83/139/CEE: Decisione della Commissione del 25 marzo 1983 che modifica la decisione 82/813/CEE recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 093 del 13/04/1983 pag. 0019 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0075
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 27 pag. 0135
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0075
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 27 pag. 0135
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 1983 che modifica la decisione 82/813/CEE recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (83/139/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE; considerando che la Iugoslavia, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità economica europea; considerando che, con decisione 82/813/CEE (3), la Commissione ha adottato l'elenco di istituti iugoslavi autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità; considerando che, in applicazione dell'articolo 2 della suddetta decisione, gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da qualsiasi altro stabilimento, eccettuati tuttavia quelli riconosciuti ufficialmente dalle autorità iugoslave il 1o giugno 1982; considerando che sono state constatate omissioni nelle proposte fatte il 1o giugno 1982 e che i complementi necessari sono stati comunicati il 3 marzo 1983 dalle autorità iugoslave; che occorre apportare la corrispondente modifica alla decisione 82/813/CEE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 82/813/CEE, i termini « e del 3 marzo 1983 » sono inseriti dopo i termini « del 1o giugno 1982 ». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34. (3) GU n. L 343 del 4. 12. 1982, pag. 21.