Bruxelles, 13.11.2018

JOIN(2018) 26 final

2018/0382(NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta dall'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-PA


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ("accordo interinale"), in merito all'adozione di una decisione relativa alla proroga del piano d'azione UE-AP.

2.Contesto della proposta

2.1.Accordo interinale di associazione

Un accordo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione è stato firmato il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1º luglio 1997. L'accordo interinale di associazione costituisce la base giuridica delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese. L'accordo prevede un accesso in esenzione da dazi ai mercati dell'UE per i prodotti industriali palestinesi e una graduale eliminazione nell'arco di cinque anni delle tariffe doganali sulle esportazioni dell'UE verso i territori palestinesi occupati. L'accordo è inteso a:

–istituire un contesto adeguato per un ampio dialogo che consenta lo sviluppo di strette relazioni tra le parti;

–creare le condizioni necessarie per una progressiva liberalizzazione degli scambi;

–promuovere lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti tramite il dialogo e la cooperazione;

–contribuire allo sviluppo socioeconomico della Cisgiordania e della Striscia di Gaza;

–incentivare la cooperazione regionale al fine di consolidare la pacifica coesistenza e la stabilità economica e sociale;

–promuovere la cooperazione in altri campi di reciproco interesse.

2.2.Comitato misto

L'accordo interinale di associazione istituisce un comitato misto abilitato a prendere decisioni nei casi previsti nell'accordo, nonché in altri casi in cui ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi ivi enunciati. Le decisioni sono vincolanti per le parti. Il comitato misto può anche formulare raccomandazioni per il conseguimento dei comuni obiettivi e il buon funzionamento dell'accordo. La presidenza del comitato misto è esercitata a turno dall'UE e dall'Autorità palestinese conformemente alle condizioni stabilite nel regolamento interno. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze, su iniziativa del presidente.

2.3.Atto previsto del comitato misto

Il comitato misto deve adottare una raccomandazione relativa alla proroga del piano d'azione UE-AP ("atto previsto"). A norma dell'articolo 10 del regolamento interno del comitato misto, la raccomandazione sarà adottata mediante procedura scritta.

La finalità dell'atto previsto è prorogare di tre anni la validità del piano d'azione UE-AP onde garantire la prosecuzione della cooperazione tra le due parti. Qualora dovesse risultare necessaria un'ulteriore proroga, la Commissione e l'alto rappresentante dovrebbero essere autorizzati a prorogare di altri tre anni il piano d'azione senza una nuova decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in sede di comitato misto.

3.Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

La posizione che l'Unione europea dovrà assumere nel comitato misto istituito dall'accordo interinale di associazione in merito all'adozione di una raccomandazione riguardante la proroga di tre anni del piano d'azione UE-AP si basa sul testo della decisione allegata alla presente decisione.

Entrambe le parti hanno confermato a più riprese la ricchezza e la vitalità delle relazioni tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese e il loro pieno impegno a favore dello sviluppo continuo di queste ultime in tutti i settori di interesse reciproco.

La proroga del piano d'azione UE-AP è dunque nell'interesse delle parti.

3.1.Base giuridica procedurale

3.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 1 .

3.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo interinale di associazione.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto ha effetti giuridici in quanto prorogherà di tre anni l'attuale piano d'azione UEPA.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

3.2.Base giuridica sostanziale

3.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

3.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la cooperazione con un paese terzo nell'ambito di un accordo di associazione e della politica europea di vicinato.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 217 del TFUE.

3.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto del comitato misto modificherà la durata del piano d'azione UE-PA e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente al regolamento interno del comitato misto UE-PA.

2018/0382 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta dall'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-PA

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"),

considerando quanto segue:

(1)L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ("accordo interinale di associazione"), è stato firmato il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1997.

(2)Le parti convengono che l'attuale piano d'azione continua a rispecchiare il partenariato privilegiato tra l'UE e l'AP e a sostenere l'attuazione dell'accordo interinale di associazione.

(3)A norma dell'articolo 63 dell'accordo interinale di associazione, il comitato misto è abilitato a prendere decisioni e può formulare opportune raccomandazioni.

(4)Il comitato misto deve adottare la raccomandazione riguardante la proroga di tre anni del piano d'azione UE-AP mediante procedura scritta.

(5)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'ambito dell'accordo interinale di associazione poiché la raccomandazione avrà effetti giuridici.

(6)La Commissione e l'alto rappresentante dovrebbero essere autorizzati a prorogare di altri tre anni, se del caso, il piano d'azione.

(7)La proroga di tre anni del piano d'azione offrirà alle parti la possibilità di portare avanti la loro cooperazione nei prossimi anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-AP deve basarsi sul progetto di raccomandazione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione e l'alto rappresentante sono autorizzati a prorogare di altri tre anni, se del caso, il piano d'azione.

Articolo 3

La Commissione e l'alto rappresentante sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.