31996R1897

Regolamento (CE) n. 1897/96 del Consiglio del 1o ottobre 1996 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 250 del 02/10/1996 pag. 0001 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 1897/96 DEL CONSIGLIO del 1° ottobre 1996 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (1), ha instaurato, nei confronti della Repubblica popolare cinese, alcuni contingenti quantitativi elencati nel suo allegato II; che uno di detti contingenti è applicabile ai prodotti in vetro di cui al codice SA/NC 7013;

considerando che ai sensi del regolamento (CE) n. 1735/96 della Commissione (2), i quadri a giorno composti di una lastra di vetro lavorata meccanicamente, ad angoli molati, smussati, di un foglio di carta stampata e di un pannello di fibre come supporto dell'immagine, tenuti insieme da graffe di metallo comune, sono stati classificati alla voce 7013 99 90 della nomenclatura combinata;

considerando pertanto che i quadri a giorno sopra descritti d'ora in poi sono sottoposti nell'intera Comunità a un contingente quantitativo quando sono originari della Repubblica popolare cinese;

considerando che gli effetti di tale classificazione superano le necessità di un'adeguata protezione dei settori dell'industria comunitaria interessata; che è pertanto opportuno esentare i quadri a giorno dal regime di contingentamento introdotto dal regolamento (CE) n. 519/94;

considerando che, per quanto riguarda i contingenti applicabili alle calzature di cui ai codici SA/NC 6402 99, 6403 91, 6403 99 e 6404 11, il regolamento (CE) n. 519/94 prevede un'esenzione per alcune calzature sportive e per le calzature ad alto contenuto tecnologico;

considerando che l'applicazione della citata esenzione da parte delle autorità doganali è stata oggetto di discussioni in sede di comitato del codice doganale; che essa ha rivelato che l'attuale formulazione di detta esenzione può provocare difficoltà d'applicazione; che infatti è risultato che le voci SA/NC 6402 99, 6403 91 e 6403 99 non comprendono calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili; che la formulazione dell'esenzione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 deve pertanto essere rettificata, nell'interesse di un'applicazione corretta e uniforme della legislazione comunitaria;

considerando che è pertanto opportuno modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 e le corrispondenti disposizioni dell'allegato III di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 519/94 il testo relativo alle calzature è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° ottobre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

(1) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 752/96 (GU n. L 103 del 26. 4. 1996, pag. 1).

(2) GU n. L 225 del 6. 9. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei contingenti per alcuni prodotti originari della Cina

>SPAZIO PER TABELLA>