|
1.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/42 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2008
che subordina a condizioni particolari la gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine
[notificata con il numero C(2008) 1641]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/352/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
|
(1) |
In alcune partite di gomma di guar originaria o proveniente dall'India sono stati riscontrati livelli elevati di pentaclorofenolo e di diossine. Tale contaminazione costituisce una minaccia per la salute pubblica nella Comunità se non si adottano misure per evitare la presenza di pentaclorofenolo (PCP) e di diossine nella gomma di guar. |
|
(2) |
In seguito al riscontro di tali livelli elevati di PCP e diossine, la Commissione ha condotto, dal 5 all’11 ottobre 2007, un'ispezione con carattere d'urgenza in India. L'obiettivo era raccogliere informazioni sulla possibile fonte della contaminazione e valutare le misure di controllo messe in atto dalle autorità indiane per evitare il ripetersi di tale contaminazione. Il gruppo d'ispezione è giunto alla conclusione che attualmente non c’è una evidenza sufficiente della causa di contaminazione e che le indagini condotte dalle autorità indiane non sono riuscite a produrre elementi conclusivi. Nell'industria della gomma di guar, un'industria ampiamente autoregolamentata in cui è presente e usato il pentaclorofenato di sodio, sono messi in atto controlli inadeguati per assicurare che tale contaminazione non si ripeta. |
|
(3) |
Fatti salvi gli obblighi di controllo degli Stati membri, le misure da adottare a seguito della possibile importazione di prodotti contaminati devono seguire un approccio comune e complessivo che consenta di agire in modo rapido ed efficace e di evitare disparità nel modo in cui i diversi Stati membri affrontano la situazione. È pertanto opportuno adottare misure particolari a livello comunitario. |
|
(4) |
Per prevenire frodi volte ad eludere l'applicazione delle condizioni particolari stabilite nella presente decisione a tutela della salute pubblica e degli animali, è importante che gli alimenti e i mangimi composti contenenti in quantità significativa gomma di guar originaria o proveniente dall'India rientrino nel campo di applicazione della presente decisione. È fissata una soglia del 10 %. |
|
(5) |
Il laboratorio comunitario di riferimento per diossine e PCB in mangimi e alimenti ha realizzato uno studio sulla correlazione tra PCP e diossine nella gomma di guar contaminata proveniente dall'India. Tale studio ha consentito di concludere che la gomma di guar contenente un livello di PCP inferiore a 0,01 mg/kg non contiene livelli inaccettabili di diossine. |
|
(6) |
Il Vimta Laboratory di Hyderabad, visitato dal gruppo d'ispezione, è un laboratorio accreditato con adeguate dotazioni di personale e di attrezzature. In questo laboratorio la capacità analitica in relazione al PCP è ritenuta adeguata. La capacità analitica negli altri laboratori visitati è ritenuta inadeguata. |
|
(7) |
È opportuno stabilire che tutte le partite di gomma di guar o di prodotti contenenti gomma di guar in quantità significativa, originarie o provenienti dall'India e importate nella Comunità per il consumo umano o animale, siano accompagnate da un rapporto analitico rilasciato da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP negli alimenti e nei mangimi o da un laboratorio che ha avviato le procedure di accreditamento e che dispone di adeguati sistemi di controllo di qualità riconosciuti dall'autorità competente del paese in cui il laboratorio è ubicato. |
|
(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Campo d'applicazione
La presente decisione si applica a
|
a) |
la gomma di guar di cui al codice NC 1302 32 90 originaria o proveniente dall'India e destinata al consumo animale o umano; |
|
b) |
mangimi e alimenti composti contenenti almeno il 10 % di gomma di guar originaria o proveniente dall'India. |
Articolo 2
Condizioni per la prima immissione sul mercato
1. Gli Stati membri vietano la prima immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 a meno che un rapporto analitico originale, rilasciato da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP nei mangimi e negli alimenti o da un laboratorio in via di accreditamento e che dispone di un adeguato sistema di controllo di qualità (2), allegato alla partita, dimostri che il prodotto non contiene più di 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP). Il risultato analitico deve tener conto dell'incertezza di misura estesa.
2. Il rapporto analitico è convalidato da un rappresentante dell'autorità competente del paese in cui il laboratorio è ubicato.
3. Prima dell'arrivo fisico della partita di prodotti di cui all'articolo 1 l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile della partita o il suo rappresentante ne danno notifica preventiva all'autorità competente dello Stato membro di destinazione.
4. Le autorità competenti degli Stati membri verificano che ciascuna partita dei prodotti di cui all'articolo 1 presentata per la prima immissione sul mercato sia accompagnata da un rapporto analitico come da paragrafo 1. Ciascuna partita dei prodotti di cui all'articolo 1 è identificata mediante un codice corrispondente al codice riportato nel suddetto rapporto analitico contenente i risultati del campionamento e delle analisi. Ciascun sacco individuale o altro tipo di confezione facente parte della partita è identificato con tale codice.
5. In assenza di un rapporto analitico come da paragrafo 1 l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti stabilito nella Comunità fa analizzare il prodotto da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP negli alimenti e nei mangimi o da un laboratorio in via di accreditamento che disponga di un appropriato sistema di controllo della qualità al fine di dimostrare che il prodotto non contenga più di 0,01 mg/kg di PCP. Nelle more della presentazione del rapporto analitico convalidato da un rappresentante dell'autorità competente del paese in cui il laboratorio è ubicato, il prodotto resta sotto controllo ufficiale per un periodo non superiore a 60 giorni, dopo di che l'autorità competente adotta, in relazione a tale prodotto, le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3).
6. Ai fini delle analisi di cui ai paragrafi 1 e 5, le prove devono essere effettuate su un campione rappresentativo prelevato dalla partita conformemente alle disposizioni della direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (4). L'estrazione ai fini dell'analisi è effettuata mediante un solvente acidificato. L'analisi è realizzata conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS come definito sul sito web dei Laboratori comunitari di riferimento per i residui di pesticidi (5) o conformemente ad un metodo altrettanto affidabile.
Articolo 3
Campionamento ed analisi
1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate, compresi il campionamento casuale e l'analisi dei prodotti di cui all'articolo 1 con una frequenza del 5 % delle partite di detti prodotti, presentati per la prima immissione in commercio, al fine di verificare che non sia superato il livello di 0,01 mg/kg di PCP.
Gli Stati membri, attraverso la procedura di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, informano la Commissione di tutte le partite in cui il PCP è stato riscontrato ad un livello superiore a 0,01 mg/kg tenendo conto dell'incertezza di misura.
Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti di cui all'articolo 1. La relazione è trasmessa nel mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).
2. Le partite sottoposte al campionamento e alle analisi ufficiali possono essere trattenute per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi prima di essere commercializzate.
Articolo 4
Frazionamento delle partite
Qualora una partita sia frazionata, una copia certificata della rapporto analitico di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 5, accompagna ciascuna parte della partita frazionata fino alla fase della vendita all'ingrosso compresa. Se l'operatore del settore dei mangimi o degli alimenti segnala l'intenzione di frazionare la partita, l'autorità competente può anche fornire copie del rapporto analitico al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti.
Articolo 5
Destino delle partite non conformi
I provvedimenti relativi alle partite di prodotti di cui all'articolo 1 in cui il PCP sia stato riscontrato ad un livello superiore a 0,01 mg/kg di PCP, tenuto conto dell'incertezza di misura, sono adottati conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004.
Articolo 6
Recupero dei costi
Tutti i costi relativi al campionamento, all'analisi e al magazzinaggio o alle misure adottate in caso di mancata conformità sono sostenuti dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti interessati conformemente all'articolo 22 e all'allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004.
Articolo 7
Misure transitorie
In deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 5, le partite di prodotti di cui all'articolo 1 che hanno lasciato il paese d'origine o di provenienza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione, sono accettate dagli Stati membri anche se non corredate di un rapporto di analisi quale prescritto in detto articolo.
Articolo 8
Riesame delle misure
La presente decisione sarà riesaminata entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Articolo 9
Termine di applicazione
La presente decisione entra in vigore il 5 maggio 2008.
Articolo 10
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).
(2) Stando alle conclusioni dell'UAV (Ufficio alimentare e veterinario), il laboratorio Vimta Labs, Hyderabad, Andhra Pradesh, è l'unico laboratorio in India a soddisfare tale requisito.
(3) GU L 165 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85).
(4) GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.
(5) http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf