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1.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 28/49 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2005
che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Antigua e Barbuda
[notificata con il numero C(2004) 4609]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/72/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta in Antigua e Barbuda per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca. |
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(2) |
Le disposizioni legislative di Antigua e Barbuda in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE. |
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(3) |
In particolare, la «Fisheries Division of the Ministry of Agriculture, Lands and Fisheries (FD)» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente. |
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(4) |
La FD ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario di crostacei vivi stabilite nel capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva. |
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(5) |
È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Antigua e Barbuda, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE. |
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(6) |
Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE (2). Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della FD alla Commissione. |
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(7) |
È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario. |
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(8) |
Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La «Fisheries Division of the Ministry of Agriculture, Lands and Fisheries (FD)» è l'autorità competente in Antigua e Barbuda per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.
Articolo 2
I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Antigua e Barbuda sono conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.
Articolo 3
1. Per prodotti della pesca si intendono crostacei vivi.
2. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.
3. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.
4. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della FD, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.
Articolo 4
I prodotti della pesca devono provenire da stabilimenti, depositi frigoriferi, navi officina, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.
Articolo 5
Ciascun imballaggio deve recare a caratteri indelebili i termini «ANTIGUA E BARBUDA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.
Articolo 6
La presente decisione si applica a partire dal 17 marzo 2005.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
ALLEGATO I
CERTIFICATO SANITARIO
relativo ai prodotti della pesca provenienti da Antigua e Barbuda e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI
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Numero di riconoscimento/registrazione |
Nome |
Città — Regione |
Data limite del riconoscimento |
Categoria |
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L-001 |
Caribbean Seafood |
St. John's — Antigua |
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PP |
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L-002 |
White's Fish Market |
St. John's — Antigua |
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PP |
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L-003 |
Lincoln Burton |
Codrington — Barbuda |
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PP |
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L-004 |
Eric Burton |
Codrington Village — Barbuda |
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PP |
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L-008 |
Reginald Nicholas |
St. Mary's — Antigua |
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PP |
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L-009 |
The Lobster Shack |
St. John's — Antigua |
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PP |
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L-010 |
A. B. Supply Sales & Support Service |
St. John's — Antigua |
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PP |
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L-013 |
Premier Seafood Ltd. |
Codrington — Barbuda |
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PP |
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L-014 |
St. John's Fisherman Cooperative |
St. John's — Antigua |
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PP |
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L-015 |
Wesley Beazer |
Codrington Village — Barbuda |
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PP |
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Legenda delle categorie:
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