32002R1242

Regolamento (CE) n. 1242/2002 della Commissione, del 10 luglio 2002, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari ridistribuiti dal regolamento (CE) n. 637/2002

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 11/07/2002 pag. 0006 - 0008


Regolamento (CE) n. 1242/2002 della Commissione

del 10 luglio 2002

che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari ridistribuiti dal regolamento (CE) n. 637/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98(2),

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi(3), modificato dal regolamento (CE) n. 138/96(4), in particolare gli articoli 9 e 13,

visto il regolamento (CE) n. 637/2002 della Commissione, del 12 aprile 2002, che ridistribuisce i quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2001 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese(5), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 637/2002 ha determinato la parte di ciascuno dei contingenti in questione riservata agli importatori tradizionali e agli altri importatori, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione all'attribuzione dei quantitativi disponibili. Gli importatori hanno potuto presentare una domanda di licenza di importazione alle autorità nazionali competenti tra il 14 aprile 2002 e il 13 maggio 2002 alle 15.00, ora di Bruxelles, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 637/2002.

(2) La Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 637/2002, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza di importazione ricevute, nonché al volume globale delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso dell'anno di riferimento (1998 o 1999).

(3) In base a tali informazioni, la Commissione è in grado di determinare i criteri quantitativi uniformi secondo i quali le domande di licenza presentate dagli importatori comunitari, relative ai contingenti quantitativi ridistribuiti dal regolamento (CE) n. 637/2002, possono essere soddisfatte dalle competenti autorità nazionali.

(4) Dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali supera la parte dei contingenti loro destinata. Di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle importazioni effettuate in media da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espressi in quantità, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato I.

(5) Dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento, il volume globale delle domande presentate dagli altri importatori supera la parte del contingente loro destinata. Di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando agli importi richiesti da ciascun importatore, nei limiti del regolamento (CE) n. 637/2002, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti che figurano nell'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali, a concorrenza del quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato I per ciascun contingente alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del 1998 o 1999.

Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comporti l'assegnazione di quantitativi superiori a quelli richiesti, il quantitativo attribuito è limitato a quello richiesto.

Articolo 2

Per i prodotti menzionati nell'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato II per ciascun contingente all'importo richiesto dagli importatori, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 637/2002.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2002.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

(2) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.

(3) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

(4) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.

(5) GU L 96 del 13.4.2002, pag. 8.

ALLEGATO I

Coefficiente di riduzione (-) applicabile alle importazioni del 1998 o 1999 (importatori tradizionali)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Coefficiente di riduzione (-) applicabile al quantitativo richiesto nei limiti degli importi massimi fissati dal regolamento (CE) n. 637/2002 (importatori non tradizionali)

>SPAZIO PER TABELLA>