Regolamento (CEE) n. 2015/76 della Commissione, del 13 agosto 1976, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato
Gazzetta ufficiale n. L 221 del 14/08/1976 pag. 0020 - 0023
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2015/76 DELLA COMMISSIONE del 13 agosto 1976 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto , il mosto di uve e il mosto di uve concentrato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1167/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 7 , secondo comma , l ' articolo 6 , paragrafo 5 , e l ' articolo 35 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1437/70 della Commissione , del 20 luglio 1970 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 546/75 ( 4 ) , ha stabilito le modalità relative ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto ; che il regolamento ( CEE ) n . 1160/76 del Consiglio , del 17 maggio 1976 ( 5 ) , ha modificato gli articoli 5 e 6 del regolamento ( CEE ) n . 816/70 , in particolare estendendo al mosto di uve concentrato la possibilità di fruire dell ' aiuto al magazzinaggio privato ; che occorre pertanto modificare in conformità il regolamento ( CEE ) n . 1437/70 ; che , in questa occasione , è opportuno riformulare il regolamento stesso , già a più riprese modificato apportandovi i miglioramenti del caso ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 816/70 prevede la concessione di aiuti al magazzinaggio privato dei vini da pasto , dei mosti di uve e dei mosti di uve concentrati ; che , in conformità dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , del regolamento stesso , la concessione degli aiuti è subordinata alla conclusione di contratti di magazzinaggio ; che occorre adottare modalità di applicazione relative alla conclusione , al contenuto , al periodo di validità e agli effetti di tali contratti ; considerando che , a norma dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 , i contratti sono conclusi tra gli organismi d ' intervento e i produttori che ne fanno domanda ; che occorre definire che cosa s ' intende per produttore e , tenuto conto degli obblighi ad esso imposti , esigere che sia proprietario del prodotto che forma oggetto del contratto di magazzinaggio ; considerando che è necessario stabilire un controllo efficace dei prodotti che formano oggetto dei contratti di magazzinaggio ; che , a tal fine , è in particolare necessari prevedere che l ' organismo d ' intervento di uno Stato membro possa concludere contratti soltanto per quantitativi immagazzinati in detto Stato membro e sia informato di ogni eventuale cambiamento relativo al prodotto in causa ; considerando che , al fine di uniformare la conclusione dei contratti , occorre che questi vengano stipulati sulla base di un modello identico per tutta la Comunità e sufficientemente preciso per consentire l ' identificazione del prodotto di cui trattasi ; considerando che , per garantire che la conclusione dei contratti influisca sull ' evoluzione dei prezzi di mercato , è opportuno disporre che i contratti siano conclusi soltanto per quantitativi apprezzabili ; considerando che è necessario limitare l ' aiuto al magazzinaggio ai prodotti che influiscono sull ' evoluzione dei prezzi di mercato ; che è pertanto opportuno concedere l ' aiuto soltanto per i vini sfusi ; che , per gli stessi motivi , i contratti devono riguardare esclusivamente prodott aventi un sufficiente livello qualitativo ; che occorre inoltre limitare la conclusione dei contratti relativi ai vini da pasto a vini in avanzata fase di lavorazione senza peraltro impedire , nel periodo di validità del contratto , i trattamenti o processi enologici necessari alla buona conservazione di un prodotto ; considerando che , per evitare che i prodotti che formano oggetto di un contratto influiscano sulla situazione del mercato , è opportuno vietare la loro commercializzazione nonchù talune azioni ad essa preliminari durante il periodo per il quale è concluso il contratto ; considerando che , per tener conto dell ' evoluzione della situazione del mercato , è opportuno prevedere la possibilità di modificare talune condizioni relative ai contratti nel periodo durante il quale questi possono esser conclusi , in particolare la durata del contratto ; che quest ' ultima deve in particolare essere abbreviata qualora un ' alterazione sensibile della qualità del prodotto che forma oggetto del contratto esiga l ' immissione immediata di tale prodotto sul mercato o lo renda inadatto ad essere consumato come tale ; considerando che l ' importo dell ' aiuto al magazzinaggio privato deve essere stabilito tenendo conto delle spese tecniche di magazzinaggio e degli interessi ; che dette spese non variano secondo il tipo di prodotto , mentre gli interessi sono proporzionati al valore del prodotto ; che , per tener conto di tale situazione e semplificare la gestione dei contratti conclusi , è opportuno fissare l ' importo dell ' aiuto per giorno e per ettolitro , nonchù per gruppi di vini da pasto o di mosti ; che in applicazione dell ' articolo 6 , paragrafo 4 , terzo comma , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 l ' importo dell ' aiuto per i mosti di uve concentrati la cui massa volumetrica a 20° C sia uguale o superiore a 1,24 deve essere fissato applicando il coefficiente di 1,5 all ' importo dell ' aiuto per i mosti di uve concentrati la cui massa volumetrica a 20° C sia inferiore a 1,24 ; considerando che , per evitare applicazioni diverse nei vari stati membri è opportuno prevedere termini per il versamento dell ' aiuto al produttore ; considerando che , qualora alla scadenza di un contratto sussistano le condizioni per la conclusione di un nuovo contratto e il produttore ne faccia domanda , le formalità alla conclusione possono essere semplificate ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione per la conclusione dei contratti di magazzinaggio di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento ( CEE ) n . 816/70 in appresso denominati « contratti » . Ai sensi del presente regolamento , per « prodotti » s ' intendono i vini da pasto , i mosti di uve e i mosti di uve concentrati . Articolo 2 1 . Gli organismi d ' intervento concludono contratti soltanto con prodotti singoli o con gruppi di produttori . Ai sensi del presente regolamento per produttore s ' intende ogni persona fisica o giuridica che trasformi o faccia trasformare : - uve fresche in mosto di uve . - mosto di uve in mosto di uve concentrato , - uve fresche , mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato in vino . 2 . Un produttore può concludere un contratto soltanto per un prodotto , ottenuto a sua cura o sotto la sua responsabilità , di cui è ancora il proprietario . Articolo 3 L ' organismo d ' intervento di uno Stato membro può concludere contratti soltanto per i prodotti immagazzinati del territorio di detto Stato . Articolo 4 1 . Il contratto è redatto in un minimo di due copie , di cui una destinata al produttore e l ' altra conservata dall ' organismo d ' intervento . 2 . Nel contratto devono essere indicati almeno : a ) il nome e l ' indirizzo del produttore o dei produttori interessati , b ) il nome e l ' indirizzo dell ' organismo d ' intervento , c ) i seguenti particolari tecnici : - natura del prodotto ( vino mosto di uve o mosto di uve concentrato ) , - luogo di magazzinaggio , - dati che consentono di identificare i recipienti nei quali il prodotto è immagazzinato , - quantitativo , - colore , - per il vino , gradazione alcolometrica totale , - per il vino , gradazione alcolometrica effettiva , - per il vino , tenore di acidità totale espresso in g/l o in milliequivalenti litro , - per il vino , tenore di acidità volatile espresso in g/l o in milliequivalenti/litro , - tenore in anidride solforosa totale espresso in mg/l , - nel caso del mosto o del mosto concentrato , massa volumetrica , d ) l ' importo dell ' aiuto , e ) le date relative all ' esecuzione del contratto , tenuto conto delle disposizioni degli articoli 9 e 10 , 3 . Gli Stati membri possono : a ) esigere indicazioni supplementari per l ' identificazione del prodotto in causa , in particolare la menzione : - del vigneto , - della regione di produzione delle uve ; b ) rinunciare , per quanto riguarda il vino bianco , all ' indicazione del tenore in acidità volatile . Articolo 5 I contratti riguardano un quantitativo minimo di 100 ettolitri per il vino e di 50 ettolitri per i mosti e i mosti concentrati . Articolo 6 1 . Possono formare oggetto di un contratto soltanto prodotti che , al momento della conclusione del contratto stesso , si presentano sfusi e di qualità sana , leale e mercantile . Un bollettino di analisi , datato da meno di mese , è allegato alla domanda di conclusione del contratto . Nel bollettino devono figurare almeno i dati di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2 , lettera c ) . 2 . I contratti relativi ad un vino da pasto non possono essere conclusi anteriormente alla data del primo imbottigliamento del vino in causa . Articolo 7 1 . Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a consentire i necessari controlli , in particolare a per mettere la verifica dell ' identità del prodotto che forma oggetto del contratto e a garantire che il volume del prodotto immagazzinato corrisponde alle indicazioni che figurano nel contratto stesso . 2 . I produttori sono tenuti a consentire in qualsiasi momento il controllo di cui al paragrafo 1 . Articolo 8 Un contratto non può essere concluso per un periodo che inizi prima della data della sua stipulazione . Articolo 9 1 . I contratti relativi ai vini da pasto stabiliscono che l ' organismo d ' intervento potrà porre fine al versamento dell ' aiuto e ai corrispondenti obblighi del produttore qualora si verifichino le condizioni di cui all ' articolo 6 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 . Il contratto scade alla data in cui tali condizioni si verificano . 2 . Ove si presenti il caso di cui al paragrafo 1 , l ' organismo d ' intervento ne informa immediatamente , con ogni mezzo idoneo , i produttori interessati . Articolo 10 1 . Qualora , durante il periodo di validità del contratto , si manifesti un ' alterazione sensibile della qualità del prodotto che forma oggetto del contratto stesso , il produttore ne informa immediatamente l ' organismo d ' intervento , allegando un bollettino d ' analisi giustificativo . 2 . Qualora , in occasione di un controllo effettuato dall ' organismo d ' intervento o da altro organismo di controllo , si constati che un prodotto che forma oggetto di un contratto ha subito , durante il periodo di validità del contratto stesso , un ' alterazione sensibile della qualità , l ' organismo d ' intervento ne informa immediatamente il produttore , allegando un bollettino d ' analisi giustificativo . 3 . In base agli elementi d ' informazione di cui ai paragrafi 1 e 2 , l ' organismo d ' intervento può decidere di porre anticipatamente fine al contratto . A tal fine esso può ordinare che si proceda ad una verifica di detti elementi . Articolo 11 1 . L ' importo dell ' aiuto al magazzinaggio dei prodotti , valido per tutta la Comunità , è fissato forfettariamente , per giorno e per ettolitro , come segue : a ) per i vini da pasto dei tipi R I , R II , R III e A I e per i vini da pasto che sono in stretta relazione economica con detti vini : 0,0072 unità di conto ; b ) per i vini da pasto dei tipi A II e A III e per i vini da pasto che sono in relazione economica con detti vini : 0,0107 unità di conto ; c ) per i mosti la cui massa volumetrica a 20° C è inferiore a 1,24 , - dalla cui vinificazione risulterebbero vini da pasto dei tipi R I , R II , R III e A I o vini da pasto che sono in stretta relazione economica con detti vini : 0,0086 unità di conto ; - dalla cui vinificazione risulterebbero vini da pasto dei tipi A II e A III o vini da pasto che sono in stretta relazione economica con detti vini : 0,0128 unità di conto ; d ) per i mosti di uve concentrati la cui massa volumetrica a 20° C è uguale o superiore a 1,24 , - dalla cui vinificazione risulterebbero vini da pasto dei tipi R I , R II , R III e A I o vini da pasto che sono in stretta relazione economica con detti vini : 0,0216 unità di conto ; - dalla cui vinificazione risulterebbero vini da pasto dei tipi A II e A III o vini da pasto che sono in stretta relazione economica con detti vini : 0,0321 unità di conto . Articolo 12 1 . L ' organismo d ' intervento versa l ' importo dell ' aiuto : a ) nel caso di un contratto a breve termine , al più tardi quattro settimane dopo la data di scadenza del contratto , b ) nel caso di un contratto a lungo termine , in tre rate pagate ciascuna al più tardi quattro settimane dopo l ' ultimo giorno di ciascun trimestre . Per trimestre s ' intendono i periodi di tre mesi successivi al giorno in cui il contratto ha preso effetto . L ' importo da versare è quello dovuto per il trimestre trascorso . 2 . In caso di risoluzione anticipa del contratto , il versamento dell ' importo ancora dovuto , al prorata della durata effettiva del contratto , è effettuato al più tardi quattro settimane dopo il giorno di scadenza del contratto . Articolo 13 Durante il periodo di validità del contratto : a ) il produttore non può mettere in vendita , vendere o commercializzare altrimenti il prodotto che forma oggetto del contratto ; b ) i prodotti che formano oggetto del contratto possono essere sottoposti soltanto ai trattamenti o ai processi enologici necessari per la loro buona conservazione ; c ) i prodotti che formano oggetto del contratto non possono essere condizionati in recipienti di contenuto inferiore a 50 litri . Articolo 14 Il produttore informa preventivamente l ' organismo d ' intervento di ogni cambiamento che sopravvenga durante il periodo di validità del contratto per quanto riguarda : a ) il luogo di magazzinaggio ovvero b ) il condizionamento del prodotto , se tale cambiamento comporta una modifica del numero dei recipienti nei quali il prodotto è immagazzinato . Articolo 15 1 . Salvo caso di forza maggiore , l ' aiuto non viene corrisposto se il produttore non adempie agli obblighi contrattuali . 2 . In caso di forza maggiore , l ' organismo d ' intervento adotta le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta dall ' interessato . 3 . Gli organismi d ' intervento informano la Commissione in merito al seguito da essi dato alle domande di applicazione della clausola di forza maggiore . Articolo 16 1 . Qualora , alla scadenza del periodo di validità di un contratto , le condizioni per la conclusione di contratti sussistano ancora , sia per quanto riguarda la situazione dei prezzi fatto salvo il disposto dell ' articolo 5 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 , sia dal punto di vista delle esigenze di cui al presente regolamento , un nuovo contratto può essere concluso per lo stesso prodotto . 2 . In tal caso , a richiesta del produttore , gli organismi d ' intervento possono convalidare il vecchio contratto per il nuovo periodo , apportando le necessarie modifiche alle indicazioni in esso contenute . 3 . In deroga al paragrafo 1 , se alla fine del periodo di validità di un contratto relativo a mosto il produttore intende trasformare tutto o parte del mosto concentrato , può chiedere il rinnovo del contratto per quest ' ultimo prodotto . A tal fine , l ' organismo d ' intervento si accerta che il quantitativo di mosto concentrato per il quale è concesso il rinnovo risulta dalla trasformazione del mosto che già era oggetto del contratto di magazzinaggio . Articolo 17 1 . Ogni Stato membro designa un organismo d ' intervento incaricato di applicare le misure di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento ( CEE ) n . 816/70 e al presente regolamento . 2 . Ogni Stato membro comunica immediatamente alla Commissione il nome e l ' indirizzo di detto organismo . 3 . Gli Stati membri in cui vengono conclusi i contratti comunicano alla Commissione , al più tardi il giorno 10 di ogni mese per il mese precedente : a ) i quantitativi di prodotti sotto contratto all ' inizio del mese considerato , b ) i quantitativi di prodotti per i quali sono stati conclusi contratti o i cui contratti sono scaduti durante il mese considerato , c ) i quantitativi di prodotti sotto contratto alla fine del mese considerato . Articolo 18 Il regolamento ( CEE ) n . 1437/70 è abrogato . Articolo 19 Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1976 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 13 agosto 1976 . Per la Commissione P.J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 135 del 24 . 5 . 1976 , pag . 42 . ( 3 ) GU n . L 160 del 22 . 7 . 1970 , pag . 16 . ( 4 ) GU n . L 58 del 4 . 3 . 1975 , pag . 5 . ( 5 ) GU n . L 135 del 24 . 5 . 1976 , pag . 1 .