COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.8.2021
COM(2021) 469 final
ALLEGATO
della
proposta di DECISIONE del CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(Orizzonte Europa)
ALLEGATO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. […]
del […]
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1)È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013.
(2)È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione).
(3)È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dai regolamenti (UE) 2021/695 e (UE) 2021/819 inizi dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dal momento in cui viene adottata la presente decisione o dal fatto che gli eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi siano comunicati dopo il 10 luglio 2021.
(4)Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.
(5)Le condizioni per la partecipazione degli Stati EFTA e delle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e dei loro cittadini ai programmi dell'Unione europea sono stabilite dall'accordo SEE, in particolare all'articolo 81.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE al fine di consentire che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1° gennaio 2021,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:
1.al paragrafo 5 è aggiunto il seguente trattino:
"-32021 R 0695: Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione stabilita nella relativa convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. XX/2021 del xx 2021 [la presente decisione] entri in vigore prima del completamento dell'azione.
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.";
2.al paragrafo 11, lettera a), i termini "atto comunitario" sono sostituiti dai termini "atti comunitari" ed è aggiunto il seguente trattino:
"-32021 R 0819: Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).
Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione stabilita nella relativa convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. XX/2021 del xx 2021 [la presente decisione] entri in vigore prima del completamento dell'azione.".
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il […].
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
[...]
I segretari
del Comitato misto SEE
[...]