Bruxelles, 8.10.2019

COM(2019) 453 final

2019/0211(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca 1 ("il regolamento di base della PCP") mira a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Uno strumento importante a tale riguardo è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca. Tutti i regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP).

Obiettivo della presente proposta è fissare le possibilità di pesca per taluni stock e gruppi di stock nel Mare Mediterraneo e nel Mar Nero.

A seguito dell'adozione e dell'entrata in vigore del piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare Mediterraneo occidentale 2 , la presente proposta stabilisce le possibilità di pesca, espresse in termini di sforzo di pesca massimo consentito, per gli Stati membri interessati di tale regione (Spagna, Francia e Italia).

La presente proposta fissa inoltre le possibilità di pesca stabilite dagli accordi raggiunti nel quadro della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente per la conservazione e la gestione delle risorse marine vive nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. L'Unione europea è membro della CGPM insieme a Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Romania, Slovenia e Spagna. Le misure adottate nel quadro della CGPM sono vincolanti per i suoi membri.

Infine, per quanto riguarda il Mar Nero, la presente proposta istituisce un contingente autonomo per lo spratto al fine di mantenere l'attuale livello di mortalità per pesca. Per il rombo chiodato, la proposta recepisce i TAC e i contingenti stabiliti dalla CGPM.

L'obiettivo ultimo è portare e mantenere gli stock a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questo obiettivo è stato espressamente integrato nel regolamento di base della PCP, che all'articolo 2, paragrafo 2, dispone che "deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e [...] entro il 2020 per tutti gli stock". Ciò riflette l'impegno assunto dall'Unione con riguardo alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione. D'altro canto, tenuto conto dell'imminenza del termine del 2020 e delle riduzioni molto significative dello sforzo di pesca che esso comporterebbe, le disposizioni del piano pluriennale per gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale mirano a conseguire una mortalità per pesca corrispondente al rendimento massimo sostenibile (MSY) in modo progressivo e incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1º gennaio 2025.

Sebbene sia la prima volta che si propone un regolamento autonomo sulle possibilità di pesca per il Mar Mediterraneo e il Mar Nero, l'esercizio di fissazione delle possibilità di pesca rientra in un ciclo di gestione annuale. Negli scorsi anni sono state infatti adottate possibilità di pesca per il Mar Nero 3 e per la zona dell'accordo CGPM 4 . Per il 2020 devono essere inoltre stabilite possibilità di pesca per gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale a seguito dell'adozione e dell'entrata in vigore del piano pluriennale.

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca.

•Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

•Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio adotta le misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio proposto assegna possibilità di pesca agli Stati membri. Conformemente agli articoli 16 e 17 del regolamento di base della PCP, gli Stati membri sono liberi di ripartire come credono le possibilità di pesca ad essi assegnate tra le navi battenti la loro bandiera. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative ai modelli socioeconomici che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca ad essi assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri.

•Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è un regolamento del Consiglio.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e conforme all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

•Consultazioni dei portatori di interessi

Le parti interessate sono state consultate nell'ambito della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2020 5 .

•Assunzione e uso di perizie

La valutazione dello stato degli stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero si basa sui lavori più recenti del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), del comitato scientifico consultivo per la pesca della CGPM e del gruppo di lavoro della CGPM sul Mar Nero.

•Valutazione d'impatto

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

Le proposte della Commissione relative al regolamento di base della PCP e al piano pluriennale per la pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale sono state debitamente elaborate sulla base di valutazioni d'impatto 6 . La fissazione delle possibilità di pesca costituisce uno dei principali strumenti del regolamento di base della PCP per conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 2 di tale regolamento. Il piano pluriennale ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca volto ad affrontare il problema dello sfruttamento eccessivo delle risorse nella pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca stabilite dalla CGPM sia nel Mar Mediterraneo che nel Mar Nero, la presente proposta attua essenzialmente misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione degli impatti potenziali delle possibilità di pesca vengono esaminati nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nell'ambito dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.

La proposta non è limitata al breve periodo ma si inserisce in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine.

•Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

•Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La presente proposta sarà attuata conformemente alle norme vigenti della politica comune della pesca. Il controllo e il rispetto delle norme saranno garantiti in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca degli Stati membri per taluni stock e gruppi di stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Le possibilità di pesca comprendono in particolare:

1.un regime di gestione dello sforzo di pesca per le navi da traino che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale. Il nuovo piano pluriennale per la pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale è entrato in vigore il 16 luglio 2019. In base alle sue disposizioni, il Consiglio stabilisce ogni anno uno sforzo di pesca massimo consentito per ciascun gruppo di sforzo di pesca per Stato membro e per i gruppi di stock di cui all'allegato I del piano. Per il primo anno di attuazione del piano lo sforzo di pesca massimo consentito deve essere ridotto del 10 % rispetto al valore di riferimento (dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2017), calcolato da ciascuno Stato membro per ogni gruppo di sforzo o sottozona geografica;

2. misure adottate dalla CGPM e applicabili nel Mar Mediterraneo. Tali misure comprendono: un periodo di chiusura per l'anguilla europea in tutto il Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27) e limiti di cattura e di sforzo per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18). Tali misure sono state adottate nella sessione annuale della CGPM del 2018. La proposta prevede inoltre limiti dello sforzo di pesca per gli stock demersali nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18) che saranno adottati nella sessione annuale della CGPM 2019 che si terrà dal 4 all'8 novembre 2019. Trattandosi di misure in attesa di adozione in quanto la riunione annuale della CGPM non ha ancora avuto luogo, i valori corrispondenti sono contrassegnati come "pm" (pro memoria) nella presente proposta e saranno aggiornati una volta adottati dalla CGPM;

3. possibilità di pesca nel Mar Nero. Esse comprendono: a) un contingente autonomo per lo spratto, basato su pareri scientifici in base ai quali è necessario mantenere l'attuale livello di mortalità per pesca per garantire la sostenibilità dello stock; b) il totale ammissibile di catture (TAC) e l'assegnazione di contingenti per il rombo chiodato nell'ambito di un nuovo piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato, che sarà adottato nella sessione annuale della CGPM 2019. I TAC e i contingenti per il rombo chiodato sono contrassegnati come "pm" nella proposta, in attesa dell'adozione da parte della CGPM.

2019/0211 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 , le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, ove del caso, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(4)A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca per gli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.

(5)Il piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 ed è entrato in vigore il 16 luglio 2019. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1 del medesimo regolamento dovrebbero essere fissate in modo da raggiungere una mortalità per pesca al livello del rendimento massimo sostenibile (MSY) in modo progressivo e incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1º gennaio 2025. È opportuno che le possibilità di pesca siano espresse in termini di sforzo di pesca massimo consentito e fissate in conformità al regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1022. Per il 2020 è pertanto opportuno che lo sforzo di pesca massimo consentito sia ridotto del 10 % rispetto al valore di riferimento fissato conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, di detto regolamento.

(6)Nella 42a riunione annuale del 2018 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 che istituisce misure di gestione per l'anguilla europea (Anguilla L.) nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM). Tali misure comprendono un periodo di chiusura annuale di tre mesi consecutivi che deve essere definito da ciascuno Stato membro conformemente agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 9 , al piano o ai piani nazionali di gestione dell'anguilla e ai modelli temporali di migrazione dell'anguilla nello Stato membro. La chiusura si applica a tutte le acque marine del Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, a norma della raccomandazione. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

(7)Nella 42a riunione annuale del 2018 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/8, che ha stabilito limiti di cattura e di sforzo per gli stock di piccoli pelagici per gli anni 2019, 2020 e 2021 nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM (Mare Adriatico). È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. I limiti massimi di cattura sono fissati soltanto per un anno e non pregiudicano eventuali altre misure adottate in futuro né un eventuale sistema di ripartizione tra gli Stati membri.

(8)Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/xx recante misure di gestione per gli stock demersali nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM (Mare Adriatico), che ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca per determinati stock demersali. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

[Questo considerando e i pertinenti articoli e allegati saranno aggiornati a seguito della riunione annuale]

(9)Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del suo impatto marginale sugli stock di piccoli pelagici e sugli stock demersali, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l'accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche e a una quota di sforzo minima per gli stock demersali.

(10)Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/xx che modifica la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM). La raccomandazione introduce un totale ammissibile di catture (TAC) regionale aggiornato e un sistema di ripartizione dei contingenti per il rombo chiodato nonché altre misure di conservazione per tale stock, in particolare un periodo di chiusura di due mesi e una limitazione dei giorni di pesca a 180 giorni all'anno. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

[Questo considerando e i pertinenti articoli e allegati saranno aggiornati a seguito della riunione annuale]

(11)Conformemente al parere scientifico formulato dalla CGPM, è necessario mantenere il livello attuale di mortalità per pesca per garantire la sostenibilità dello stock di spratto nel Mar Nero. È pertanto opportuno continuare a fissare un contingente autonomo per tale stock.

(12)È opportuno che le possibilità di pesca siano stabilite sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

(13)Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio 10 ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o 4 dello stesso regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, è opportuno stabilire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applichino ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(14)L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 11 , in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento.

(15)Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(16)È opportuno che l'uso delle possibilità di pesca avvenga nel pieno rispetto del diritto dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca disponibili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che sfruttano i seguenti stock ittici:

(a)anguilla europea (Anguilla anguilla L.) nel Mar Mediterraneo quale definito all'articolo 4, lettera b);

(b)gambero viola (Aristeus antennatus), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mar Mediterraneo occidentale quale definito all'articolo 4, lettera c);

(c)acciuga (Engraulis encrasicolus) e sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico quale definito all'articolo 4, lettera d);

(d)nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus), sogliola (Solea solea), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico quale definito all'articolo 4, lettera d);

(e)spratto (Sprattus sprattus) e rombo chiodato (Psetta maxima) nel Mar Nero quale definito all'articolo 4, lettera e).

2.Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(a)"acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

(b)"pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;

(c)"totale ammissibile di catture" (TAC):

(i)nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

(ii)in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato da ciascuno stock nell'arco di un anno;

(d)"contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;

(e)"contingente autonomo dell'Unione": un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;

(f)"contingente analitico": un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;

(g)"valutazione analitica": una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.

Articolo 4
Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

(a)"sottozone geografiche della CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)": le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 ;

(b)"Mar Mediterraneo": le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(c)"Mar Mediterraneo occidentale": le acque nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(d)"Mare Adriatico": le acque nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(e)"Mar Nero": le acque nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

CAPO I

Mar Mediterraneo

Articolo 5
Anguilla europea

1. Sono soggette alle disposizioni del presente articolo tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e le altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dell'anguilla europea (Anguilla anguilla L.), ossia le attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa.

2. Il presente articolo si applica al Mar Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione.

3. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di pescare l'anguilla europea nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo per un periodo di tre mesi consecutivi da stabilire a cura di ogni Stato membro. Il periodo di chiusura è conforme agli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007 13 , ai piani nazionali di gestione in vigore e ai modelli temporali di migrazione dell'anguilla europea nello Stato membro in questione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo da essi stabilito al più tardi un mese prima dell'entrata in vigore della chiusura e in ogni caso entro il 31 gennaio 2020.



CAPO II 

Mar Mediterraneo occidentale

Articolo 6
Stock demersali

1.Lo sforzo di pesca massimo consentito per il 2020 per gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale è stabilito nell'allegato I del presente regolamento.

2.Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022.

Articolo 7
Trasmissione dei dati

Gli Stati membri registrano e trasmettono i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1022.

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca a norma del presente articolo gli Stati membri si avvalgono dei codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO III

Mare Adriatico

Articolo 8
Stock di piccoli pelagici

1. Le catture di sardina (Sardina pilchardus) e di acciuga (Engraulis encrasicolus) da parte dei pescherecci dell'Unione nel Mare Adriatico non superano i livelli stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.

2. I pescherecci dell'Unione che praticano la pesca della sardina e dell'acciuga nel Mare Adriatico non superano 180 giorni di pesca all'anno. Di tali 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell'acciuga.

Articolo 9
Stock demersali

1.Lo sforzo di pesca massimo consentito per il 2020 per gli stock demersali nel Mare Adriatico è stabilito nell'allegato II del presente regolamento.

2.Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

Articolo 10
Trasmissione dei dati

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

CAPO IV

Mar Nero

Articolo 11
Ripartizione delle possibilità di pesca per lo spratto

Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto (Sprattus sprattus), la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 12
Ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato

Il TAC per il rombo chiodato (Psetta maxima), applicabile nelle acque dell'Unione nel Mar Nero ai pescherecci dell'Unione, nonché la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 13
Gestione dello sforzo di pesca del rombo chiodato

I pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del rombo chiodato nelle acque dell'Unione nel Mar Nero, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, non superano 180 giorni di pesca all'anno.

Articolo 14
Periodo di chiusura per il rombo chiodato

Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di pesca, compresi il trasbordo, la conservazione a bordo e lo sbarco di rombo chiodato nelle acque dell'Unione nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno.

Articolo 15
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento non pregiudica:

(a)gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 14 ;

(c)le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 16
Trasmissione dei dati

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e di rombo chiodato catturati nelle acque dell'Unione nel Mar Nero ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato III del presente regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(2)    Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).
(3)    Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero (GU L 329 del 27.12.2018, pag. 8).
(4)    Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).
(5)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2020 (COM(2019) 274 final).
(6)    SEC(2011)891 final del 13.7.2011 e SWD(2018)59 e 60 final dell'8.3.2018, rispettivamente.
(7)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(8)    Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).
(9)    Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).
(10)    Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(11)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(12)    Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).
(13)    Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).
(14)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).