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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/2382

3.11.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/2382 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2026

che modifica i regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008, (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/1021 e (UE) 2021/697 per quanto riguarda la prontezza alla difesa e l’agevolazione degli investimenti nella difesa e delle condizioni per l’industria della difesa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, l’articolo 173, paragrafo 3, l’articolo 182, paragrafo 4, l’articolo 183, l’articolo 188, secondo comma, e l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di agevolare gli investimenti degli Stati membri nel settore della difesa, è necessario eliminare gli oneri normativi e amministrativi per la prontezza alla difesa e accelerare le procedure di approvazione e autorizzazione. L’agevolazione di tali investimenti e la semplificazione sosterranno la crescita dell’industria della difesa nel tempo e contribuiranno a sostenere la prontezza alla difesa degli Stati membri. È importante che l’Unione e gli Stati membri continuino ad affrontare le sfide pratiche cui devono far fronte le industrie della difesa, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), e, se necessario, prendano in considerazione adeguamenti, garantendo sempre il giusto equilibrio tra il mantenimento di un elevato livello di tutela della salute e protezione dell’ambiente, un mercato interno competitivo e la prontezza alla difesa.

(2)

Per quanto diversi strumenti legislativi dell’Unione offrano agli Stati membri la flessibilità necessaria per intraprendere azioni volte ad agevolare il potenziamento dell’industria della difesa, spesso la loro attuazione e la legislazione nazionale ostacolano la prontezza alla difesa, ad esempio il modo in cui gli Stati membri ricorrono alle esenzioni dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) se necessario nell’interesse della difesa, anche per quanto riguarda la prontezza alla difesa.

(3)

Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato per tenere conto dell’obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell’Unione connessi alla difesa, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di tutela della salute e protezione dell’ambiente e di chiarezza giuridica. Taluni elementi indicano che l’attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. L’esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l’ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie nell’interesse della difesa, secondo necessità, mantenendo nel contempo la responsabilità fondamentale di equilibrare le esigenze in materia di difesa e sicurezza connesse alla difesa e un elevato livello di tutela della salute e protezione dell’ambiente.

(4)

Modifiche analoghe dovrebbero essere apportate ad altri atti giuridici relativi alle sostanze chimiche che prevedono un’esenzione nazionale equivalente, in particolare il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), al fine di garantire la coerenza del contesto normativo in materia di prontezza alla difesa.

(5)

Sebbene il settore della difesa possa richiedere determinate esenzioni dai regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008 e (UE) n. 528/2012 per sostenere la capacità operativa e la prontezza alla difesa, tali esenzioni dovrebbero essere consentite solo ove risulti necessario nell’interesse della difesa.

(6)

Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) attua la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») e il protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. Una volta adottata una decisione a norma della convenzione di includere una sostanza nell’allegato A, B o C della convenzione, oltre a quelle concesse in virtù della convenzione, una parte non può concedere esenzioni a meno che essa non accetti tale inclusione. Le esigenze di prontezza alla difesa dovrebbero pertanto essere affrontate nelle fasi preparatorie nell’Unione, prima che siano stabiliti divieti o restrizioni a livello internazionale nella convenzione. Per tale motivo è importante che le informazioni pertinenti siano raccolte, valutate e presentate ai fini della fase di valutazione della gestione dei rischi nell’ambito del processo di inclusione di una sostanza ai sensi della convenzione, in quanto è in tale fase che il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti può prendere in considerazione potenziali esenzioni da eventuali misure di controllo per la sostanza in questione.

(7)

Non si può escludere che le informazioni sull’uso di sostanze chimiche contengano informazioni sensibili che è necessario proteggere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, nel rispetto del diritto internazionale, essere autorizzati a concedere esenzioni dall’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1021, per motivi di tutela degli interessi dell’Unione o nazionali in materia di difesa e di sicurezza connessi alla difesa, al fine di proteggere le informazioni sensibili.

(8)

Il Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dovrebbe contribuire all’attuazione e al conseguimento dell’obiettivo della prontezza alla difesa entro il 2030, come stabilito dal Consiglio europeo, rafforzando in tal modo l’autonomia strategica e la resilienza dell’Unione a fronte dell’evoluzione delle sfide in materia di sicurezza. Ciò include il rafforzamento delle capacità di difesa degli Stati membri per affrontare efficacemente un’ampia gamma di minacce, tra cui la minaccia di operazioni ibride e il rischio di aggressione armata.

(9)

Il FED dovrebbe rafforzare la resilienza della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base — EDTIB), anche attraverso lo sviluppo di tecnologie e beni che aumentino l’efficienza energetica e riducano la dipendenza da fornitori esterni per le materie prime critiche.

(10)

A norma del regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), l’Unione dovrebbe individuare i progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (European Defence Projects of Common Interest — EDPCI) su cui concentrare gli sforzi e le risorse. Gli EDPCI devono consistere in progetti industriali collaborativi volti a rafforzare la competitività dell’EDTIB in tutta l’Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle capacità militari degli Stati membri critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione. Pertanto, il FED potrebbe sostenere attività collaborative di ricerca e sviluppo coerenti con quelle richieste in tale contesto.

(11)

La relazione di valutazione intermedia del FED ne ha confermato l’efficacia e la pertinenza complessive, sottolineando nel contempo la necessità di razionalizzare ulteriormente le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, ove possibile, e di introdurre chiarimenti e flessibilità nel regolamento (UE) 2021/697, nonché prevederne la semplificazione, al fine di agevolare l’esecuzione del FED. È pertanto opportuno modificare tale regolamento tenendo conto dell’esperienza acquisita dal 2021 e dei riscontri ricevuti durante le consultazioni effettuate nel contesto della valutazione intermedia del FED.

(12)

Gli oneri amministrativi legati alla partecipazione al FED dovrebbero essere ulteriormente ridotti e le procedure dovrebbero essere semplificate. È opportuno prestare particolare attenzione alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione transfrontaliere per garantire un accesso giusto ed equo agli inviti a presentare proposte in tutta l’Unione. Per rispondere meglio alle esigenze specifiche delle PMI, è opportuno abbreviare e semplificare in modo significativo le procedure di domanda e valutazione per gli inviti a presentare proposte relativi alle PMI. Le condizioni specifiche per fornire tale sostegno tempestivo non dovrebbero compromettere un approccio basato sull’eccellenza e dovrebbero essere stabilite nel programma di lavoro.

(13)

Il FED dovrebbe promuovere una collaborazione coerente con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, in particolare nel contesto delle priorità di sviluppo delle capacità, e contribuire ad affrontare i settori prioritari in materia di capacità individuati dal Consiglio europeo.

(14)

Il quadro giuridico vigente per l’esecuzione del FED limita il ricorso alla gestione indiretta ai casi eccezionali. Un uso più flessibile della gestione indiretta potrebbe tuttavia essere necessario per agevolare la realizzazione di cicli di innovazione più rapidi e più snelli, che consentano al FED di rispondere in modo più efficace alle esigenze emergenti in materia di difesa e ai progressi tecnologici, e per conseguire un’esecuzione del Fondo più efficiente sotto il profilo dei costi. È pertanto necessario introdurre la possibilità di ricorrere alla gestione indiretta in modo più flessibile, assicurando nel contempo che siano rispettati i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e assunzione delle responsabilità e che il ricorso alla gestione indiretta sia soggetto a un monitoraggio e a una valutazione rigorosi per garantire l’uso ottimale dei fondi dell’Unione. Le procedure di valutazione e di aggiudicazione sono effettuate in conformità del regolamento (UE) 2021/697 quale modificato dal presente regolamento e del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), indipendentemente dal fatto che siano svolte in regime di gestione diretta o indiretta.

(15)

A causa della rapida evoluzione del contesto strategico, in particolare a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, è fondamentale accelerare la trasformazione tecnologica della difesa europea. L’ecosistema della difesa dell’Ucraina si è dimostrato innovativo, resiliente ed efficace sotto il profilo dei costi in molti aspetti pertinenti delle tecnologie di difesa. Sarebbe particolarmente utile per l’EDTIB beneficiare di tale esperienza e know-how e partecipare allo scambio delle migliori pratiche per migliorare la sua capacità di innovazione. Il rafforzamento della collaborazione tra i destinatari dell’Unione e le entità ucraine attraverso azioni mirate potrebbe contribuire in modo significativo a tale sforzo. Tale collaborazione può offrire in particolare possibilità che non sono disponibili in tempi brevi all’interno dell’Unione, quali risultati rapidamente disponibili, collaudi su 24 ore e collaudi in condizioni operative realistiche. Può inoltre migliorare in modo significativo lo sviluppo e la convalida di tecnologie e prodotti per la difesa e può agevolare l’integrazione di scenari realistici nell’ulteriore sviluppo di tecnologie e prodotti per la difesa, offrendo così un vantaggio tecnico e strategico per l’EDTIB. Prevedendo l’ammissibilità al finanziamento dei costi delle attività di collaudo svolte in Ucraina, il FED sarebbe in grado di sostenere lo sviluppo di soluzioni di difesa più efficaci e innovative, contribuendo in ultima analisi al rafforzamento delle capacità di difesa dell’Unione. I costi di tali attività di collaudo dovrebbero essere ammissibili al finanziamento solo nella misura necessaria al conseguimento degli obiettivi specifici del FED di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/697.

(16)

La valutazione intermedia del FED ha dimostrato che i criteri di attribuzione vigenti per la valutazione delle proposte nell’ambito del FED sono eccessivamente complessi, poco chiari e di difficile applicazione nella pratica. Ciò ha comportato inutili oneri amministrativi e incertezze per la Commissione e i richiedenti, ostacolando in ultima analisi l’esecuzione efficace del FED. È necessario semplificare i criteri di attribuzione e introdurre una maggiore flessibilità nella loro applicazione al fine di rendere la valutazione più efficiente, trasparente ed efficace. In linea con un approccio alla ricerca e allo sviluppo nel settore della difesa basato sull’eccellenza, le proposte dovrebbero essere valutate almeno sulla base dell’eccellenza nel settore della difesa e del potenziale in termini di innovazione, tenendo debitamente conto della pertinenza operativa e del valore aggiunto per l’Unione, come pure sulla base di una valutazione della qualità e dell’efficienza dell’attuazione delle azioni. La possibilità di selezionare, per ogni invito, un sottoinsieme pertinente di criteri di attribuzione in base agli obiettivi specifici di ciascun invito a presentare proposte, consentirebbe una valutazione mirata e su misura, tale da consentire un migliore allineamento con le priorità e gli obiettivi del FED. Al fine di agevolare la preparazione delle domande, l’uso di sottoinsiemi di criteri e la ponderazione degli stessi dovrebbero essere specificati in modo chiaro e trasparente in ciascun invito a presentare proposte. Per garantire la trasparenza, ciascun tema di un invito a presentare proposte dovrebbe includere la stessa serie di criteri di aggiudicazione indicati nell’invito a presentare proposte del programma di lavoro annuale.

(17)

L’esecuzione del FED è stata ostacolata dall’obbligo di adottare programmi di lavoro annuali, che si è tradotto in procedure complesse e ha reso difficile garantire la prevedibilità e la continuità delle azioni sostenute dal FED. Per affrontare tale problema e prevedere maggiore flessibilità nella gestione del FED, è necessario introdurre la possibilità di dare esecuzione al FED attraverso programmi di lavoro annuali o pluriennali. Ciò consentirebbe alla Commissione di pianificare e coordinare in modo più efficace il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, rendendo nel contempo possibili un uso più efficiente delle risorse e un miglioramento delle sinergie tra i diversi progetti e iniziative. La possibilità di prevedere programmi di lavoro pluriennali permetterebbe al FED di sostenere meglio i progetti di ricerca e sviluppo a lungo termine, di promuovere la collaborazione tra i portatori di interessi e, in ultima analisi, di contribuire al rafforzamento delle capacità di difesa dell’Unione. A causa del mutato panorama geopolitico, è opportuno prestare particolare attenzione alle azioni che contribuiscono ad affrontare le necessità degli Stati membri e dei paesi associati con la maggiore esposizione alle minacce militari convenzionali.

(18)

Al fine di migliorare ulteriormente l’efficienza e l’efficacia del FED, è essenziale fornire alla Commissione la flessibilità necessaria per gestire il FED in modo da ottimizzare l’uso delle risorse e ridurre al minimo gli oneri amministrativi. È a tal fine opportuno chiarire le condizioni alle quali la Commissione può, in via eccezionale, ricorrere alle attribuzioni dirette, così da rendere possibile una procedura più snella e rapida in determinate circostanze chiare e ritenute pertinenti ai fini del tema dell’invito. La continuità degli sforzi e la realizzazione efficiente dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore della difesa dovrebbero essere agevolate, nel rispetto di un approccio basato sull’eccellenza e dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento. La Commissione dovrebbe essere poter rispondere in modo più efficace all’evoluzione delle esigenze del settore della difesa, dovrebbe essere promossa la cooperazione tra i portatori di interessi e dovrebbe essere migliorata l’elaborazione di soluzioni di difesa innovative ed efficaci, rafforzando in tal modo la sicurezza dell’Unione e le capacità di difesa degli Stati membri.

(19)

Il FED ha il potenziale per promuovere lo sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative nel settore della difesa attraverso appalti pre-commerciali. Il quadro giuridico vigente è tuttavia troppo complesso e manca di chiarezza quanto alle condizioni per gli appalti pre-commerciali nell’ambito del FED, ostacolandone un uso efficace. È necessario semplificare e chiarire le condizioni per gli appalti pre-commerciali, in quanto le disposizioni vigenti promuovono l’aggiudicazione di contratti multipli nell’ambito della stessa procedura («multiple sourcing»), che non sempre è adatta al settore della difesa. Si prevede che l’eliminazione di tale restrizione renderà più chiaro ed efficace il quadro in materia di appalti pre-commerciali, consentendo al FED di sostenere meglio lo sviluppo di soluzioni innovative, colmare il divario tra ricerca e diffusione sul mercato e fornire agli Stati membri un forte incentivo a investire nella ricerca e nello sviluppo nel settore della difesa.

(20)

Il quadro giuridico in vigore per il FED non ha fornito agli Stati membri sufficienti diritti di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri che cofinanziano tali progetti. Per affrontare tale problema e promuovere un approccio più collaborativo e cooperativo alla ricerca e sviluppo nel settore della difesa, è necessario concedere agli Stati membri cofinanziatori il diritto di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo a condizioni eque. Tali diritti di accesso dovrebbero essere strettamente limitati a consentire alle autorità nazionali competenti di valutare i risultati dell’azione e il loro potenziale utilizzo per la pianificazione pubblica e lo sviluppo di capacità nel settore della difesa. Tali diritti di accesso non dovrebbero comportare alcun trasferimento di proprietà di diritti di proprietà intellettuale (DPI) o di know-how e dovrebbero essere limitati a un uso non commerciale e non competitivo. Inoltre, qualora gli Stati membri o i paesi associati al FED abbiano confermato il cofinanziamento a favore di alcuni soggetti giuridici di un consorzio, nessuna disposizione del regolamento (UE) 2021/697 impedisce ai soggetti giuridici del consorzio selezionato di conferire a tali Stati membri o paesi associati al FED i diritti di utilizzare o di aver utilizzato i risultati prodotti durante l’azione, in particolare per la certificazione, il collaudo e l’integrazione nei sistemi nazionali, nonché ad altri scopi di difesa, diritti che devono essere concordati tra gli Stati membri o i paesi associati al FED e i soggetti giuridici del consorzio selezionato. Le condizioni per l’esercizio di tali diritti di accesso dovrebbero essere definite nel rapporto contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano l’azione. Ciò è inteso a migliorare la trasparenza e ad agevolare il processo negoziale tra gli Stati membri e l’industria e a facilitare il processo decisionale. Di conseguenza, ciò dovrebbe promuovere una razionalizzazione della collaborazione in materia di ricerca e sviluppo nel settore della difesa.

(21)

L’ammissibilità dei costi relativi alle attività di collaudo in Ucraina può migliorare l’efficienza e l’efficacia dei progetti finanziati a titolo del FED. Al fine di trarre il massimo beneficio possibile dalle modifiche del regolamento (UE) 2021/697, è opportuno che la modifica di tale regolamento relativa all’ammissibilità di tali costi sia applicata retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2025.

(22)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire sostenere la prontezza alla difesa, facilitare gli investimenti nel settore della difesa e migliorare le condizioni per l’industria della difesa, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008, (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/1021 e (UE) 2021/697,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006

All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1907/2006, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell’interesse della difesa.».

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1272/2008

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1272/2008, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze e le miscele, come pure per gli articoli di cui all’allegato I, sezione 2.1, se necessario nell’interesse della difesa.».

Articolo 3

Modifica del regolamento (UE) n. 528/2012

All’articolo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Gli Stati membri possono autorizzare esenzioni dal presente regolamento per i biocidi, in quanto tali o in un articolo trattato, ove necessario nell’interesse della difesa.».

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1021

Il regolamento (UE) 2019/1021 è così modificato:

1)

all’articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

«14)

“prontezza alla difesa”: lo stato di preparazione di uno o più Stati membri per rispondere a una crisi quale definita all’articolo 1, punto 10), della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), relativa alla difesa.

(*1)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).»;"

2)

all’articolo 3, è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   Nel raccogliere, valutare e presentare informazioni relative alle considerazioni socioeconomiche di cui all’allegato F della convenzione ai fini della valutazione della gestione dei rischi di cui all’articolo 8, paragrafi 7 e 8, della convenzione, la Commissione e gli Stati membri tengono debitamente conto della prontezza alla difesa e delle specificità del settore della difesa, compreso l’impatto sulle catene di approvvigionamento della produzione nel settore della difesa.»

;

3)

all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Ove necessario, gli Stati membri possono concedere esenzioni dal presente articolo per motivi di tutela degli interessi dell’Unione o nazionali in materia di difesa al fine di proteggere le informazioni sensibili, a condizione che tali esenzioni non compromettano il rispetto, da parte dell’Unione o degli Stati membri, se del caso, degli obblighi di comunicazione delle informazioni previsti dalla convenzione.».

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) 2021/697

Il regolamento (UE) 2021/697 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

è inserito il punto seguente:

«6 bis)

“PMI transfrontaliere”: PMI con sede negli Stati membri o in paesi associati diversi da quelli in cui hanno sede i destinatari che non sono PMI e che partecipano all’attività in qualità di destinatari, subappaltatori o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento;»

;

b)

il punto 17) è sostituito dal seguente:

«17)

“appalti pre-commerciali”: gli appalti dei servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;»

;

c)

è inserito il punto seguente:

«18 bis)

“proposte ex aequo”: due o più proposte che hanno ottenuto lo stesso punteggio di valutazione a seguito di un invito a presentare proposte;»

;

2)

all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Gli impegni di bilancio relativi al Fondo per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.»

;

3)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Sostegno alle tecnologie innovative per la difesa e alle azioni di ricerca e sviluppo realizzate dalle PMI

1.   Il Fondo sostiene azioni che sono propizie allo sviluppo di tecnologie innovative per la difesa e per le azioni di ricerca e sviluppo realizzate dalle PMI nei settori di intervento definiti nei programmi di lavoro di cui all’articolo 24.

2.   I programmi di lavoro stabiliscono le forme di finanziamento, i criteri e le procedure di selezione e di aggiudicazione e le modalità di attuazione più appropriati per le tecnologie innovative per la difesa e per le azioni di ricerca e sviluppo realizzate dalle PMI.»

;

4)

all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, in casi comprovati possono essere eseguite azioni specifiche in regime di gestione indiretta da parte degli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), alle condizioni stabilite nel programma di lavoro.

(*2)  Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»;"

5)

all’articolo 9, paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al sostegno da parte del Fondo. Tuttavia, se i destinatari e i subappaltatori coinvolti nell’azione cooperano con soggetti giuridici stabiliti in Ucraina, controllati dall’Ucraina o controllati da un soggetto ucraino, al solo scopo di utilizzare le loro infrastrutture, le loro attrezzature, i loro beni e le loro risorse per le attività di collaudo di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera f), i relativi costi sono ammissibili al sostegno del Fondo, a condizione che tali costi vadano a beneficio dell’azione finanziata e siano necessari per rafforzare la competitività, l’efficienza e la capacità di innovazione dell’EDTIB in tutta l’Unione, come stabilito all’articolo 3.»

;

6)

all’articolo 11, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In talune circostanze debitamente comprovate ed eccezionali, il finanziamento dell’Unione può essere concesso anche senza un invito a presentare proposte a norma dell’articolo 198 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, compreso nei casi di cui al primo comma, lettera e), di tale articolo.»

;

7)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Criteri di attribuzione

1.   Conformemente all’articolo 203 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni proposta è valutata sulla base dei criteri seguenti:

a)

contributo all’eccellenza nel settore della difesa, in particolare se è dimostrato che i risultati attesi dell’azione proposta presentano vantaggi notevoli rispetto ai prodotti o alle tecnologie per la difesa esistenti;

b)

qualità ed efficienza dell’attuazione dell’azione.

2.   Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, ogni proposta è valutata sulla base di uno o più dei criteri seguenti stabiliti nel programma di lavoro per ciascun invito a presentare proposte:

a)

contributo all’innovazione o al potenziale innovativo dell’industria europea della difesa, in particolare se è dimostrato che l’azione proposta comprende approcci e concetti innovativi o inediti che non sono stati utilizzati prima nel settore della difesa;

b)

contributo alla competitività dell’EDTIB tramite la creazione di nuove opportunità di mercato in tutta l’Unione e al di fuori di essa e l’accelerazione della crescita delle società in tutta l’Unione;

c)

contributo alla riduzione della dipendenza da fonti esterne all’Unione e al rafforzamento della sicurezza dell’approvvigionamento dei prodotti per la difesa in tutta l’Unione;

d)

contributo alla cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici con sede negli Stati membri o in paesi associati, in particolare con le PMI e le “mid-caps” che apportano un notevole valore aggiunto all’azione, in qualità di destinatari, subappaltatori coinvolti nell’azione o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento;

e)

contributo all’aumento dell’efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie per la difesa, comprese l’efficacia in termini di costi e la possibilità di creare sinergie nei processi di acquisizione, manutenzione e smaltimento;

f)

contributo all’ulteriore integrazione dell’industria europea della difesa in tutta l’Unione, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo congiunto, la comproprietà o la manutenzione congiunta del prodotto o della tecnologia finale;

g)

contributo al soddisfacimento delle esigenze degli Stati membri e dei paesi associati maggiormente esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali.

3.   Il programma di lavoro definisce i dettagli delle procedure di selezione e dell’applicazione dei criteri di attribuzione di cui al paragrafo 2, incluse l’eventuale ponderazione dei criteri, le soglie di punteggio e, se del caso, le norme per il trattamento delle proposte ex aequo, tenuto conto degli obiettivi dell’invito a presentare proposte.»

;

8)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il sostegno da parte del Fondo non supera il 20 % dei costi ammissibili per le attività di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera e), fatti salvi i tassi di finanziamento più elevati che possono applicarsi in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.»

;

b)

al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

un’azione sviluppata nell’ambito di un progetto della PESCO, quale istituita dalla decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio (*3) o nel contesto di una struttura per un programma europeo di armamento (SEAP), quale istituita dal regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali;

b)

un’attività può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato, di cui alla presente lettera, se almeno il 10 % dei costi totali ammissibili dell’attività è destinato alle PMI con sede negli Stati membri o in paesi associati e che partecipano all’attività in qualità di destinatari, subappaltatori o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento.

Il tasso di finanziamento può essere maggiorato dei punti percentuali equivalenti alla percentuale dei costi totali ammissibili dell’attività destinata alle PMI con sede negli Stati membri o in paesi associati in cui hanno sede i destinatari che non sono PMI o “mid-caps” e che partecipano all’attività in qualità di destinatari, subappaltatori o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento, fino a un massimo di ulteriori 10 punti percentuali.

Il tasso di finanziamento può essere maggiorato dei punti percentuali equivalenti al doppio della percentuale dei costi totali ammissibili dell’attività destinata alle PMI transfrontaliere.

(*3)  Decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2315/oj)."

(*4)  Regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che istituisce il Programma per l’industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l’approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa (“regolamento EDIP”) (GU L, 2025/2643, 29.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2643/oj).»;"

9)

all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 201 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, è verificata unicamente la capacità finanziaria di un coordinatore.»

;

10)

all’articolo 17, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

possono autorizzare, in casi specifici, l’aggiudicazione di contratti multipli nell’ambito della stessa procedura (“multiple sourcing”);»

;

11)

l’articolo 22 è soppresso;

12)

l’articolo 23 è così modificato:

a)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Il presente regolamento non incide sulla discrezionalità degli Stati membri con riguardo alla loro politica di trasferimento ed esportazione dei prodotti per la difesa. Per quanto riguarda i trasferimenti, gli Stati membri si adoperano per utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione, quali le licenze generali di trasferimento di cui all’articolo 5 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), e per evitare obblighi amministrativi sproporzionati, al fine di assicurare l’attuazione agevole delle azioni.

4.   Con riguardo ai risultati prodotti dai destinatari attraverso azioni di sviluppo sostenute dal Fondo e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione è informata prima di qualsiasi trasferimento di titolarità a un paese terzo non associato o a un soggetto di un paese terzo non associato che ha luogo entro tre anni dal pagamento finale dell’azione. Qualora tale trasferimento di titolarità sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi di cui all’articolo 3, il sostegno erogato a titolo del Fondo è rimborsato.

(*5)  Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).»;"

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Al fine di valutare i risultati delle azioni di sviluppo e il loro potenziale utilizzo per la pianificazione pubblica e lo sviluppo di capacità nel settore della difesa, le autorità nazionali che cofinanziano un’azione e i destinatari che hanno prodotto i risultati avviano negoziati affinché i destinatari concedano i diritti di accesso a tali risultati alle autorità nazionali a condizioni eque e ragionevoli da concordare con i destinatari che hanno prodotto tali risultati. I diritti di accesso non comportano alcun trasferimento di proprietà di DPI o del know-how ivi contenuto e sono limitati a un uso non commerciale e non competitivo. Tali diritti di accesso non comprendono la proprietà intellettuale di base, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia strettamente necessario ai fini della comprensione dei risultati dell’azione, e richiedono il previo consenso dei titolari di tale proprietà intellettuale di base.

Le modalità e le condizioni per l’esercizio di tali diritti di accesso sono definite nel rapporto contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano l’azione.»

;

13)

all’articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il Fondo è eseguito mediante programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.».

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 9, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/697, quale modificato dal presente regolamento, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 21 ottobre 2026

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

T. DOOLEY


(1)   GU C, C/2026/30, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/30/oj.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 settembre 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2026.

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

(4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

(5)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

(6)  Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).

(7)  Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

(8)  Regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che istituisce il Programma per l’industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l’approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa («regolamento EDIP») (GU L, 2025/2643, 29.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2643/oj).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/2382/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)