32003R1754

Regolamento (CE) n. 1754/2003 del Consiglio, del 22 settembre 2003, recante terza modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

Gazzetta ufficiale n. L 252 del 04/10/2003 pag. 0001 - 0004


Regolamento (CE) n. 1754/2003 del Consiglio

del 22 settembre 2003

recante terza modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca(1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002(2) stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. Al fine di tener conto delle raccomandazioni fatte di recente dalla Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC), si rendono necessarie alcune modifiche del regolamento.

(2) Nel giugno 2003, la Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC) ha fatto le seguenti raccomandazioni:

- è opportuno aumentare da 310000 tonnellate a 341000 tonnellate il totale ammissibile di catture (TAC) per lo spratto nella zona III b, c, d (acque CE),

- è opportuno, a partire da ottobre 2003, ridurre da 140 a 130 mm la dimensione minima delle maglie delle reti da traino sprovviste di finestra di fuga nella pesca del merluzzo bianco,

- è opportuno ridurre da 120 a 110 mm l'apertura minima delle maglie della finestra in un sacco con finestra di fuga superiore "BACOMA".

(3) Le parti contraenti dell'IBSFC hanno convenuto di permettere che le raccomandazioni siano attuate prima dello scadere del periodo di obiezioni di cui alla convenzione che istituisce l'IBSFC.

(4) È necessario che dette misure siano applicate nella Comunità immediatamente dopo il divieto di pesca estivo al fine di evitare costi supplementari per i pescatori.

(5) Dati scientifici mostrano comunque che le reti da traino sprovviste di finestra di fuga sono meno selettive del tipo di attrezzo BACOMA. Risulta pertanto opportuno vietare l'uso di dette reti nelle acque comunitarie e per le navi della Comunità.

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2341/2002 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IA, IC e V del regolamento (CE) n. 2341/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Frattini

(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/2003 (GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 3).

ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 2341/2002 è così modificato:

1) Nell'allegato IA il testo relativo alla specie spratto nelle seguenti zone:

III b, c, d (acque CE),

III d (acque estoni),

III d (acque lettoni) e

IlI d (acque lituane) è sostituito dal testo seguente:

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2) Nell'allegato IC la nota in calce 2 relativa alla specie scorfano nelle zone V, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

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3) All'allegato V:

a) Il testo del punto 1.1.1 è sostituito dal seguente testo:

"1.1.1. Senza finestre di fuga

Sono vietate le reti da traino senza finestra di fuga."

b) all'appendice 1:

i) La sezione intitolata "Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore 'BACOMA'" è sostituita dal testo seguente:

"Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore 'BACOMA'

Finestra a maglie quadrate di 110 mm (apertura del diametro interno), fissata su un sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 105 mm in reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe.

La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare fissata sul sacco. Essa deve essere unica e non può essere in alcun modo ostruita da dispositivi interni o esterni del sacco."

ii) La sezione intitolata "Pezza di rete della finestra" è sostituita dal testo seguente:

"Pezza di rete della finestra

Le maglie della finestra hanno un'apertura minima di 110 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate. Il diametro di ciascun filo deve essere di almeno 4,9 mm."