52007PC0789




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 11.12.2007

COM(2007) 789 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta L'articolo 47 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione (l'accordo) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra[1], stabilisce che il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotti, mediante una decisione, le opportune disposizioni per il conseguimento dell'obiettivo fissato in detto articolo. |

120 | Contesto generale A livello comunitario i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri sono coordinati dal regolamento (CEE) n. 1408/71[2] e dal rispettivo regolamento di applicazione (CEE) n. 574/72[3]. L'articolo 47 dell'accordo con la Croazia contiene disposizioni relative a un limitato coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e della Croazia. Per consentire l'attuazione di tali disposizioni è necessaria una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo. Una serie di altri accordi di associazione con paesi terzi contiene disposizioni simili in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La presente proposta fa parte di un pacchetto che comprende proposte analoghe relativamente agli accordi con il Marocco, l'Algeria, la Tunisia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Israele. Al fine di stabilire la posizione che la Comunità deve adottare nell'ambito del citato consiglio di stabilizzazione e di associazione è necessaria una decisione del Consiglio. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio[4] estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità. Tale regolamento comprende già il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori croati nei vari Stati membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito all'articolo 47, paragrafo 1, primo trattino, dell'accordo con la Croazia. Tuttavia, poiché il regolamento (CE) n. 859/2003 è fondato sul titolo IV del trattato, la Danimarca non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Il regolamento si applica al Regno Unito e all'Irlanda solo perché, in conformità dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, entrambi gli Stati membri hanno notificato che intendono partecipare all'applicazione del regolamento (CE) n. 859/2003. |

141 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Le caratteristiche principali della presente proposta sono state discusse con le delegazioni degli Stati membri nell'ambito della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, organismo istituito dal regolamento (CEE) n. 1408/71. Le delegazioni hanno inoltre avuto la possibilità di inviare note a tale riguardo. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione La maggior parte delle osservazioni degli Stati membri era di carattere molto generale. Alcune di esse, ad esempio quelle riguardanti la necessità di disposizioni in tema di controllo amministrativo e sanitario, sono state prese in considerazione nella presente proposta. Non si è ritenuto opportuno includere altre questioni, segnatamente disposizioni relative all'imposizione di sanzioni amministrative, poiché esse esulano dal campo di applicazione dell'articolo 47 dell'accordo con la Croazia. |

Ricorso al parere di esperti |

229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

230 | Valutazione dell'impatto L'articolo 47 dell'accordo con la Croazia contiene disposizioni relative a un limitato coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e della Croazia. Una serie di altri accordi di associazione con paesi terzi contiene disposizioni simili in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Tutti gli accordi sono subordinati a una decisione del pertinente consiglio di associazione affinché tali disposizioni acquistino efficacia. L'obiettivo di dette disposizioni nel settore della sicurezza sociale è quello di permettere al lavoratore proveniente dal paese associato in questione di fruire di alcune prestazioni di sicurezza sociale previste dalla legislazione dello Stato membro alla quale è o è stato soggetto. Tali disposizioni si applicano, a titolo di reciprocità, ai cittadini dell'UE che lavorano nel paese associato. Poiché tutte le disposizioni delle proposte che fanno parte dell'attuale pacchetto di proposte relative a sei paesi associati (Marocco, Algeria, Tunisia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Croazia e Israele) sono quasi identiche, ne sarà facilitata l'applicazione da parte degli istituti di previdenza sociale degli Stati membri. L'applicazione di tali proposte potrebbe avere alcune implicazioni finanziarie per gli istituti nazionali di previdenza sociale poiché questi ultimi sono tenuti a corrispondere, ad esempio, le prestazioni di cui all'articolo 47 dell'accordo con la Croazia. Tale articolo riguarda tuttavia solo le persone che contribuiscono o hanno contribuito al sistema di sicurezza sociale del paese interessato conformemente alla legislazione nazionale. In ogni caso può essere difficile in questa fase quantificare l'esatta incidenza di tali proposte sui sistemi nazionali di sicurezza sociale. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte La presente proposta consta di una decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo con la Croazia e, nell'allegato, di una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione riguardante il settore della sicurezza sociale. La proposta di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione ottempera alla prescrizione dell'articolo 47 di detto accordo che prevede una tale decisione al fine di attuare i principi di sicurezza sociale descritti nell'articolo citato. La decisione contiene pertanto le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 47 dell'accordo con la Croazia che non siano già disciplinate dal regolamento (CE) n. 859/2003. Tali prescrizioni comprendono in particolare disposizioni relative alla Danimarca sul cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori croati nei diversi Stati membri e sull'esportazione di determinate prestazioni in Croazia nonché alla concessione ai lavoratori croati di prestazioni familiari per i loro familiari legalmente residenti nello Stato membro del lavoratore interessato. La proposta di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione assicura inoltre che le disposizioni relative all'esportazione delle prestazioni e alla concessione di prestazioni familiari si applichino, a titolo di reciprocità, anche ai cittadini dell'UE che lavorano legalmente in Croazia e ai loro familiari legalmente residenti in tale paese. |

310 | Base giuridica Articolo 310 del trattato in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e secondo comma. |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti. |

331 | Gli Stati membri mantengono la competenza esclusiva per la determinazione, l'organizzazione e il finanziamento dei loro sistemi di sicurezza sociale. La proposta facilita solo il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e della Croazia, a beneficio dei cittadini di tali paesi. Inoltre, essa non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali in tema di sicurezza sociale conclusi tra gli Stati membri e la Croazia, qualora questi ultimi prevedano un trattamento più favorevole per le persone interessate. |

332 | La proposta riduce l'onere amministrativo e finanziario per le autorità nazionali, poiché fa parte di un pacchetto di proposte simili che assicurano un'applicazione uniforme delle disposizioni in tema di sicurezza sociale figuranti negli accordi di associazione con paesi terzi. |

Scelta dello strumento |

341 | Strumento proposto: decisione del Consiglio (contenente in allegato un progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione). |

342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi seguenti. Non esistono opzioni alternative all'azione proposta. L'articolo 47 dell'accordo prescrive l'adozione di una decisione del rispettivo consiglio di stabilizzazione e di associazione. L'articolo 300, paragrafo 2, del trattato dispone l'adozione di una decisione del Consiglio allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo di associazione se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | Nessuna. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta prevede una semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (comunitarie o nazionali) nonché delle procedure amministrative che interessano i privati. |

513 | Le disposizioni della proposta relative al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale applicabili ai cittadini croati sono pressoché identiche a quelle applicabili ai cittadini di altri paesi associati. Ne deriverà una semplificazione delle procedure e una riduzione degli oneri amministrativi per gli istituti nazionali di previdenza sociale. |

514 | Per quanto riguarda i principi di sicurezza sociale descritti all'articolo 47 dell'accordo con la Croazia, le persone comprese nel campo di applicazione della proposta non si trovano di fronte a disposizioni nazionali diverse, ma possono invece contare su disposizioni uniformi all'interno della Comunità. |

570 | Spiegazione dettagliata della proposta A. Decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo con la Croazia per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Articolo 1 L'articolo illustra il rapporto giuridico tra la decisione del Consiglio e l'allegata decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione. B. Decisione allegata del consiglio di stabilizzazione e di associazione riguardante le disposizioni in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale figuranti nell'accordo. Parte I: Disposizioni generali Articolo 1 L'articolo definisce, ai fini delle legislazioni degli Stati membri e della Croazia, i termini "accordo", "regolamento", "regolamento di applicazione", "Stato membro", "lavoratore", "familiare", "legislazione", "prestazioni" e "prestazioni familiari" e per gli altri termini impiegati nella decisione allegata rinvia al regolamento e al regolamento di applicazione. Articolo 2 In linea con la formulazione dell'articolo 47 dell'accordo con la Croazia, l'articolo definisce le persone che rientrano nel campo di applicazione della decisione allegata. Parte II Relazioni tra gli Stati membri e la Croazia Questa parte della decisione allegata riguarda i principi enunciati all'articolo 47, paragrafo 1, secondo e terzo trattino, dell'accordo con la Croazia nonché la clausola di reciprocità relativa ai cittadini dell'UE e ai loro familiari di cui all'ultimo paragrafo di detto articolo. Articolo 3 L'articolo elenca i settori della sicurezza sociale di cui all'articolo 47, paragrafo 1, secondo e terzo trattino, dell'accordo con la Croazia ai quali si applica la parte II della decisione allegata. Articolo 4 L'articolo illustra il principio dell'esportazione di prestazioni in denaro a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, secondo trattino, dell'accordo con la Croazia e specifica che tale principio è limitato alle prestazioni menzionate all'articolo 1, lettera h), della decisione allegata, che elenca le prestazioni oggetto di tale trattino. Articolo 5 L'articolo precisa chi, tra le persone incluse nel campo di applicazione della proposta, ha diritto a prestazioni familiari a carico dello stato competente. Dall'articolo deriva chiaramente che, a norma dell'articolo 47 dell'accordo con la Croazia, i familiari di un lavoratore croato non hanno diritto a prestazioni familiari se risiedono al di fuori del territorio dell'Unione europea. Parte III Applicazione delle disposizioni sulla sicurezza sociale da parte della Danimarca Articolo 6 Il regolamento (CE) n. 859/2003 comprende già il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti da un lavoratore croato nella Comunità per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito all'articolo 47, paragrafo 1, primo trattino, dell'accordo con la Croazia. Tuttavia, poiché detto regolamento è fondato sul titolo IV del trattato, la Danimarca non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. L'articolo precisa pertanto che la Danimarca deve ricorrere alle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 al fine di applicare il citato principio del cumulo dei periodi di assicurazione. Parte IV Disposizioni varie Articolo 7 L'articolo contiene disposizioni generali sulla cooperazione tra gli Stati membri e i loro istituti, da una parte, e la Croazia e i suoi istituti, dall'altra, nonché tra i beneficiari e gli istituti interessati. Tali disposizioni sono analoghe a quelle dell'articolo 84, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 nonché a quelle dell'articolo 76, paragrafo 3, paragrafo 4, primo e terzo comma, e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004. Articolo 8 L'articolo stabilisce procedure in tema di controllo amministrativo e sanitario analoghe a quelle definite all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72. Inoltre esso prevede la possibilità di adottare ulteriori modalità di applicazione in tale settore. Articolo 9 L'articolo fa riferimento all'allegato II della decisione acclusa, che è analogo all'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 e all'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 e che risulta necessario ai fini della definizione di particolari modalità di applicazione della legislazione croata in rapporto alla decisione allegata. Articolo 10 Come stabilito all'articolo 47 dell'accordo con la Croazia, questo articolo precisa che restano in vigore le disposizioni degli accordi bilaterali che prevedono un trattamento più favorevole. Articolo 11 L'articolo prevede la possibilità di concludere ulteriori accordi amministrativi. Articolo 12 Le disposizioni transitorie stabilite in questo articolo corrispondono a quelle dell'articolo 94, paragrafi 1, 3, 4, 6 e 7, del regolamento (CEE) n. 1408/71 nonché a quelle dell'articolo 87, paragrafi 1, 3, 4, 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004. Articolo 13 L'articolo precisa lo status giuridico degli allegati della decisione acclusa e la procedura per modificarli. Articolo 14 L'articolo definisce una procedura destinata a garantire che vengano prese tutte le misure necessarie per l'applicazione della decisione allegata. Articolo 15 L'articolo stabilisce la data di entrata in vigore della decisione allegata. |

1. Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e secondo comma,

vista la proposta della Commissione[5],

considerando che l'articolo 47 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, prescrive che il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotti, mediante una decisione, le opportune disposizioni per il conseguimento dell'obiettivo fissato in detto articolo,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione che la Comunità deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per quanto riguarda le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale figuranti nell'accordo di stabilizzazione e di associazione si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

ASSOCIAZIONE TRA

L'UNIONE EUROPEA

E LA REPUBBLICA DI CROAZIA

- Il Consiglio di stabilizzazione e associazione -

DECISIONE n. /… DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra,

del […]

riguardante le disposizioni in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale figuranti nell'accordo di stabilizzazione e di associazione

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, in particolare l'articolo 47,

considerando quanto segue:

2. L'articolo 47 di detto accordo prescrive il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale della Croazia e degli Stati membri e definisce i principi relativi a tale coordinamento.

3. L'articolo 47 dell'accordo citato dispone inoltre l'adozione di una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione per l'applicazione delle disposizioni figuranti in tale articolo.

4. Nell'applicazione della presente decisione il diritto dei lavoratori croati a prestazioni familiari è subordinato alla condizione che i familiari siano legalmente residenti con il lavoratore interessato nello Stato membro in cui quest'ultimo esercita la sua attività lavorativa. La presente decisione non conferisce alcun diritto a prestazioni familiari per i familiari del lavoratore che risiedono in un altro stato, ad esempio in Croazia.

5. Attualmente il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità. Tale regolamento si fonda sul titolo IV del trattato. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio e non ne è quindi vincolata né è soggetta alla sua applicazione. È pertanto necessario stabilire disposizioni specifiche per la Danimarca riguardanti i principi di cui all'articolo 47 dell'accordo citato già contemplati da tale regolamento.

6. Per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento può risultare necessario fissare disposizioni specifiche che rispondano alle caratteristiche proprie della legislazione nazionale croata.

7. La presente decisione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri e la Croazia che prevedono vantaggi in termini di sicurezza sociale.

8. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e della Croazia, occorre stabilire disposizioni specifiche sulla cooperazione tra gli Stati membri e la Croazia nonché tra la persona interessata e l'istituto dello stato competente.

9. È opportuno adottare disposizioni transitorie volte a proteggere le persone cui si applica la presente decisione e ad evitare che esse perdano diritti a causa della sua entrata in vigore,

DECIDE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione s'intende per:

a) "accordo": l'accordo di stabilizzazione e di associazione che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra;

b) "regolamento": il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, quale si applica negli Stati membri delle Comunità europee;

c) "regolamento di applicazione": il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità;

d) "Stato membro": uno Stato membro delle Comunità europee;

e) "lavoratore":

i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, un lavoratore subordinato a norma dell'articolo 1, lettera a), del regolamento;

ii) ai fini della legislazione della Croazia, un lavoratore subordinato a norma di tale legislazione;

f) "familiare":

i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, un familiare a norma dell'articolo 1, lettera f), del regolamento;

ii) ai fini della legislazione della Croazia, un familiare a norma di tale legislazione;

g) "legislazione":

i) per quanto riguarda gli Stati membri, la legislazione ai sensi dell'articolo 1, lettera j), del regolamento;

ii) per quanto concerne la Croazia la legislazione pertinente applicabile in Croazia in relazione ai settori della sicurezza sociale riguardanti le pensioni di vecchiaia e di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro, malattie professionali o per invalidità da essi derivante e le prestazioni familiari;

h) "prestazioni":

i) per quanto riguarda gli Stati membri:

- le pensioni di vecchiaia o di reversibilità,

- le prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali o

- le prestazioni di invalidità derivante da infortuni sul lavoro e malattie professionali

a norma del regolamento, eccettuate le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'allegato II bis del regolamento;

ii) per quanto concerne la Croazia le corrispondenti prestazioni previste dalla legislazione croata eccettuate le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'allegato I della presente decisione;

i) "prestazioni familiari":

i) per quanto riguarda gli Stati membri, le prestazioni familiari ai sensi dell'articolo 1, lettera u), punto i), del regolamento;

ii) per quanto concerne la Croazia le prestazioni familiari ai sensi di tale legislazione.

2. Gli altri termini impiegati nella presente decisione hanno il significato ad essi attribuito nel regolamento e nel regolamento di applicazione.

Articolo 2

Campo di applicazione "ratione personae"

La presente decisione si applica:

a) ai lavoratori di nazionalità croata che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di uno Stato membro e sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e ai loro superstiti,

b) ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera a), purché legalmente residenti con il lavoratore in questione nello Stato membro in cui il lavoratore esercita la sua attività lavorativa,

c) ai lavoratori, cittadini di uno Stato membro, che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio della Croazia e sono o sono stati soggetti alla legislazione croata e ai loro superstiti,

d) ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera c), purché legalmente residenti con il lavoratore in questione in Croazia.

PARTE II

RELAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI E LA CROAZIA

Articolo 3

Campo di applicazione "ratione materiae"

La parte II della presente decisione si applica a tutta la legislazione degli Stati membri e della Croazia riguardante i seguenti settori della sicurezza sociale:

a) le prestazioni di vecchiaia;

b) le prestazioni di reversibilità;

c) le prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali;

d) le prestazioni di invalidità derivante da infortuni sul lavoro e malattie professionali;

e) le prestazioni familiari.

Articolo 4

Revoca delle clausole di residenza

Le prestazioni a norma dell'articolo 1, lettera h), non sono oggetto di riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda,

i) ai fini di una prestazione a norma della legislazione croata, nel territorio di uno Stato membro, oppure

ii) ai fini di una prestazione a norma della legislazione di uno Stato membro, nel territorio della Croazia.

Articolo 5

Prestazioni familiari

1. I lavoratori definiti all'articolo 2, lettera a), beneficiano di prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato membro competente per i familiari di cui all'articolo 2, lettera b), allo stesso modo dei cittadini di tale Stato membro.

2. I lavoratori definiti all'articolo 2, lettera c), beneficiano di prestazioni familiari a norma della legislazione croata per i familiari di cui all'articolo 2, lettera d), allo stesso modo dei cittadini croati.

PARTE III

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA SOCIALE DA PARTE DELLA DANIMARCA

Articolo 6

Disposizione generale

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, primo trattino, dell'accordo, la Danimarca applica, nella misura necessaria, le pertinenti disposizioni del regolamento e del regolamento di applicazione alle persone di cui all'articolo 2, lettera a).

PARTE IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 7

Cooperazione

1. Gli Stati membri e la Croazia si comunicano tutte le informazioni concernenti:

a) le misure prese per l'applicazione della presente decisione secondo la procedura di cui all'articolo 14;

b) le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull'applicazione della presente decisione.

2. Ai fini della presente decisione le autorità e gli istituti degli Stati membri e della Croazia si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di detti istituti e autorità è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri e della Croazia possono concordare il rimborso di alcune spese.

3. Ai fini della presente decisione le autorità e gli istituti degli Stati membri e della Croazia possono comunicare direttamente tra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.

4. Gli istituti e le persone cui si applica la presente decisione sono tenute all'informazione reciproca e alla cooperazione per garantire la corretta applicazione della presente decisione.

5. Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima gli istituti dello Stato membro competente o della Croazia, ove quest'ultima sia lo stato competente, e dello Stato membro di residenza o della Croazia, ove quest'ultima sia lo stato di residenza, in merito a ogni cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni a norma della presente decisione.

6. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 5 può determinare l'applicazione di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dalla presente decisione.

Articolo 8

Controllo amministrativo e sanitario

1. Se una persona che rientra nel campo di applicazione della presente decisione e beneficia delle prestazioni di cui all'articolo 1, lettera h), soggiorna o risiede,

i) ai fini di una prestazione a norma della legislazione croata, nel territorio di uno Stato membro, oppure

ii) ai fini di una prestazione a norma della legislazione di uno Stato membro, nel territorio della Croazia,

il controllo amministrativo e sanitario è effettuato, su richiesta dell'istituzione debitrice, dall'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione applicata da quest'ultima istituzione. L'istituto debitore conserva tuttavia la facoltà di far procedere al controllo del beneficiario da parte di un medico di sua scelta.

2. Uno o più Stati membri e la Croazia possono, dopo aver informato il consiglio di stabilizzazione e di associazione, concordare ulteriori disposizioni amministrative.

Articolo 9

Particolari modalità di applicazione della legislazione croata

Particolari modalità di applicazione della legislazione croata possono, se del caso, essere stabilite nell'allegato II.

Articolo 10

Accordi bilaterali più favorevoli

La presente decisione non pregiudica i diritti o gli obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi ultimi prevedano un trattamento più favorevole (per gli interessati).

Articolo 11

Accordi che completano le modalità di applicazione della presente decisione

Due o più Stati membri, o la Croazia e uno o più Stati membri, possono, se necessario, concludere accordi volti a completare le modalità amministrative per l'applicazione della decisione.

PARTE V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1. La presente decisione non fa acquisire alcun diritto per il periodo precedente la sua data di entrata in vigore.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito a norma della presente decisione anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della sua data di entrata in vigore.

3. Tutte le prestazioni, comprese quelle familiari, che non sono state liquidate o che sono state sospese a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato, sono liquidate o ripristinate, su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

4. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti acquisiti a norma della stessa hanno effetto a decorrere da tale data e agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro o della Croazia concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

5. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti non decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro o della Croazia.

Articolo 13

Allegati della presente decisione

1. Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.

2. Su richiesta della Croazia detti allegati possono essere modificati mediante una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 14

Misure di applicazione

1. Tanto la Comunità quanto la Croazia prendono le misure necessarie all'applicazione della presente decisione e le comunicano al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta una decisione per confermare che sono state prese tutte le misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

ALLEGATO I

Elenco delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo della Croazia

…

ALLEGATO II

Particolari modalità di applicazione della legislazione croata

…

[1] GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3.

[2] GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1).

[3] GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 311/2007 della Commissione (GU L 82 del 23.3.2007, pag. 6).

[4] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

[5] GU C […] del […], pag. […].