31983D0171

83/171/CEE: Decisione della Commissione del 7 aprile 1983 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "UTI - Precision Mass Analyzer, model UTI 100 C" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 104 del 22/04/1983 pag. 0031 - 0032


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1983

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « UTI - Precision Mass Analyzer, model UTI 100 C » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(83/171/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 22 settembre 1982, i Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « UTI - Precision Mass Analyzer, model UTI 100 C », ordinato il 9 ottobre 1981 e destinato ad essere utilizzato nella ricerca di molecole di breve vita nella fase di gas, e in particolare per l'analisi degli ioni formati secondo la loro massa e per la misura di elettroni e ioni in coincidenza, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 1o marzo 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è uno spettrometro di massa; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la grande sensibilità, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apprecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « Supavac », costruito dalla ditta VG Gas Analysis Ltd, Aston Way, Holmes Chapel Road, Middlewich, Cheshire W10 0HT, Regno Unito, e dell'apparecchio « IQ 200 » costruito dalla ditta Leybold - Heraeus GmbH, Bonner Strasse 504, 5000 Koeln 51, Repubblica federale di Germania,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « UTI - Precision Mass Analyzer, model UTI 100 C », che costituisce oggetto della domanda dei Paesi Bassi del 22 settembre 1982, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.