COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.9.2026
COM(2026) 461 final
2026/0255(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/485 relativamente alla proroga dell'autorizzazione concessa alla Danimarca di continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
RELAZIONE
A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della direttiva stessa allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.
Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2026 la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare un regime forfettario per l'uso a fini privati di veicoli commerciali leggeri, di peso massimo autorizzato di tre tonnellate, immatricolati unicamente per uso professionale, prorogando l'applicazione della misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva IVA concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio.
A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 24 luglio 2026 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Danimarca. Con lettera del 29 luglio 2026 la Commissione ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Al fine di semplificare la riscossione dell'IVA e di lottare contro l'evasione fiscale, nel 2011 la Danimarca ha chiesto una misura speciale che avrebbe consentito l'introduzione di un regime forfettario per l'uso a fini privati di veicoli commerciali leggeri, di peso totale massimo autorizzato di tre tonnellate, immatricolati unicamente per uso professionale. La domanda è stata approvata dal Consiglio con la decisione di esecuzione 2012/447/UE del 24 luglio 2012. La Danimarca ha chiesto quattro volte una proroga della misura speciale. La prima proroga, sotto forma di una deroga nuova ma identica, è stata approvata con la decisione di esecuzione (UE) 2015/992 del Consiglio del 19 giugno 2015. Un'altra nuova deroga, mediante la decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio, del 19 marzo 2018, ha prorogato nuovamente la misura speciale. Quest'ultima decisione è stata successivamente prorogata mediante la decisione di esecuzione (UE) 2020/1088 del Consiglio del 22 luglio 2020 e dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/2094 del Consiglio del 25 settembre 2023. La decisione di esecuzione (UE) 2018/485 scade il 31 dicembre 2026.
In assenza di tale misura speciale, secondo la legislazione danese qualsiasi uso privato di un tale veicolo immatricolato esclusivamente per uso professionale comporterebbe per il soggetto passivo la perdita integrale del diritto a detrazione dell'IVA sul prezzo di acquisto del veicolo. La Danimarca beneficia di una clausola sospensiva ai sensi dell'articolo 176 della direttiva IVA per quanto riguarda la detrazione dell'IVA sul prezzo di acquisto e sulle spese di funzionamento dei veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato fino a tre tonnellate. Se un'impresa immatricola un veicolo commerciale leggero esclusivamente a uso professionale, è autorizzata a detrarre integralmente l'IVA sul prezzo di acquisto del veicolo e sulle spese di funzionamento. L'impresa che immatricoli invece un veicolo commerciale leggero per uso sia professionale che privato non è autorizzata a detrarre l'IVA sul prezzo d'acquisto, ma può detrarla integralmente sulle spese di funzionamento del veicolo.
Il sistema danese, come sopra descritto, può risultare complicato e oneroso da gestire, sia per il soggetto passivo, sia per l'amministrazione fiscale. La Danimarca ha pertanto chiesto di continuare ad applicare una procedura semplificata, come precedentemente concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio, la cui validità è stata successivamente prorogata da ultimo con la decisione di esecuzione (UE) 2023/2094 del Consiglio.
Ai sensi dell'articolo 75 della direttiva IVA, per le prestazioni di servizi consistenti nell'utilizzo di un bene destinato all'impresa per l'uso privato, la base imponibile per il calcolo dell'IVA dovuta è costituita dall'importo delle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione della prestazione di servizi. Il sistema forfettario applicato in Danimarca può essere utilizzato da un soggetto passivo per un massimo di venti giorni per anno civile. In base a tale sistema, il soggetto passivo paga una tariffa giornaliera per l'uso privato del veicolo. L'importo forfettario giornaliero dell'IVA per l'uso del veicolo a fini privati è di 40 DKK e copre unicamente l'IVA. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio, la Danimarca ha presentato, congiuntamente alla domanda di proroga, una relazione comprensiva di un riesame della misura e, in particolare, del metodo di calcolo dell'importo IVA. Tale relazione conferma, sulla base dei dati aggiornati per il 2024, che l'IVA totale stimata per giorno di uso privato ammonta a circa 40,30 DKK e che l'importo dell'IVA da riscuotere rimane quindi invariato a 40 DKK al giorno. Tale importo è stato calcolato dal governo danese sulla base dell'analisi delle statistiche nazionali. In caso di utilizzo del veicolo per uso privato per più di venti giorni nell'anno civile si applicherà la clausola sospensiva e il soggetto passivo perderà il diritto alla detrazione integrale del prezzo di acquisto del veicolo.
Le autorità danesi hanno messo a punto un sistema elettronico che consente ai soggetti passivi di pagare l'importo forfettario giornaliero online o attraverso un'applicazione mobile. All'atto del pagamento il soggetto passivo riceve un buono giornaliero che documenta il pagamento dell'IVA. Le autorità ritengono che il sistema semplifichi gli obblighi contabili dei soggetti passivi nonché l'obbligo delle autorità fiscali di applicare e riscuotere l'imposta.
La procedura semplificata è facoltativa. Il soggetto passivo è, pertanto, ancora in grado di immatricolare i veicoli commerciali leggeri per entrambi gli usi (professionale e privato), se questo risponde meglio alle sue esigenze.
Secondo le autorità danesi, come indicato nella suddetta relazione, tale procedura ha funzionato molto bene negli ultimi anni e pertanto esse ritengono opportuno continuare ad applicarla. I dati presentati dalla Danimarca mostrano che nel 2023, nel 2024 e nel 2025 sono stati venduti rispettivamente 37 600, 38 800 e 38 000 buoni giornalieri a 225 DKK, di cui 40 DKK rappresentano la componente IVA oggetto della misura. Il residuo riguarda un onere distinto ai sensi della legislazione nazionale danese. I dati confermano che la misura è stata applicata da un numero stabile e significativo di soggetti passivi.
È pertanto opportuno autorizzare la Danimarca a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2029.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto a detrazione in relazione alle autovetture.
Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione, tale misura speciale è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La misura speciale è coerente con l'obiettivo più ampio dell'Unione di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, perseguito nell'ambito dell'agenda "Legiferare meglio" della Commissione. Poiché offre un regime facoltativo semplificato per il calcolo della base imponibile relativo all'uso privato occasionale di veicoli aziendali, la misura riduce i costi di conformità per i soggetti passivi e i costi amministrativi per le autorità fiscali senza compromettere l'integrità complessiva del sistema dell'IVA.
La misura è inoltre coerente con gli sforzi dell'Unione volti a ridurre il divario dell'IVA e a combattere l'evasione fiscale, in quanto fornisce ai soggetti passivi un meccanismo semplice e verificabile per contabilizzare l'IVA dovuta sull'uso privato occasionale di veicoli aziendali, in sostituzione di una norma che in pratica ha creato incentivi alla non conformità.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 395 della direttiva IVA.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.
•Proporzionalità
La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.
Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare gli obblighi in materia di IVA e la riscossione dell'IVA nonché la lotta contro l'evasione fiscale.
•Scelta dell'atto giuridico
L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.
A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
In relazione alla presente proposta non è stata effettuata alcuna valutazione ex post né alcun vaglio di adeguatezza. La misura costituisce una deroga individuale alla direttiva IVA rivolta a un singolo Stato membro sulla base di una sua richiesta e non costituisce un atto legislativo orizzontale dell'Unione suscettibile di un vaglio di adeguatezza. Il riesame della misura è invece garantito dal meccanismo della clausola di cessazione dell'efficacia integrato nella stessa decisione di autorizzazione, che impone alla Danimarca di presentare una relazione di riesame della misura unitamente a un'eventuale richiesta di ulteriore proroga.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dalla Danimarca e concerne solo questo Stato membro.
•Assunzione e uso di perizie
Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.
•Valutazione d'impatto
La proposta è volta a contrastare l'evasione dell'IVA e a semplificare la relativa procedura di imposizione e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni. La soluzione è stata individuata dalla Danimarca come misura adeguata. La Danimarca ha presentato la relazione sul riesame della misura secondo la quale tale procedura semplificata ha funzionato molto bene negli ultimi anni e pertanto esse giudicano opportuno continuare ad applicarla.
Sulla scorta dei dati presentati dalla Danimarca, la procedura semplificata ha funzionato molto bene negli ultimi anni. Il numero di buoni giornalieri venduti conferma che la misura è stata adottata da un numero stabile e significativo di soggetti passivi e vi sono pertanto buoni motivi per proseguire con tale procedura.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta è una deroga individuale rivolta a un unico Stato membro sulla base di una sua richiesta e il suo ambito di applicazione è limitato a una categoria specifica di soggetti passivi in Danimarca.
A livello nazionale la misura persegue tuttavia un obiettivo di semplificazione. Offre un importo forfettario giornaliero facoltativo in alternativa a un calcolo più complesso della rettifica dell'IVA per i soggetti passivi che utilizzano occasionalmente a fini privati un veicolo commerciale leggero immatricolato esclusivamente per uso professionale, riducendo in tal modo i loro costi di conformità e gli oneri amministrativi a carico dell'amministrazione fiscale danese. Poiché il regime è facoltativo, nessun soggetto passivo è soggetto a obblighi supplementari a seguito della presente decisione.
È probabile che la misura sia particolarmente vantaggiosa per le piccole e medie imprese e le imprese individuali, che di norma gestiscono veicoli commerciali leggeri di questo tipo e che beneficiano maggiormente di una procedura contabile semplificata.
•Diritti fondamentali
La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La proposta contiene una clausola di cessazione dell'efficacia, ossia un termine automatico fissato al 31 dicembre 2029.
Qualora la Danimarca ritenga opportuna una proroga della misura speciale oltre il 31 dicembre 2029, entro il 31 marzo 2029 dovrebbe essere presentata alla Commissione, congiuntamente alla domanda di proroga, una relazione che comprende un riesame della misura.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Articolo 1
L'articolo 1 modifica l'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio, che contiene l'ambito di applicazione temporale dell'autorizzazione. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 sono sostituiti onde prorogare il periodo di applicazione della misura speciale dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2029 e fissare al 31 marzo 2029 un nuovo termine entro il quale la Danimarca deve presentare eventuali ulteriori richieste di proroga, corredate di una relazione di riesame della misura. Si tratta dell'unica modifica sostanziale apportata alla decisione (UE) 2018/485. Il contenuto della misura di deroga stessa, quale figura agli articoli 1 e 2 di tale decisione, rimane invariato. Sono in particolare mantenuti l'importo forfettario di 40 DKK al giorno, la soglia di peso del veicolo di tre tonnellate e il massimo di 20 giorni di uso privato per anno civile.
Articolo 2
L'articolo 2 dispone che la presente decisione produce effetti a decorrere dal giorno della notifica alla Danimarca. Si tratta della disposizione ordinaria di entrata in vigore delle decisioni di esecuzione del Consiglio destinate ai singoli Stati membri a norma dell'articolo 395 della direttiva IVA e rispecchia la disposizione equivalente in ciascuna delle decisioni preliminari che autorizzano tale misura.
Articolo 3
L'articolo 3 identifica il destinatario della decisione come il Regno di Danimarca, conformemente all'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva IVA, che prevede che le deroghe siano indirizzate allo specifico Stato membro che presenta la richiesta.
2026/0255 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/485 relativamente alla proroga dell'autorizzazione concessa alla Danimarca di continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio la Danimarca è stata autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE ("la misura speciale") per applicare un regime forfettario per l'uso a fini privati di veicoli commerciali leggeri, di peso totale massimo autorizzato di tre tonnellate, immatricolati unicamente per uso professionale. La misura speciale autorizzata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/485 scade il 31 dicembre 2026.
(2)Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2026, la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE di continuare ad applicare la misura speciale successivamente al 31 dicembre 2026.
(3)Con lettere del 24 luglio 2026 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Danimarca, conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE. Con lettera del 29 luglio 2026 la Commissione ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
(4)L'applicazione continua della misura consentirebbe ai soggetti passivi che hanno immatricolato un veicolo per esclusivo uso professionale di utilizzare il veicolo per usi non professionali e di calcolare la base imponibile della prestazione di servizi fittizia conformemente all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE su base forfettaria giornaliera, senza perdere il diritto a detrazione dell'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo.
(5)Tale metodo di calcolo semplificato dovrebbe tuttavia essere limitato a 20 giorni di uso a fini privati per anno civile.
(6)In base alle informazioni fornite dalla Danimarca nella sua richiesta, la situazione di fatto che giustificava l'applicazione della misura speciale non è cambiata. La Danimarca ha presentato alla Commissione la domanda corredata di una relazione che riesamina l'importo forfettario giornaliero per l'uso del veicolo a fini privati di un veicolo immatricolato per esclusivo uso professionale. In tale relazione la Danimarca conferma, sulla base dei dati aggiornati per il 2024, che l'IVA totale stimata per giorno di uso privato ammonta a circa 40,30 DKK e che l'importo dell'IVA su base giornaliera rimane quindi invariato a 40 DKK al giorno.
(7)Nella sua relazione la Danimarca indica inoltre che la misura speciale ha funzionato molto bene negli ultimi anni e che i dati per il 2023, il 2024 e il 2025 mostrano che sono stati venduti rispettivamente 37 600, 38 800 e 38 000 buoni giornalieri e che la misura speciale mira a semplificare gli obblighi in materia di IVA dei soggetti passivi che utilizzano occasionalmente a fini privati un veicolo immatricolato esclusivamente per uso professionale, semplificando in tal modo la procedura di riscossione dell'IVA. Tuttavia un soggetto passivo avrebbe sempre la facoltà di immatricolare un veicolo commerciale leggero sia per uso professionale sia per uso non professionale. Così facendo, il soggetto passivo perderebbe il diritto a detrarre interamente l'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo, ma non sarebbe tenuto a versare una tariffa giornaliera in caso di uso non professionale.
(8)L'autorizzazione di una misura speciale non priva i soggetti passivi del diritto alla piena detrazione dell'IVA a monte su un veicolo immatricolato per uso esclusivamente professionale che sia utilizzato occasionalmente per uso privato è in linea con le disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla direttiva 2006/112/CE.
(9)È pertanto opportuno prorogare l'applicazione della misura speciale. Tale proroga dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da consentire alla Commissione di valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace. È quindi opportuno che l'autorizzazione della misura speciale scada il 31 dicembre 2029.
(10)L'eventuale richiesta di prorogare ulteriormente la misura speciale oltre il 31 dicembre 2029 dovrebbe essere presentata dalla Danimarca alla Commissione entro il 31 marzo 2029 unitamente a una relazione.
(11)In base alle informazioni fornite dalla Danimarca, la misura speciale avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale che la Danimarca riscuote nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/485,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2018/485, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Essa si applica dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2029.
L'eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2029, corredata di una relazione comprensiva di un riesame della misura.".
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Articolo 3
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente