32002R1442

Regolamento (CE) n. 1442/2002 della Commissione, del 7 agosto 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1554/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio per quanto riguarda lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale

Gazzetta ufficiale n. L 212 del 08/08/2002 pag. 0005 - 0006


Regolamento (CE) n. 1442/2002 della Commissione

del 7 agosto 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1554/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio per quanto riguarda lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001 sono concessi aiuti comunitari forfettari per lo smercio, nelle regioni europee della Comunità, dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare. Questi aiuti riguardano, da un lato, la raffinazione dello zucchero prodotto in tali dipartimenti nelle raffinerie situate nelle regioni europee della Comunità e, dall'altro, il trasporto dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare fino alle regioni europee della Comunità ed eventualmente il suo magazzinaggio nei dipartimenti suddetti.

(2) Questi aiuti sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1554/2001 della Commissione(3) per la campagna di commercializzazione 2001/2002. Per quanto riguarda le spese di trasporto dalla fabbrica alla fase di consegna fob e al magazzinaggio nei dipartimenti francesi d'oltremare, esse sono state fissate per la campagna 2001/2002 all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento suddetto. Avendo la Commissione ottenuto informazioni sulla giustificazione del livello di tali aiuti, è adesso opportuno fissare gli importi degli aiuti per le campagne da 2002/2003 a 2005/2006, periodo per il quale il regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede la fissazione dei prezzi d'intervento e delle quote di produzione e di raffinazione. È altresì opportuno continuare a erogare, per lo stesso periodo, l'aiuto per le spese del trasporto marittimo nonché l'aiuto per la raffinazione.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1554/2001 è sostituito dal seguente: "1. Su richiesta presentata alle competenti autorità francesi, ai produttori dello zucchero di cui all'articolo 1, consegnato nei porti europei della Comunità, è concesso per le campagne di commercializzazione da 2002/2003 a 2005/2006 un aiuto che consta di:

a) un importo forfettario per tonnellata di zucchero, espressa in zucchero bianco, che rappresenta le spese di trasporto dalla fabbrica alla fase di consegna fob, fissato a:

- 17 EUR/t per i dipartimenti della Riunione e della Martinica,

- 24 EUR/t per il dipartimento della Guadalupa;

b) un importo forfettario uniforme equivalente alle spese di trasporto marittimo dalla fase fob dipartimenti francesi d'oltremare alla fase cif porti europei della Comunità e le spese di assicurazione inerenti a detto trasporto;

c) un importo per 100 kg di zucchero in giacenza al termine di ogni mese presso i produttori, espresso in zucchero bianco al mese, fissato a 0,45 EUR per il dipartimento della Guadalupa e a 0,35 EUR per il dipartimento della Riunione."

Articolo 2

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1554/2001 è sostituito dal seguente: "1. Per lo zucchero di cui all'articolo 1 raffinato nelle campagne di commercializzazione da 2002/2003 a 2005/2006 in una raffineria nelle regioni europee della Comunità, le raffinerie percepiscono un aiuto per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 92 %, di importo pari allo 0,0387 % del prezzo di intervento dello zucchero greggio fissato per lo stesso periodo."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

(3) GU L 205 del 31.7.2001, pag. 18.