19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/89


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2405 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2015

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per prodotti agricoli originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2014/668/UE del Consiglio (2) ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo») (3), per quanto riguarda talune disposizioni di detto accordo. L'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo dispone la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle importazioni di merci originarie dell'Ucraina ai sensi dell'allegato I-A del titolo IV, capo 1, di detto accordo. L'appendice di detto allegato elenca i contingenti tariffari per l'importazione di alcune merci originarie dell'Ucraina, compresi i prodotti agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

In attesa dell'applicazione provvisoria dell'accordo, a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sono stati aperti i contingenti tariffari per l'importazione di alcune merci originarie dell'Ucraina per il 2014 e il 2015, gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5).

(3)

L'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016. È pertanto necessario aprire contingenti tariffari annuali per l'importazione per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I-A del titolo IV, capo I, dell'accordo a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(4)

Conformemente a quanto disposto dall'accordo, al fine di beneficiare delle concessioni tariffarie di cui al presente regolamento, i prodotti elencati nell'allegato dovrebbero essere accompagnati dalla prova dell'origine.

(5)

La nomenclatura combinata (NC) riportata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (6), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (7), contiene nuovi codici NC diversi da quelli indicati nell'accordo. L'allegato del presente regolamento dovrebbe pertanto rispecchiare i nuovi codici NC.

(6)

È opportuno applicare l'accordo in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016. Per garantire l'efficace applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti i contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti elencati nell'allegato originari dell'Ucraina.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione di prodotti elencati nell'allegato e originari dell'Ucraina sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato.

Articolo 3

I prodotti elencati nell'allegato sono accompagnati dalla prova dell'origine come disposto nel protocollo I, allegato III, dell'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

Articolo 4

I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

(3)  Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

(4)  Regolamento (UE) n. 374/2014 del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(6)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 312 del 31.10.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente annuale

(in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

09.6700

0204 22 50

0204 22 90

Cosce o mezze cosce di animali della specie ovina, altri pezzi non disossati (esclusi carcassa e mezzena, busto o mezzo busto, costata e/o sella), freschi o refrigerati

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12.

1 500  (1)

0204 23

Carni disossate di animali della specie ovina, fresche o refrigerate

0204 42 30

0204 42 50

0204 42 90

Pezzi non disossati di animali della specie ovina, congelati (escluse carcassa, mezzena e costata)

0204 43 10

0204 43 90

Carni disossate di agnello, congelate

Carni disossate di animali della specie ovina, congelate

09.6701

0409

Miele naturale

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12.

5 000  (2)

09.6702

0703 20

Aglio, fresco o refrigerato

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

500

09.6703

1004

Avena

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

4 000

09.6704

1701 12

Zuccheri greggi di barbabietola senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

20 070

1701 91

 

1701 99

Zuccheri diversi dallo zucchero greggio

1702 20 10

Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

1702 90 30

Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

1702 90 50

Maltodestrina allo stato solido e sciroppo di maltodestrina, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

Caramello

1702 90 80

Sciroppo di inulina

1702 90 95

Altri zuccheri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

09.6705

1702 30

1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

10 000  (3)

1702 60

Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

09.6706

2106 90 30

Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

2 000

2106 90 55

Sciroppi di glucosio e di maltodestrina, aromatizzati o colorati

2106 90 59

Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, lattosio, glucosio e maltodestrina)

09.6707

ex 1103 19 20

Semole e semolini di orzo

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

6 300  (4)

1103 19 90

Semole e semolini di cereali (esclusi frumento (grano), segala, avena, granturco, riso e orzo)

1103 20 90

Agglomerati in forma di pellets di cereali (esclusi frumento, segala, avena, granturco, riso e orzo)

1104 19 10

1104 19 50

1104 19 61

1104 19 69

Cereali di frumento (grano) schiacciati o in fiocchi

Cereali di granturco schiacciati o in fiocchi

Cereali d'orzo schiacciati

Cereali d'orzo in fiocchi

ex 1104 29

Cereali lavorati (ad esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati), diversi dai cereali di avena, di segala o di granturco

1104 30

Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

09.6708

1107

Malto, anche torrefatto

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

7 000

1109

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

09.6709

1108 11

Amido di frumento (grano)

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

10 000

1108 12

Amido di granturco

1108 13

Fecola di patate

09.6710

3505 10 10

3505 10 90

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (esclusi amidi e fecole esterificati o eterificati)

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

1 000  (5)

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 %

09.6711

2302 10

2302 30

2302 40 10

2302 40 90

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali (esclusi quelli del riso)

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

17 000  (6)

2303 10 11

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso

09.6712

0711 51

Funghi del genere Agaricus, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

500

2003 10

Funghi del genere Agaricus preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

09.6713

0711 51

Funghi del genere Agaricus, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

500

09.6714

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

10 000

09.6715

2009 61 90

Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix inferiore o uguale a 30 e di valore non superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

10 000  (7)

2009 69 11

Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix superiore a 67 e di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

2009 69 71

2009 69 79

2009 69 90

Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67, di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto

2009 71

2009 79

Succo di mela

09.6716

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

2 000

09.6717

0405 20 10

0405 20 30

Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ma non superiore a 75 %

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

250

09.6718

0710 40

0711 90 30

2001 90 30

2004 90 10

2005 80

Granturco dolce

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

1 500

09.6719

1702 50

Fruttosio chimicamente puro

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

2 000  (8)

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro

ex 1704 90 99

Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 %

1806 10 30

1806 10 90

Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 %

ex 1806 20 95

Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore a 18 % e tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 %

ex 1901 90 99

Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 %

2101 12 98

2101 20 98

Preparazioni a base di caffè, tè o mate

3302 10 29

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore o uguale a 0,5 %

09.6720

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

2 000

1904 30

Bulgur di grano

09.6721

1806 20 70

Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

300 (9)

2106 10 80

Altri concentrati di proteine e altre sostanze proteiche testurizzate

2202 90 99

Bevande non alcoliche diverse dalle acque, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 uguale o superiore a 2 %

09.6722

2106 90 98

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

2 000

09.6723

2207 10

2208 90 91

2208 90 99

Alcole etilico non denaturato

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

27 000  (10)

2207 20

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

09.6724

2402 10

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

2 500

2402 20 90

Sigarette contenenti tabacco, non contenenti garofano

09.6725

2905 43

Mannitolo

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

100

2905 44

D-glucitolo (sorbitolo)

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

09.6726

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

2 000


(1)  Con un aumento di 150 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

(2)  Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

(3)  Con un aumento di 2 000 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

(4)  Con un aumento di 300 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

(5)  Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

(6)  Con un aumento di 1 000 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

(7)  Con un aumento di 2 000 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

(8)  Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

(9)  Con un aumento di 40 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

(10)  Con un aumento di 14 600 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.