COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.7.2021
COM(2021) 568 final
ALLEGATI
del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il Fondo sociale per il clima
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.7.2021
COM(2021) 568 final
ALLEGATI
del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il Fondo sociale per il clima
ALLEGATO I
Metodologia per il calcolo della dotazione finanziaria massima per Stato membro nell'ambito del Fondo in applicazione dell'articolo 13
Il presente allegato stabilisce la metodologia per il calcolo della dotazione finanziaria massima disponibile per ogni Stato membro conformemente agli articoli 9 e 13.
La metodologia tiene conto delle variabili seguenti con riguardo a ogni Stato membro:
–popolazione a rischio di povertà che vive nelle zone rurali (2019);
–emissioni di biossido di carbonio derivanti dall'uso di combustibili da parte delle famiglie (media 2016-2018);
–percentuale delle famiglie a rischio di povertà con arretrati nel pagamento delle bollette (2019);
–popolazione totale (2019);
–RNL pro capite dello Stato membro, misurato in standard di potere d'acquisto (2019);
–quota delle emissioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 per i settori disciplinati dal [capo IV bis della direttiva 2003/87/CE] (media 2016-2018).
La dotazione finanziaria massima di uno Stato membro nell'ambito del Fondo (maximum financial allocation MFAi) è definita nel modo seguente:
in cui:
la dotazione finanziaria totale (TFE) per l'attuazione del Fondo è la somma delle dotazioni finanziarie di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 e è la quota dello Stato membro i nella dotazione finanziaria totale, determinata in base alle seguenti fasi:
Con
βi = min(
γi =
δi = min(
fi = 1 se ; fi = 2,5 se
in cui per ciascuno Stato membro i:
è la popolazione a rischio di povertà che vive nelle zone rurali dello Stato membro i;
è la somma della popolazione a rischio di povertà che vive nelle zone rurali degli Stati membri dell'UE-27;
è la popolazione dello Stato membro i;
è la somma della popolazione degli Stati membri dell'UE-27;
sono le emissioni di biossido di carbonio derivanti dall'uso di combustibili da parte delle famiglie dello Stato membro i;
è la somma delle emissioni di biossido di carbonio derivanti dall'uso di combustibili da parte delle famiglie degli Stati membri dell'UE-27;
è la percentuale delle famiglie a rischio di povertà con arretrati nel pagamento delle bollette dello Stato membro i;
è la percentuale delle famiglie a rischio di povertà con arretrati nel pagamento delle bollette degli Stati membri dell'UE-27;
è l'RNL pro capite dello Stato membro i;
è l'RNL pro capite dell'UE-27.
I βi degli Stati membri con un RNL pro capite inferiore al valore dell'UE-27 e per cui è la componente minima sono aggiustati proporzionalmente per far sì che la somma dei βi per tutti gli Stati membri sia pari al 100 %. Tutti i λi sono aggiustati proporzionalmente per far sì che la loro somma sia pari al 100 %.
Per gli Stati membri con un RNL pro capite inferiore al 90 % del valore dell'UE-27, non può essere inferiore alla quota delle emissioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 per i settori di cui al [capo IV bis della direttiva 2003/87/CE] per la media del periodo 2016-2018. Gli degli Stati membri con un RNL pro capite superiore al valore dell'UE-27 sono aggiustati proporzionalmente per far sì che la somma di tutti i sia pari al 100 %.
ALLEGATO II
Dotazione finanziaria massima per Stato membro nell'ambito del Fondo in applicazione degli articoli 9 e 13
Applicando la metodologia nell'allegato I agli importi di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 si otterranno la quota e l'importo seguenti per la dotazione finanziaria massima (MFA) per Stato membro.
Gli eventuali importi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, saranno coperti entro i limiti della dotazione finanziaria massima per Stato membro su base pro rata.
|
Dotazione finanziaria massima per Stato membro dell'UE |
||||
|
Stato membro |
Quota come % del totale |
TOTALE 2025-2032 (in EUR, a prezzi correnti) |
Importo per il periodo 2025-2027 (in EUR, a prezzi correnti) |
Importo per il periodo 2028-2032 (in EUR, a prezzi correnti) |
|
Belgio |
2,56 |
1 844 737 639 |
605 544 073 |
1 239 193 566 |
|
Bulgaria |
3,85 |
2 778 104 958 |
911 926 420 |
1 866 178 538 |
|
Cechia |
2,40 |
1 735 707 679 |
569 754 460 |
1 165 953 219 |
|
Danimarca |
0,50 |
361 244 536 |
118 580 270 |
242 664 266 |
|
Germania |
8,19 |
5 910 983 488 |
1 940 308 984 |
3 970 674 504 |
|
Estonia |
0,29 |
207 004 992 |
67 950 392 |
139 054 600 |
|
Irlanda |
1,02 |
737 392 966 |
242 052 816 |
495 340 150 |
|
Grecia |
5,52 |
3 986 664 037 |
1 308 641 796 |
2 678 022 241 |
|
Spagna |
10,53 |
7 599 982 898 |
2 494 731 228 |
5 105 251 670 |
|
Francia |
11,20 |
8 087 962 701 |
2 654 912 964 |
5 433 049 737 |
|
Croazia |
1,94 |
1 403 864 753 |
460 825 411 |
943 039 343 |
|
Italia |
10,81 |
7 806 923 117 |
2 562 660 358 |
5 244 262 759 |
|
Cipro |
0,20 |
145 738 994 |
47 839 531 |
97 899 463 |
|
Lettonia |
0,71 |
515 361 901 |
169 170 042 |
346 191 859 |
|
Lituania |
1,02 |
738 205 618 |
242 319 573 |
495 886 046 |
|
Lussemburgo |
0,10 |
73 476 421 |
24 118 991 |
49 357 430 |
|
Ungheria |
4,33 |
3 129 860 199 |
1 027 391 783 |
2 102 468 416 |
|
Malta |
0,01 |
5 112 942 |
1 678 348 |
3 434 594 |
|
Paesi Bassi |
1,11 |
800 832 270 |
262 877 075 |
537 955 195 |
|
Austria |
0,89 |
643 517 259 |
211 237 660 |
432 279 599 |
|
Polonia |
17,61 |
12 714 118 688 |
4 173 471 093 |
8 540 647 595 |
|
Portogallo |
1,88 |
1 359 497 281 |
446 261 573 |
913 235 708 |
|
Romania |
9,26 |
6 682 901 998 |
2 193 694 977 |
4 489 207 021 |
|
Slovenia |
0,55 |
397 623 987 |
130 522 001 |
267 101 985 |
|
Slovacchia |
2,36 |
1 701 161 680 |
558 414 568 |
1 142 747 112 |
|
Finlandia |
0,54 |
386 966 933 |
127 023 772 |
259 943 161 |
|
Svezia |
0,62 |
445 050 067 |
146 089 842 |
298 960 225 |
|
EU27 |
100 % |
72 200 000 000 |
23 700 000 000 |
48 500 000 000 |
ALLEGATO III
Requisiti fondamentali per il sistema di controllo dello Stato membro
(1)Lo Stato membro provvede a un sistema di controllo interno efficace ed efficiente che comprenda la separazione delle funzioni e modalità di informazione, supervisione e monitoraggio.
Ciò implica, fra l'altro:
·la nomina di un'autorità come "coordinatore" avente la responsabilità generale del piano sociale di azione per il clima e come punto di contatto unico per la Commissione;
·che il coordinatore disponga di i) capacità amministrativa in termini di risorse umane (numero di dipendenti, profilo del personale), esperienza e competenze istituzionali e ii) mandato e autorità per svolgere tutti i compiti pertinenti, comprese le responsabilità di supervisione e informazione;
·la designazione delle autorità incaricate dell'attuazione del piano sociale d'azione per il clima e l'assegnazione delle relative funzioni;
·la designazione dell'autorità responsabile della firma della dichiarazione di gestione che correda le domande di pagamento;
·procedure atte a garantire che tale autorità assicuri il conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi stabiliti nel piano, che i fondi siano stati gestiti conformemente a tutte le norme applicabili, in particolare le norme relative alla prevenzione di conflitti di interessi, frode, corruzione e duplicazione dei finanziamenti;
·un'adeguata separazione tra funzioni di gestione e di audit.
(2)Lo Stato membro provvede all'attuazione efficace di misure proporzionate contro la frode e la corruzione, nonché di tutte le misure necessarie per evitare i conflitti di interessi.
Ciò implica, fra l'altro:
·misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi nonché la duplicazione dei finanziamenti e azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati;
·una valutazione del rischio di frode e la definizione di adeguate misure per attenuarlo.
(3)Lo Stato membro mantiene procedure adeguate per redigere la dichiarazione di gestione e la sintesi degli audit e dei controlli effettuati a livello nazionale.
Ciò implica, fra l'altro:
·una procedura efficace per redigere la dichiarazione di gestione, documentare la sintesi degli audit e dei controlli e conservare le informazioni di base per la pista di controllo;
·procedure efficaci per garantire che tutti i casi di frode, corruzione e conflitto di interessi siano adeguatamente segnalati e rettificati mediante i recuperi.
(4)Per fornire le informazioni necessarie, lo Stato membro garantisce adeguate verifiche di gestione, comprese procedure per verificare il conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi e il rispetto dei principi orizzontali di sana gestione finanziaria.
Ciò implica, fra l'altro:
·adeguate verifiche di gestione attraverso le quali le autorità responsabili dell'attuazione verificheranno il conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi del Fondo (ad esempio esami documentali, controlli in loco);
·adeguate verifiche di gestione attraverso le quali le autorità responsabili dell'attuazione accertano l'assenza di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitto di interessi, e di duplicazione dei finanziamenti (ad esempio esami documentali, controlli in loco);
(5)Lo Stato membro effettua audit adeguati e indipendenti dei sistemi e delle operazioni conformemente alle norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale.
Ciò implica, fra l'altro:
·la designazione dell'organismo o degli organismi che effettueranno gli audit dei sistemi e delle operazioni e le modalità per garantirne l'indipendenza funzionale;
·l'assegnazione di risorse sufficienti a tali organismi ai fini del Fondo;
·la necessità che l'organismo o gli organismi di audit affrontino in modo efficace il rischio di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti mediante audit sia dei sistemi che delle operazioni.
(6)Lo Stato membro mantiene un sistema efficace per garantire la conservazione di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari ai fini della pista di controllo.
Ciò implica, fra l'altro:
·la raccolta, registrazione e archiviazione efficaci in un sistema elettronico dei dati sui destinatari finali delle misure o degli investimenti necessari per conseguire i traguardi/obiettivi intermedi;
·accesso della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti europea e dell'EPPO (se del caso) ai dati sui destinatari finali.
ALLEGATO […]