31982R3604

Regolamento (CEE) n. 3604/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, sull' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi di specializzazione

Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1982 pag. 0033


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3604/82 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1982

sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi di specializzazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi di decisioni e pratiche concordate (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2743/72 (2), e dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati del 1979 (3), dopo aver pubblicato il progetto di regolamento conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2821/71,

dopo aver consultato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

1. considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2821/71, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate, relative alla specializzazione, ivi compresi gli accordi necessari per la sua realizzazione, che rientrino nella previsione dell'articolo 85, paragrafo 1;

2. considerando che gli accordi di specializzazione della produzione attuale o futura possono incorrere nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato;

3. considerando che gli accordi di specializzazione della produzione contribuiscono in generale a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti in quanto le imprese, concentrando la loro attività di fabbricazione su determinati prodotti, possono operare in modo più razionale ed offrire detti prodotti a prezzi più favorevoli; che è ragionevole supporre che, come risultato di una concorrenza efficace, gli utilizzatori beneficeranno di una congrua parte del profitto che ne risulta;

4. considerando che questi vantaggi discendono nello stesso modo tanto dagli accordi di specializzazione in base ai quali ciascuno dei partecipanti rinuncia a favore di un altro a fabbricare determinati prodotti, quanto dagli accordi con i quali i partecipanti si impegnano a fabbricare o a far fabbricare determinati prodotti soltanto in comune;

5. considerando che il presente regolamento deve determinare le restrizioni della concorrenza che possono figurare in un accordo di specializzazione; che le restrizioni di concorrenza che, oltre alla rinuncia reciproca alla fabbricazione, vengono in tal modo ammesse costituiscono di norma una condizione essenziale per la conclusione e la realizzazione dell'accordo; che pertanto queste restrizioni sono in generale necessarie per procurare alle imprese e agli utilizzatori i vantaggi perseguiti con la specializzazione; che le parti possono essere lasciate libere di stabilire quali di tali clausole includere nei loro accordi;

6. considerando che, al fine di assicurare che la concorrenza non sia eliminata per una parte sostanziale dei prodotti in causa, il presente regolamento è applicabile soltanto se la parte di mercato detenuta dalle imprese partecipanti all'accordo e le imprese stesse non superano determinati ordini di grandezza;

7. considerando che, al fine di facilitare la conclusione di accordi di specializzazione di lunga durata, accordi che possono avere per le imprese interessate incidenze di ordine strutturale, occorre fissare la durata di validità del regolamento a quindici anni; che, se nel corso di tale periodo le circostanze in riferimento alle quali il regolamento è stato adottato si modificano su un aspetto essenziale, la Commissione procederà ai necessari adattamenti del regolamento;

8. considerando che le imprese non devono più notificare gli accordi di specializzazione contemplati dal presente regolamento; che in caso di dubbio esse possono sempre chiedere alla Commissione, a titolo individuale, una dichiarazione sulla compatibilità dei loro accordi con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile fino al 31 dicembre 1977, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, e conformemente alle condizioni previste nel presente regolamento, agli accordi con i quali le imprese si impegnano reciprocamente, per scopi di specializzazione e per tutta la durata dell'accordo:

a) a non fabbricare, o a non far fabbricare da altre imprese, determinati prodotti e a lasciare alla

controparte la libertà di fabbricare direttamente tali prodotti o di affidare la fabbricazione a imprese terze;

b) a fabbricare o a far fabbricare determinati prodotti soltanto in comune.

Articolo 2

1. Ai contraenti possono essere imposti, oltre all'obbligo di cui all'articolo 1, soltanto i seguenti obblighi restrittivi della concorrenza:

a) non stipulare con altre imprese accordi di specializzazione concernenti prodotti identici o considerati come analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo e uso, senza l'assenso degli altri contraenti;

b) fornire ai contraenti i prodotti oggetto della specializzazione e rispettare a tal fine delle norme minime di qualità;

c) acquistare i prodotti oggetto della specializzazione esclusivamente dalle parti contraenti o da un'impresa alla quale le parti affidano in comune la fabbricazione di questi prodotti salvo se esistono condizioni di acquisto più favorevoli di quelle offerte dai contraenti o dall'impresa incaricata della fabbricazione;

d) affidare a dei contraenti la distribuzione esclusiva dei prodotti oggetto della specializzazione, a condizione che gli utilizzatori o gli intermediari possano procurarsi i prodotti oggetto del contratto anche presso altri fornitori e i contraenti non rendano più difficili tali acquisti.

2. I seguenti obblighi non ostano all'applicabilità dell'articolo 1:

a) assicurare, per i prodotti oggetto della specializzazione, l'immagazzinamento di quantità minime e di pezzi di ricambio di detti prodotti;

b) assicurare per i prodotti oggetto della specializzazione il servizio di assistenza alla clientela e di garanzia.

Articolo 3

L'articolo 1 del presente regolamento si applica solamente:

a) quando i prodotti oggetto della specializzazione e gli altri prodotti delle imprese partecipanti, considerati come analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo e uso, non rappresentano in una parte sostanziale del mercato comune più del 15 % del mercato dell'insieme di detti prodotti; e

b) quando il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese partecipanti nel corso di un esercizio non supera i 300 milioni di ECU.

Articolo 4

1. Per l'applicazione dell'articolo 3, lettera b), del presente regolamento, l'ECU è l'unità di conto adottata per la formazione del bilancio delle Comunità a norma degli articoli 207 e 209 del trattato.

2. L'articolo 1 del presente regolamento resta applicabile anche se le quote di mercato o il fatturato menzionato all'articolo 3, lettera b), vengono superati, nel corso di due esercizi consecutivi, di non più del 10 %.

3. Il fatturato totale ai sensi dell'articolo 3, lettera b), risulta dai fatturati, al netto delle imposte e di ogni altro tributo, realizzati con l'insieme di prodotti e servizi dalle imprese partecipanti nel corso dell'ultimo esercizio. Esso non tiene conto delle transazioni effettuate fra le imprese partecipanti o fra queste e un'impresa incaricata in comune della fabbricazione.

Articolo 5

Sono considerate imprese partecipanti ai sensi degli articoli 3, lettere a) e b), e 4, paragrafo 3, del presente regolamento:

a) le imprese parti all'accordo;

b) le imprese in cui un contraente dispone direttamente o indirettamente:

- di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio, o

- di oltre la metà dei diritti di voto, o

- del potere di designare oltre la metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o

- del potere di gestire gli affari dell'impresa;

c) le imprese che dispongono in un'impresa partecipante all'accordo direttamente o indirettamente dei diritti o poteri menzionati alla lettera b);

d) le imprese nelle quali un'impresa di cui alla lettera c) dispone direttamente o indirettamente dei diritti o poteri menzionati alla lettera b). Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71, la Commissione può ritirare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento se essa constata che in un caso determinato un accordo esentato in virtù del presente regolamento ha comunque effetti che sono incompatibili con le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, ed in particolare quando la specializzazione non dà risultati sostanziali o gli utilizzatori non partecipano equamente al profitto che ne risulta.

Articolo 7

Gli articoli da 1 a 5 del presente regolamento si applicano in quanto compatibili alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate della categoria di cui all'articolo 1.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983 e scade il 31 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 46.

(2) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 144.

(3) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 94.