<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2003ITB.0100090501.case.xml"><NO.CASE>C-318/00</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62000C0318</NO.CELEX><NO.SEQ>0009.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>907</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>918</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>12</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. TIZZANO — CAUSA C-318/00</LEFT><RIGHT>BACARDIMARTINI E CELLIER DES DAUPHINS</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Antonio Tizzano</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20020926">26 settembre 2002</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Lingua originale: l'italiano.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Con ordinanza del <DATE ISO="20000728">28 luglio 2000</DATE> la High Court of Justice (England &amp; Wales), Queen's Bench Division (Regno Unito; in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>High Court<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 234 CE, due quesiti relativi all'interpretazione dell'art. 49 CE. In sintesi, essa vuol sapere se sia compatibile con tale disposizione la normativa di uno Stato membro che vieti sul territorio nazionale la trasmissione televisiva di eventi sportivi che si svolgono in altri Stati membri, qualora siano mostrati pannelli pubblicitari esposti nel luogo dove si svolgono tali eventi per reclamizzare prodotti (nella specie, bevande alcoliche) di cui nel primo Stato è vietata la pubblicità televisiva.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Quadro normativo</P></TI></TITLE><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda la normativa comunitaria, viene qui in rilievo l'art. 49 CE, che, com'è noto, garantisce la libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Con riferimento invece alla normativa nazionale, si devono anzitutto richiamare le disposizioni francesi relative alla pubblicità televisiva di bevande alcoliche, cominciando dalla legge n. 91-32, del <DATE ISO="19910110">10 gennaio 1991</DATE>, relativa alla lotta contro il tabagismo e l'alcolismo<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>JORF del <DATE ISO="19910112">12 gennaio 1991</DATE>, pag. 615.</P></NOTE> (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Loi Evin<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>), che ha modificato l'art. L. 17 del <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>Code des débits de boissons<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/> (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>CDB<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>)<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Divenuto in seguito art. L. 3323-2 del Code de la santé publique.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>La Loi Evin si basa sul principio secondo cui è vietata ogni forma di pubblicità di bevande alcoliche (cioè bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2<HT TYPE="SUP">o</HT>) che non sia espressamente autorizzata. In applicazione di tale principio, non essendo espressamente autorizzata dall'art. 17 del CDB, la pubblicità televisiva di alcolici è dunque vietata.</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Tale divieto è espressamente confermato dall'art. 8 del decreto n. 92-280, del <DATE ISO="19920327">27 marzo 1992</DATE>, relativo alla pubblicità e<?PAGE NO="I-908"?> alla sponsorizzazione in televisione<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>JORF del <DATE ISO="19920328">28 marzo 1992</DATE>, pag. 4313.</P></NOTE>, il quale dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>È vietata la pubblicità riguardante, da un lato, i prodotti la cui pubblicità televisiva sia oggetto di un divieto legislativo e, dall'altro, i seguenti prodotti e settori economici:</P><P>bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2<HT TYPE="SUP">o</HT> (...)<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>La violazione della Loi Evin costituisce un <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>délit<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/> ai sensi del diritto penale francese. L'articolo L. 21 del CDB prevede infatti che:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>La violazione delle disposizioni degli articoli L. 17, L. 18, L. 19 e L. 20 sono punite con un'ammenda di FF <FT TYPE="NUMBER">500000</FT>. Il limite massimo dell'ammenda può essere aumentato fino al 50% della somma spesa per la pubblicità illegittima.</P><P>In caso di recidiva, il giudice può vietare per un periodo da uno a cinque anni la vendita della bevanda alcolica oggetto della pubblicità illegittima<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Un importante ruolo di controllo in materia è stato inoltre attribuito al <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>Conseil supérieur de l'audiovisuel<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/> (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>CSA<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>), il quale può infliggere sanzioni amministrative nei confronti delle emittenti francesi che non rispettino la Loi Evin. Nell'esercizio di tale ruolo, nel 1995 il CSA ha elaborato un <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>codice di buona condotta<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>, per far conoscere l'interpretazione che intendeva dare alle disposizioni della Loi Evin con riferimento alla trasmissione di eventi sportivi nell'ambito dei quali siano esposte pubblicità di bevande alcoliche (ad esempio sulla maglia degli atleti o su pannelli affissi accanto al campo di gioco).</TXT></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Pur escludendosi qualsiasi discriminazione tra bevande alcoliche francesi e straniere, nel codice viene in particolare richiesta la massima vigilanza agli inserzionisti, agli intermediari, alle federazioni sportive e alle emittenti televisive nel caso in cui simili pubblicità siano esposte nel corso di eventi sportivi che si svolgono all'estero. In tal caso, le emittenti che trasmettono in Francia le immagini degli eventi non devono mostrare condiscendenza rispetto alle pubblicità esposte riel luogo dove questi si svolgono, non partecipando alla collocazione delle pubblicità ed evitandone per quanto possibile la ripresa.</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Tale regola generale viene poi meglio specificata attraverso la distinzione tra <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>eventi internazionali<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/> ed <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>altri eventi che<?PAGE NO="I-909"?> si svolgono all'estero<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Il CSA non ha fornito un'elencazione ufficiale delle manifestazioni che esso considera <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>eventi internazionali<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/> od <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>altri eventi<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>. Par di capire, però, che esso considera <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>eventi internazionali<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>: tutti i turni della UEFA Champions league di calcio: qualsiasi partita internazionale, comprese le amichevoli, giocata dalla nazionale francese di calcio; tutte le partite del Torneo delle cinque (ora sei) nazioni di rugby c le finali della Coppa del mondo di rugby; e tutti i gran premi di Formula 1. Sono invece considerati <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>altri eventi<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/>: i primi turni (precedenti ai quarti di finale) della Coppa UEFA di calcio; i primi turni (precedenti ai quarti di finale) della (ora estinta) Coppa delle coppe di calcio; le partite della Coppa intcrtoto ai calcio.</P></NOTE>. Nel caso di <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>eventi internazionali<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/>, le cui immagini sono trasmesse in un ampio numero di paesi e non possono quindi essere considerate come dirette principalmente al pubblico francese, le emittenti non possono essere accusate di condiscendenza, anche se le pubblicità appaiono sugli schermi, allorché vengano trasmesse immagini di cui esse non controllano le riprese. Diverso è invece il trattamento riservato agli <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>altri eventi<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>, la cui trasmissione si ritiene specificamente diretta al pubblico francese. In tal caso, qualora la normativa del paese ospitante autorizzi la pubblicità delle bevande alcoliche nel luogo della competizione, le parti che negoziano con i titolari dei diritti televisivi sono tenute a fare tutto quanto in loro potere per evitare che in Francia appaiano pubblicità di bevande alcoliche, informando le controparti straniere sulla normativa ivi vigente.</TXT></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>Un breve cenno va infine fatto alla normativa inglese in materia, la quale, secondo quanto risulta dall'ordinanza, non proibisce la pubblicità televisiva di bevande alcoliche<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La High Court si riferisce in particolare alle disposizioni del British Code of Advertising.</P></NOTE>. Tale normativa stabilisce tuttavia, in linea generale, che i messaggi pubblicitari non devono dare l'impressione che tali bevande possano aumentare le capacità mentali o fisiche (in particolare sessuali), la popolarità, l'attrattiva, la mascolinità o la femminilità, ovvero aiutare nelle relazioni personali o consentire il conseguimento di migliori risultati sociali o sportivi.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Fatti e procedura</P></TI></TITLE><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>I fatti all'origine della causa principale ruotano intorno ad una serie di rapporti contrattuali, tra loro più o meno concatenati, che coinvolgono le società Bacardi-Martini SAS, Cellier des Dauphins, Newcastle United Football Company Ltd, Dorna Marketing (UK) Ltd e CSI Ltd (in prosieguo, rispettivamente: <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>Bacardi<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/>, <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>Cellier<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/>, <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>Newcastle<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/>, <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>Dorna<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/> e <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>CSI<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/>). Più in particolare, Bacardi e Cellier sono società francesi attive nella produzione e commercializzazione di bevande alcoliche; Newcastle è una società inglese che amministra una squadra di calcio ed uno stadio di sua proprietà; Dorna è una società con sede in Inghilterra e nel Galles che si occupa della vendita e della gestione di spazi pubblicitari su cartelloni elettronici disposti attorno ai campi di calcio; ed infine CSI è una società di diritto inglese, la cui attività consiste nella vendita di diritti televisivi di eventi sportivi.</TXT></NP><?PAGE NO="I-910"?><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>I rapporti contrattuali che coinvolgono le parti possono essere così sinteticamente illustrati:</TXT><P><LIST TYPE="roman"><ITEM><NP><NO.P>i)</NO.P><TXT>in base ad un accordo concluso nel 1994 tra la Football Association Premier League Ltd e le società che ne facevano parte (tra le quali Newcastle), da un lato, e Dorna, dall'altro, quest'ultima era stata incaricata della vendita e della gestione di spazi pubblicitari lungo il perimetro dei campi da gioco per tutte le partite disputate in casa dalle squadre della Premier League;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>ii)</NO.P><TXT>in base a due accordi conclusi da Dorna nel novembre 1996 con Bacardi e Cellier, la prima si era impegnata a mettere a disposizione delle due società francesi spazi pubblicitari durante una partita tra Newcastle e Metz (una squadra francese), che doveva svolgersi in Inghilterra il <DATE ISO="19961203">3 dicembre 1996</DATE> nell'ambito del terzo turno della coppa UEFA;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>iii)</NO.P><TXT>in virtù di un distinto accordo, Newcastle aveva poi ceduto a CSI i diritti di trasmissione di tale partita, impegnandosi in particolare, per quanto qui interessa, a permettere e/o ad adoperarsi per rendere possibile la trasmissione in diretta dell'incontro alla televisione francese. I diritti di ritrasmissione in Francia di tale incontro sono stati successivamente ceduti da CSI a CANAL+.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>Il giorno fissato per l'incontro, poco prima dell'inizio della partita, Newcastle si è accorta che Bacardi e Cellier avevano acquistato da Doma spazi pubblicitari per reclamizzare le loro bevande alcoliche. Dopo aver informato Dorna che la partita doveva essere trasmessa in Francia, dove non era consentita la pubblicità televisiva di bevande alcoliche, Newcastle ha invitato tale società a rimuovere dai suoi pannelli le pubblicità delle due società francesi.</TXT></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>Non potendosi procedere all'eliminazione delle pubblicità prima dell'inizio dell'incontro, il sistema elettronico di affissione è stato programmato in modo da evitare che queste apparissero durante la partita per intervalli superiori ad uno o due secondi.</TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>Ritenendo di aver subito un pregiudizio a càusa della sostanziale rimozione delle loro pubblicità, il <DATE ISO="19980723">23 luglio 1998</DATE> Bacardi e Cellier hanno intentato un'azione dinanzi alla High Court nei confronti di Dorna e Newcastle per ottenere, fra l'altro;, <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>damages, declarations and injunctive relief<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/> (i danni, l'accertamento del fatto e l'obbligo di attivarsi). In forza di un accordo tra le parti, l'azione nei confronti di Dorna è stata successivamente abbandonata.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>Davanti alla High Court Bacardi e Cellier hanno in particolare sostenuto che<?PAGE NO="I-911"?> Dorna è venuta meno ai suoi obblighi contrattuali a causa dell'intervento di Newcastle e che tale intervento non potrebbe essere giustificato <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>con riferimento alla Loi Evin<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/>, in quanto questa sarebbe incompatibile con l'art. 49 CE. Da un lato, infatti, tale legge restringerebbe la possibilità di pubblicizzare bevande alcoliche nell'ambito di eventi sportivi che si svolgono in altri Stati membri ma sono ritrasmessi in Francia; dall'altro, proibirebbe o restringerebbe la possibilità di trasmettere in Francia eventi sportivi che si svolgono in altri Stati membri, qualora nell'ambito di tali eventi siano pubblicizzate bevande alcoliche. Le società attrici ritengono di conseguenza che Newcastle sia responsabile nei loro confronti per aver indotto Dorna a non rispettare i suoi obblighi contrattuali. Dal canto suo, nelle memorie difensive Newcastle ha tra l'altro eccepito che la richiesta a Dorna di rimuovere le pubblicità di Bacardi e Cellier era giustificata <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>in base alle disposizioni della Loi Evin<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/>, visto che tali disposizioni sono compatibili con l'art. 49 CE.</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>Nell'ordinanza di rinvio la High Court ha tenuto a precisare che, secondo un rapporto di esperti, nell'applicazione del codice di buona condotta il CSA avrebbe dato l'impressione di voler reprimere le violazioni della Loi Evin solamente con riferimento alle pubblicità di bevande alcoliche francesi. I titolari di diritti televisivi relativi ad eventi sportivi che si svolgono al di fuori del territorio francese rinuncerebbero quindi a vendere spazi pubblicitari per tali bevande, per paura di perdere gli introiti di gran lunga superiori derivanti dalla vendita dei diritti televisivi in Francia. In tal senso, viene tra l'altro riportata una dichiarazione del responsabile finanziario di Newcastle, secondo cui:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/>Il diritto francese è un problema concreto per le squadre di calcio che si incontrano con le squadre francesi nelle partite di Coppa UEFA. Questo restringe la libertà delle squadre di vendere spazi pubblicitari sul proprio terreno. Infatti CSI avverte le squadre inglesi di non accettare pubblicità di produttori di alcool per tali partite allo scopo di massimizzare le loro entrate televisive. La posizione attuale della Newcastle United è quella di non accettare pubblicità della Bacardi, della Cellier o di altri fabbricanti di prodotti alcolici per le prossime partite contro i francesi fintantoché non venga chiarita la portata della Loi Evin. Noi non vediamo proprio alternative<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>Ritenendo dunque che la questione centrale per la soluzione della controversia riguardasse la conformità della Loi Evin con l'art. 49 CE, ma giudicando inappropriata una pronuncia al riguardo senza consentire al governo francese di prendere posizione, la High Court ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre<?PAGE NO="I-912"?> in via pregiudiziale alla Corte di giustizia i seguenti quesiti:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>Se gli articoli L. 17 - L. 21 del <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="201C"/>Code des débits de boissons<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="201D"/> (le cosiddette disposizioni della <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="201C"/>Legge Evin<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="201D"/>), l'articolo 8 del decreto <DATE ISO="19920327">27 marzo 1992</DATE>, n. 92-280, e le disposizioni del <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="201C"/>Code de bonne conduite<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="201D"/> del <DATE ISO="19950328">28 marzo 1995</DATE> siano contrari all'articolo 59 del Trattato CE (divenuto articolo 49 CE) nella misura in cui impediscono o limitano:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>la pubblicità di bevande alcoliche durante eventi sportivi da trasmettere per via televisiva in Francia, ma che hanno luogo in altri Stati membri, e</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>la trasmissione in Francia di eventi sportivi aventi luogo in altri Stati membri ed in cui siano presenti pubblicità di bevande alcoliche.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>In caso contrario, se il modo in cui tali disposizioni sono concretamente interpretate ed applicate dal Conseil Supérieur de l'Audiovisuel sia contrario all'articolo 59 del Trattato CE (divenuto articolo 49 CE), nella misura in cui si impedisca o si limiti:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>la pubblicità di bevande alcoliche durante eventi sportivi da trasmettere per via televisiva in Franciaj ma che hanno luogo in altri Stati membri, e</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>la trasmissione in Francia di eventi sportivi aventi luogo in altri Stati membri ed in cui siano presenti pubblicità di bevande alcoliche<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>Nel procedimento così instauratosi dinanzi alla Corte sono intervenuti, oltre alle ricorrenti nel giudizio principale, il governo francese, il governo del Regno Unito e la Commissione. Nell'istruzione della causa la Corte ha chiesto alcuni chiarimenti alla High Court sulla rilevanza della questione pregiudiziale per la soluzione della controversia principale ed ha posto delle domande ai due governi intervenuti per avere precisazioni in merito al quadro fattuale e normativo.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Analisi giuridica</P></TI></TITLE><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>La causa in esame presenta evidenti peculiarità legate al fatto che un giudice del Regno Unito, chiamato a pronunciarsi in merito alla responsabilità civile nascente, secondo il diritto di quel paese, in capo ad una società (Newcastle) per aver indotto<?PAGE NO="I-913"?> un'altra società (Dorna) a non rispettare gli obblighi contrattuali assunti con terze società (Bacardi e Cellier), per la soluzione della controversia ritiene determinante sapere se sia o meno compatibile con il diritto comunitario una normativa francese (la Loi Evin) che, sebbene non direttamente applicabile ai fatti di causa, è stata invocata dalla prima società quale giustificazione per il suo comportamento. Ë anche peculiare il fatto che, secondo le stesse indicazioni fornite nell'ordinanza di rinvio<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>A1 riguardo, si può in particolare rinviare alla dichiarazione del responsabile finanziario di Newcastle riportata dalla High Court, citata nella parte in fatto delle conclusioni (paragrafo 17).</P></NOTE>, al di fuori del processo in corso, tutte le parti della controversia principale sembrano avere un sostanziale interesse a vederdichiarare l'incompatibilità di tale legge con il diritto comunitario.</TXT></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>In presenza di tali particolari elementi, prima di valutare la compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale come la Loi Evin, pare opportuno interrogarsi sulla competenza della Corte a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale. La ricevibilità del presente rinvio pregiudiziale è stata in effetti apertamente contestata sia dal governo francese che dalla Commissione, la quale ha addirittura limitato le proprie osservazioni scritte a tale aspetto, omettendo completamente di prendere posizione sul merito della questione. Pur giungendo a conclusioni opposte, lo stesso governo del Regno Unito ha del resto avvertito l'importanza del problema, dedicando alla ricevibilità del rinvio pregiudiziale una parte delle proprie osservazioni. Conviene quindi affrontare preliminarmente tale aspetto.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sulla competenza delia Corte</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Argomenti delle parti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>Come anticipato, il governo francese sostiene l'irricevibilità del rinvio pregiudiziale, sottolineando in particolare che la legge francese non ha applicazione extraterritoriale. Da ciò deriva, secondo quel governo, che soltanto l'emittente francese che aveva acquistato i diritti di trasmissione (nella specie CANAL+) avrebbe potuto rispondere di un'eventuale violazione della Loi Evin, e non certo Newcastle, che è in realtà intervenuta solo per il timore di perdere il corrispettivo della vendita dei diritti televisivi.</TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>Analogamente, la Commissione ritiene che la questione sia irricevibile in quanto Newcastle non era comunque tenuta a rispettare le disposizioni controverse. Anche secondo la Commissione, quindi, il comportamento di tale società sarebbe stato determinato solo dal timore di perdere il corrispettivo pattuito per i diritti televisivi relativi alla partita in questione ovvero, più in generale, dalla preoccupazione di compromettere la possibilità di vendere in futuro i diritti di trasmissione delle proprie partite ai canali televisivi francesi. Ad avviso della Commissione, inoltre, il giudice nazionale non ha sufficientemente motivato la decisione di rinvio sotto due profili: in primo luogo, non ha<?PAGE NO="I-914"?> chiarito a che titolo Newcastle possa invocare a sua giustificazione la normativa francese e non ha quindi fornito alcuna indicazione sulla rilevanza delle questioni per la soluzione della controversia principale; in secondo luogo, non ha precisato se, ed in base a quale norma, il timore di perdite finanziare possa scusare l'ingerenza in un contratto fra terzi.</TXT></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>Il Regno Unito ritiene invece che la questione sia rilevante per la soluzione della controversia principale, adducendo però al riguardo motivi non espressamente indicati dal giudice nazionale. Secondo il Regno Unito, infatti, la trasmissione della partita Newcastle-Metz alla televisione francese sarebbe oggetto di una clausola del contratto concluso tra Newcastle e CSI. Newcastle si sarebbe quindi intromessa nell'accordo concluso da Bacardi e Cellier con Doma, non perché direttamente tenutavi in forza delle disposizioni della Loi Evin, ma per non venir meno ad un obbligo contrattuale avente ad oggetto, implicitamente o esplicitamente, il rispetto della normativa francese relativa alla trasmissione della partita. In questa misura, ed a questa condizione, il Regno Unito ritiene che la questione concernente la validità della normativa francese sia effettivamente rilevante per il giudizio principale.</TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>Bacardi e Cellier, che non avevano preso posizione sul punto durante la procedura scritta, in udienza hanno infine ricordato che dinanzi alla High Court Newcastle aveva cercato di giustificare le istruzioni a Dorna, sostenendo che, se non fossero state impartite, l'esecuzione del contratto con l'emittente televisiva francese sarebbe potuta risultare illegittima ai sensi della legge francese. Queste hanno altresì precisato di non contestare che il comportamento di Newcastle sia stato <QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>motivato dall'esistenza e dagli effetti della legge francese<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/>, ma di ritenere che ciò non possa giustificare il suo intervento nei confronti di Dorna, data l'incompatibilità della legge coh il diritto comunitario.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Valutazione</P></TI></TITLE><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>Venendo alla valutazione del problema, mi pare anzitutto opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, in linea di principio, <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="20000713">13 luglio 2000</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-36/99" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-6049">C-36/99, Idéal tourisme (Race. pag. I-6049, punto 20)</REF.DOC.ECR>. Nello stesso senso v., tra le altre, sentenze <DATE ISO="19951215">15 dicembre 1995</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-415/93" YEAR="1995" PAGE.ECR="I-4921">C-415/93, Bòsman (Race. pag. I-4921, punto 59)</REF.DOC.ECR> e <DATE ISO="19990615">15 giugno 1999</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-421/97" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-3633">C-421/97, Tarantik (Race. pag. I-3633, punto 33)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>Com'è noto, tuttavia, la Corte si riserva un margine di apprezzamento in merito alle valutazioni operate dai giudici nazionali, fino ad escludere, all'occorrenza, la ricevibilità<?PAGE NO="I-915"?> del rinvio. In particolare, essa ha in più occasioni <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="00AB"/>ritenuto di non poter statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione di una norma comunitaria o il giudizio sulla sua validità chiesti da tale giudice non hanno alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale, [oppure] qualora il problema sia di natura ipotetica<QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza Idéal tourisme, cit., punto 20. V. anche sentenze <DATE ISO="19920716">16 luglio 1992</DATE> causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-343/90" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-4673">C-343/90, Lourenço Dias (Race, nag. I-4673, punti 17 e 18)</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="19920716">16 luglio 1992</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-83/91" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-4871">C-83/91, Meilicke (Racc. pag. I-4871, punto 25)</REF.DOC.ECR>; Bosman, cit., punto 61; e <DATE ISO="20000309">9 marzo 2000</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-437/97" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-1157">C-437/97, EKW c Wein &amp; Co. (Race. pag. I-1157, punto 52)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. Secondo tale giurisprudenza, quindi, <QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="00AB"/>[l]addove risulti che la questione posta non è manifestamente pertinente per la soluzione [della] controversia, la Corte deve dichiarare il non luogo a provvedere<QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza Lourenço Dias, cit., punto 20.</P></NOTE>. In quest'ottica, è stato anche chiarito che, <QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="00AB"/>al fine di consentire alla Corte di espletare la sua funzione in conformità al Trattato, è indispensabile che i giudici nazionali chiariscano, nel caso in cui non risultino inequivocabilmente dal fascicolo, i motivi per i quali essi ritengono necessaria alla definizione della controversia la soluzione delle questioni da loro proposte<QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19811216">16 dicembre 1981</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="244/80" YEAR="1981" PAGE.ECR="3045">244/80, Foglia/Novello (Race. pag. 3045, punto 17)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>Ai fini delle presenti conclusioni, è inoltre interessante osservare che, secondo la giurisprudenza, nel valutare la ricevibilità di un rinvio, <QUOT.START ID="QS0037" REF.END="QE0037" CODE="00AB"/>la Corte deve esercitare una particolare vigilanza quando le venga sottoposta, nell'ambito di una controversia fra privati, una questione pregiudiziale intesa a consentire al giudice di valutare la compatibilità della normativa di un altro Stato membro col diritto comunitario<QUOT.END ID="QE0037" REF.START="QS0037" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, punto 30.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>Ciò precisato, devo osservare che nell'ordinanza di rinvio la rilevanza della questione pregiudiziale viene essenzialmente affermata richiamando le prospettazioni delle parti, le quali peraltro, come ha sottolineato anche la Commissione, al di fuori del processo in corso sembrano avere un comune interesse a veder dichiarare l'incompatibilità della Loi Evin con il diritto comunitario<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. supra, paragrafo 17.</P></NOTE>. Più in particolare, nell'ordinanza è indicato: da un lato, che, secondo Bacardi e Cellier, l'intromissione di Newcastle nei loro accordi con Dorna <QUOT.START ID="QS0038" REF.END="QE0038" CODE="00AB"/>non poteva giustificarsi alla luce delle disposizioni della Loi Evin poiché tali disposizioni erano illegittime ai sensi dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto art. 49 CE)<QUOT.END ID="QE0038" REF.START="QS0038" CODE="00BB"/>; dall'altro, che Newcastle si è difesa facendo valere, <HT TYPE="ITALIC">inter alia,</HT> che <QUOT.START ID="QS0039" REF.END="QE0039" CODE="00AB"/>l'ordine alla Dorna di rimuovere le pubblicità della Bacardi e della Cellier era giustificato in base alle disposizioni della Loi Evin perché le disposizioni della Loi Evin sono compatibili con l'art. 59 del Trattato CE<QUOT.END ID="QE0039" REF.START="QS0039" CODE="00BB"/>. Da parte sua, nell'illustrare le ragioni che l'hanno spinta a sollevare la questione pregiudiziale, la High Court si è limitata ad affermare che il <QUOT.START ID="QS0040" REF.END="QE0040" CODE="00AB"/>punto centrale per la soluzione della controversia riguarda la legittimità della Loi Evin<QUOT.END ID="QE0040" REF.START="QS0040" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-916"?><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>Invitata dalla Corte, ai sensi dell'art. 104, n. 5, del regolamento di procedura, a chiarire per quale motivo la risposta ai quesiti pregiudiziali era ritenuta necessaria per la soluzione della controversia nazionale, la High Court ha sottolineato che nel Regno Unito la responsabilità per il <QUOT.START ID="QS0041" REF.END="QE0041" CODE="00AB"/>pregiudizio indotto tramite l'istigazione ad una violazione contrattuale<QUOT.END ID="QE0041" REF.START="QS0041" CODE="00BB"/> non sussiste in presenza di una <QUOT.START ID="QS0042" REF.END="QE0042" CODE="00AB"/>giustificazione<QUOT.END ID="QE0042" REF.START="QS0042" CODE="00BB"/> per tale <QUOT.START ID="QS0043" REF.END="QE0043" CODE="00AB"/>istigazione<QUOT.END ID="QE0043" REF.START="QS0043" CODE="00BB"/>; essa ha poi precisato che per stabilire quale possa essere una simile <QUOT.START ID="QS0044" REF.END="QE0044" CODE="00AB"/>giustificazione<QUOT.END ID="QE0044" REF.START="QS0044" CODE="00BB"/> si deve fondamentalmente fare riferimento al <QUOT.START ID="QS0045" REF.END="QE0045" CODE="00AB"/>buon senso <QUOT.END ID="QE0045" REF.START="QS0045" CODE="00BB"/>del giudice, il quale deve prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti. Ciò detto in termini generali, la High Court ha quindi ricordato che nella causa principale Newcastle si era difesa sostenendo che le istruzioni relative alla rimozione dei pannelli pubblicitari erano giustificate, tra l'altro, perché <QUOT.START ID="QS0046" REF.END="QE0046" CODE="00AB"/>tali istruzioni erano state date in quanto si poteva ragionevolmente pensare che il fatto di non darle avrebbe comportato un'infrazione della normativa francese<QUOT.END ID="QE0046" REF.START="QS0046" CODE="00BB"/>. Le società attrici, dal canto loro, hanno replicato che tale difesa fondata sul diritto nazionale era <QUOT.START ID="QS0047" REF.END="QE0047" CODE="00AB"/>inaccettabile per il diritto comunitario, in quanto la Loi Eviri è in ogni caso contraria all'art. 59 del Trattato CE (divenuto art. 49 CE), che ha effetto diretto<QUOT.END ID="QE0047" REF.START="QS0047" CODE="00BB"/>. Su questa base, la High Court ha quindi ritenuto che, per il corretto svolgimento della procedura, fosse appropriato domandare alla Corte di risolvere in via pregiudiziale la questione di diritto comunitario sollevata dalle parti.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>Mi sembra di poter dedurre da tale risposta che il rinvio pregiudiziale si fondi sulle prospettazioni delle parti, secondo cui:</TXT><P><LIST TYPE="roman"><ITEM><NP><NO.P>i)</NO.P><TXT>Newcastle poteva ragionevolmente ritenere che, se non fosse intervenuta nei confronti di Dorna, il suo comportamento omissivo avrebbe comportato una violazione della Loi Evin;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>ii)</NO.P><TXT>l'intenzione di evitare una violazione della Loi Evin poteva <QUOT.START ID="QS0048" REF.END="QE0048" CODE="00AB"/>giustificare<QUOT.END ID="QE0048" REF.START="QS0048" CODE="00BB"/> l'intervento di Newcastle, e quindi escludere la sua responsabilità, solo se tale legge fosse ritenuta compatibile con il diritto comunitario.</TXT></NP></ITEM></LIST></P><P>Su questa base, la High Court ha dunque ritenuto opportuno interrogare la Corte di giustizia sulla compatibilità della Loi Evin con l'art. 49 CE.</P></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>Così facendo, essa mostra però di fondare la rilevanza della questione pregiudiziale sulla base delle sole argomentazioni delle parti, visto che nell'ordinanza di rinvio non c'è traccia di alcuna valutazione, neppure <HT TYPE="ITALIC">prima facie,</HT> in merito alla fondatezza di tali argomentazioni, e segnatamente in merito ai presupposti giuridici sulla base dei quali le parti stesse pretendono che la soluzione della controversia principale dipenda dalla compatibilità o meno della normativa francese con il diritto comunitario.</TXT></NP><?PAGE NO="I-917"?><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>In particolare la High Court non ha chiarito se a suo giudizio, nel caso in cui la Loi Evin fosse dichiarata compatibile con il diritto comunitario, l'intervento nei confronti di Dorna dovrebbe essere ritenuto <QUOT.START ID="QS0049" REF.END="QE0049" CODE="00AB"/>giustificato<QUOT.END ID="QE0049" REF.START="QS0049" CODE="00BB"/> in quanto Newcastle, come ha sostenuto nelle sue memorie, poteva <QUOT.START ID="QS0050" REF.END="QE0050" CODE="00AB"/>ragionevolmente<QUOT.END ID="QE0050" REF.START="QS0050" CODE="00BB"/> ritenere che in caso contrario il suo comportamento omissivo avrebbe comportato una violazione della normativa francese. In assenza di una presa di posizione sul punto da parte del giudice <HT TYPE="ITALIC">a quo,</HT> la rilevanza della questione pregiudiziale ai fini del giudizio principale rimane quindi unicamente legata all'eventuale accoglimento di un argomento di Newcastle, e per giunta di un argomento assai discutibile in quanto apparentemente fondato su un'errata interpretazione della normativa francese. Non pare in effetti molto <QUOT.START ID="QS0051" REF.END="QE0051" CODE="00AB"/>ragionevole<QUOT.END ID="QE0051" REF.START="QS0051" CODE="00BB"/> ritenere che un comportamento omissivo di Newcastle avrebbe dato luogo ad una violazione della Loi Evin, essendo chiaro che, come hanno sottolineato anche il governo francese e la Commissione, tale legge non imponeva alcun obbligo in capo alla società inglese e che solo l'emittente francese che aveva acquistato i diritti di trasmissione avrebbe potuto rispondere di una sua violazione. Ciò senza contare che, come hanno ugualmente osservato il governo francese e la Commissione, si potrebbe addirittura dubitare anche in punto di fatto della fondatezza della tesi di Newcastle, visto che alcuni elementi indicati nella stessa ordinanza di rinvio potrebbero far ritenere che l'intervento di tale società fosse piuttosto dettato dal timore di perdere introiti televisivi nel caso in cui l'emittente francese si fosse rifiutata di trasmettere l'incontro<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. al riguardo le dichiarazioni del responsabile finanziario di Newcastle, riportate sopra al paragrafo 17.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>Ma anche a voler accedere alla tesi di Newcastle secondo cui l'intenzione di evitare una non meglio precisata violazione della Loi Evin dovrebbe giustificare il suo intervento nei confronti di Dorna, resta il fatto che la High Court non ha chiarito se a suo giudizio una tale giustificazione verrebbe meno, come sostengono Bacardi e Cellier, nel caso in cui la Corte di giustizia dichiarasse l'incompatibilità con il diritto comunitario di una normativa del tipo di quella francese. Se si ammette infatti che l'intento di evitare una violazione di tale normativa rappresenti una valida giustificazione per il comportamento di Newcastle (consentendo quindi di escluderne la responsabilità), non è affatto chiaro perché mai tale giustificazione dovrebbe automaticamente venire meno qualora la normativa di cui Newcastle voleva assicurare il rispetto fosse dichiarata contraria al diritto comunitario. Alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, e stante la presunzione di conformità delle norme nazionali con il diritto comunitario, direi piuttosto il contrario. Mi pare in effetti quanto meno dubbio che si possa imputare ad un soggetto che ha agito nel rispetto della legge di uno Stato membro (la cui violazione è per giunta sanzionata penalmente) il fatto che tale legge successivamente risulti incompatibile con il diritto comunitario.</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>Non prendendo posizione su tali questioni preliminari, la High Court non ha dunque chiarito per quali ragioni, <HT TYPE="ITALIC">a suo giudizio,</HT> per la soluzione della controversia<?PAGE NO="I-918"?> principale è necessario che la Corte di giustizia stabilisca se una normativa del tipo della Loi Evin è compatibile con l'art. 49 CE. Tenuto conto delle particolarità del caso in esame, ritengo quindi che, in assenza di una previa valutazione delle argomentazioni giuridiche su cui viene fondata la necessità del rinvio pregiudiziale, la questione sollevata assuma carattere meramente ipotetico, essendo quanto meno incerto che la pronuncia della Corte sia utile per la soluzione della controversia principale e non rappresenti solo un comodo precedente di cui le parti possano avvalersi in altra sede.</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>Non credo del resto che la rilevanza della questione pregiudiziale possa essere fondata, come pretende il governo del Regno Unito (i cui argomenti sono stati in parte ripresi in udienza da Bacardi e Cellier), sostenendo che Newcastle è intervenuta nei confronti di Dorna, non perché direttamente tenutavi in forza delle disposizioni della Loi Evin, ma per non venir meno alle obbligazioni nascenti dal contratto concluso con CSI. Non è infatti su questa base che la rilevanza della questione pregiudiziale viene assunta dalla High Court, la quale nella risposta alla richiesta di chiarimenti della Corte non ha neppure menzionato il contratto tra Newcastle e CSI. Anche in tale ipotesi resterebbe comunque misterioso per quale motivo la giustificazione costituita dall'intento di rispettare il contratto con CSI verrebbe meno qualora la Corte dichiarasse l'incompatibilità di una normativa del tipo della Loi Evin con l'art. 49 CE.</TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Alla luce delle considerazioni dianzi esposte e tenuto conto delle particolarità del caso in esame, ritengo dunque che la Corte non sia competente a pronunciarsi sui quesiti pregiudiziali formulati dalla High Court.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Conclusioni</P></TI></TITLE><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo pertanto di dichiarare che la Corte non è competente a pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali sollevate dalla High Court.</TXT></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>