31997R1117

Regolamento (CE) n. 1117/97 della Commissione del 19 giugno 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 20/06/1997 pag. 0009 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 1117/97 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/96 (4), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 579/97 (6), prevede, all'articolo 4, paragrafo 1, che le domande di titoli possono essere presentate esclusivamente nei primi dieci giorni di ciascun periodo trimestrale;

considerando che per permettere che si applichino a partire dal 1° luglio 1997 i risultati dei negoziati sui protocolli aggiuntivi agli accordi europei per quanto riguarda il settore agricolo, senza aspettare l'entrata in vigore dei protocolli stessi, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 3066/95; che non appare possibile che il Consiglio decida anteriormente al 1° luglio in merito alla proposta di modifica; che di conseguenza, tenendo conto di queste circostanze eccezionali e per garantire la corretta gestione del regime, è opportuno rinviare di 15 giorni il periodo utile per la presentazione delle domande di titolo relative al terzo trimestre del 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1588/94, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per il trimestre che va dal 1° luglio al 30 settembre 1997, le domande di titolo possono essere presentate nel corso di un periodo di dieci giorni a decorrere dal 15 luglio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

(2) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(4) GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.

(5) GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

(6) GU n. L 87 del 2. 4. 1997, pag. 8.