Regolamento (Euratom) n. 1352/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1209/2000 che definisce le procedure per effettuare le comunicazioni prescritte ai sensi dell'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
Gazzetta ufficiale n. L 192 del 31/07/2003 pag. 0015 - 0017
Regolamento (Euratom) n. 1352/2003 della Commissione del 23 luglio 2003 recante modifica del regolamento (CE) n. 1209/2000 che definisce le procedure per effettuare le comunicazioni prescritte ai sensi dell'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli da 41 a 44, viste le disposizioni del regolamento (Euratom) del Consiglio n. 2587/1999, del 2 dicembre 1999(1), che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione ai sensi dell'articolo 41 del trattato, considerando quanto segue: (1) Per accrescere la trasparenza e la certezza del diritto è necessario rafforzare le regole e formalizzare le prassi applicate dalla Commissione per discutere ed esaminare progetti di investimento che sono connessi agli obiettivi del trattato Euratom. (2) I progetti di investimento relativi a nuovi impianti nonché alle sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri definiti dal Consiglio nel regolamento (Euratom) n. 2587/1999 devono essere comunicati alla Commissione mediante un formulario che può essere inviato in formato cartaceo o elettronico. A fini di certezza del diritto è necessario confermare alla persona o all'impresa che ha effettuato una comunicazione l'avvenuto ricevimento della stessa da parte della Commissione. (3) Il termine entro il quale la Commissione deve esaminare, discutere e adottare il proprio punto di vista a norma dell'articolo 43 del trattato Euratom deve essere fissato in due mesi dal ricevimento della comunicazione completa. Le osservazioni o i commenti fatti da terzi devono essere trasmessi dalla Commissione alla persona o all'impresa per eventuali osservazioni. A fini di certezza del diritto, l'esame e la discussione devono concludersi con una raccomandazione a norma dell'articolo 124 del trattato Euratom. (4) In tutti i casi in cui, dopo un esame preliminare, la Commissione ritenga che sussistano dubbi per quanto attiene agli obiettivi del trattato Euratom, alla luce del regolamento (Euratom) n. 2587/1999, occorre avviare un procedimento dettagliato di esame e di discussione, volto a consentire alla Commissione di ottenere le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi ad essa incombenti a norma del trattato Euratom e dar modo alle imprese di trasmettere le proprie osservazioni. (5) Dopo esame delle osservazioni presentate dalle persone e dalle imprese interessate, la Commissione deve formulare una raccomandazione, non appena i dubbi siano dissipati. (6) Ai fini di uno sviluppo coordinato degli investimenti nel settore nucleare, bisogna controllare attentamente le misure infine adottate dalle persone o dalle imprese interessate in conformità alla raccomandazione formulata dalla Commissione. (7) Al fine di assicurare un'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni del trattato Euratom, la Commissione deve poter revocare la propria raccomandazione qualora fosse basata su informazioni inesatte. (8) È opportuno informare il pubblico dei progetti di investimento, rispettando al tempo stesso il principio del necessario consenso degli Stati membri e delle persone e imprese interessate di cui all'articolo 44 del trattato Euratom. Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto occorre pubblicare tutti i progetti di investimento e le raccomandazioni adottate. La Commissione deve anche pubblicare una relazione annuale relativa all'applicazione delle raccomandazioni formulate e alle misure specifiche adottate dalle persone e imprese interessate per conformarsi al punto di vista della Commissione. (9) Qualora gli investimenti non siano necessari per conseguire gli obiettivi del trattato Euratom o vadano oltre gli stessi, ovvero il loro finanziamento pubblico falsi o minacci di falsare la concorrenza nel mercato interno, il presente regolamento si applica fatta salva l'applicazione del trattato CE. (10) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1209/2000(2), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1209/2000 è modificato come segue: 1) il titolo è sostituito dal seguente: "Regolamento (Euratom) n. 1209/2000 della Commissione, dell'8 giugno 2000, che definisce le procedure per l'esame delle comunicazioni prescritte ai sensi dell'articolo 41 del trattato Euratom;" 2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Articolo 1 1. I progetti di investimento relativi ai nuovi impianti nonché alle sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all'entità definiti dal regolamento (Euratom) n. 2587/1999 sono comunicati alla Commissione mediante il formulario di cui all'allegato del presente regolamento. Il formulario può essere inviato in formato cartaceo o elettronico. 2. La Commissione informa immediatamente le persone o le imprese interessate del ricevimento della comunicazione." 3) sono inseriti i seguenti articoli da 3 bis a 3 septies: "Articolo 3 bis 1. La Commissione esamina la comunicazione non appena questa le è pervenuta. Essa espone il proprio punto di vista in una raccomandazione. 2. Qualora la Commissione, dopo esame, ritenga che il progetto di investimento comunicato non solleva dubbi relativamente agli obiettivi del trattato Euratom e alla conformità del progetto allo stesso, essa ne dà atto ed espone il proprio punto di vista sotto forma di una raccomandazione trasmessa alle persone, alle imprese e allo Stato membro interessati. 3. Qualora la Commissione, dopo esame, ritenga che il progetto di investimento comunicato solleva dubbi relativamente agli obiettivi del trattato Euratom e alla conformità del progetto allo stesso, essa avvia un procedimento dettagliato di esame per discutere in modo approfondito tutti gli aspetti del progetto di investimento connessi agli obiettivi di detto trattato. 4. La raccomandazione di cui al paragrafo 2 e l'avvio del procedimento dettagliato di esame di cui al paragrafo 3 devono essere effettuati entro due mesi. Il periodo decorre dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione conforme alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (Euratom) n. 2587/1999. La comunicazione si considera completa se entro due mesi dal suo ricevimento, o dal ricevimento di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni. 5. Se la Commissione non ha formulato la raccomandazione di cui al paragrafo 2, entro il termine di cui al paragrafo 4, il progetto di investimento è ritenuto conforme agli obiettivi ed alle disposizioni del trattato Euratom. Articolo 3 ter 1. Qualora la Commissione ritenga che le informazioni fornite dalla persona o dall'impresa interessata in relazione ad un progetto di investimento comunicatole siano incomplete, richiede tutte le informazioni necessarie. Se la persona o l'impresa interessata risponde a tale richiesta, la Commissione la informa del ricevimento della risposta. 2. Se la persona o l'impresa interessata non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito, fissando un congruo termine supplementare entro il quale esse devono essere fornite. Articolo 3 quater 1. All'avvio del procedimento dettagliato di esame la Commissione riassume le questioni rilevanti in fatto e in diritto e include una sua valutazione preliminare sul progetto di investimento in relazione alle disposizioni e agli obiettivi del trattato Euratom e del regolamento (Euratom) n. 2587/1999. La Commissione invita le persone o le imprese interessate a formulare le loro osservazioni e a discutere ulteriormente con essa entro un termine stabilito, di norma non superiore a due mesi. 2. Si raccomanda alle persone e alle imprese interessate di non attuare il progetto di investimento prima che la Commissione abbia adottato una raccomandazione sul relativo progetto o sia giustificato ritenere che esso sia conforme agli obiettivi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 5. Articolo 3 quinquies 1. Se la Commissione ritiene che a seguito di discussione o modifiche della persona o dell'impresa interessata, il progetto di investimento sia conforme agli obiettivi e alle disposizioni del trattato Euratom, ufficializza il proprio punto di vista in una raccomandazione comunicata alle persone, alle imprese e allo Stato membro interessati. 2. Se la Commissione ritiene che a seguito di discussione o modifiche della persona o dell'impresa interessata il progetto di investimento non sia conforme agli obiettivi e alle disposizioni del trattato Euratom, essa ufficializza il proprio punto di vista in una raccomandazione comunicata alle persone, alle imprese e allo Stato membro interessati. 3. I punti di vista a norma dei paragrafi 1 e 2 sono adottati non appena risultino eliminati i dubbi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3. Per quanto possibile, la Commissione si adopera a formulare una raccomandazione entro sei mesi dall'avvio della procedura dettagliata di esame. 4. Decorso il periodo di cui al paragrafo 3 e se la persona o l'impresa interessata ne fa richiesta, la Commissione entro due mesi adotta una raccomandazione in base alle informazioni in suo possesso. Articolo 3 sexies Adottata la raccomandazione sul progetto di investimento, la Commissione controlla e, se necessario, discute con le persone o le imprese interessate le misure concrete adottate o che esse intendono adottare in conformità alla raccomandazione della Commissione. Articolo 3 septies La Commissione può revocare una raccomandazione adottata a norma degli articoli 3 bis e 3 ter, se le informazioni costituenti il fattore determinante dell'adozione della raccomandazione erano inesatte, dopo aver dato alle persone o alle imprese interessate la possibilità di presentare osservazioni. Prima di revocare una raccomandazione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia la procedura dettagliata di esame di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3." 4) sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter: "Articolo 4 bis La Commissione trasmette alle persone o alle imprese che hanno comunicato un progetto di investimento eventuali commenti o osservazioni di terzi sui progetti, tali da influenzare la raccomandazione che sarà adottata. Articolo 4 ter 1. La Commissione, con il consenso degli Stati membri, delle persone e delle imprese interessate, pubblica i progetti di investimento che le sono stati inviati, le osservazioni e le raccomandazioni formulate a norma del presente regolamento. 2. La Commissione pubblica una relazione annuale relativa all'applicazione delle raccomandazioni formulate e alle misure concrete adottate dalle persone e imprese interessate a seguito del punto di vista espresso dalla Commissione. Se necessario, tale relazione rispetta le norme sul segreto professionale, qualora non venga dato il consenso di cui all'articolo 44 del trattato Euratom." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003. Per la Commissione Loyola De Palacio Vicepresidente (1) GU L 315 del 9.12.1999, pag. 1. (2) GU L 138 del 9.6.2000, pag. 12.