[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 26.6.2006 COM(2006) 354 definitivo 2006/0116 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. La proposta di un nuovo strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani è intesa a fornire una base giuridica al programma destinato a sostituire l’iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), i cui due regolamenti di base giungono a scadenza a fine 2006[1]. 2. Al pari dell’EIDHR, la missione specifica del nuovo strumento consisterà nel favorire la realizzazione degli obiettivi della politica estera dell’Unione europea per quanto riguarda la promozione dei diritti umani e della democrazia, quali emananti dai trattati[2], nonché delineatisi, nel corso degli anni, nelle comunicazioni della Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio. Di portata generale, detti obiettivi si riflettono negli orientamenti dell’UE in materia di diritti umani[3] e, sotto diversi aspetti, nel processo di stabilizzazione e associazione[4], nella politica europea di prossimità[5], nel consenso europeo sullo sviluppo[6], nonché in recenti iniziative regionali quali la strategia dell’UE per l’Africa[7], il partenariato strategico UE-America Latina[8] e la politica dell’UE nei confronti dell’Asia[9]. Il quadro strategico generale dell’EIDHR è stato definito nell’ambito delle comunicazioni della Commissione del 2000 e del 2001[10]. 3. Al pari dell’EIDHR, il nuovo strumento avrà una funzione complementare rispetto agli altri strumenti di attuazione delle politiche comunitarie in materia di democrazia e diritti umani, che spaziano dal dialogo politico e dalle attività diplomatiche ai vari strumenti di cooperazione tecnico-finanziaria, compresi i programmi geografici e tematici. Esso fungerà inoltre da complemento agli interventi erogati in situazioni di crisi nell’ambito dello strumento di stabilità, di recente adozione. 4. Laddove gli obiettivi della democrazia e dei diritti umani vengono sempre più inglobati negli strumenti menzionati, in virtù della portata mondiale e dell’autonomia di azione di cui gode, il presente strumento finanziario rivestirà un ruolo complementare specifico. Come nel caso dell’EIDHR, e a differenza dei programmi geografici, caratterizzati da un approccio di lungo periodo, questa caratteristica consentirà di cooperare con la società civile su questioni sensibili attinenti ai diritti umani e alla democrazia, in quanto garantisce la flessibilità necessaria per far fronte a circostanze mutevoli o per intervenire a sostegno delle innovazioni. Essa conferisce inoltre alla Comunità la capacità di mettere a punto e sostenere obiettivi e misure specifici a livello internazionale, sprovvisti di un nesso geografico o non collegati a situazioni di crisi, nonché suscettibili di richiedere un approccio transnazionale o implicare il coordinamento di operazioni all’interno dell’UE o tra una serie di paesi partner. Lo strumento oggetto della presente proposta fornisce il quadro necessario ad operazioni quali le missioni UE di osservazione elettorale, che necessitano coerenza strategica, un sistema di gestione unificato e norme comuni di attuazione. 5. Tenuto conto che l’assetto della disciplina in materia di aiuti esterni dovrà essere semplificato in maniera radicale, la Commissione ha formulato in un primo momento una proposta secondo cui, sull’esempio dell’EIDHR, le future attività specifiche in materia di democrazia e diritti umani si sarebbero svolte nell’ambito di un programma tematico, avente quale base giuridica i quattro regolamenti sugli aiuti esterni oggetto della proposta[11]. Nel gennaio 2006 la Commissione ha pubblicato una comunicazione su un programma tematico per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo nell’ambito delle future prospettive finanziarie (2007-2013)[12], elaborata sulla base delle consultazioni svoltesi negli ultimi mesi del 2005[13]. Da allora, sono continuate le consultazioni in vista della preparazione dei documenti di programmazione. 6. Tenuto conto della natura particolare dell’azione comunitaria nel settore della democrazia e dei diritti umani, che trae origine da un particolare mandato del trattato, la necessità di un regolamento a se stante, distinto da qualsiasi programma tematico, è stata a lungo sottolineata, in particolare dal Parlamento europeo, promotore dell’EIDHR. Per quanto consapevole delle preoccupazioni del Parlamento, la Commissione ha ritenuto prima opportuno assicurare un consenso interistituzionale relativo a tutto il piano di semplificazione della disciplina in materia di aiuti esterni. Una volta ottenuto detto consenso, la Commissione si accinge adesso a proporre un regolamento separato. 7. La presente proposta riflette i principali concetti sviluppati nella comunicazione su un programma tematico per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo nell’ambito delle future prospettive finanziarie (2007-2013); essa prende pertanto in considerazione le consultazioni svoltesi in quel contesto. Tenuto conto dell’urgenza, dal momento che il regolamento deve essere adottato in tempo per consentire lo svolgimento delle operazioni a partire dal 2007, la proposta in esame non è stata oggetto di ulteriori consultazioni. 8. La presente proposta trae fondamento dall’articolo 179, paragrafo 1, del trattato CE, che contempla misure nel settore della cooperazione allo sviluppo con i paesi in via di sviluppo, e dall’articolo 181 A, paragrafo 2, del trattato CE, che contempla azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Detta base giuridica consente al presente strumento di agire su scala mondiale. Il regolamento in esame è soggetto in tutte le sue parti alla procedura di codecisione ai sensi dell’articolo 251 del trattato CE. 9. La struttura del regolamento segue fedelmente quella degli altri nuovi strumenti finanziari proposti nel settore degli aiuti esterni, che operano tutti nell’ambito delle prospettive finanziarie 2007-2013[14]. Il testo del regolamento è suddiviso in tre titoli: obiettivi e campo di applicazione dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (titolo I, articoli da 1 a 3); norme generali di attuazione dello strumento (titolo II, articoli da 4 a 15); disposizioni finali (titolo III, articoli da 16 a 20). 10. Il disposto del titolo I, articolo 1, riprende gli obiettivi strategici sviluppati e presentati nella comunicazione della Commissione Programma tematico per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo nell’ambito delle future prospettive finanziarie (2007-2013) [15]. L’articolo 2 indica i settori di intervento dello strumento conformemente agli obiettivi di cui all’articolo 1. L’elenco delle specifiche attività nell’ambito di ciascun settore non è esaustivo e può comprendere interventi di aiuto in risposta a bisogni specifici. L’articolo 2, paragrafo 3, contempla la possibilità di erogare l’assistenza comunitaria all’interno dell’Unione europea a condizione che le azioni previste siano direttamente collegate a situazioni attinenti ai paesi terzi. Si pensi in particolare ai centri di riabilitazione per le vittime della tortura ubicati sul territorio dell’UE e a tutte quelle azioni che possono trovare attuazione solo all’esterno del paese terzo interessato. 11. Il titolo I, articolo 3, enuncia i principi generali di attuazione del regolamento, ovvero: - gli aiuti contemplati nell’ambito dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani integrano le operazioni di assistenza previste da altri strumenti di finanziamento enunciati nel disposto; - l’assistenza deve essere in linea con le principali politiche UE nel settore; - deve essere garantito il coordinamento con i rispettivi programmi di aiuti degli Stati membri; - è assicurato lo scambio di informazioni con il Parlamento europeo e con la società civile. 12. Il titolo II, articoli da 4 a 6, descrive il contesto procedurale generale per l’erogazione degli aiuti esterni della Comunità. Il disposto è conforme agli orientamenti stabiliti nell’ambito della riforma della gestione dell’assistenza esterna della Comunità[16] e tiene conto dell’esperienza e delle innovazioni intervenute da allora. L’articolo 5 stabilisce la procedura per la programmazione degli aiuti tramite documenti di strategia e relative revisioni. Elaborati conformemente ad un quadro ed a una procedura comuni ( Common Framework and Procedure for Strategy Papers for the Thematic Programmes 2007-2013 [17] ), i documenti di strategia sono adottati sotto forma di decisione della Commissione, previo parere favorevole di un comitato di gestione formato da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione stessa (articolo 16). Al fine di garantire un adeguato livello di complementarità tra gli aiuti comunitari e gli interventi degli Stati membri e di altri donatori e attori, nella fase di programmazione sono previste consultazioni, anche con rappresentanti della società civile. 13. Ai sensi dell’articolo 6, le decisioni finanziarie nell’ambito dello strumento sono adottate di norma dalla Commissione sotto forma di programmi di azione annuali basati sui documenti di strategia e relative revisioni. Ai sensi degli articoli 8 e 12 del presente regolamento, detti programmi di azione annuali comprendono qualsiasi tipo di finanziamento, e più in particolare includono il programma di lavoro annuale ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario[18]. La Commissione è competente a modificare il programma di azione annuale, previo parere favorevole del comitato di gestione. Laddove le modifiche non superino il 20% dell’importo totale destinato al programma di azione annuale, la Commissione informa il comitato di gestione e il Parlamento europeo. In casi eccezionali (articolo 7) e per finanziare misure di sostegno (articolo 8), la Commissione può prendere decisioni finanziarie non previste dai documenti di strategia. 14. L’articolo 7 contempla provvedimenti speciali volti a potenziare la capacità comunitaria a fronte di situazioni o sviluppi imprevisti; esso introduce un determinato livello di flessibilità onde erogare efficacemente gli aiuti esterni complementari dell’UE in materia di promozione della democrazia e dei diritti umani. La Commissione può a tal fine adottare provvedimenti di assistenza non previsti originariamente nei documenti di strategia. Qualora le decisioni della Commissione esulino dai documenti di strategia approvati dal comitato di gestione, le decisioni per il finanziamento di provvedimenti al di sopra di 5 milioni di euro devono ricevere il previo parere favorevole del comitato stesso. Nel caso di provvedimenti al di sotto di 5 milioni di euro, la Commissione informa il comitato di gestione e il Parlamento europeo entro un mese dall'adozione della decisione. 15. Ai sensi dell’articolo 8, nell’ambito della copertura per le spese amministrative e di gestione, la Comunità può finanziare misure di sostegno necessarie all’attuazione del regolamento e alla realizzazione degli obiettivi del medesimo. Qualora il finanziamento di dette misure di sostegno non sia previsto dai documenti di strategia, l’articolo 8, paragrafo 3, contempla un meccanismo di adozione simile a quello per i provvedimenti speciali. 16. L’articolo 9 elenca gli enti, organismi e istituzioni che possono beneficiare dei finanziamenti ai sensi del presente regolamento. Conformemente alla prassi corrente e alle disposizioni emananti da altri strumenti per gli aiuti esterni, l’articolo 9, paragrafo 1, contempla un’ammissibilità su ampia scala, cui fa eco la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 9, paragrafo 2, ai sensi della quale organismi e attori che non figurino all’articolo 9, paragrafo 1, possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal regolamento, qualora ciò si riveli necessario per il raggiungimento degli obiettivi del regolamento. 17. Ai sensi dell’articolo 10, ai fini della gestione dei provvedimenti finanziati nell’ambito del presente regolamento, la Commissione può avvalersi dei metodi contemplati dal regolamento finanziario (gestione centralizzata o gestione congiunta con organizzazioni internazionali). Conformemente all’articolo 54 del regolamento finanziario, l’articolo 10, paragrafo 2, definisce i criteri di delega delle funzioni di esecuzione del bilancio ad organismi nazionali pubblici o a entità di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico. 18. Gli articoli 11 e 12 di cui al titolo II elencano le forme di impegni di bilancio e i tipi di finanziamento deliberati in base a decisioni della Commissione in merito a documenti di strategia (articolo 5), programmi di azione annuali (articolo 6), provvedimenti speciali (articolo 7) e misure di sostegno (articolo 8). Conformemente all’articolo 108, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, l’articolo 12, lettera c), individua il Centro interuniversitario europeo per i diritti dell’uomo e la democratizzazione (EIUC) quale potenziale beneficiario delle sovvenzioni di cui al presente regolamento onde garantire il futuro dei corsi di master europeo in diritti dell’uomo e democratizzazione nonché del programma di borse di studio UE-ONU. La base giuridica che garantisce attualmente il finanziamento del centro scade alla fine del 2006[19]. L’articolo 12 introduce inoltre la possibilità di cofinanziamento con Stati membri, altri paesi donatori, organizzazioni internazionali e regionali, e altri enti. 19. Il titolo II, articolo 13, stabilisce le norme di partecipazione all’attribuzione delle sovvenzioni e degli appalti finanziati ai sensi del presente regolamento. L’articolo 13 consente in particolare alle persone fisiche e giuridiche provenienti da paesi terzi che prevedono la partecipazione degli Stati membri alle proprie procedure di sovvenzionamento e di appalto di partecipare all’attribuzione delle sovvenzioni e alle procedure di appalto nell’ambito del presente regolamento. Il disposto risulta conforme ai regolamenti abrogati in materia di accesso all’assistenza esterna della Comunità[20]. 20. Il titolo II, articolo 15, prevede l’obbligo per la Commissione di effettuare controlli e revisioni, nonché di valutare regolarmente l’efficacia della programmazione nell’ambito del regolamento. Gli Stati membri e il Parlamento europeo ricevono le rispettive relazioni per informazione e discussione. 21. Gli articoli da 16 a 20 del titolo III emanano disposizioni finali relativamente: all’istituzione di un comitato di gestione formato da rappresentanti degli Stati membri (articolo 16) conformemente alla decisione sulla comitatologia[21] del Consiglio; ad una relazione annuale a cura della Commissione sull’attuazione delle misure di assistenza esterna ai sensi del presente regolamento (articolo 17); all’importo di riferimento finanziario per l’attuazione del regolamento (articolo 18); ad una revisione del regolamento stesso dopo quattro anni di attuazione sulla base di una proposta della Commissione (articolo 19). 22. L’articolo 20 del titolo III precisa che il regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2007 per una durata di sette anni, ovvero fino al 31 dicembre 2013. L’entrata in vigore entro il 1º gennaio 2007 è imperativa affinché l’assistenza esterna complementare in materia di promozione della democrazia e dei diritti umani continui ad avere una base giuridica oltre il 31 dicembre 2006, data alla quale decade l’attuale base giuridica dell’iniziativa europea per la democrazia e diritti dell’uomo. Affinché la Comunità possa continuare a erogare aiuti esterni in materia di democrazia e diritti umani nell’ambito del bilancio 2007, è pertanto necessario che il presente regolamento entri in vigore entro il 1º gennaio 2007. 2006/0116 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 179, paragrafo 1, e l’articolo 181 A, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione[22], deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato[23], considerando quanto segue: (1) Al fine di una maggiore efficacia dell’assistenza esterna dell’UE, viene proposto un nuovo quadro di programmazione ed attuazione degli interventi. Il regolamento (CE) n. ..../.... del Consiglio istituisce uno strumento di preadesione (IPA) che copre l’assistenza comunitaria ai paesi candidati e candidati potenziali. Il regolamento (CE) n. .../.... del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato per fornire sostegno diretto alla politica di prossimità dell’UE. Il regolamento (CE) n. .../.... del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica. Il regolamento (CE) n. .../.... del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce uno strumento finanziario di stabilità per erogare aiuti in situazioni di crisi esistenti o sul nascere, e per far fronte a specifiche minacce mondiali e transregionali. Il presente regolamento istituisce uno strumento europeo per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR). (2) Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, “l’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri”. Ogni Stato europeo che rispetti i suddetti principi può, ai sensi dell’articolo 49 del trattato sull’Unione europea, domandare di diventare membro dell’Unione. (3) La promozione della democrazia e dello Stato di diritto, nonché dei diritti umani e delle libertà fondamentali, costituisce il fondamento della politica comunitaria di sviluppo e della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi. Le relazioni contrattuali della Comunità con i paesi terzi sono imperniate sull’impegno a rispettare, promuovere e tutelare i principi democratici e i diritti umani[24]. (4) Il consenso europeo sullo sviluppo, approvato congiuntamente dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo[25], sottolinea che “Ai fini della lotta contro la povertà e dello sviluppo sostenibile è essenziale compiere progressi in materia di protezione dei diritti dell’uomo, buon governo e democratizzazione.”. (5) Lo strumento finanziario in esame contribuisce a raggiungere l’obiettivo della politica estera e di sicurezza comune mirante allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. (6) Il contributo comunitario allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali trae fondamento dai principi generali stabiliti dal codice internazionale dei diritti umani[26], nonché da qualsiasi altro strumento attinente ai diritti universali dell’uomo, adottato nell’ambito delle Nazioni Unite. (7) Esiste un nesso inestricabile tra democrazia e diritti umani. Le libertà fondamentali di espressione ed associazione sono i prerequisiti del pluralismo politico e del processo democratico; il controllo democratico e la separazione dei poteri svolgono un ruolo chiave nel garantire l’indipendenza della magistratura e lo Stato di diritto, a loro volta presupposti necessari alla tutela reale dei diritti umani. (8) A differenza dei diritti umani, che possono essere intesi quali norme internazionali universalmente accettate, la democrazia va considerata come un processo, che si sviluppa dall’interno e che vede coinvolti tutti i settori della società nonché una serie di istituzioni deputate a garantire la partecipazione, la rappresentatività, la reattività e la responsabilità. Sebbene particolarmente urgente e difficile nelle democrazie emergenti, la sfida di creare e alimentare una cultura dei diritti umani e garantire il funzionamento del processo democratico per i cittadini è essenzialmente continua e riguarda anzitutto e in prima persona la popolazione del paese interessato. (9) Per far sì che le questioni summenzionate possano essere affrontate in modo efficace, flessibile e tempestivo anche oltre la scadenza dei regolamenti (CE) n. 975/1999[27] e (CE) n. 976/1999[28] del Consiglio, che hanno costituito la base giuridica dell’iniziativa europea per la democrazia e la tutela dei diritti umani di prossima scadenza (31 dicembre 2006), sono necessari specifiche risorse finanziarie e uno strumento finanziario capaci di lavorare in modo indipendente pur assicurando la complementarità con gli aiuti umanitari e con gli strumenti di finanziamento per lo sviluppo e la cooperazione di lungo periodo. (10) L’assistenza comunitaria nell’ambito del presente regolamento è intesa come complementare rispetto ai numerosi altri mezzi per l’attuazione delle politiche comunitarie in materia di democrazia e diritti umani, che spaziano dal dialogo politico e dalle attività diplomatiche ai vari strumenti di cooperazione tecnico-finanziaria, compresi i programmi geografici e tematici. Essa sarà inoltre complementare rispetto agli interventi erogati in situazioni di crisi nell’ambito dello strumento di stabilità, di recente adozione. (11) Nello specifico, in aggiunta e a completamento dei provvedimenti di cooperazione concordati con i paesi partner nell’ambito dello strumento di preadesione, dello strumento europeo di vicinato e partenariato, dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica, dell’Accordo di Cotonou con i paesi ACP e dello strumento di stabilità, ai sensi del presente regolamento la Comunità può erogare assistenza a fronte di questioni regionali e nazionali attinenti ai diritti umani e alla democratizzazione, in regime di partenariato con la società civile. (12) Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e dei diritti umani vengono sempre più inglobati negli strumenti finanziari per l’assistenza esterna, in virtù della portata mondiale e dell’autonomia di azione di cui gode, non essendo vincolata al consenso delle autorità del paese terzo, l’erogazione degli aiuti comunitari ai sensi del presente regolamento rivestirà un ruolo complementare specifico. Questa caratteristica garantisce la cooperazione con la società civile su questioni sensibili riguardanti i diritti umani e la democrazia, in quanto fornisce la flessibilità necessaria per far fronte a circostanze mutevoli o per intervenire a sostegno delle innovazioni. Essa conferisce inoltre alla Comunità la capacità di mettere a punto e sostenere obiettivi e misure specifici a livello internazionale, sprovvisti di un nesso geografico o non collegati a situazioni di crisi, nonché suscettibili di richiedere un approccio transnazionale o implicare il coordinamento di operazioni all’interno della Comunità o tra una serie di paesi terzi. Lo strumento oggetto della presente proposta fornisce il quadro necessario ad operazioni quali le missioni UE di osservazione elettorale indipendenti, che necessitano coerenza strategica, un sistema di gestione unificato e norme comuni di attuazione. (13) Gli orientamenti per potenziare il coordinamento operativo tra la Commissione, in quanto rappresentante della Comunità, e gli Stati membri, nel settore dell’assistenza esterna del 2001 ( Guidelines for strengthening operational coordination between the Community, represented by the Commission, and the Member States in the field of external assistance ) sottolineano l’esigenza di un più stretto coordinamento dell’assistenza esterna dell’UE a sostegno della democratizzazione e della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo. La Commissione e gli Stati membri assicurano la complementarità dei rispettivi interventi di aiuto. (14) In virtù della rilevanza e della portata dell’assistenza comunitaria finalizzata a promuovere la democrazia e i diritti umani, la Commissione è chiamata ad assicurare lo scambio frequente e regolare di informazioni con il Parlamento europeo. (15) Durante la fase di programmazione, è opportuno che la Commissione interpelli quanto prima possibile i rappresentanti della società civile, nonché gli altri donatori e attori, al fine di rendere più agevoli i rispettivi contributi e di assicurare il più elevato grado di complementarità possibile dei rispettivi interventi di aiuto. (16) Al fine di guadagnare credibilità e potenziare l’efficacia degli sforzi profusi per promuovere la democrazia e i diritti umani nei paesi interessati, la Comunità deve poter reagire tempestivamente ad imprevisti e circostanze eccezionali. La Commissione deve poter pertanto adottare provvedimenti speciali non previsti dai documenti di strategia. Il presente dispositivo di gestione degli aiuti corrisponde a quelli contemplati in altri strumenti per il finanziamento dell’assistenza esterna. (17) Il presente regolamento fissa, per l’intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato per l’autorità di bilancio ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio. (18) È opportuno garantire che il Centro interuniversitario europeo per i diritti dell’uomo e la democratizzazione, che impartisce un corso di master europeo in diritti dell’uomo e democratizzazione e gestisce un programma di borse di studio UE-ONU, possa continuare a contare sul finanziamento dell’UE oltre la scadenza, a fine 2006, della decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell’istruzione e della formazione[29], che ha costituito la base giuridica per il finanziamento del centro. (19) Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[30]. (20) Secondo il principio di proporzionalità, è necessario ed appropriato, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo fondamentale del presente regolamento, stabilire una disciplina dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani. Conformemente all’articolo 5, terzo comma, del trattato CE, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Titolo I Obiettivi e campo di applicazione ARTICOLO 1 OBIETTIVI 1. Il presente regolamento istituisce uno strumento europeo per la democrazia e i diritti umani in virtù del quale la Comunità eroga assistenza, nell’ambito delle politiche comunitarie di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica, tecnica e finanziaria con i paesi terzi, contribuendo allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 2. L’assistenza in esame mira in particolare: a) ad un maggior rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ove siano particolarmente a rischio, e a fornire sostegno e solidarietà alle vittime di repressioni e maltrattamenti; b) ad un ruolo più decisivo della società civile nel promuovere i diritti umani e le riforme democratiche, nel diffondere la partecipazione e la rappresentatività politiche e nell’aiutare a prevenire i conflitti; c) ad un rafforzamento del quadro internazionale per la tutela dei diritti umani, a favore dello Stato di diritto e della promozione della democrazia; d) ad accrescere la fiducia nei processi elettorali democratici mediante una maggiore diffusione dell’osservazione e dell’assistenza elettorali. Articolo 2Campo di applicazione 1. Conformemente agli articoli 1 e 3, l’assistenza comunitaria spazierà nei seguenti settori: a) sostegno alla democrazia e ai processi di democratizzazione, nello specifico rafforzando il ruolo della società civile, ovvero: i) accrescendo la partecipazione e la rappresentatività politiche dei cittadini, incoraggiando il dialogo e la cooperazione all’interno della società civile e lottando contro la marginalizzazione di alcuni settori della popolazione; ii) incoraggiando la partecipazione al processo decisionale su scala nazionale, regionale e locale, e promuovendo l’uguaglianza uomo-donna nella società civile e nella vita politica e economica; iii) promuovendo il rispetto reciproco e il pluralismo tanto a livello della società civile che della vita politica tramite il sostegno alla libertà d’espressione e di riunione, all’indipendenza e all’atteggiamento responsabile dei media, al libero accesso all’informazione e alla libertà di associazione; iv) rafforzando lo Stato di diritto e incoraggiando la riforma dell’ordinamento, l’indipendenza della magistratura, la lotta contro l’impunità e contribuendo alla creazione di strumenti giudiziari di transizione e riconciliazione, tramite, tra le altre cose, il sostegno alla creazione e al funzionamento di tribunali internazionali ad hoc e al tribunale penale internazionale; v) sostenendo i processi di riforma volti a garantire una responsabilità e un controllo democratici reali, compreso il controllo del settore della sicurezza, e incoraggiando l’adozione di misure anticorruzione; vi) ricorrendo a metodi di prevenzione e di risoluzione dei conflitti, al fine di evitare scontri violenti, di risalire alle cause più profonde e di sviluppare adeguati processi democratici per incanalare e gestire interessi confliggenti; b) promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali proclamati dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e da altri strumenti internazionali a tutela dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Si tratta di offrire sostegno alla società civile agendo in favore: i) dell’abolizione della pena di morte, della prevenzione della tortura e dei maltrattamenti e della riabilitazione delle vittime della tortura e delle violazioni dei diritti umani; ii) dei difensori dei diritti umani; iii) della lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura; iv) delle minoranze, dei gruppi etnici e delle popolazioni autoctone; v) dei diritti delle donne; vi) dei diritti delle bambini; vii) della disciplina di base in materia di protezione del lavoro; viii) dell’istruzione, della formazione e del controllo nel settore dei diritti umani e della democrazia; c) rafforzamento del quadro internazionale a tutela dei diritti umani, dello Stato di diritto e per la promozione della democrazia, nello specifico: i) fornendo sostegno a specifici strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, giustizia e democrazia; ii) favorendo la cooperazione con organizzazioni multilaterali e regionali; iii) caldeggiando il rispetto del diritto umanitario internazionale; d) diffusione della fiducia nei processi elettorali democratici, nello specifico: i) organizzando missioni di osservazione elettorale dell’UE; ii) fornendo sostegno allo sviluppo delle capacità di osservazione elettorale a livello regionale e locale, nonché ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione e la fiducia nel processo elettorale. 2. Laddove necessario, tutti gli interventi di aiuto nell’ambito del presente regolamento prestano attenzione alla promozione dell’uguaglianza uomo-donna, dei diritti dei bambini, dei diritti delle popolazioni autoctone e alla prevenzione dei conflitti. 3. Gli interventi di aiuto possono trovare applicazione a livello mondiale o regionale, ovvero nei territori dei paesi terzi. Ove posti in essere nel territorio di uno Stato membro, gli interventi di aiuto devono avere un’attinenza diretta con le situazioni presenti nei paesi terzi. Articolo 3 Complementarità e coerenza dell’assistenza comunitaria 1. L’assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è complementare a quella erogata nell’ambito dei regolamenti che istituiscono lo strumento di preadesione, lo strumento europeo di vicinato e partenariato, lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica, l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro[31], e lo strumento di stabilità. L’assistenza comunitaria di cui al presente regolamento è fornita qualora, e nella misura in cui, non risulti possibile erogare aiuti adeguati ricorrendo unicamente agli strumenti summenzionati, ovvero qualora essa risulti più efficace. 2. La Commissione veglia affinché le misure adottate ai sensi del presente regolamento siano in linea con il contesto strategico globale della Comunità e, in particolare, con gli obiettivi degli strumenti summenzionati, nonché con altri provvedimenti comunitari rilevanti e con misure adottate ai sensi del trattato dell’Unione europea. 3. Al fine di una maggiore efficacia e coerenza degli interventi di aiuto della Comunità e degli Stati membri, la Commissione favorisce uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, sia in fase decisionale che sul campo. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo, ed assume un ruolo centrale nei processi di programmazione da parte degli Stati membri e della Comunità. 4. La Commissione provvede ad uno scambio regolare di informazioni con il Parlamento europeo. 5. La realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento è oggetto di dialogo tra la Commissione e la società civile. Titolo IIAttuazione ARTICOLO 4 CONTESTO GENERALE L’assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento trova attuazione tramite le seguenti misure: a) documenti di strategia e relative revisioni, laddove necessarie; b) programmi di azione annuali; c) provvedimenti speciali. Articolo 5Documenti di strategia e relative revisioni 1. I documenti di strategia definiscono il quadro strategico dell’assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento, le priorità della Comunità, la situazione internazionale e le attività dei principali partner. 2. I documenti di strategia individuano i settori prioritari ai fini del finanziamento comunitario, gli obiettivi specifici, i risultati attesi nonché gli indicatori di rendimento. Essi specificano inoltre lo stanziamento indicativo, sia globale che per settore prioritario, che può essere indicato, ove necessario, sotto forma di forchetta. 3. I documenti di strategia, e relative revisioni o estensioni, sono adottati conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2. La loro durata non può eccedere il periodo di validità del presente regolamento. I documenti di strategia sono soggetti ad una revisione intermedia, ovvero, se necessario, ad una revisione ad hoc. 4. Al fine di favorire la complementarità tra le diverse attività di cooperazione, in una prima fase del processo di programmazione si svolgono consultazioni tra la Commissione e gli Stati membri, nonché con altri donatori e attori, compresi i rappresentanti della società civile. Articolo 6Programmi di azione annuali 1. In deroga al disposto di cui all’articolo 7, la Commissione adotta programmi di azione annuali sulla base dei documenti di strategia e relative revisioni menzionati all’articolo 5. 2. I programmi di azione annuali precisano gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i risultati attesi, le procedure di gestione e l’importo complessivo del finanziamento previsto. Essi forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e un calendario di attuazione orientativo. Gli obiettivi devono essere misurabili e parametrati in base al tempo. 3. I programmi annuali di azione, e relative revisioni o estensioni, sono adottati conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2. La Commissione è competente ad adottare modifiche ai programmi annuali di azione ove queste comportino un aumento del finanziamento totale stanziato non superiore al 20%; in tal caso, essa informa il comitato di cui all’articolo 16, paragrafo 1. 4. Ove il programma annuale di azione non sia stato ancora adottato, sulla base dei documenti di strategia di cui all’articolo 5, la Commissione può adottare, in via eccezionale, provvedimenti non contemplati nel programma annuale di azione conformemente alle norme e procedure per l’adozione del programma stesso. Articolo 7 Provvedimenti speciali 1. In deroga all’articolo 5, a fronte di necessità impreviste o circostanze eccezionali, la Commissione può adottare provvedimenti speciali non contemplati dai documenti di strategia. 2. I provvedimenti speciali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i settori d’intervento, i risultati attesi, nonché l’importo totale del finanziamento previsto. Essi forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e un calendario di attuazione orientativo. 3. I provvedimenti speciali per un importo superiore a 5 milioni di euro sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2. 4. Nel caso di provvedimenti speciali per un importo inferiore a 5 milioni di euro, la Commissione informa gli Stati membri entro un mese dall’adozione della decisione. Articolo 8Misure di sostegno 1. Il finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento può coprire le spese a fronte di azioni di preparazione, follow-up , controllo, revisione contabile e valutazione, direttamente necessarie ai fini dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi del regolamento stesso, in particolare gli studi, le riunioni, le azioni di informazione, di formazione e di pubblicazione, le spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno amministrativo e tecnico necessaria alla gestione del programma. Qualora necessario, esso può inoltre coprire spese a fronte di azioni volte a mettere in risalto il carattere comunitario degli interventi di assistenza nonché di attività miranti a chiarire gli obiettivi e i risultati degli interventi presso il grande pubblico dei paesi coinvolti. 2. Il finanziamento comunitario comprende inoltre le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento. 3. La Commissione adotta misure di sostegno non contemplate dai documenti di strategia di cui all’articolo 5, conformemente all’articolo 7, paragrafi 3 e 4. Articolo 9Ammissibilità 1. Fatto salvo l’articolo 13, gli organismi e gli attori elencati di seguito possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento finalizzati all’attuazione degli interventi di assistenza di cui agli articoli 6 e 7: a) organizzazioni della società civile e delle collettività locali e relative reti, operative a livello nazionale, regionale e internazionale; b) enti, istituzioni e organizzazioni pubblici o privati non a scopo di lucro, e reti operative a livello nazionale, regionale e internazionale; c) organizzazioni intergovernative internazionali e regionali; d) persone fisiche, ove necessario per la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. 2. Qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento, possono beneficiare del finanziamento altri organismi o attori non elencati al paragrafo 1. Articolo 10Modalità di gestione 1. Gli interventi di assistenza finanziati ai sensi del presente regolamento sono attuati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[32]; le relative modifiche, siano esse gestite in modo centralizzato o congiunto con organizzazioni internazionali, sono attuate conformemente all’articolo 53, paragrafo 1, del medesimo regolamento. 2. Conformemente all’articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, la Commissione può affidare funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni d’esecuzione del bilancio, agli organismi indicati all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento. Articolo 11Impegni di bilancio 1. Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base di decisioni adottate dalla Commissione conformemente agli articoli 6, 7 e 8. 2. I finanziamenti comunitari possono assumere una delle seguenti forme giuridiche: a) convenzioni di finanziamento, decisioni di sovvenzione e accordi di contributo; b) convenzioni conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, articolo 54; c) contratti di appalto; d) contratti di lavoro. Articolo 12Tipi di finanziamenti 1. I finanziamenti comunitari possono assumere le forme seguenti: a) progetti e programmi; b) sovvenzioni finalizzate al finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni intergovernative internazionali e regionali, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c); c) finanziamenti per sostenere i costi di gestione del Centro interuniversitario europeo per i diritti dell’uomo e la democratizzazione (EIUC), in particolare per il master europeo in diritti dell’uomo e democratizzazione, e del programma di borse di studio UE-ONU, pienamente accessibili ai cittadini dei paesi terzi, nonché a fronte di altre attività nel campo dell’istruzione, della formazione e della ricerca volte alla promozione dei diritti umani e della democratizzazione; d) contributi a fondi internazionali, quali quelli gestiti da organizzazioni internazionali o regionali; e) risorse umane e materiali per un’attuazione efficace delle missioni di osservazione elettorale dell’Unione europea; f) appalti pubblici quali definiti all’articolo 88 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002[33]. 2. Le misure finanziate a titolo del presente regolamento possono essere oggetto di un cofinanziamento che vede coinvolti: a) gli Stati membri e i relativi enti locali, più specificatamente gli enti pubblici e parapubblici; b) altri paesi donatori, più specificatamente i relativi enti pubblici e parapubblici; c) organizzazioni intergovernative internazionali e regionali; d) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, nonché altri attori non statali. 3. Nel caso di un cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diverse sottoparti chiaramente identificabili, ciascuna finanziata dai differenti partner cofinanziatori in modo tale che la destinazione finale del finanziamento risulti sempre identificata. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale da non rendere identificabile la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell’ambito del progetto o del programma. 4. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, la Commissione può ricevere e gestire fondi in nome degli organismi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), per l’esecuzione delle azioni congiunte. Tali fondi saranno trattati come entrate gestite in conformità dell’articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 5. In caso di cofinanziamento o in altri casi debitamente giustificati, la Commissione può affidare le funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche, e in particolare funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Articolo 13Norme di partecipazione e norme di origine 1. Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito del presente regolamento sono ammesse tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità, di un paese ufficialmente candidato all’adesione riconosciuto dalla Comunità europea o di uno Stato membro dello spazio economico europeo, ovvero tutte le persone giuridiche ivi stabilite. Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito del presente regolamento sono inoltre ammesse tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo e le persone giuridiche stabilite in un paese in via di sviluppo, di cui all’elenco del comitato di assistenza allo sviluppo dell’OCSE, in aggiunta alle persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente regolamento. La Commissione pubblica un aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo stabilito dal comitato per l’aiuto allo sviluppo dell’OCSE, in occorrenza delle regolari revisioni del medesimo. 2. Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito del presente regolamento sono inoltre ammesse tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un qualsiasi paese e le persone giuridiche stabilite in un qualsiasi paese diverso da quelli elencati al paragrafo 1, in tutti i casi in cui sia stato sancito un accesso reciproco agli interventi di assistenza esterna. L’accesso reciproco è riconosciuto ogni qualvolta un paese stabilisce norme equanimi di ammissibilità nei confronti degli Stati membri e del paese beneficiario interessato. L’accesso reciproco è stabilito in virtù di una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo di paesi su base regionale. Detta decisione è adottata conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, e resta in vigore per un periodo minimo di un anno. 3. Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito del presente regolamento sono ammesse le organizzazioni internazionali. 4. Il disposto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudica la partecipazione di categorie di organizzazioni ammissibili in virtù della loro natura o localizzazione, alla luce degli obiettivi degli interventi da porre in essere. 5. Gli esperti possono essere di qualsivoglia nazionalità. Questa norma non pregiudica i requisiti qualitativi e finanziari di cui alla disciplina comunitaria in materia di appalti. 6. Qualora le misure finanziate nell’ambito del presente regolamento siano gestite in modo centralizzato o indiretto tramite delega ad organismi comunitari specializzati, organismi nazionali o internazionali pubblici o a entità di diritto privato investite di attribuzioni di servizio pubblico, conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, alle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle sovvenzioni dell’ente di gestione sono ammesse le persone fisiche aventi la cittadinanza dei paesi che hanno accesso ai contratti e alle sovvenzioni comunitarie conformemente ai principi di cui al paragrafo 1, e di qualsiasi altro paese ammissibile ai sensi della normativa e delle procedure stabilite dall’ente di gestione, nonché le persone giuridiche stabilite nei summenzionati paesi. 7. Qualora l’assistenza comunitaria riguardi un intervento posto in essere tramite un’organizzazione internazionale, alle procedure contrattuali del caso sono ammesse tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente articolo, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa stabilita dall’organizzazione in questione, facendo in modo che sia garantita l’uguaglianza di trattamento tra tutti i donatori. Le forniture, i materiali e il ricorso ad esperti sono soggetti alle stesse norme. 8. Qualora le sovvenzioni comunitarie riguardino un intervento cofinanziato assieme ad un paese terzo, in regime di reciprocità, o ad un’organizzazione regionale, ovvero ad uno Stato membro, alle procedure contrattuali del caso sono ammesse tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente articolo, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa stabilita dal paese terzo, dall’organizzazione regionale o dallo Stato membro in questione. Le forniture, i materiali e il ricorso ad esperti sono soggetti alle stesse norme. 9. Tutte le forniture e i materiali acquistati nell’ambito di un contratto finanziato ai sensi del presente regolamento devono trarre origine dalla Comunità o da un paese ammissibile ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Ai sensi del presente regolamento, la definizione di “origine” emana dalla rilevante disciplina comunitaria sulle norme di origine a fini doganali. 10. In casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche e giuridiche provenienti da paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con i paesi confinanti, ovvero da altri paesi terzi, nonché il ricorso a forniture e materiali di differente origine. 11. Sono previste deroghe qualora i prodotti e i servizi non risultino reperibili sui mercati dei paesi interessati, per motivi di estrema urgenza, oppure quando le norme di ammissione renderebbero impossibile o eccessivamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un intervento. 12. Gli aggiudicatari dei contratti sono tenuti al rispetto della disciplina di base in materia di lavoro convenuta a livello internazionale, quali le norme ILO, le convenzioni in materia di libertà di organizzazione e di contrattazione collettiva, la soppressione del lavoro forzato e obbligatorio, la soppressione della discriminazione relativa all’impiego e all’occupazione e l’abolizione del lavoro minorile. Articolo 14Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1. Qualsiasi convenzione o accordo che risulti dall’attuazione del presente regolamento contiene disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare per quanto riguarda le frodi, la corruzione ed eventuali altre irregolarità in conformità dei regolamenti (CE,Euratom) n. 2988/1995[34] e (CE,Euratom) n. 2185/1996[35] del Consiglio e del regolamento (CE,Euratom) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[36]. 2. Le convenzioni e i contratti devono autorizzare espressamente la Commissione e la Corte dei conti ad effettuare revisioni contabili, sulla base di documenti e sul posto, relativamente a tutti i contraenti e subcontraenti che abbiano beneficiato di fondi comunitari. Essi autorizzano inoltre espressamente la Commissione ad effettuare verifiche ed ispezioni sul posto, conformemente al regolamento (CE,Euratom) n. 2185/1996, dell’11 novembre 1996. Articolo 15Valutazione 1. La Commissione effettua controlli e revisioni regolari dei propri programmi e ne valuta sistematicamente l’efficacia al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. 2. La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al comitato istituito ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, e al Parlamento europeo. Gli Stati membri possono richiedere che specifiche valutazioni vengano discusse nell’ambito del comitato di cui all’articolo 16, paragrafo 1; la concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse terranno conto dei risultati della discussione. 3. La Commissione coinvolge tutti gli attori interessati nella fase di valutazione dell’assistenza comunitaria erogata ai sensi del presente regolamento. Possono essere inoltre effettuate valutazioni congiunte con gli Stati membri, le organizzazioni internazionali o altri organismi. Titolo III DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 16 COMITATO 1. La Commissione è assistita da un comitato per la democrazia e i diritti umani, in seguito denominato “il comitato”. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE[37] del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni di cui al suo articolo 8. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio è fissato a 30 giorni. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 4. I verbali delle riunioni del comitato sono inoltrati per informazione al Parlamento europeo. Articolo 17 Relazione annuale 1. La Commissione vaglia i progressi realizzati nell’attuazione degli interventi di aiuto contemplati dal presente regolamento e presenta, al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione annuale sull’attuazione e sui risultati, nonché, ove possibile, sui principali effetti e conseguenze dell’assistenza. Detta relazione costituisce parte integrante della relazione annuale sull’attuazione della politica comunitaria in materia di sviluppo e assistenza esterna, nonché della relazione annuale dell’UE sui diritti umani. 2. La relazione annuale contiene dati sugli interventi finanziati nell’esercizio precedente, sui risultati delle verifiche e delle valutazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull’esecuzione degli impegni di bilancio e dei pagamenti, suddivisi in base alla portata mondiale, regionale e nazionale delle misure e ai settori di intervento. I risultati degli aiuti sono valutati alla luce della realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. Articolo 18Importo di riferimento finanziario L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta a 1 103,702 milioni di euro. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie 2007-2013. Articolo 19Revisione Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all’attuazione del presente regolamento durante il primo triennio accompagnata, se necessario, da una proposta legislativa per modificare adeguatamente lo strumento. Articolo 20Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) 2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività) Politica dell’UE e relative attività oggetto dell’iniziativa: Diritti umani e democrazia - Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (19.04) 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A)) e loro denominazione: 19.01.04.01 | Strumento di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica (DCECI) — Spese di gestione amministrativa (in parte) | 19.01.04.02 | Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) — Spese di gestione amministrativa (in parte) | 19.01.04.03 | Strumento di stabilità (IfS) — Spese di gestione amministrativa | 19.04.01 | Centro interuniversitario europeo | 19.04.02.01 | Diritti umani e democrazia — Attività che rientrano nel campo d’applicazione orizzontale e geografico dello Strumento europeo di vicinato e partenariato | 19.04.02.02 | Diritti umani e democrazia — Attività che rientrano nel campo d’applicazione orizzontale e geografico dello Strumento di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica | 19.04.02.03 | Diritti umani e democrazia — Attività che rientrano nel campo di applicazione orizzontale e geografico dello Strumento di preadesione | 19.04.02.04 | Diritti umani e democrazia — Attività che rientrano nel campo di applicazione orizzontale e geografico dello Strumento di stabilità | 19.04.03.01 | Missioni elettorali e di osservazione della UE — Attività che rientrano nel campo d’applicazione orizzontale e geografico dello Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) | 19.04.03.02 | Missioni elettorali e di osservazione della UE — Attività che rientrano nel campo d’applicazione orizzontale e geografico dello Strumento di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica | 19.04.04 | Azione preparatoria per la creazione di una rete di prevenzione dei conflitti | 19.04.05 | Completamento della precedente cooperazione | Occorre notare che l’adozione della proposta di un regolamento che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo necessita una revisione della struttura del capitolo di bilancio 19.04. 3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria: 2007 - 2013 3.3. Caratteristiche di bilancio: Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | 19.04 | /SNO | Diff.[38]/ non diff.[39] | SI | NO | NO | n. 4 | 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di spesa | Sezione n. | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale | Spesa operativa[40] | Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 130,673 | 136,963 | 141,764 | 145,825 | 151,873 | 320,533 | 1.027,631 | Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 64,422 | 101,890 | 129,824 | 142,211 | 150,358 | 438,926 | 1027,631 | Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[41] | Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c | 9,406 | 10,248 | 10,599 | 10,712 | 11,240 | 23,866 | 76,071 | IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | Stanziamenti di impegno | a+c | 140,079 | 147,211 | 152,363 | 156,537 | 163,113 | 344,399 | 1.103,702 | Stanziamenti di pagamento | b+c | 73,828 | 112,138 | 140,423 | 159,923 | 161,598 | 462,792 | 1103,702 | 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria ( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie ( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale[42] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie). 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate ( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari Un programma tematico a se stante per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo, comune a tutti e quattro i nuovi strumenti, è giustificato dal fatto che la promozione della democrazia e dei diritti umani figura tra gli obiettivi proposti e le misure ammissibili di tutti e tre gli strumenti geografici (ENPI, DCECI e IPA), nonché dello strumento di stabilità. Le opportunità di interventi specifici nasceranno nel contesto dei programmi geografici. Tuttavia, la democrazia e i diritti umani sono questioni di interesse e pertinenza mondiali per eccellenza. La Comunità deve pertanto poter mettere a punto e sostenere obiettivi e misure specifici a livello internazionale sprovvisti di un nesso geografico o non collegati a situazioni di crisi. Inoltre, le campagne mondiali in materia di diritti umani e democrazia richiedono un approccio transnazionale e possono comportare operazioni sia all’interno dell’UE che in una serie di paesi partner. Per operazioni quali le missioni UE di osservazione elettorale, è necessario un unico programma tematico a garanzia della coerenza strategica, di un sistema di gestione unificato e di norme comuni di attuazione. 5.2. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori L’obiettivo generale consiste nel contribuire allo sviluppo e al consolidamento della democrazia, alla prevenzione dei conflitti e al rispetto dei diritti umani, conformemente alle politiche e agli orientamenti dell’UE e in stretta cooperazione con la società civile. Le attività spaziano nei seguenti settori principali: - promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali nelle zone di maggior rischio, e in particolar modo le libertà di espressione e di associazione, nonché tutelare i difensori dei diritti umani, come prerequisito per l’operato della società civile e per il progresso verso la democrazia; fornire sostegno alle vittime della repressione, in particolare in vista della riabilitazione delle vittime della tortura e di maltrattamenti; - far sì che la società civile abbia un ruolo più incisivo nella promozione dei diritti umani, delle riforme democratiche e nella prevenzione dei conflitti, ivi compreso il sostegno mirato ad una migliore rappresentanza e partecipazione politiche e ad un maggiore dialogo civile nelle società divise; - spronare i settori meno rappresentati ad esprimersi e a partecipare alla società civile e al sistema politico, combattendo la discriminazione sotto qualsiasi forma o di qualsiasi natura e promuovendo i diritti delle minoranze e delle popolazioni autoctone; - sostenere i diritti delle donne e dei bambini non solo quale obiettivo specifico, ma anche facendo in modo che tutte le attività siano improntate al rispetto dei diritti dei minori e dell’uguaglianza uomo-donna; - rafforzare il quadro internazionale per la tutela dei diritti umani, dello Stato di diritto e per la promozione della democrazia, in particolare i meccanismi della giustizia penale internazionale e gli strumenti giuridici fondamentali; - instaurare la fiducia nei processi elettorali democratici tramite un ulteriore sviluppo del processo di osservazione elettorale dell’UE e fornendo sostegno alla capacità di osservazione a livello regionale e nazionale. Il programma: - ha una portata mondiale e sostiene attività a livello internazionale, regionale e nazionale, ivi comprese le attività all’interno dell’UE direttamente collegate con la violazione dei diritti umani nei paesi terzi; favorisce un approccio integrato all’instaurazione della democrazia e alla tutela dei diritti umani e garantisce una sensibilità verso le questioni di genere e le questioni legate ai conflitti; - agisce principalmente di concerto con e attraverso la società civile, favorendone lo sviluppo verso una forza reale per il dialogo e le riforme; - fornisce assistenza tecnica e finanziaria ad operazioni che non trovano un’adeguata o efficace realizzazione se inglobate in altri programmi comunitari; tra queste figurano la cooperazione con organizzazioni internazionali e regionali con specifiche competenze nel settore dei diritti umani e della democrazia. 5.3. Modalità di attuazione (dati indicativi) Gestione centralizzata ( diretta da parte della Commissione ( indiretta, con delega a: ( agenzie esecutive ( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico ( Gestione concorrente o decentrata ( con Stati membri ( con paesi terzi ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) articolo 10, paragrafo 2, del regolamento oggetto della proposta 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo Fino ad oggi le attività di controllo e valutazione degli aiuti erogati nell’ambito dell’iniziativa europea per la democrazia e diritti dell’uomo (EIDHR) si sono svolte su quattro livelli. In primo luogo, un funzionario responsabile della Commissione segue ogni progetto, se possibile si reca sul posto nella fase di attuazione e redige una valutazione finale, a progetto ultimato. In secondo luogo, i progetti nell’ambito dell’EIDHR vengono inseriti nel sistema di controllo orientato ai risultati, attraverso il quale prendono origine ulteriori missioni di controllo a cura di consulenti esterni. In terzo luogo, vengono effettuate valutazioni specifiche nell’ambito dell’EIDHR relative a progetti attinenti ad un particolare obiettivo dell’iniziativa. In quarto luogo, i progetti EIDHR rientrano in valutazioni più estese, relative ad un’area geografica o ad un settore definiti, effettuate dell’unità valutazioni delle direzioni generali appartenenti al gruppo RELEX. Detto sistema di controllo e valutazione si applica anche allo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani oggetto della presente proposta. 6.2. Valutazione Nel 2005 sono state effettuate due valutazioni specifiche nell’ambito dell’iniziativa EIDHR. La prima riguarda uno studio di impatto, di portata generale, su 48 progetti EIDHR portati a termine. Combinando i dati relativi ai diversi criteri di valutazione, ivi compresi la pertinenza ed aspetti relativi all’attuazione, lo studio mostra che il 70% dei progetti individuali ha ottenuto una valutazione buona o eccellente. Dallo studio si evince tuttavia che molte organizzazioni preposte all’attuazione dei progetti hanno una comprensione limitata dell’iniziativa nel suo insieme. Sarebbe inoltre auspicabile un maggior coinvolgimento dei beneficiari e delle categorie interessate nelle fasi di valutazione delle esigenze e di definizione delle proposte di progetto, nonché di follow-up e di valutazione. Non risultano sfruttati abbastanza nessi e sinergie potenziali con altre attività in settori collegati, finanziate o meno dalla Comunità. La Comunità appare in generale come un donatore poco flessibile anche se, una volta ottenuti i finanziamenti, le organizzazioni beneficiarie godono di vantaggi notevoli. L’UE è vista come uno tra i principali promotori della democrazia e dei diritti umani nel mondo; spesso sostanziosi, i finanziamenti comunitari comportano il sostegno politico alle organizzazioni. L’altra valutazione, afferente a progetti portati a termine nei settori della lotta al razzismo e alla xenofobia e della promozione dei diritti delle minoranze, mostra che i finanziamenti nell’ambito dell’iniziativa EIDHR in questi settori sono andati a beneficio delle comunità più vulnerabili, in contingenze particolarmente difficili. Sebbene lo studio non tenga conto dei progetti non finanziati, risulta evidente il carattere fondamentale delle iniziative intraprese, che spaziano da interventi improntati ad una destinazione utile dei finanziamenti comunitari, mirata alla prestazione di servizi di durata limitata atti ad attenuare le conseguenze del razzismo e della xenofobia, ad attività eccezionali, intraprese nelle circostanze più difficili e che si sono tuttavia avvalse di metodi di programmazione di punta potenzialmente sostenibili grazie al coinvolgimento locale. Grazie ai finanziamenti EIDHR, alcune ONG hanno goduto della libertà strategica necessaria per condurre in porto importanti progetti innovativi, che non avrebbero visto la luce senza il sostegno comunitario e che i governi locali e centrali, principali responsabili nel lungo periodo nei confronti dei cittadini, potrebbero assumere a modello per il futuro, per interventi tanto nazionali che internazionali. Inoltre, le ONG hanno saputo varare progetti pionieristici e sfidare gli orientamenti politici facendo appello ai propri metodi partecipativi e ai diritti umani, producendo così valore aggiunto e infondendo fiducia tra gruppi etnici divisi, mentre è più probabile che gli apparati burocratici non riscuotano fiducia o, al contrario, che i governi, soggetti a vincoli, non se la sentano di correre rischi su questioni impopolari in materia di diritti delle minoranze. Grazie all’iniziativa EIDHR, l’Unione europea ha potuto illustrare nella pratica l’importanza dei principi in materia di diritti umani e della cooperazione interetnica per i quali si batte, mostrando al contempo il proprio impegno nei confronti della società civile e il proprio sostegno ad una varietà di approcci a tutela dei diritti fondamentali. Un altro studio specifico Generating impact indicators for the EIDHR (definizione di indicatori di risultato per l’EIDHR) ha individuato indicatori di risultato a livello di programma e di progetto e ha redatto un vademecum, destinato ai partner dell’iniziativa, su come mettere a punto indicatori adeguati nell’ambito dei propri progetti, disponibile sul sito web dell’EIDHR. I risultati cui giunge lo studio sono serviti a definire gli indicatori di risultato dei progetti proposti contemplati negli inviti a presentare proposte EIDHR 2005-2006 per la selezione di progetti nell’ambito delle campagne mondiali. Nel 2006 sono state presentate due relazioni di valutazione relative al progetto di formazione comunitario sugli aspetti civili della gestione delle crisi ( EC training project on civilian aspects of crises management ) e del programma andino sui diritti umani ( Andean Programme on Human Rights ). Nel corso del presente esercizio, sono previste altre due valutazioni specifiche per l’EIDHR. Ai sensi dell’articolo 15 del presente regolamento, le operazioni di controllo e valutazione degli interventi di aiuto nell’ambito dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani si svolgeranno come nel passato. 6.3. Revisione intermedia L’articolo 19 del regolamento proposto contempla una revisione intermedia sull’attuazione del regolamento medesimo. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti l’attuazione degli interventi di aiuto nell’ambito del regolamento durante il primo trimestre (2007-2009). Ove opportuno, la Commissione può proporre i necessari adeguamenti da apportare allo strumento. 7. Misure antifrode Si veda l’articolo 14 del regolamento proposto. 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Incidenza sulle risorse umane Le risorse umane necessarie alla gestione degli aiuti sono stimate a 4,8 persone (senza distinzione di categoria di personale) per un totale di 10 milioni di euro in stanziamenti di impegno gestiti su base annua. L’aumento totale, su tutto il periodo, si attesterebbe a 775 ETP (equivalente in personale a tempo pieno) per i quattro strumenti di assistenza esterna seguenti: DCECI, ENPI, strumento di stabilità e strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), in aggiunta al personale in servizio al 1º aprile 2006. Le risorse necessarie allo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani coprono tutte le azioni nell’ambito del regolamento in esame. Le risorse richieste per il 2007 sono compatibili con il progetto preliminare di bilancio 2007. 8.2. Incidenza finanziaria totale delle risorse umane Le risorse umane in più rispetto al 1º aprile 2006 destinate alla gestione degli interventi saranno finanziate nell’ambito degli stanziamenti a fronte delle spese di sostegno amministrativo (agenti contrattuali e agenti locali). Esse si aggiungono al personale preposto alla gestione presso la sede principale e presso le delegazioni (funzionari, agenti temporanei e altri). Il punto 4.1.1 tiene conto del costo previsto. 8.3 Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (Spese di gestione amministrativa) Il fabbisogno di risorse umane e amministrative sarà coperto dagli stanziamenti destinati alla DG responsabile della gestione nell’ambito della procedura di assegnazione annuale. [1] Regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio, modificato dai regolamenti (CE) n. 1882/2003, (CE) n. 2240/2004 e (CE) 2110/2005; regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, modificato dai regolamenti (CE) n. 907/2003, (CE) n. 2242/2004 e (CE) n. 2112/2005. [2] Articolo 11, paragrafo 1, del trattato sull’UE; articoli 177, paragrafo 2, e 181 A, paragrafo 1, del trattato CE. [3] Guidelines to EU policy towards third countries on the death penalty (orientamenti per una politica dell’UE nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte), giugno 1998; orientamenti per una politica dell’UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, aprile 2001; EU Guidelines on children and armed conflict (orientamenti dell’UE sui bambini e i conflitti armati), dicembre 2003; orientamenti dell’Unione europea sui difensori dei diritti umani, giugno 2004. [4] Cfr. vertice di Zagabria del novembre 2000http://europa.eu.int/comm/enlargement/intro/sap/summit_zagreb.htm [5] Comunicazione della Commissione - Politica europea di prossimità - Documento di strategia, COM(2004) 373 def., del 12 maggio 2004, conclusioni del Consiglio del 14 luglio 2004. [6] Dichiarazione congiunta del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione intitolata “ The European Consensus on Development ” ( consenso europeo sullo sviluppo), adottata il 22 novembre 2005. [7] The EU and Africa: towards a strategic partnership (UE e Africa: verso un partenariato strategico), adottato dal Consiglio europeo del 15-16 dicembre 2005. [8] Comunicazione della Commissione, Un partenariato rafforzato tra l’Unione europea e l’America Latina, COM(2005) 636 def., dell’8 dicembre 2005. [9] Comunicazione della Commissione Un quadro strategico per rafforzare le relazioni di partenariato Europa – Asia , COM(2001) 469 def., del 4 settembre 2001; comunicazione della Commissione Un nuovo partenariato con l’Asia sudorientale , COM(2003) 399 def., del 9 luglio 2003; documento programmatico della Commissione Un partenariato sempre più maturo - Sfide e interessi comuni nell’ambito delle relazioni UE-Cina , COM(2003) 533 def., del 10 settembre 2003; comunicazione della Commissione Una partnership strategica UE-India , COM(2004) 430 def., del 16 giugno 2004. [10] Comunicazione della Commissione in materia di assistenza e monitoraggio delle elezioni da parte dell’UE, COM(2000) 191 def., dell’11 aprile 2000; Il ruolo dell’Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi , COM(2001) 252 def., dell’8 maggio 2001. [11] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Azioni esterne varate attraverso i programmi tematici nell’ambito delle future prospettive finanziarie 2007-2013 , COM(2005) 324 def., del 3 agosto 2005. [12] COM(2006) 23 def., del 25 gennaio 2006. [13] Cfr. http://europa.eu.int/comm/external_relations/consultations/er.htm [14] Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), strumento di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica (DCECI), strumento di stabilità (IfS). [15] COM(2006) 23 def., del 25 gennaio 2006. [16] On the Reform of the Management of External Assistance (sulla riforma della gestione dell’assistenza esterna della Comunità), SEC(2000) 814 del 16 maggio 2000. [17] Documento di lavoro della Commissione approvato dal gruppo interservizi di sostegno alla qualità, in data …. [18] Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1). [19] Decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell’istruzione e della formazione, GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31. [20] GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1; GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23. [21] Decisione 1999/468/CE del Consiglio, GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [22] GU C […] del […], pag. […]. [23] GU C […] del […], pag. […]. [24] Comunicazione della Commissione sul richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo negli accordi tra la Comunità e i paesi terzi, COM(1995) 216, del 23 maggio 1995. [25] GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1. [26] Il codice internazionale dei diritti umani comprende: la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; il protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; il secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull’abolizione della pena di morte. [27] GU L 120 dell’8.5.1999, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1). [28] GU L 120 dell’8.5.1999, pag. 8, modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23). [29] GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31. [30] GU C 184 del 17.7.1999, pag. 23. [31] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3; GU L 385 del 29.12.2004, pag. 88. [32] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [33] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [34] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. [35] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [36] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. [37] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [38] Stanziamenti dissociati (SD) [39] Stanziamenti non dissociati (SND) [40] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx. [41] Spesa che rientra nell’articolo xx 01 04 del Titolo xx. [42] Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.