Bruxelles, 16.7.2025

COM(2025) 554 final

2025/0234(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte agli istituti scolastici
("programma dell'UE destinato alle scuole")


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

La comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2025 dal titolo "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione" 1 sottolinea l'importanza di riavvicinare i consumatori dell'UE, in particolare i gruppi vulnerabili come i bambini, ai prodotti alimentari e ai territori locali. Ciò rafforzerebbe la competitività del settore agricolo, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi strategici della PAC, e incoraggerebbe abitudini alimentari più sane tra i cittadini.

A tale riguardo, gli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici ("programma dell'UE destinato alle scuole") previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 si sono dimostrati efficaci nell'aumentare il consumo di prodotti agricoli selezionati. Allo stesso tempo, il quadro finanziario pluriennale ("QFP") per il periodo 2028-2034 rappresenta un'opportunità per rendere il programma più efficace, più semplice e più incisivo in termini di finanziamenti, in linea con i principi generali delineati nella comunicazione della Commissione "La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale" 3 , pubblicata l'11 febbraio 2025. La comunicazione sottolinea in particolare la necessità di affrontare "le complessità, le debolezze e le rigidità attualmente presenti e massimizzare l'impatto di ogni euro speso", garantendo nel contempo la capacità del bilancio di adattarsi al mutare delle circostanze. Per questo motivo la Commissione ha introdotto modifiche pertinenti al programma dell'UE destinato alle scuole attraverso il regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio [modifica dell'organizzazione comune dei mercati] 4 che fornirà tutti gli elementi essenziali dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, comprese disposizioni specifiche per il programma dell'UE destinato alle scuole.

Allo stesso tempo, tenendo conto della nuova architettura del QFP, gli Stati membri saranno in grado di finanziare l'attuazione del programma dell'UE destinato alle scuole attraverso i piani di partenariato nazionali e regionali. Ciò significa che le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio 5 , in cui è fissato l'importo dell'aiuto dell'Unione nell'ambito del programma destinato alle scuole, non sono più necessarie e dovrebbero essere soppresse. 

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La soppressione delle disposizioni è coerente con la proposta di regolamento (UE).../... [regolamento sul Fondo di partenariato nazionale e regionale] e con la proposta di regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio [modifica dell'organizzazione comune dei mercati]. A seguito dell'inclusione del programma destinato alle scuole tra i tipi di intervento finanziati dal Fondo, le disposizioni vigenti in merito al programma previste dal regolamento (UE) n. 1370/2023 del Consiglio non sono più necessarie.

•Coerenza con le altre normative dell'Unione

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

L'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") costituisce la base giuridica per la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 al fine di sopprimere le disposizioni vigenti in merito al programma dell'UE destinato alle scuole. Il regolamento (UE) n. 1370/2013 è stato adottato sulla base dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e deve pertanto essere modificato secondo la stessa base giuridica.

•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La soppressione non può essere realizzata mediante la legislazione nazionale.

•Proporzionalità

N.A.

•Scelta dell'atto giuridico

Visti gli obiettivi e il contenuto della proposta, la modifica al regolamento vigente rappresenta lo strumento più adeguato.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La proposta è una conseguenza della nuova architettura del QFP e più in particolare del regolamento (UE).../... [regolamento sul Fondo di partenariato nazionale e regionale], per il quale sono state effettuate una valutazione di impatto globale e consultazioni dei portatori di interessi.

•Diritti fondamentali

La revisione rispetta i diritti e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabiliti nella proposta di regolamento sul Fondo di partenariato nazionale e regionale presentata dalla Commissione. Le disposizioni di tale proposta di regolamento concernenti il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto si applicheranno anche al programma dell'UE destinato alle scuole.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'attuale programma dell'UE destinato alle scuole stabilito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 deve essere sospeso. Il nuovo programma dell'UE destinato alle scuole sarà finanziato dal Fondo. Si propone che le dotazioni finanziarie destinate agli Stati membri siano disciplinate dal regolamento (UE).../... [regolamento sul Fondo di partenariato nazionale e regionale] e che i requisiti per il programma destinato alle scuole siano disciplinati dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

5.    ALTRI ELEMENTI

•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1370/2013 stabilisce le norme sulla fissazione delle ripartizioni indicative e definitive e sulla riassegnazione dell'aiuto dell'Unione, sui livelli massimi di aiuto dell'Unione per il finanziamento delle misure educative di accompagnamento e dei costi correlati e sull'importo massimo di aiuto dell'Unione per la componente lattiero-caseario.

L'allegato V del regolamento (UE) n. 1370/2013 stabilisce le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione destinate a ciascuno Stato membro dal 1º agosto 2017 al 31 luglio 2023.

Al fine di aumentare l'efficacia e garantire la coerenza con altri strumenti della PAC, il programma dell'UE destinato alle scuole dovrebbe essere attuato come un tipo di intervento sostenuto dal Fondo. Dato che l'attuale programma dell'UE destinato alle scuole di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbe essere soppresso, è opportuno sopprimere anche le disposizioni relative al programma dell'UE destinato alle scuole di cui al regolamento (UE) n. 1370/2013.

2025/0234 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte agli istituti scolastici
("programma dell'UE destinato alle scuole")

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034 comprende il regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sul Fondo di partenariato nazionale e regionale] 6 che istituisce il Fondo di partenariato nazionale e regionale (il "Fondo") per il periodo 2028-2034; quest'ultimo raggruppa i fondi preassegnati a livello nazionale, compresi il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il Fondo sarà attuato attraverso piani di partenariato nazionale e regionale e lo strumento dell'UE, che mirano ad aumentare la flessibilità e si attivano in caso di crisi e di interventi che richiedono un orientamento o un coordinamento a livello dell'Unione.

(2)Gli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici stabiliti alla parte II, titolo I, capo II del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 (il "programma dell'UE destinato alle scuole") si sono dimostrati efficaci nell'aumentare il consumo di prodotti agricoli selezionati. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune (PAC), è opportuno proseguire il programma dell'UE destinato alle scuole. Tuttavia, al fine di aumentarne l'efficacia e garantire la coerenza con altri strumenti della PAC, il programma dovrebbe basarsi sull'efficacia dell'attuazione ed essere attuato come un tipo di intervento sostenuto dal Fondo, soggetto alle norme stabilite dal regolamento (UE).../... [regolamento sul Fondo di partenariato nazionale e regionale] e dal regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sull'efficacia dell'attuazione] 8 . Pertanto le disposizioni vigenti in merito al programma dell'UE destinato alle scuole di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 devono essere soppresse.

(3)Il regolamento (UE) n. 1370/2013 9 del Consiglio fissa l'importo dell'aiuto dell'Unione nell'ambito del programma destinato alle scuole. Tenuto conto della soppressione delle disposizioni relative al programma dell'UE destinato alle scuole di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno sopprimere anche le disposizioni relative al programma dell'UE destinato alle scuole di cui al regolamento (UE) n. 1370/2013.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1370/2013.

(5)Al fine di garantire una transizione agevole verso il nuovo quadro giuridico nell'ambito del Fondo, le modifiche dei regolamenti (UE) n. 1370/2013 e (UE) n. 1308/2013 che sopprimono le disposizioni relative al programma dell'UE destinato alle scuole dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data. Tuttavia, al fine di concludere i pagamenti delle misure dopo il 31 dicembre 2027, tali disposizioni dovrebbero continuare ad applicarsi alle misure attuate fino al 31 dicembre 2027,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1370/2013 è così modificato:

(1)l'articolo 5 è soppresso;

(2)l'allegato I è soppresso.

Articolo 2

L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1370/2013 continua ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2027 alle misure attuate fino al 31 dicembre 2027.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2028 [subordinatamente alla data di applicazione del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo di partenariato nazionale e regionale per il periodo 2028-2034 e del regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole ("programma dell'UE destinato alle scuole")].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione – Realizzare insieme un settore agricolo e alimentare dell'UE attrattivo per le generazioni future" del 19.2.2025 (COM(2025) 75 final).
(2)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj ).
(3)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale" dell'11.2.2025 (COM(2025) 46 final).
(4)    Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole ("programma dell'UE destinato alle scuole"), gli interventi settoriali, la creazione di un settore delle proteine, i requisiti per la canapa, la possibilità di norme di commercializzazione per i formaggi, le colture proteiche e le carni, l'applicazione di dazi addizionali all'importazione, le norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento nelle situazioni di emergenza e di crisi grave e sulle cauzioni (GU L ..., ELI:...).
(5)    Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/oj ).
(6)    Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sul Fondo di partenariato nazionale e regionale] (GU L …, ELI:…).
(7)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).
(8)    Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sull'efficacia dell'attuazione] (GU L …, ELI:…).
(9)    Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/oj ).