31990R3044

Regolamento (CEE) n. 3044/90 della Commissione, del 22 ottobre 1990, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 292 del 24/10/1990 pag. 0005 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 7 pag. 0149
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 7 pag. 0149


REGOLAMENTO (CEE) N. 3044/90 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 1990 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2943/90 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura concernente i prodotti di cui ai punti da 1 a 3 della tabella allegata;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente concernente il prodotto di cui al punto 4 della tabella allegata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 281 del 12. 10. 1990, pag. 22.

ALLEGATO

Designazione delle merci

Codice

NC

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1. Preparazione alimentare a base di pomodoro, contenente piccole quantità di pezzi visibili di pomodoro e di funghi, di sciroppo di glucosio, di olio vegetale, di erbe e di spezie. Il prodotto si presenta sotto forma di salsa ed è condizionato per la vendita al minuto. 2103 20 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dai testi dei codici NC 2103 e 2103 20 00.

Il prodotto, che si presenta come salsa contenente piccole quantità di pezzi visibili di pomodoro e di funghi, non può essere considerato una preparazione di ortaggi e legumi del capitolo 20 della NC (vedi note esplicative SA, voce 2103, parte A), secondo capoverso). 2. Prodotto costituito da un miscuglio di mais intero macinato e di residui dell'estrazione mediante pressione di olio di germi di mais ottenuto a secco. Presenta le seguenti caratteristiche analitiche: 2309 90 51 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, e dai testi dei codici, 2309, 2309 90 e 2309 90 51. - amido 44,9 % sul secco

- grassi 4,9 % sul secco

- proteine 16,8 % sul secco

(tenore di azoto × 6,25)

La determinazione del tenore di amido e di proteine è stata effettuata applicando i metodi che figurano nella direttiva (CEE) 72/199 della Commissione, allegato 1, n. 1 e 2 (GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6). La determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità è stata effettuata applicando i metodi che figurano nella direttiva (CEE) 71/393 della Commissione, allegato, paragrafo 4, metodo A e paragrafo 1, rispettivamente (GU n. L 279 del 20. 12. 1971, pag. 7). 3. Prodotto costituito da un miscuglio di mais intero macinato e di residui dell'estrazione mediante pressione di olio di germi di mais ottenuto per via umida. Presenta le seguenti caratteristiche analitiche: 2309 90 51 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, e dai testi dei codici 2309, 2309 90 e 2309 90 51. - amido 42,7 % sul secco

- grassi 4,9 % sul secco

- proteine 13,5 % sul secco

(tenore di azoto × 6,25)

La determinazione del tenore di amido e di proteine è stata effettuata applicando i metodi che figurano nella direttiva (CEE) 72/199 della Commissione, allegato 1, n. 1 e 2 (GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6). La determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità è stata effettuata applicando i metodi che figurano nella direttiva (CEE) 71/393 della Commissione, allegato, paragrafo 4, metodo A e paragrafo 1, rispettivamente (GU n. L 279 del 20. 12. 1971, pag. 7). 4. Prodotto costituito da un miscuglio di crusche di mais e di residui dell'estrazione mediante pressione di olio di germi di mais ottenuto per via umida. Presenta le seguenti caratteristiche analitiche: 2309 90 51 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, e dai testi dei codici 2309, 2309 90 e 2309 90 51. - amido 44,8 % sul secco

- grassi 4,2 % sul secco

- proteine 13,4 % sul secco

(tenore di azoto × 6,25)

La determinazione del tenore di amido e di proteine è stata effettuata applicando i metodi che figurano nella direttiva (CEE) 72/199 della Commissione, allegato 1, n. 1 e 2 (GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6). La determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità è stata effettuata applicando i metodi che figurano nella direttiva (CEE) 71/393 della Commissione, allegato, paragrafo 4, metodo A e paragrafo 1, rispettivamente (GU n. L 279 del 20. 12. 1971, pag. 7).