate sotto il regime dei “Building Societies Acts” e le “trustee savings banks” ai sensi del “Trustee Savings Banks Act” del 1989,

i) le società di diritto greco denominate “ανώνυμη εταιρεία”, “εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)”·e altre società costituite in conformità della legislazione greca e soggette all'imposta greca sulle società ,

j) le società di diritto spagnolo denominate “sociedad anónima”, “sociedad comanditaria por acciones”, “sociedad de responsabilidad limitada”, enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato e altre entità soggette all'imposta spagnola sulle società (“Impuesto sobre sociedades”),

k) le società di diritto francese denominate “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “sociétés par actions simplifiées”, “sociétés d'assurances mutuelles”, “caisses d'épargne et de prévoyance”, “sociétés civiles”che sono soggette automaticamente all'imposta sulle società,“coopératives”, “unions de coopératives”, e istituti e imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all'imposta francese sulle società,

l) le società di diritto italiano denominate “società per azioni”, “società in accomandita per azioni”, “società a responsabilità limitata”, “società cooperative”, “società di mutua assicurazione”, nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale,

m) in diritto cipriota: “εταιρείες così come definite nella legge relativa all'imposta sul reddito”,

n) le società di diritto lettone denominate: “akciju sabiedrība”, “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”,

o) le società di diritto lituano dotate di personalità giuridica,

p) le società di diritto lussemburghese denominate “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “société coopérative”, “société coopérative organisée comme une société anonyme”, “association d'assurances mutuelles”, “association d'épargne-pension”, “entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public”, e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all'imposta lussemburghese sulle società,

q) le società di diritto ungherese denominate: “közkereseti társaság”, “betéti társaság”, “közös vállalat”, “korlátolt felelősségű társaság”, “részvénytársaság”, “egyesülés”, “szövetkezet”,

r) le società di diritto maltese denominate: “Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata”, “Soċjetajiet en commandite lil-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet”,

s) le società di diritto olandese denominate “naamloze vennnootschap”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “Open commanditaire vennootschap”, “Coöperatie”, “onderlinge waarborgmaatschappij”, “Fonds voor gemene rekening”, “vereniging op coöperatieve grondslag”, “vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt”, e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all'imposta olandese sulle società,

t) le società di diritto austriaco denominate “Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”, “Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts”, “Sparkassen”, e altre società costituite in conformità della legislazione austriaca e soggette all'imposta austriaca sulle società,

u) le società di diritto polacco denominate: “spółka akcyjna”, “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,

v) le società commerciali o le società di diritto civile aventi forma commerciale e le cooperative e le imprese pubbliche registrate a norma del diritto portoghese,

w) le società di diritto rumeno denominate: “societăţi pe acţiuni”, “societăţi în comandită pe acţiuni”, “societăţi curăspundere limitată”,

x) le società di diritto sloveno denominate: “delniška družba”, “komanditna družba”, “družba z omejeno odgovornostjo”,

y) le società di diritto slovacco denominate:. “akciová spoločnosť”, “spoločnosť s ručením obmedzeným”, “komanditná spoločnosť”,

z) le società di diritto finlandese denominate “osakeyhtiö/aktiebolag”, “osuuskunta/andelslag”, “säästöpankki/sparbank” e “vakuutusyhtiö/ försäkringsbolag”,

aa) le società di diritto svedese denominate “aktiebolag”, “försäkringsaktiebolag”, “ekonomiska föreningar”, “sparbanker”, “ömsesidiga försäkringsbolag”,

ab) le società registrate a norma del diritto del Regno Unito.

ê 2006/98/CE art. 1 e allegato, punto (7)(b) (adattato)

Ö Parte B Õ

Ö ELENCO DELLE IMPOSTE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, LETTERA a), punto iii) Õ

ê 90/435/CEE art. 2, lettera c) primo trattino

- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio,

ê 2006/98/CE art. 1 e allegato, punto 7, lettera a)

- корпоративен данък in Bulgaria,

ê 2003 atto di adesione art. 20 e allegato II, punto 8, pag. 560

- Daň z příjmů právnických osob nella Repubblica ceca,

ê 90/435/CEE art. 2, lettera c), secondo trattino

- selskabsskat in Danimarca,

ê 90/435/CEE art. 2, lettera c), terzo trattino

- Körperschaftssteuer in Germania,

ê 2003 atto di adesione art. 20 e allegato II, punto. 8, pag. 560

- tulumaks in Estonia,

ê 90/435/CEE art. 2, lettera c), settimo trattino

- corporation tax in Irlanda,

ê 90/435/CEE art. 2, lettera c), quarto trattino

- φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα in Grecia,

ê 90/435/CEE art. 2, lettera c), quinto trattino

- impuesto sobre sociedades in Spagna,

ê 90/435/ CEE art. 2, lettera c), sesto trattino

- impôt sur les sociétés in Francia,

ê 90/435/ CEE art. 2, lettera c), ottavo trattino

- imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia,

ê 2003 atto di adesione art. 20 e allegato II, punto. 8, pag. 560

- φόροσ εισοδήματοσ in Cipro,

- uzņēmumu ienākuma nodoklis in Lettonia,

- pelno mokestis in Lituania,

ê 90/435/CEE art. 2, lettera c), nono trattino

- impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo,

ê 2003 atto di adesione art. 20 e allegato II, punto. 8, pag. 560

- társasági adó, osztalékadó in Ungheria,

- taxxa fuq l-income in Malta,

ê 90/435/ CEE art. 2, lettera c), decimo trattino

- vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,

ê 1994 atto di adesione art. 29 e allegato I, pag. 196

- Körperschaftssteuer in Austria,

ê 2003 atto di adesione art. 20 e allegato II, punto. 8, pag. 560

- podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia,

ê 90/435/CEE art. 2, lettera c), undicesimo trattino

- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo,

ê 2006/98/CE art. 1 e allegato, punto 7, lettera a)

- impozit pe profit in Romania

ê 2003 atto di adesione art. 20 e allegato II, punto 8, pag. 560

- davek od dobička pravnih oseb in Slovenia,

- daň z príjmov právnických osôb in Slovacchia,

ê 1994 atto di adesione art. 29 e allegato I, pag. 196

- yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia,

- statlig inkomstskatt in Svezia,

ê 90/435/CEE art. 2, lettera c), dodicesimo trattino

- corporation tax nel Regno Unito.

________________

é

ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata e d elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 9)

Direttiva 90/435/CEE del Consiglio (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6) |

Atto di adesione del 1994, allegato I, punto XI.B.I.3 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 196) |

Direttiva 2003/123/CE del Consiglio (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 41) |

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 9.8 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 555) |

Direttiva 2006/98/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129) | allegato, limitatamente al punto 7 |

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 9)

Direttiva | Termine di attuazione |

90/435/CEE | 31 dicembre 1991 |

2003/123/CE | 1° gennaio 2005 |

2006/98/CE | 1° gennaio 2007 |

_____________

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 90/435/CE | Presente direttiva |

Articolo 1, primo paragrafo, primo, secondo, terzo e quarto trattino | Articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d) |

Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 1, paragrafo 2 |

Articolo 2, primo paragrafo, prima parte dell'alinea | Articolo 2, alinea |

Articolo 2, primo paragrafo, seconda parte dell'alinea | Articolo 2, lettera a), alinea |

Articolo 2, primo paragrafo, lettera a) | Articolo 2, lettera a), punto i) |

Articolo 2, primo paragrafo, lettera b) | Articolo 2, lettera a), punto ii) |

Articolo 2, primo paragrafo, lettera c), alinea del primo comma e secondo comma | Articolo 2, lettera a), punto iii) |

Articolo 2, primo paragrafo, lettera c), primo comma, dal primo al ventisettesimo trattino | Allegato I, parte B, dal primo al ventisettesimo trattino |

Articolo 2, secondo paragrafo | Articolo 2, lettera b) |

Articolo 3, primo paragrafo, alinea | Articolo 3, paragrafo 1, alinea |

Articolo 3, primo paragrafo, lettera a), parole iniziali | Articolo 3, primo paragrafo, lettera a), alinea |

Articolo 3, primo paragrafo, lettera a), primo comma, parole finali | Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) |

Articolo 3, primo paragrafo, lettera a), secondo comma | Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) |

Articolo 3, primo paragrafo, lettera a), terzo comma | __ |

Articolo 3, primo paragrafo, lettera a), quarto comma | __ |

Articolo 3, primo paragrafo, lettera b) | Articolo 3, primo paragrafo, lettera b) |

Articolo 3, secondo paragrafo, primo e secondo trattino | Articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) |

Articolo 4, primo paragrafo, primo e secondo trattino | Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) |

Articolo 4, primo paragrafo bis | Articolo 4, paragrafo 2 |

Articolo 4, secondo paragrafo, prima frase | Articolo 4, paragrafo 3, primo comma |

Articolo 4, secondo paragrafo, seconda frase | Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma | Articolo 4, paragrafo 4 |

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma | Articolo 4, paragrafo 5 |

Articoli 5, 6 e 7 | Articoli 5, 6 e 7 |

Articolo 8, primo paragrafo | __ |

Articolo 8, secondo paragrafo | Articolo 8 |

__ | Articolo 9 |

__ | Articolo 10 |

Articolo 9 | Articolo 11 |

Allegato | Allegato I, Parte A |

__ | Allegato II |

__ | Allegato III |

________________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[3] COM(2008) 691 definitivo.

[4] Allegato II, parte A, della presente proposta.

[5] “ Qualora, nel corso del procedimento legislativo, si ritenesse necessario andare oltre la mera codificazione per procedere a modificazioni sostanziali, spetterà alla Commissione presentare, se del caso, la proposta o le proposte necessarie ”.

[6] “ Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del fatto che, qualora si ritenesse necessario andare oltre la mera codificazione per procedere a modificazioni sostanziali, la Commissione potrà scegliere nelle sue proposte caso per caso la tecnica della rifusione o quella di una proposta distinta di modificazione, lasciando in sospeso la proposta di codificazione nella quale sarà successivamente incorporata, una volta adottata, la modificazione sostanziale” .

[7] GU C […] del […], pag. […].

[8] GU C […] del […], pag. […].

[9] GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6.

[10] V. allegato II, parte A.

[11] Racc. 2008, pag. I-03189.

[12] GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

[13] GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

[14] GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

[15] GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.