<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2005ITB.0700732101.case.xml"><NO.CASE>C-349/03</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62003C0349</NO.CELEX><NO.SEQ>0018.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>7323</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>7335</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>13</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. TIZZANO — CAUSA C-349/03</LEFT><RIGHT>COMMISSIONE / REGNO UNITO</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Antonio Tizzano</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20050310">10 marzo 2005</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Lingua originale: l'italiano.</P></NOTE></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I —</NO.P><TXT>Introduzione</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>L'<DATE ISO="20030808">8 agosto 2003</DATE> la Commissione delle Comunità europee ha investito la Corte di giustizia di un ricorso, ai sensi dell'art. 226 CE, volto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo pienamente applicato la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del <DATE ISO="19771219">19 dicembre 1977</DATE>, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="336" DATE.PUB="1977" PAGE.FIRST="15">GU L.336, pag. 15</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, come modificata (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>direttiva 77/799<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> o semplicemente la <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>direttiva<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>)<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La direttiva 77/799 e stata modificala, per quanto qui interessa, dalla direttiva 79/1070/ŒE del Consiglio, del <DATE ISO="19791206">6 dicembre 1979</DATE>, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla recìproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="331" DATE.PUB="1979" PAGE.FIRST="8">GU L.331, pag. 8</REF.DOC.OJ>) (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>direttiva 79/1070<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>), e dalla direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del <DATE ISO="19920225">25 febbraio 1992</DATE>, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="076" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="1">GU L.76, pag. 1</REF.DOC.OJ>) (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>direttiva 92/12<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>).</P></NOTE>, al territorio di Gibilterra, è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CE.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II —</NO.P><TXT>Quadro giuridico</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT>Le rilevanti disposizioni del Trattato</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Ai fini della presente causa conviene richiamare anzitutto gli articoli del Trattato che costituiscono, insieme o separatamente a seconda dei casi, la base giuridica delle direttive che vengono in rilievo, e cioè gli artt. 99 e 100 del Trattato CEE (divenuti rispettivamente, in seguito a modifiche, artt. 93 CE e 94 CE).</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Il primo (inserito nel capo sulle <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>Disposizioni fiscali<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>) prevedeva, nella versione vigente all'epoca dell'adozione delle direttive in questione, che <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>[l]a Commissione esamina in qual modo sia possibile armonizzare, nell'interesse del mercato comune, le legislazioni dei singoli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette (...).</TXT><?PAGE NO="I-7324"?><P>La Commissione sottopone proposte al Consiglio che delibera all'unanimità (...)<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Attualmente invece l'art. 93 CE recita: <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno (...)<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>.</P></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>A sua volta l'art. 100 (inserito nel capo sul <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>Ravvicinamento delle legislazioni<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>) disponeva che <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>[i]l Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune (...)<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Di identico tenore, ma imponendo altresì l'obbligo di previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, è ora l'art. 94 CE.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Mi pare infine opportuno richiamare anche l'art, 100 A, o meglio la disposizione che ne ha preso da ultimo il posto, e cioè l'art. 95 CE, la cui interpretazione, pur non essendo direttamente rilevante nella presente causa, può fornire, come si vedrà nel prosieguo, indicazioni utili per il caso di specie. Tale disposizione prevede, al n. 1, che il Consiglio, in questo caso non all'unanimità ma con la procedura di codecisione, <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>. Il n. 2 del medesimo articolo precisa però che il <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>[n. 1] non si applica alle disposizioni fiscali<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT>La direttiva 77/799</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Poiché <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>la pratica della frode e dell'evasione fiscale al di là dei confini degli Stati membri conduce a perdite di bilancio e all'inosservanza del principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza, pregiudicando quindi il funzionamento del mercato comune<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Primo <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="2019"/>.</P></NOTE>, il Consiglio ha adottato, sulla base dell'art. 100 del Trattato CEE, la direttiva 77/799. Essa mira a <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>rafforzare la collaborazione fra amministrazioni fiscali all'interno della Comunità<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Quarto <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="2019"/>.</P></NOTE>, imponendo agli Stati membri di <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>scambiarsi reciprocamente (...) informazioni per quanto riguarda un caso preciso<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/> e di <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>effettuare le ricerche necessarie per ottenere tali informazioni<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Quinto <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="2019"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>In particolare, l'art. 1, n. 1, della suddetta direttiva prevedeva, nella versione originale, che <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>le competenti autorità degli Stati membri scambiano, conformemente alla<?PAGE NO="I-7325"?> presente direttiva, ogni informazione atta a permettere loro una corretta determinazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>La direttiva 79/1070, fondata sugli artt. 99 e 100 del Trattato CEE, ha poi modificato tale disposizione includendo nel suo campo di applicazione altresì le informazioni relative all'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'<QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>IVA<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/>)<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 79/1070 (v. nota 3).</P></NOTE>. Un'ulteriore estensione ai diritti d'accisa sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati è stata operata a sua volta dalla direttiva 92/12, fondata sull'art. 99 del Trattato CEE<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 30, n. 2, lett. a), della direttiva 92/12 (v. nota 3).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Ricordo infine che gli Stati membri dovevano trasporre la direttiva 77/799, nella sua versione originale, al più tardi il <DATE ISO="19790101">1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 1979</DATE>. Le menzionate modifiche dovevano essere introdotte rispettivamente entro il <DATE ISO="19810101">1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 1981</DATE> e il <DATE ISO="19930101">1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 1993</DATE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>C —</NO.P><TXT>Disposizioni concernenti Gibilterra</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>Ciò detto, per stabilire se e come la direttiva 77/799 dovesse essere trasposta a Gibilterra, conviene preliminarmente illustrare in quale misura il diritto comunitario si applichi a tale territorio.</TXT></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>Ceduta dal Re di Spagna alla Corona di Gran Bretagna in forza dell'art. X del Trattato di Utrecht del 1713, Gibilterra gode, a partire dal 1830, dello status di Crown Colony (British Overseas Territory). La città è retta, com'è noto, dal Gibraltar Constitution Order 1969, che la definisce nel suo preambolo come <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>part of Her Majesty's dominions<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/>. A fronte di un significativo trasferimento di poteri di autogoverno ad istituzioni locali democraticamente elette nella colonia, rimangono alla Corona le competenze in materia di relazioni esterne, difesa e pubblica sicurezza.</TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>Ora, l'art. 299 CE, nel determinare il campo di applicazione territoriale del Trattato, stabilisce, al n. 4, che <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>[l]e disposizioni del presente trattato si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/>. Ne consegue che Gibilterra è in linea di principio soggetta al diritto comunitario.</TXT></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>Delle deroghe sono tuttavia previste a tale principio, in considerazione del particolare statuto del territorio in questione. Mi riferisco evidentemente all'art. 28 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, che fa parte degli<?PAGE NO="I-7326"?> Atti relativi all'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in prosieguo: l'<QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>Atto di adesione del 1972<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/> o l'<QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>Atto di adesione<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/>)<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="073" DATE.PUB="1972" PAGE.FIRST="1">GU 1972, L 73, pag. 1</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>Com'è noto, tale disposizione prevede che:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>Gli atti delle istituzioni della Comunità concernenti i prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE ed i prodotti la cui importazione nella Comunità è sottoposta ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell'applicazione della politica agricola comune, nonché <HT TYPE="ITALIC">gli atti in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulle cifre d'affari</HT> non s'applicano a Gibilterra, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, disponga diversamente<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Il corsivo è mio.</P></NOTE>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>Inoltre, in forza degli arti 29 e 30 dell'Atto di adesione, combinati con gli allegati I e II del medesimo, Gibilterra non fa parte del territorio doganale comunitario ed è pertanto trattata come un paese terzo per quel che riguarda l'importazione e l'esportazione delle merci.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III —</NO.P><TXT>Fatti e procedura</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="19970407">7 aprile 1997</DATE>, non avendo ricevuto alcuna notifica da parte del Regno Unito circa l'applicazione della direttiva 77/799 al territorio di Gibilterra, la Commissione inviava a tale governo una lettera di diffida per chiedere notizie al riguardo.</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>Con lettere del <DATE ISO="19970606">6 giugno</DATE> e del <DATE ISO="19971007">7 ottobre 1997</DATE> il Regno Unito comunicava di aver adottato le disposizioni necessarie ad assicurare, a partire dal <DATE ISO="19971001">1<HT TYPE="SUP">o</HT> ottobre 1997</DATE>, l'applicazione a Gibilterra della direttiva 77/799 per quel che attiene alle imposte dirette. Nessun obbligo di procedere nello stesso senso sussisteva invece per quanto riguarda l'IVA e i diritti d'accisa, trattandosi di imposte indirette.</TXT></NP><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>A fronte di siffatta risposta, la Commissione replicava, con lettera di diffida complementare del <DATE ISO="20010718">18 luglio 2001</DATE>, che, al contrario, l'applicazione della direttiva 77/799 doveva essere estesa a Gibilterra anche per quanto riguarda l'IVA e i diritti d'accisa.</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20011113">13 novembre 2001</DATE> il Regno Unito contestava tale pretesa, obiettando che la direttiva non si applica a Gibilterra in quanto riconducibile alle <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>disposizioni che riguardano<?PAGE NO="I-7327"?> l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/>, di cui all'art. 93 CE, disposizioni che per l'appunto, ai sensi dell'art. 28 dell'Atto di adesione, non si applicano a Gibilterra.</TXT></NP><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>Ritenendo invece che la direttiva 77/799 non operi alcuna armonizzazione delle legislazioni fiscali nazionali, la Commissione ha mantenuto ferma la propria posizione ed ha quindi inviato, il <DATE ISO="20020626">26 giugno 2002</DATE>, un parere motivato che impartiva al Regno Unito due mesi di tempo per adottare le conseguenti misure.</TXT></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>Dopo aver sollecitato, con lettera del <DATE ISO="20020815">15 agosto 2002</DATE>, una proroga di due mesi del suddetto termine, il <DATE ISO="20020913">13 settembre 2002</DATE> il Regno Unito ha presentato la propria risposta, ribadendo, in sostanza, gli argomenti fatti valere in precedenza.</TXT></NP><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>Non convinta da tali argomenti, la Commissione ha introdotto il presente ricorso.</TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>Con ordinanza del presidente <DATE ISO="20031204">4 dicembre 2003</DATE>, la Corte ha autorizzato il Regno di Spagna (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/>Spagna<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/>) ad intervenire nella presente causa, a sostegno delle conclusioni della Commissione, ai sensi dell'art. 93, n. 1, del regolamento di procedura.</TXT></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>Visto che nessuna delle parti ha domandato di essere ascoltata in udienza, la Corte, ai sensi dell'art. 44 bis del regolamento di procedura, ha deciso di statuire senza passare alla fase orale.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>IV —</NO.P><TXT>Analisi giuridica</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>Come si è detto, la Commissione contesta al Regno Unito di aver applicato la direttiva 77/799 a Gibilterra solo per quel che attiene alle imposte dirette, mentre avrebbe dovuto farlo anche per l'IVA e i diritti d'accisa.</TXT></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>Essa riconosce che, in base all'art. 28 dell'Atto di adesione, Gibilterra è esclusa dall'applicazione degli <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>atti in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulle cifre d'affari<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/>, ed è anche disposta ad ammettere, ai fini del caso di specie, che le norme comunitarie relative all'armonizzazione dei diritti d'accisa non riguardano Gibilterra, che non fa parte del territorio doganale comunitario.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>Il fatto è però, sostiene la Commissione, che la direttiva non comporta alcuna armonizzazione delle legislazioni relative all'imposta<?PAGE NO="I-7328"?> sulla cifra d'affari o ai diritti d'accisa. Conformemente all'obiettivo indicato nei suoi <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="2019"/>, essa mira invece a realizzare solo una cooperazione tra gli Stati membri per la lotta contro la frode e l'evasione fiscale, e a questo fine si limita quindi a prevedere l'introduzione di un sistema di scambio di informazioni tra le competenti autorità degli Stati membri.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>Ciò sarebbe confermato, prosegue la Commissione, dal fatto che il sistema di scambio di informazioni è stato introdotto inizialmente soltanto per le imposte dirette, non armonizzate a livello comunitario. Le direttive 79/1070 e 92/12 si sono limitate ad estendere il campo di applicazione della cooperazione rispettivamente all'IVA e ai diritti d'accisa, senza però modificarne l'obiettivo e senza incidere dunque sul diritto fiscale sostanziale degli Stati membri. In effetti, anche dopo tali modifiche, la direttiva 77/799 non ha influito sulle aliquote, la base imponibile o gli altri elementi costitutivi dei regimi fiscali nazionali, né sui sistemi di riscossione delle imposte in questione.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>Del resto, continua la Commissione, l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di IVA e di diritti d'accisa rappresenta un obiettivo ben distinto e ben distinguibile da quello della lotta contro la frode e l'evasione fiscale tramite una cooperazione fra le competenti autorità nazionali. Pertanto, l'eccezione di cui Gibilterra beneficia rispetto alle norme comunitarie volte a conseguire il primo obiettivo non può valere anche rispetto alle norme relative al secondo obiettivo.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>In effetti, aggiunge la Commissione, sebbene l'IVA e i diritti d'accisa non riguardino Gibilterra, le informazioni fornite dalle sue autorità fiscali potrebbero essere estremamente utili per la corretta determinazione di tali imposte in altre parti della Comunità. D'altro canto, nella stragrande maggioranza dei casi le informazioni circolerebbero a senso unico, e cioè da Gibilterra verso le altre regioni della Comunità in cui le imposte in questione si applicano. Pertanto, quand'anche la cooperazione dovesse dar luogo ad una qualche armonizzazione, ciò avverrebbe soltanto presso i destinatari delle informazioni, e dunque non a Gibilterra.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>La Commissione afferma infine che, <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>al limite<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/>, l'applicazione a Gibilterra del sistema di scambio di informazioni potrebbe essere giustificata sulla base dell'obbligo di cooperazione di cui all'art. 10 CE.</TXT></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>L'interveniente Regno di Spagna, oltre a sviluppare argomenti simili a quelli invocati dalla Commissione, sottolinea in particolare che, nell'interpretare le deroghe previste per Gibilterra, occorre tener presente che lo statuto di tale territorio è stato definito in un momento storico in cui i sistemi economici<?PAGE NO="I-7329"?> degli Stati membri conoscevano un livello d'integrazione inferiore all'attuale. La Spagna precisa poi che, a differenza del Regno Unito, essa ha trasposto integralmente la direttiva 77/799 anche nei suoi tenitori ai quali non si applicano le imposte indirette in questione.</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>A tali censure il Regno Unito replica con argomenti che mi sembrano più convincenti, come spero di dimostrare nell'analisi che segue.</TXT></NP><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>In via preliminare, credo che convenga sgombrare il campo da argomenti che o non hanno carattere giuridico o non riguardano direttamente la specifica questione in esame.</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>Per il primo aspetto, devo ricordare che tale questione attiene all'applicabilità al territorio di Gibilterra delle norme comunitarie concernenti l'IVA ed i diritti d'accisa. Essa va quindi esaminata, come giustamente sottolinea il Regno Unito, nei suoi specifici termini, cioè definendo la portata delle deroghe previste dall'Atto di adesione, senza che la valutazione sia in qualche modo influenzata dall'utilità che gli Stati membri potrebbero trarre dall'applicazione a tale territorio del sistema di scambio di informazioni introdotto dalla direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>Per altro verso, devo manifestare seri dubbi sulla rilevanza, ai presenti fini, dell'art. 10 CE, pur evocato dalla Commissione. Com'è noto, infatti, tale disposizione prevede, per quanto qui interessa, che <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>[g]li Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Ora, non vedo come una siffatta disposizione possa giocare un ruolo nel caso di specie. In effetti, delle due I'una: o il sistema di scambio di informazioni voluto dalla direttiva in esame per le imposte indirette non è coperto dalle deroghe autorizzate per Gibilterra, e allora, in virtù dell'art. 249 CE, letto in combinazione con l'art 299, n. 4, CE, incombe al Regno Unito l'obbligo di trasporre integralmente la direttiva a tale territorio, senza che occorra chiedere l'ulteriore supporto dell'art. 10 CE; oppure si versa nell'ambito di tali deroghe, e allora vengono meno anche i presupposti per l'applicazione di quella disposizione.</TXT></NP><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>La prima questione da affrontare per decidere sulla presente causa consiste dunque per l'appunto nello stabilire se la direttiva 77/799, nella parte attinente ali'IVA, si imponga anche a Gibilterra ovvero se essa vada annoverata tra <QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>gli atti in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulle cifre d'affari<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/>,<?PAGE NO="I-7330"?> i quali, ai sensi dell'art. 28 dell'Atto di adesione, non sono applicabili a quel territorio.</TXT></NP><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>Ora, a me pare che vari argomenti depongano a favore della seconda alternativa.</TXT></NP><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>In primo luogo, devo ricordare che la direttiva 77/799 era fondata sull'originario art. 100 del Trattato CEE (v. <HT TYPE="ITALIC">supra,</HT> paragrafo 4), il quale permetteva l'adozione di <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>direttive volte al <HT TYPE="ITALIC">ravvicinamento</HT> delle disposizioni [nazionali] che abbiano un'incidenza sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Il corsivo è mio.</P></NOTE>. Quando poi ha deciso di estendere all'IVA il sistema di scambio di informazioni originariamente previsto da tale direttiva solo per le imposte dirette, il legislatore comunitario ha fondato il relativo provvedimento (per l'appunto la direttiva 79/1070) sull'art. 99 del Trattato CEE, il quale all'epoca prevedeva che <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="00AB"/>la Commissione esamina in quale modo sia possibile <HT TYPE="ITALIC">armonizzare</HT> (...) le legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo e ad altre imposte indirette<QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="00BB"/> e sottoponga a tal fine delle proposte al Consiglio<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Il corsivo è mio.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>La scelta di tali basi giuridiche rappresenta, mi pare, un significativo indizio del fatto che lo scambio di informazioni, tanto per le imposte dirette quanto per quelle indirette, costituisce una forma di armonizzazione o ravvicinamento delle pertinenti legislazioni nazionali.</TXT></NP><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>D'altra parte, devo osservare, come fa anche il Regno Unito, che lo scambio di informazioni non costituisce un obiettivo a sé stante, ma uno strumento volto ad accrescere l'efficienza dei sistemi fiscali nazionali e quindi la loro capacità di riscuotere le imposte nella misura effettivamente dovuta.</TXT></NP><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>Ciò mi pare confermato anche dal sesto <QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="2019"/> della direttiva 77/799, secondo cui <QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="00AB"/>gli Stati membri debbono scambiarsi (...) ogni informazione che sembri utile per un <HT TYPE="ITALIC">corretto accertamento</HT> delle imposte sul reddito e sul patrimonio<QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="00BB"/>, nonché dal terzo <QUOT.START ID="QS0037" REF.END="QE0037" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0037" REF.START="QS0037" CODE="2019"/> della direttiva 79/1070, secondo cui la cooperazione va estesa alle imposte indirette <QUOT.START ID="QS0038" REF.END="QE0038" CODE="00AB"/>allo scopo di assicurare che esse vengano <HT TYPE="ITALIC">correttamente accertate e riscosse</HT><QUOT.END ID="QE0038" REF.START="QS0038" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>I corsivi sono miei.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>Che si tratti allora di imposte dirette, i cui elementi costitutivi non sono oggetto di disciplina comunitaria, oppure di IVA, i cui elementi costitutivi sono invece armonizzati<?PAGE NO="I-7331"?><NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. sesia direttiva 77/388/CEK del Consiglio, del <DATE ISO="19770517">17 maggio 1977</DATE>, in materia di armonizza/ione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="145" DATE.PUB="1977" PAGE.FIRST="1">GU L. 145, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, l'introduzione di un sistema di scambio di informazioni mi pare rappresentare comunque un elemento di armonizzazione, perché tende ad uniformare, per renderle più efficienti, le regole relative all'accertamento e alla riscossione delle imposte, dirette o indirette che siano.</TXT></NP><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>D'altra parte, che anche misure che non incidono sugli elementi costitutivi di un'imposta possano essere oggetto di misure di armonizzazione mi sembra altresì confermato da una recente sentenza della Corte in una causa che opponeva la Commissione al Consiglio<NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="20040429">29 aprile 2004</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-338/01" YEAR="2004" PAGE.ECR="I-4829">C-338/01, (Racc. pag. I-4829)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>In tale causa si controvertiva sulla scelta della base giuridica assunta a fondamento della direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del <DATE ISO="20010615">15 giugno 2001</DATE>, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0039" REF.END="QE0039" CODE="00AB"/>direttiva 2001/44<QUOT.END ID="QE0039" REF.START="QS0039" CODE="00BB"/>)<NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="175" DATE.PUB="2001" PAGE.FIRST="17">GU L 175, pag. 17</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>Ad avviso della Commissione, il Consiglio aveva errato nel fondare la direttiva sugli artt. 93 CE e 94 CE, laddove la base giuridica corretta sarebbe stata l'art. 95 CE (v. <HT TYPE="ITALIC">supra,</HT> paragrafi 33-5).</TXT></NP><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>Come precedentemente ricordato, tanto l'art. 93 CE quanto l'art. 94 CE autorizzano il Consiglio ad adottare, all'unanimità, misure di armonizzazione delle disposizioni nazionali (il primo, con riferimento alle <QUOT.START ID="QS0040" REF.END="QE0040" CODE="00AB"/>legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette<QUOT.END ID="QE0040" REF.START="QS0040" CODE="00BB"/>; il secondo, con riferimento alle <QUOT.START ID="QS0041" REF.END="QE0041" CODE="00AB"/>disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune<QUOT.END ID="QE0041" REF.START="QS0041" CODE="00BB"/>). L'art. 95 CE introduce invece, al n. 1, la procedura di codecisione per l'adozione di <QUOT.START ID="QS0042" REF.END="QE0042" CODE="00AB"/>misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno<QUOT.END ID="QE0042" REF.START="QS0042" CODE="00BB"/>. Ma precisa, al n. 2, che il <QUOT.START ID="QS0043" REF.END="QE0043" CODE="00AB"/>[n. 1] non si applica alle disposizioni fiscali (...)<QUOT.END ID="QE0043" REF.START="QS0043" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>49.</NO.P><TXT>Orbene, nella menzionata causa la Commissione faceva appunto valere, per sfuggire a tale eccezione, che la direttiva 2001/44 non riguardava <QUOT.START ID="QS0044" REF.END="QE0044" CODE="00AB"/>disposizioni fiscali<QUOT.END ID="QE0044" REF.START="QS0044" CODE="00BB"/>. Ciò perché, a suo dire, in tale nozione sarebbero dovute rientrare esclusivamente le disposizioni sostanziali che individuano i soggetti passivi, le operazioni imponibili, la base imponibile, le aliquote e le esenzioni, nonché le modalità<?PAGE NO="I-7332"?> di riscossione e di recupero dei tributi. Tali elementi però non erano toccati dalla direttiva e quindi, sempre secondo la Commissione, questa non avrebbe implicato alcuna armonizzazione o ravvicinamento del diritto fiscale sostanziale degli Stati membri.</TXT></NP><NP><NO.P>50.</NO.P><TXT>Nella relativa sentenza la Corte ha rigettato la tesi della Commissione e riconosciuto la correttezza della scelta da parte del Consiglio degli artt. 93 CE e 94 CE come base giuridica per la direttiva 2001/44.</TXT></NP><NP><NO.P>51.</NO.P><TXT>Premesso infatti che nel Trattato non si riscontra alcuna indicazione relativa all'interpretazione dell'espressione <QUOT.START ID="QS0045" REF.END="QE0045" CODE="00AB"/>disposizioni fiscali<QUOT.END ID="QE0045" REF.START="QS0045" CODE="00BB"/>, la Corte ha chiarito che, <QUOT.START ID="QS0046" REF.END="QE0046" CODE="00AB"/>dato il suo carattere generale, tale espressione non comprende solo tutti i settori della fiscalità, senza distinzione tra i tipi di imposte o di tasse interessate, bensì anche tutti gli aspetti di tale materia, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di norme sostanziali o procedurali<QUOT.END ID="QE0046" REF.START="QS0046" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza Commissione/Consiglio, cit, punto 63.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>52.</NO.P><TXT>Non solo, ma la Corte ha altresì precisato che <QUOT.START ID="QS0047" REF.END="QE0047" CODE="00AB"/>le modalità di recupero dei tributi di qualsiasi natura non possono essere distinte dal sistema di tassazione o di imposizione al quale si riferiscono<QUOT.END ID="QE0047" REF.START="QS0047" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0020" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, punto 66.</P></NOTE>, concludendone che <QUOT.START ID="QS0048" REF.END="QE0048" CODE="00AB"/>l'espressione <QUOT.START ID="QS0049" REF.END="QE0049" CODE="201C"/>disposizioni fiscali<QUOT.END ID="QE0049" REF.START="QS0049" CODE="201D"/>, di cui all'art. 95, n. 2, CE, deve essere interpretata come comprensiva non solamente delle disposizioni che individuano i soggetti passivi, le operazioni imponibili, la base imponibile, le aliquote e le esenzioni delle imposte dirette e indirette, ma anche di quelle relative alle modalità di recupero delle imposte medesime<QUOT.END ID="QE0048" REF.START="QS0048" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0021" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, punto 67.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>53.</NO.P><TXT>Se ne deve dunque dedurre che un sistema di cooperazione volto a facilitare il recupero dei crediti fiscali sorti in un altro Stato membro può rientrare tra le misure di armonizzazione delle anzidette legislazioni, di cui appunto all'art. 95, n. 2, CE. E questo, ovviamente, non può non valere, tornando all'odierna fattispecie, anche per il sistema di scambio di informazioni sull'IVA previsto dalla direttiva 77/799.</TXT></NP><NP><NO.P>54.</NO.P><TXT>Ad ulteriore conferma di tale conclusione, infine, devo anche citare il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del <DATE ISO="20031007">7 ottobre 2003</DATE>, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92<NOTE NOTE.ID="E0022" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="264" DATE.PUB="2003" PAGE.FIRST="1">GU L 264, pag. 1</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>. Il terzo <QUOT.START ID="QS0050" REF.END="QE0050" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0050" REF.START="QS0050" CODE="2019"/> di tale regolamento afferma infatti che <QUOT.START ID="QS0051" REF.END="QE0051" CODE="00AB"/>[l]e <HT TYPE="ITALIC">misure di armonizzazione delle disposizioni fiscali adottate per completare il mercato interno dovrebbero (...) comprendere l'istituzione<?PAGE NO="I-7333"?> di un sistema comune di scambio d'informazioni tra gli Stati membri</HT> nell'ambito del quale le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione dell'IVA alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi (...)<QUOT.END ID="QE0051" REF.START="QS0051" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0023" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Il corsivo è mio.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>55.</NO.P><TXT>Atteso dunque che gli scambi di informazioni rappresentano anch'essi una forma di armonizzazione/ravvicinamento delle relative legislazioni nazionali, mi pare legittima la pretesa del Regno Unito di invocare nel caso di specie la deroga prevista dall'art. 28 dell'Atto di adesione (v. <HT TYPE="ITALIC">supra,</HT> paragrafi 13 e 14), dal momento che per l'appunto si è in presenza di <QUOT.START ID="QS0052" REF.END="QE0052" CODE="00AB"/>atti in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulle cifre d'affari<QUOT.END ID="QE0052" REF.START="QS0052" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>56.</NO.P><TXT>Quanto poi al fatto che la stessa pretesa non sia stata invocata dal Regno Unito relativamente allo scambio di informazioni concernente le imposte dirette, mi pare che vi sia al riguardo una spiegazione fin troppo evidente. La deroga di cui al predetto art. 28 dell'Atto di adesione non si estende infatti a tali imposte e quindi manca la base giuridica per invocarla al riguardo.</TXT></NP><NP><NO.P>57.</NO.P><TXT>Alla luce di quanto precede, ritengo quindi che la deroga di cui all'art. 28 dell'Atto di adesione permetta al Regno Unito, per quel che attiene all'IVA, di non applicare nel territorio di Gibilterra il sistema di scambio di informazioni previsto dalla direttiva 77/799.</TXT></NP><NP><NO.P>58.</NO.P><TXT>Ciò chiarito, resta da stabilire se si possa pervenire alla medesima conclusione per quanto concerne lo scambio di informazioni relative ai diritti d'accisa.</TXT></NP><NP><NO.P>59.</NO.P><TXT>In proposito, conviene prendere le mosse dalla premessa, accettata dalla stessa Commissione almeno ai fini della presente causa, che le norme armonizzate in materia di diritti d'accisa non si applicano a Gibilterra, in quanto essa non fa parte del territorio doganale comunitario.</TXT></NP><NP><NO.P>60.</NO.P><TXT>La Corte ha infatti affermato che <QUOT.START ID="QS0053" REF.END="QE0053" CODE="00AB"/>l'esclusione di Gibilterra dal territorio doganale della Comunità comporta che ad essa non si applicano né le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci né quelle del diritto comunitario derivato miranti, relativamente alla libera<?PAGE NO="I-7334"?> circolazione delle merci, ad assicurare un ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, conformemente agli artt. 94 CE e 95 CE<QUOT.END ID="QE0053" REF.START="QS0053" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0024" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="20030923">23 settembre 2003</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-30/01" YEAR="2003" PAGE.ECR="I-9481">C-30/01, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I-9481, punto 59)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>61.</NO.P><TXT>Le medesime considerazioni mi sembra che debbano valere, come sottolinea il Regno Unito, per quelle norme comunitarie fondate sull'art. 93 CE (o sull'art. 99 del Trattato CEE, che lo ha preceduto) che mirano ad armonizzare le legislazioni nazionali <QUOT.START ID="QS0054" REF.END="QE0054" CODE="00AB"/>relative (...) alle imposte di consumo<QUOT.END ID="QE0054" REF.START="QS0054" CODE="00BB"/> (quali i diritti d'accisa), al fine di evitare che negli Stati membri permangano normative tra loro differenti che costituirebbero ostacoli alla libera circolazione delle merci.</TXT></NP><NP><NO.P>62.</NO.P><TXT>È questo per l'appunto il caso della direttiva 92/12, che infatti, come risulta dai suoi <QUOT.START ID="QS0055" REF.END="QE0055" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0055" REF.START="QS0055" CODE="2019"/> primo e quarto, è stata adottata per rendere <QUOT.START ID="QS0056" REF.END="QE0056" CODE="00AB"/>l'esigibilità delle accise (...) identica in tutti gli Stati membri<QUOT.END ID="QE0056" REF.START="QS0056" CODE="00BB"/>, così da <QUOT.START ID="QS0057" REF.END="QE0057" CODE="00AB"/>assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno<QUOT.END ID="QE0057" REF.START="QS0057" CODE="00BB"/>, i quali <QUOT.START ID="QS0058" REF.END="QE0058" CODE="00AB"/>implicano la libera circolazione delle merci, comprese quelle soggette ad accisa<QUOT.END ID="QE0058" REF.START="QS0058" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>63.</NO.P><TXT>Nel compiere questa armonizzazione, la direttiva 92/12 ha tra l'altro ampliato il campo di applicazione del sistema di scambio di informazioni previsto dalla direttiva 77/799, estendendolo ai diritti d'accisa.</TXT></NP><NP><NO.P>64.</NO.P><TXT>D'altra parte, ritengo che, al pari di quanto si è visto in precedenza per l'IVA, anche per i diritti d'accisa non sia fondata la distinzione che la Commissione tenta di operare tra misure che armonizzano gli elementi costitutivi di tali imposte indirette — e che pertanto non si applicano a Gibilterra — e misure che si limitano a prevedere un sistema di cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri — e che sarebbero quindi applicabili a tale territorio, in quanto <QUOT.START ID="QS0059" REF.END="QE0059" CODE="00AB"/>non armonizzanti<QUOT.END ID="QE0059" REF.START="QS0059" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>65.</NO.P><TXT>Anche a questo proposito, infatti, si può riproporre mutatis mutandis, un ragionamento analogo a quello effettuato più sopra a proposito dell'IVA (v. <HT TYPE="ITALIC">supra,</HT> paragrafi 40 ss.) e quindi accogliere un'interpretazione della nozione di misure di <QUOT.START ID="QS0060" REF.END="QE0060" CODE="00AB"/>armonizzazione delle legislazioni relative (...) alle imposte di consumo<QUOT.END ID="QE0060" REF.START="QS0060" CODE="00BB"/> (quali i diritti d'accisa) che includa quelle relative al sistema di scambio di informazioni.</TXT></NP><NP><NO.P>66.</NO.P><TXT>Quanto precede mi permette dunque di affermare che il Regno Unito non era tenuto a dare applicazione nel territorio di Gibilterra al sistema di scambio di informazioni<?PAGE NO="I-7335"?> previsto dalla direttiva 77/799 neppure per quel che attiene ai diritti d'accisa.</TXT></NP><NP><NO.P>67.</NO.P><TXT>Alla luce delle considerazioni svolte, propongo pertanto di rigettare il ricorso proposto dalla Commissione.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>V —</NO.P><TXT>Sulle spese</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>68.</NO.P><TXT>Alla luce dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura e tenuto conto del risultato cui sono pervenuto quanto al rigetto del ricorso, ritengo che la Commissione debba essere condannata alle spese sostenute dal Regno Unito. La Spagna dovrebbe invece sopportare le proprie spese, conformemente all'art. 69, n. 4, dello stesso regolamento.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>VI —</NO.P><TXT>Conclusioni</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>69.</NO.P><TXT>Sulla base delle considerazioni sopra esposte, propongo alla Corte di dichiarare che:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0061" REF.END="QE0061" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>Il ricorso è respinto.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>La Commissione è condannata alle spese.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese<QUOT.END ID="QE0061" REF.START="QS0061" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>