61995B0116

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 10 giugno 1998. - Cementir - Cementerie del Tirreno SpA contro Commissione delle Comunità europee. - Irricevibilità - Atto confermativo - Litispendenza. - Causa T-116/95.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-02261


Massima

Parole chiave


Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Lettera della Commissione che respinge una domanda di riduzione dell'importo di un'ammenda inflitta con decisione emessa ai sensi delle norme sulla concorrenza e che chiarisce i motivi della fissazione di detto importo - Decisione confermativa - Inoppugnabilità

(Trattato CE, art. 173)

Massima


Un'impresa che abbia proposto ricorso contro una decisione che le infligge un'ammenda per violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza non è legittimata ad impugnare una lettera con la quale la Commissione respinge la sua domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda e chiarisce i motivi della fissazione di detto importo. Infatti una lettera del genere è una decisione puramente confermativa della decisione che infligge l'ammenda e non modifica la situazione giuridica dell'impresa determinata dall'adozione di quest'ultima.